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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 548/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 11.12.2024, vertente TRA
, P.IVA. , in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Morcavallo;
OPPONENTE
E
, P.IVA: in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Tommaso;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 15/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza in data
04.01.2022 (procedimento monitorio iscritto al n. 3820/2021 R.G.). Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.02.2022, il in persona del Parte_1
Sindaco p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 15/2022, emesso in data 04.01.2022 e notificato in pari data, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 3820/2021 R.G., con il quale il Tribunale di Cosenza gli ha ingiunto di pagare, in favore della , la somma di Euro 28.944,41, (di cui euro 28.786,86 per sorte Controparte_1 capitale, euro 0,47 per interessi al tasso legale dello 0,01% calcolati dall'11.7.2021 al 9.9.2021, oltre euro 157,94 per interessi di mora al tasso del 5,270% calcolati dal 10.9.2021 al 17.10.2021) oltre ulteriori interessi di mora, come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in Euro 406,50 per spese vive documentate ed Euro 800,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Stando al ricorso per decreto ingiuntivo, il credito trarrebbe origine dal contratto n. di Rep. 4900, del
28.10.2020, registrato in Cosenza, il 9.11.2020, al n. 15725 - serie IT, con il quale il
[...] ha affidato all'impresa i lavori “Edilizia Parte_1 CP_1 Controparte_1 sociale nel centro storico – Lotto 8”, per l'importo complessivo di € 62.981,21.
pagina 1 di 7 A fronte dei lavori eseguiti, in data 04.06.2021, l'impresa emetteva il primo SAL e, l'11 successivo, veniva altresì emesso certificato di pagamento per l'importo di € 28.786,86 che, tuttavia, al pari della fattura elettronica n. 7 del 22.06.2021 sempre emessa dalla ditta appaltatrice, rimaneva non pagato da parte dell'Ente committente. Con la spiegata opposizione, il ha dedotto, in primo luogo, Parte_1 l'inesistenza del credito vantato, per aver già adempiuto nei confronti della ditta opposta;
nel dettaglio, l'Ente ha dichiarato di aver saldato la predetta fattura n. 7/2021, corrispondendo in favore della CP_1 la somma di Euro 28.786,86, con mandato di pagamento n. 5666 del 21.12.2021,
[...] antecedentemente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo;
pertanto, al di là della somma capitale già versata alla ditta, l'Ente, a suo dire, non sarebbe altresì tenuto a versarle gli interessi, le spese e le competenze ingiunte con il monitorio. In secondo luogo, il ha contestato l'efficacia probatoria delle fatture commerciali e delle Pt_1 scritture contabili autenticate nel giudizio di opposizione ed ha chiesto, in difetto delle previsioni di cui all'art. 642 c.p.c. e stante la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 548/2022 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2022, si è costituita nel presente giudizio la la quale ha eccepito che il pagamento della sorte capitale è Controparte_1 avvenuto il 21.12.2021, e dunque, seppur in data antecedente alla notifica del ricorso (e del pedissequo decreto ingiuntivo), il medesimo è intervenuto in data successiva all'iscrizione a ruolo del ricorso;
nel dettaglio, la ditta opposta ha riferito di aver depositato telematicamente il ricorso il 21.10.2021 (ndr. 1^,
2^ e 3^ PEC) e che lo stesso è stato acquisito dalla Cancelleria, in data 02.11.2021 (ndr. 4^ PEC). Pertanto, a dire della ditta appaltante, poiché il pagamento della sorte capitale è in ogni caso intervenuto tardivamente, gli interessi legali e moratori e le spese della procedura monitoria devono ugualmente ritenersi dovuti. Inoltre, secondo l'opposta, prive di fondamento sarebbero le eccezioni sollevate dall'Ente in ordine alla prova del credito. In particolare, ha osservato la il credito vantato troverebbe CP_1 fondamento non solo nella fattura emessa, ma anche - e soprattutto - nell'obbligazione nascente dal contratto di appalto, resa certa, liquida ed esigibile dal SAL e dal certificato di pagamento redatto dal
RUP e dal Direttore dei lavori in data 11.06.2021.
