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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal Giudice Onorario, Lavinia Gala, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1342/ 2023 R. G. tra
(cf: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Celeste del Parte_1 C.F._1
Foro di Brindisi presso il cui Studio in Fasano (BR) via Forcella 15 è elettivamente domiciliata,
ricorrente contro
(cf: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici in Lecce via Rubichi 39 è elettivamente domiciliata, resistente nonché contro in persona del l.r..p.t, Controparte_2 resistente contumace
***
Motivi della decisione
Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria precedentemente adita, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Parte_1
Brindisi le amministrazioni di cui in intestazione al fine di ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 024 2022 9001679386/000 (notificata il 03.06.22) avente ad oggetto il recupero coatto della somma di euro 10.566,18 di cui alla cartella di pagamento n.
02420030015420501000 (presuntivamente notificata il 19.05.2004) emesse per il recupero coatto di somme.
Ha in particolare contestato la legittimità della pretesa rilevando che fosse stata presentata istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 100/ 1998 Reg. Sent. ex Pretura di Brindisi- Sezione Distaccata di Fasano su cui si fondava la predetta cartella.
1 Pertanto, ha rilevato la non debenza della somma, ancor più a monte per la mancata prova della notifica della cartella e del previo avviso di accertamento, nonché per il maturato tempo di prescrizione dei diritti doganali, evidenziando il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 cui nulla fu contestato nel corso della perquisizione d'indagine.
E' stata altresì depositata, in esito alla pronuncia del Giudice dell'esecuzione penale, istanza di sospensione ex art. 615 cpc segnalando la sussistenza del fumus e periculum in mora.
Si è costituita in entrambi i procedimenti l' sostenendo di essere Controparte_1 venuta a conoscenza della pendenza del procedimento innanzi al Giudice dell'esecuzione penale in ragione dell'istanza di autotutela presentata il 22.03.2023, avendo già provveduto al discarico e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Fissata l'udienza di comparizione ed assegnati i termini per il deposito di memorie, previamente acclarato il venir meno dell'interesse ad agire nella fase cautelare, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione, limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite. Le parti hanno discusso la causa mediante il deposito di note scritte e la causa è stata riservata per la decisione.
La cartella deriva da condanna alla pena della multa di dieci mila euro inflitta con la sentenza n. 100/ 1998 Reg. Sent. del 11.03.1997, irrevocabile il 15.04.1998, nel procedimento contrassegnato da n. 2883/ 1997 RG Pretura di Brindisi- Sez. Dist. iscritto a carico di CP_3
per il delitto di cui agli artt. 34, 292 e 301 D.P.R. 43/73 per aver introdotto nel Parte_1 territorio tabacchi lavorati esteri in evasione iva e pagamento dei diritti di confine.
Inconferenti sono i rilievi attinenti sia al ruolo rivestito dall'imputata nella fase investigativa poiché coperto da giudicato, sia alla avanzata istanza di correzione materiale della pronuncia penale per omessa indicazione in dispositivo del beneficio della sospensione condizionale della pena definito con provvedimento di non luogo a provvedere depositato il 24.04.2023 (nel Proc. 417/ 2022 SIGE Tribunale di Brindisi) in forza di intervenuto decreto di indulto del 06.10.2008.
Il caso di specie, infatti, non concerne il recupero della pena pecuniaria inflitta, soggetto a prescrizione decennale ed eventuale riscossione forzata mediante ruolo ex art. 213, 223 TU Sp.
Giustizia in esito al fallito invito al pagamento da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione. Esso concerne l'imputazione amministrativa degli omessi oneri fiscali (oltre interessi) per effetto dell'accertato reato ai sensi dell'art. 84 lett. d) Dpr 43/ 1973; tale richiesta prescinde dal concesso beneficio della sospensione condizionale che rimane circoscritto alle sole sanzioni principali ed accessorie di sola natura penale.
La richiamata norma ha ad oggetto, invero, la pretesa dei diritti doganali dalla data in cui essi sono divenuti esigibili, a sua volta decorrente dalla irrevocabilità della pronuncia.
Tanto esposto, la amministrazione non ha provato in giudizio né la avvenuta notifica della cartella, asseritamente perfezionatasi il 19.05.2004, né il rispetto del termine triennale di prescrizione in virtù della modifica dell'articolo 84 Dpr cit. introdotta dall'art. 29 L. 428/ 1990. Sicchè, tenuto conto del venir meno dell'interesse ad agire in ragione del sopravvenuto discarico dell'imposizione impugnata, va osservato che, vada accolta la compensazione delle spese richiesta dalla resistente costituita in base ai criteri di regolazione delle spese processuali.
Si evidenzia, infatti, che l' ente impositore, ha provveduto allo Controparte_1 sgravio in data 29.03.2023 in esito alla ricezione della pec legale in autotutela del 22.03.23
(scambio tra le parti successivo al difetto di giurisdizione dichiarato dalla Corte Tributaria di
Brindisi del 14.02.2023); di contro, il ricorso risulta iscritto nell'aprile 2023.
In base ai criteri di regolazione delle spese di lite, tale condotta esclude in questo giudizio sia la soccombenza totale dell'amministrazione, sia la soccombenza parziale, né possono essere addebitate le competenze legali e spese attinenti al procedimento avviato dall'interessata innanzi ad AG incompetente.
2 La reciproca soccombenza, che trova fondamento nel principio di causalità degli oneri processuali., viene ravvisata, invece, sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. ex multis Cass. civ. 3438/2016).
p.q.m.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 23.05.2025
Il Giudice
Roberta Marra
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