Anche le censure relative alla concessione della provvisoria esecuzione, concessa asseritamente in assenza di presupposti, sono, a dire dell'impresa, totalmente infondate. Né, parimenti, appaiono sussistenti i pericoli riferiti dall'opponente circa il pericolo di una prossima esecuzione forzata con il rischio di dover pagare quanto già corrisposto, atteso che non ha notificato alcun atto che CP_1 lasci presagire un'imminente esecuzione atta a duplicare la richiesta di pagamento, che, in ogni caso, sarebbe limitata alle sole somme dovute e non ancora pagate, a titolo di interessi legali e moratori, spese e competenze del monitorio. Per tali ragioni, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma della piena dovutezza delle somme portate dal decreto ingiuntivo (detratto quanto nelle more corrisposto in data 21.12.2021) a titolo di interessi, spese e competenze ivi liquidate nella misura di € 406,50, per spese vive documentate ed € 800,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge, formulando le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che il pagamento della sorte capitale portata dalla fattura azionata della creditrice (redatta in ossequio del certificato di pagamento del RUP e del D.L.) da parte del Comune di è intervenuto in data 21.12.2021 e quindi in epoca successiva al Parte_1
pagina 2 di 7 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, come tale, nella piena pendenza della lite e, per l'effetto:-
Rigettare l'opposizione spiegata con il presente atto perché infondata in fatto ed in diritto, con la conferma della piena dovutezza delle somme portate dal d.i. (detratto naturalmente quanto nelle more corrisposto in data 21.12.2021) a titolo di interessi di mora e spese e competenze ivi liquidate nella misura di €. 406,50 per spese vive documentate ed €.800,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge). Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze della presente fase di opposizione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ed art. 93 c.p.c.”. Con provvedimento del 22.06.2022, questo giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione -rilevato che sebbene non vi fosse contestazione fra le parti in ordine all'intervenuto pagamento della sorte capitale, residuava contestazione da parte dell'opponente in ordine alla dovutezza degli interessi e delle spese e competenze della fase monitoria, nella cui pretesa insisteva invece la parte opposta- ha dichiarato che la materia del contendere non potesse ritenersi cessata;
ha accolto l'istanza cui all' art. 649 c.p.c. e, per l'effetto, ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Con la memoria primo termine, l'opponente ha insistito nelle medesime eccezioni e richieste. All'udienza del 17.09.2022, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti si sono scambiate comparse conclusionali e memorie di replica con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
********************************
La revoca del decreto ingiuntivo. L'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per i motivi che di seguito si espongono. Invero, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. 21840/2013); ancora, Cassazione civile sez. II, 22/08/2006 “Questa Corte suprema ha, invero, statuito che, in tema di opposizione a Decreto Ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e
l'emissione di una sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cass. 15 luglio 2002 n. 10229)”. E dai documenti prodotti dalle parti e rilevanti ai fini della decisione emerge che: il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato telematicamente il 21.10.2021 (1^, 2^ e 3^ PEC) e che lo stesso è stato acquisito dalla Cancelleria, in data 02.11.2021 (ndr. 4^ PEC) ed è circostanza pacifica che il Pt_1 opponente ha versato in favore della ditta opposta, con mandato di pagamento n. 5666 del 21.12.2021, la somma di euro 28.786,86 portata dalla fattura n. 7/2021 allegata al ricorso monitorio.
/// Il credito residuo e le spese del monitorio.
Le spese del monitorio
pagina 3 di 7 Va premesso che la pretesa creditoria azionata in monitorio si fonda non solo sulla fattura n. 7 del
22.6.2021 (allegata anche in formato elettronico) bensì sul SAL n.1 del 4.6.2021 sottoscritto dall'impresa e dalla D.L., e sul relativo certificato di pagamento n. 1 emesso dalla D.L. e dal RUP in data 11.06.2021 e che rispetto alla esecuzione dei lavori alcuna contestazione è stata formulata da parte opponente, cosicché deve ritenersi la correttezza della domanda di pagamento avanzata con la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c.
Il pagamento eseguito, per come sopra esposto, è avvenuto prima della emissione e della notifica del decreto ingiuntivo, entrambe avvenute in data 04.01.2022; il pagamento ha riguardato interamente il capitale. Il creditore ingiungente insiste per “la conferma della piena dovutezza delle somme portate dal d.i. (detratto naturalmente quanto nelle more corrisposto in data 21.12.2021) a titolo di interessi di mora e spese e competenze ivi liquidate nella misura di €. 406,50 per spese vive documentate ed €.800,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge”. In proposito richiama l'orientamento di legittimità secondo cui, se ai sensi dell'art. 643 c.p.c. la notificazione del ricorso determina la pendenza della lite, gli effetti della pendenza retroagiscono “al momento del deposito del ricorso” (Cass. SS.UU. n. 20596 1.10.2007). Orbene, si premette che è pacifico che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il debitore non possa liberarsi dell'obbligazione corrispondendo solo la sorte capitale, essendo tenuto al pagamento di interessi e spese liquidati;
mentre, nella fattispecie, il pagamento del dovuto è intervenuto prima della notifica e, finanche, prima della emissione del D.I. (Tribunale Bologna sez. III, 16/09/2020,
n.1260).
Per esaminare le domande di parte opposta (attore in senso sostanziale), occorre in primo luogo rilevare in diritto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo costante giurisprudenza, non deve limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza e costituisce un giudizio a cognizione piena della sussistenza del credito. Applicando l'orientamento consolidato della Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile sez. VI,
16/11/2017, n.27234; Cass. 18125/2017), si rileva che nell'ambito del giudizio per decreto ingiuntivo,
l'onere delle complessive spese processuali è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione.
Difatti, nel procedimento de quo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto alla successiva fase
(eventuale) che si apre con l'opposizione da parte dell'ingiunto.
Se dunque è vero che le due fasi danno luogo ad un unico giudizio, conseguenza immediata è che il regolamento delle spese processuali, operato con la sentenza con cui tale giudizio trova conclusione, vada effettuato in base all'esito finale della lite, a cui si perviene attraverso l'instaurazione del contraddittorio, differito rispetto alla fase monitoria, al momento della notifica del decreto.
Su tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che quando, come nel caso di specie, “il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto” (così Cass. civ. Sez. VI Ord.16-11-
pagina 4 di 7 2017, n. 27234, ma anche Cass. Sez. 3, 15/04/2010, n. 9033; Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17469; Cass.
Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 2, 10/04/2014, n. 8428). D'altronde, appare assolutamente ragionevole sostenere che, nel caso preso in considerazione nella citata pronuncia, stante l'invalidità originaria del decreto ingiuntivo, determinata dal pagamento della sorte capitale del debito intervenuto anteriormente all'emissione del decreto, tale illegittimità determini non solo la revoca del provvedimento monitorio, ma anche l'impossibilità di addebitare all'ingiunto le spese della fase sommaria del procedimento. Diversa sarebbe, invece, l'ipotesi in cui l'adempimento del debitore sia intervenuto solo in seguito alla regolare emissione e notifica del decreto ovvero finanche pendente l'opposizione, dovendo in tal caso il provvedimento intendersi originariamente legittimo sia sul piano sostanziale, che processuale.
È ragionevole infatti che, in una simile ipotesi, la sentenza che chiuda il giudizio d'opposizione possa conservare gli effetti latu sensu sanzionatori del decreto stesso che non siano travolti da eventuali fatti successivi (come appunto l'adempimento della sorte capitale), con particolare riferimento alla condanna alle spese processuali con esso liquidate (arg. da Cass. n. 9033/2010).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi circostanza pacifica, sul piano fattuale, che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e della notifica dello stesso intervenuta in pari data il 04.01.2022, la sorte capitale del credito vantato dalla ditta appaltatrice era già stata corrisposta dall'Ente debitore, circostanza non contestata ed anzi ammessa dalla stessa impresa creditrice già nella costituzione in opposizione, ove essa ha espressamente riconosciuto che il pagamento si è perfezionato in data
21.12.2021. Le spese processuali, in conclusione, nel caso di specie vanno regolate in base all'esito finale, per come di seguito, del giudizio.
* L'imputazione del pagamento eseguito e gli interessi Occorre precisare che nel ricorso ex art. 633 c.p.c. la ha richiamato le disposizioni di cui al CP_1 DPR 207/2010; nello specifico vengono in questione gli artt. 143 (comma 1 ultima parte “ Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso” e 144 DPR 207/2010 (comma “2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori…..”) che prevedono, a decorrere dal 30^ giorno dall'emissione del certificato di pagamento, la decorrenza degli interessi al tasso legale per il periodo di 60 giorni e, successivamente, l'applicazione degli interessi di mora, ora dovuti ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Si rileva in proposito che all'art. 4 del contratto di appalto del 28.10.2020 (all. n. 1 alla comparsa di costituzione di parte opposta) stipulato tra le parti al punto 5 è espressamente previsto che “nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rate di saldo rispetto ai termini indicati nel
Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazioni le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione ( D.lgs. 231/2002 s.m.i.)”. Il contratto di appalto, inoltre, disciplina i tempi del pagamento degli interessi dovuti per il ritardo dei singoli acconti, avendo stabilito le parti all'art. 4 comma 6 che “L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,
pagina 5 di 7 immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve”. Ne consegue, in ordine alla imputazione del pagamento effettuato dal con mandato di Pt_1 pagamento n. 5666 del 21.12.2021 a liquidazione del I SAL Lotto 8 ed a pagamneto Fatt. PA 7_21 del 21.6.2024, la correttezza dell'imputazione da parte dell'Ente del pagamento a sorte capitale, residuando il credito dell'impresa per gli interessi (legali e di mora). Ed infatti, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta una ulteriore fase di svolgimento del procedimento iniziato con la domanda di condanna presentata da parte opposta e quindi il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Se ne trae, in mancanza di allegazione da parte opponente di avvenuto successivo pagamento degli stessi -sia spontaneo che in occasione di successivo pagamento “in conto e a saldo”- secondo la previsione contrattuale-, che residua un credito in favore di parte opposta a titolo di interessi nella misura legale (art 1284 comma 1 c.c.) per i 60 giorni successivi al decorso di 30 giorni dalla emissione in data 11.6.2021 del certificato di pagamento (dall'11.7.2021 al 9.9.2021) per euro 0,47 ed a titolo di interessi di mora dal 61^ giorno (10.9.2021) alla data -rimasta non contestata- del pagamento
(21.12.2021). Calcolati nel ricorso per l'emissione del D.I. gli interessi di mora sull'importo di euro 28.786,86 in euro 157,94 al tasso del 5,270% per il periodo dal 10.9.2021 al 17.10.2021, gli interessi di mora per il periodo successivo (18.10.2021-21.12.2021), calcolati nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, sono pari ad euro 403,80.
Va riconosciuta quindi piena fondatezza alla pretesa della società creditrice circa il pagamento degli interessi legali e di mora dovuti per il ritardo del pagamento della fattura n. 7/2021 allegata al ricorso monitorio, per un importo complessivo di euro 562,21 (euro 0,47 + euro 157,94 + euro 403,80). Atteso l'intervenuto pagamento della sorte capitale, residuando un credito per un importo inferiore a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto, per quanto sopra esposto, deve essere revocato. Il giudice dell'opposizione, infatti, in quanto è investito dell'accertamento del merito della pretesa creditoria sia in ordine all'an che in ordine al quantum, nell'ipotesi in cui sia accertato il credito preteso e residui parte del debito non estinta è chiamato a rendere per tale parte del debito una pronuncia di condanna. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il opponente, in accoglimento della domanda di pagamento formulata da parte opposta, deve Pt_1 essere condannato al pagamento in favore della dell'importo del residuo credito pari ad CP_1 euro 562,21.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa (scaglione 26.001,00-52.000,00) e della mancanza di prove costituende, applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale, liquidate complessivamente in dispositivo, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-accoglie, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 15/2022 del 4.1.2022 emesso dal Tribunale di Cosenza e, per l'effetto,
pagina 6 di 7 revoca il detto decreto ingiuntivo n. 15/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza il 4.1.2022 (R.G. n.
3820/2021);
-condanna, per come in motivazione, parte opponente , in persona del Parte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1 in persona del lrpt. dell'importo del residuo credito pari ad euro 562,21;
[...]
-condanna altresì parte opponente alla rifusione in favore della opposta società delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 25 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2024, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 11.12.2024, vertente TRA
, P.IVA. , in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Morcavallo;
OPPONENTE
E
, P.IVA: in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Tommaso;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 15/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza in data
04.01.2022 (procedimento monitorio iscritto al n. 3820/2021 R.G.). Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.02.2022, il in persona del Parte_1
Sindaco p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 15/2022, emesso in data 04.01.2022 e notificato in pari data, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 3820/2021 R.G., con il quale il Tribunale di Cosenza gli ha ingiunto di pagare, in favore della , la somma di Euro 28.944,41, (di cui euro 28.786,86 per sorte Controparte_1 capitale, euro 0,47 per interessi al tasso legale dello 0,01% calcolati dall'11.7.2021 al 9.9.2021, oltre euro 157,94 per interessi di mora al tasso del 5,270% calcolati dal 10.9.2021 al 17.10.2021) oltre ulteriori interessi di mora, come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in Euro 406,50 per spese vive documentate ed Euro 800,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Stando al ricorso per decreto ingiuntivo, il credito trarrebbe origine dal contratto n. di Rep. 4900, del
28.10.2020, registrato in Cosenza, il 9.11.2020, al n. 15725 - serie IT, con il quale il
[...] ha affidato all'impresa i lavori “Edilizia Parte_1 CP_1 Controparte_1 sociale nel centro storico – Lotto 8”, per l'importo complessivo di € 62.981,21.
pagina 1 di 7 A fronte dei lavori eseguiti, in data 04.06.2021, l'impresa emetteva il primo SAL e, l'11 successivo, veniva altresì emesso certificato di pagamento per l'importo di € 28.786,86 che, tuttavia, al pari della fattura elettronica n. 7 del 22.06.2021 sempre emessa dalla ditta appaltatrice, rimaneva non pagato da parte dell'Ente committente. Con la spiegata opposizione, il ha dedotto, in primo luogo, Parte_1 l'inesistenza del credito vantato, per aver già adempiuto nei confronti della ditta opposta;
nel dettaglio, l'Ente ha dichiarato di aver saldato la predetta fattura n. 7/2021, corrispondendo in favore della CP_1 la somma di Euro 28.786,86, con mandato di pagamento n. 5666 del 21.12.2021,
[...] antecedentemente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo;
pertanto, al di là della somma capitale già versata alla ditta, l'Ente, a suo dire, non sarebbe altresì tenuto a versarle gli interessi, le spese e le competenze ingiunte con il monitorio. In secondo luogo, il ha contestato l'efficacia probatoria delle fatture commerciali e delle Pt_1 scritture contabili autenticate nel giudizio di opposizione ed ha chiesto, in difetto delle previsioni di cui all'art. 642 c.p.c. e stante la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 548/2022 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2022, si è costituita nel presente giudizio la la quale ha eccepito che il pagamento della sorte capitale è Controparte_1 avvenuto il 21.12.2021, e dunque, seppur in data antecedente alla notifica del ricorso (e del pedissequo decreto ingiuntivo), il medesimo è intervenuto in data successiva all'iscrizione a ruolo del ricorso;
nel dettaglio, la ditta opposta ha riferito di aver depositato telematicamente il ricorso il 21.10.2021 (ndr. 1^,
2^ e 3^ PEC) e che lo stesso è stato acquisito dalla Cancelleria, in data 02.11.2021 (ndr. 4^ PEC). Pertanto, a dire della ditta appaltante, poiché il pagamento della sorte capitale è in ogni caso intervenuto tardivamente, gli interessi legali e moratori e le spese della procedura monitoria devono ugualmente ritenersi dovuti. Inoltre, secondo l'opposta, prive di fondamento sarebbero le eccezioni sollevate dall'Ente in ordine alla prova del credito. In particolare, ha osservato la il credito vantato troverebbe CP_1 fondamento non solo nella fattura emessa, ma anche - e soprattutto - nell'obbligazione nascente dal contratto di appalto, resa certa, liquida ed esigibile dal SAL e dal certificato di pagamento redatto dal
RUP e dal Direttore dei lavori in data 11.06.2021.
Anche le censure relative alla concessione della provvisoria esecuzione, concessa asseritamente in assenza di presupposti, sono, a dire dell'impresa, totalmente infondate. Né, parimenti, appaiono sussistenti i pericoli riferiti dall'opponente circa il pericolo di una prossima esecuzione forzata con il rischio di dover pagare quanto già corrisposto, atteso che non ha notificato alcun atto che CP_1 lasci presagire un'imminente esecuzione atta a duplicare la richiesta di pagamento, che, in ogni caso, sarebbe limitata alle sole somme dovute e non ancora pagate, a titolo di interessi legali e moratori, spese e competenze del monitorio. Per tali ragioni, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma della piena dovutezza delle somme portate dal decreto ingiuntivo (detratto quanto nelle more corrisposto in data 21.12.2021) a titolo di interessi, spese e competenze ivi liquidate nella misura di € 406,50, per spese vive documentate ed € 800,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge, formulando le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che il pagamento della sorte capitale portata dalla fattura azionata della creditrice (redatta in ossequio del certificato di pagamento del RUP e del D.L.) da parte del Comune di è intervenuto in data 21.12.2021 e quindi in epoca successiva al Parte_1
pagina 2 di 7 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, come tale, nella piena pendenza della lite e, per l'effetto:-
Rigettare l'opposizione spiegata con il presente atto perché infondata in fatto ed in diritto, con la conferma della piena dovutezza delle somme portate dal d.i. (detratto naturalmente quanto nelle more corrisposto in data 21.12.2021) a titolo di interessi di mora e spese e competenze ivi liquidate nella misura di €. 406,50 per spese vive documentate ed €.800,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge). Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze della presente fase di opposizione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ed art. 93 c.p.c.”. Con provvedimento del 22.06.2022, questo giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione -rilevato che sebbene non vi fosse contestazione fra le parti in ordine all'intervenuto pagamento della sorte capitale, residuava contestazione da parte dell'opponente in ordine alla dovutezza degli interessi e delle spese e competenze della fase monitoria, nella cui pretesa insisteva invece la parte opposta- ha dichiarato che la materia del contendere non potesse ritenersi cessata;
ha accolto l'istanza cui all' art. 649 c.p.c. e, per l'effetto, ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Con la memoria primo termine, l'opponente ha insistito nelle medesime eccezioni e richieste. All'udienza del 17.09.2022, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti si sono scambiate comparse conclusionali e memorie di replica con le quali hanno insistito nelle medesime richieste ed eccezioni.
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La revoca del decreto ingiuntivo. L'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per i motivi che di seguito si espongono. Invero, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. 21840/2013); ancora, Cassazione civile sez. II, 22/08/2006 “Questa Corte suprema ha, invero, statuito che, in tema di opposizione a Decreto Ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e
l'emissione di una sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cass. 15 luglio 2002 n. 10229)”. E dai documenti prodotti dalle parti e rilevanti ai fini della decisione emerge che: il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato telematicamente il 21.10.2021 (1^, 2^ e 3^ PEC) e che lo stesso è stato acquisito dalla Cancelleria, in data 02.11.2021 (ndr. 4^ PEC) ed è circostanza pacifica che il Pt_1 opponente ha versato in favore della ditta opposta, con mandato di pagamento n. 5666 del 21.12.2021, la somma di euro 28.786,86 portata dalla fattura n. 7/2021 allegata al ricorso monitorio.
/// Il credito residuo e le spese del monitorio.
Le spese del monitorio
pagina 3 di 7 Va premesso che la pretesa creditoria azionata in monitorio si fonda non solo sulla fattura n. 7 del
22.6.2021 (allegata anche in formato elettronico) bensì sul SAL n.1 del 4.6.2021 sottoscritto dall'impresa e dalla D.L., e sul relativo certificato di pagamento n. 1 emesso dalla D.L. e dal RUP in data 11.06.2021 e che rispetto alla esecuzione dei lavori alcuna contestazione è stata formulata da parte opponente, cosicché deve ritenersi la correttezza della domanda di pagamento avanzata con la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c.
Il pagamento eseguito, per come sopra esposto, è avvenuto prima della emissione e della notifica del decreto ingiuntivo, entrambe avvenute in data 04.01.2022; il pagamento ha riguardato interamente il capitale. Il creditore ingiungente insiste per “la conferma della piena dovutezza delle somme portate dal d.i. (detratto naturalmente quanto nelle more corrisposto in data 21.12.2021) a titolo di interessi di mora e spese e competenze ivi liquidate nella misura di €. 406,50 per spese vive documentate ed €.800,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge”. In proposito richiama l'orientamento di legittimità secondo cui, se ai sensi dell'art. 643 c.p.c. la notificazione del ricorso determina la pendenza della lite, gli effetti della pendenza retroagiscono “al momento del deposito del ricorso” (Cass. SS.UU. n. 20596 1.10.2007). Orbene, si premette che è pacifico che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il debitore non possa liberarsi dell'obbligazione corrispondendo solo la sorte capitale, essendo tenuto al pagamento di interessi e spese liquidati;
mentre, nella fattispecie, il pagamento del dovuto è intervenuto prima della notifica e, finanche, prima della emissione del D.I. (Tribunale Bologna sez. III, 16/09/2020,
n.1260).
Per esaminare le domande di parte opposta (attore in senso sostanziale), occorre in primo luogo rilevare in diritto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo costante giurisprudenza, non deve limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza e costituisce un giudizio a cognizione piena della sussistenza del credito. Applicando l'orientamento consolidato della Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile sez. VI,
16/11/2017, n.27234; Cass. 18125/2017), si rileva che nell'ambito del giudizio per decreto ingiuntivo,
l'onere delle complessive spese processuali è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione.
Difatti, nel procedimento de quo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto alla successiva fase
(eventuale) che si apre con l'opposizione da parte dell'ingiunto.
Se dunque è vero che le due fasi danno luogo ad un unico giudizio, conseguenza immediata è che il regolamento delle spese processuali, operato con la sentenza con cui tale giudizio trova conclusione, vada effettuato in base all'esito finale della lite, a cui si perviene attraverso l'instaurazione del contraddittorio, differito rispetto alla fase monitoria, al momento della notifica del decreto.
Su tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che quando, come nel caso di specie, “il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto” (così Cass. civ. Sez. VI Ord.16-11-
pagina 4 di 7 2017, n. 27234, ma anche Cass. Sez. 3, 15/04/2010, n. 9033; Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17469; Cass.
Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 2, 10/04/2014, n. 8428). D'altronde, appare assolutamente ragionevole sostenere che, nel caso preso in considerazione nella citata pronuncia, stante l'invalidità originaria del decreto ingiuntivo, determinata dal pagamento della sorte capitale del debito intervenuto anteriormente all'emissione del decreto, tale illegittimità determini non solo la revoca del provvedimento monitorio, ma anche l'impossibilità di addebitare all'ingiunto le spese della fase sommaria del procedimento. Diversa sarebbe, invece, l'ipotesi in cui l'adempimento del debitore sia intervenuto solo in seguito alla regolare emissione e notifica del decreto ovvero finanche pendente l'opposizione, dovendo in tal caso il provvedimento intendersi originariamente legittimo sia sul piano sostanziale, che processuale.
È ragionevole infatti che, in una simile ipotesi, la sentenza che chiuda il giudizio d'opposizione possa conservare gli effetti latu sensu sanzionatori del decreto stesso che non siano travolti da eventuali fatti successivi (come appunto l'adempimento della sorte capitale), con particolare riferimento alla condanna alle spese processuali con esso liquidate (arg. da Cass. n. 9033/2010).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi circostanza pacifica, sul piano fattuale, che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e della notifica dello stesso intervenuta in pari data il 04.01.2022, la sorte capitale del credito vantato dalla ditta appaltatrice era già stata corrisposta dall'Ente debitore, circostanza non contestata ed anzi ammessa dalla stessa impresa creditrice già nella costituzione in opposizione, ove essa ha espressamente riconosciuto che il pagamento si è perfezionato in data
21.12.2021. Le spese processuali, in conclusione, nel caso di specie vanno regolate in base all'esito finale, per come di seguito, del giudizio.
* L'imputazione del pagamento eseguito e gli interessi Occorre precisare che nel ricorso ex art. 633 c.p.c. la ha richiamato le disposizioni di cui al CP_1 DPR 207/2010; nello specifico vengono in questione gli artt. 143 (comma 1 ultima parte “ Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso” e 144 DPR 207/2010 (comma “2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori…..”) che prevedono, a decorrere dal 30^ giorno dall'emissione del certificato di pagamento, la decorrenza degli interessi al tasso legale per il periodo di 60 giorni e, successivamente, l'applicazione degli interessi di mora, ora dovuti ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Si rileva in proposito che all'art. 4 del contratto di appalto del 28.10.2020 (all. n. 1 alla comparsa di costituzione di parte opposta) stipulato tra le parti al punto 5 è espressamente previsto che “nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rate di saldo rispetto ai termini indicati nel
Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazioni le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione ( D.lgs. 231/2002 s.m.i.)”. Il contratto di appalto, inoltre, disciplina i tempi del pagamento degli interessi dovuti per il ritardo dei singoli acconti, avendo stabilito le parti all'art. 4 comma 6 che “L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,
pagina 5 di 7 immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve”. Ne consegue, in ordine alla imputazione del pagamento effettuato dal con mandato di Pt_1 pagamento n. 5666 del 21.12.2021 a liquidazione del I SAL Lotto 8 ed a pagamneto Fatt. PA 7_21 del 21.6.2024, la correttezza dell'imputazione da parte dell'Ente del pagamento a sorte capitale, residuando il credito dell'impresa per gli interessi (legali e di mora). Ed infatti, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta una ulteriore fase di svolgimento del procedimento iniziato con la domanda di condanna presentata da parte opposta e quindi il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Se ne trae, in mancanza di allegazione da parte opponente di avvenuto successivo pagamento degli stessi -sia spontaneo che in occasione di successivo pagamento “in conto e a saldo”- secondo la previsione contrattuale-, che residua un credito in favore di parte opposta a titolo di interessi nella misura legale (art 1284 comma 1 c.c.) per i 60 giorni successivi al decorso di 30 giorni dalla emissione in data 11.6.2021 del certificato di pagamento (dall'11.7.2021 al 9.9.2021) per euro 0,47 ed a titolo di interessi di mora dal 61^ giorno (10.9.2021) alla data -rimasta non contestata- del pagamento
(21.12.2021). Calcolati nel ricorso per l'emissione del D.I. gli interessi di mora sull'importo di euro 28.786,86 in euro 157,94 al tasso del 5,270% per il periodo dal 10.9.2021 al 17.10.2021, gli interessi di mora per il periodo successivo (18.10.2021-21.12.2021), calcolati nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, sono pari ad euro 403,80.
Va riconosciuta quindi piena fondatezza alla pretesa della società creditrice circa il pagamento degli interessi legali e di mora dovuti per il ritardo del pagamento della fattura n. 7/2021 allegata al ricorso monitorio, per un importo complessivo di euro 562,21 (euro 0,47 + euro 157,94 + euro 403,80). Atteso l'intervenuto pagamento della sorte capitale, residuando un credito per un importo inferiore a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto, per quanto sopra esposto, deve essere revocato. Il giudice dell'opposizione, infatti, in quanto è investito dell'accertamento del merito della pretesa creditoria sia in ordine all'an che in ordine al quantum, nell'ipotesi in cui sia accertato il credito preteso e residui parte del debito non estinta è chiamato a rendere per tale parte del debito una pronuncia di condanna. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il opponente, in accoglimento della domanda di pagamento formulata da parte opposta, deve Pt_1 essere condannato al pagamento in favore della dell'importo del residuo credito pari ad CP_1 euro 562,21.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa (scaglione 26.001,00-52.000,00) e della mancanza di prove costituende, applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale, liquidate complessivamente in dispositivo, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-accoglie, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 15/2022 del 4.1.2022 emesso dal Tribunale di Cosenza e, per l'effetto,
pagina 6 di 7 revoca il detto decreto ingiuntivo n. 15/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza il 4.1.2022 (R.G. n.
3820/2021);
-condanna, per come in motivazione, parte opponente , in persona del Parte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1 in persona del lrpt. dell'importo del residuo credito pari ad euro 562,21;
[...]
-condanna altresì parte opponente alla rifusione in favore della opposta società delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 25 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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