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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, depositate in vista dell'udienza del 22.1.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 231/2021 tra
(C.F. nata a [...] il 23 Parte_1 C.F._1 agosto 1974
Rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Margiotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona, Via Lamaccio come da procura allegata all'atto di citazione;
Attrice
CONTRO
(P.I. Controparte_1
), con sede in San Giovanni TE (CH) alla via Sgarrone P.IVA_1 snc, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Emmanuele Tatoni del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, Via Corso Vittorio
Emanuele II, come da procura in atti;
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti:
Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sulmona adito, contrariis rejectis: A) – in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della in Controparte_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro.tempore, per i fatti per cui è causa e per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro.tempore alla esatta riparazione senza spese per l'attrice ai sensi delle norme a presidio del codice del consumo;
B) in subordine ed in via gradata, e non essendo applicabile il rimedio della sostituzione essendo l'autovettura ceduta a terzi si chiede, sempre ai sensi di legge, la riduzione del prezzo pattuito per euro 10.000,00 con restituzione di quanto versato oltre la restituzione della somma di euro 1.000,00 a titolo di spese sopportate per le riparazioni e la ulteriore somma di euro 2.000,00 ed a titolo di anno per mancato utilizzo dell'autovettura per giorni novanta, oltre interessi dalla data dell'occorso sino all'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
C) sempre e comunque con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Convenuta: “Voglia l'On. Tribunale adito rigettare integralmente la domanda attorea perchè manifestamente infondata e comunque non provata nell'an e nel quantum, con condanna nummo uno per responsabilità ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari e con ogni altra conseguenza di legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, previa rituale notificazione dell'atto di Parte_1 citazione, la società convenuta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sulmona adito, contrariis rejectis: A) – in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della in persona Controparte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro. tempore, per i fatti per cui è causa e per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro.tempore alla sostituzione dell'autovettura oggetto di vendita o alla esatta riparazione senza spese per l'attrice ai sensi delle norme a presidio del codice del consumo;
B) in subordine ed in via gradata, e qualora la S.V. ritenesse non applicabile il rimedio della sostituzione si chiede, sempre ai sensi di legge, la riduzione del prezzo pattuito per euro 10.000,00, la restituzione della somma di euro 1.000,00 a titolo di spese sopportate per le riparazioni e la ulteriore somma di euro 2.000,00 ed
a titolo di anno per mancato utilizzo dell'autovettura per giorni 90, oltre interessi dalla data dell'occorso sino all'effettivo soddisfo o quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
C) sempre e comunque con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
pag. 2/14 A sostegno della domanda azionata ha, sinteticamente, riferito:
- di aver acquistato il 7.9.2020 dal concessionario convenuto una Audi tipo Sport
Back S. Line con 99.000 al prezzo pattuito di €. 20.000,00, pagato con bonifici;
- che alla stessa veniva assicurata la garanzia del mezzo e che lo stessa possedeva tutti i requisiti per essere idoneo all'uso oltre che la conformità del mezzo alle qualità promesse e pattuite;
- di aver ritirato l'auto la settimana successiva;
- che lo stesso giorno del ritiro, non appena imboccata l'autostrada, la macchina è andata 'fuori fase” presentando problemi di guida e di funzionamento;
- di aver quindi portato l'autovettura presso la concessionaria , Pt_2 autorizzata Audi;
- che dopo un primo controllo, gli addetti all'officina della Parte_3 riferivano che l'autovettura non aveva in fase la distribuzione e comunque era in grave stato di 'sfasamento' e ciò rendeva la macchina non utilizzabile;
- che l'attrice ha dovuto lasciare l'autovettura presso la Concessionaria Soprano
Auto di Sulmona per 15/20 giorni per eseguire le debite riparazioni non essendo il mezzo utilizzabile;
- che la società venditrice, riconoscendo il vizio, si è accollata la spese di riparazione;
- che è stato accertato che l'autovettura è stata prodotta nel 2014 e non già nel
2015 come dichiarato dal convenuto;
- che successivamente al ritiro del mezzo, la macchina ha avuto un problema afferente i filtri particolari necessitando di un ulteriore e ricovero in officina;
- che da ultimo è stato anche accertato un problema alla centralina non coperto dalla garanzia e per un costo di euro 386,00 come da preventivo Soprano Auto;
- che inoltre l'autovettura non appartiene al modello S-Line promesso ed infatti le applicazioni estetiche sono state inserite successivamente inducendo in errore anche su tale qualità la sventurata acquirente che credeva di acquistare un modello S-Line con caratteristiche che invero non si appartengono all'autovettura venduta;
- di aver chiesto, ai sensi dell'art. 130 Cod, Consumo, la sostituzione del mezzo o in subordine il ripristino senza spese ed il risarcimento dei danni con riduzione del prezzo;
pag. 3/14 - che il venditore ha rifiutato la sostituzione e/o il risarcimento dei danni adducendo la decadenza poiché la denunzia dei vizi non tempestiva.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.1. Si è tardivamente costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attrice con condanna per la responsabilità ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
A supporto delle conclusioni ha dedotto che:
- non corrisponde al vero che la macchina lo stesso giorno del ritiro era fuori fase;
- fino al mattino successivo al ritiro dell'auro la stessa si era lamentata solo del fatto che le gomme fossero un pochino dure, decidendo di portare l'autovettura in officina per un controllo nella giornata del 10 settembre 2021;
- solo nella mattinata dell'11 settembre alle ore 8.40, l'attrice ha inviato al
D' una foto ed un messaggio vocale della durata di 0:35 delle 8.41 nel CP_1 quale lo informa che la mattina stessa si è accesa la spia del motore;
- non è dato sapere quali controlli l'officina avesse fatto in quell'occasione ma può facilmente presumersi che l'accensione della spia possa essere conseguenza diretta dell'intervento effettuato il giorno prima sull'autovettura;
- è falso che l'attrice ha dovuto lasciare l'autovettura presso la concessionaria per 15/20 giorni dato che: la stessa si reca li solo venerdì 11 settembre;
Pt_2 dal ritiro al ricovero presso la , la macchina aveva già percorso 2.149 km;
Pt_2 la macchina è stata ritirata dal concessionario già il 14 settembre;
ha regolarmente utilizzato l'auto fino al giorno 24 settembre, recandosi a Verona e facendo ritorno a Sulmona;
- la distribuzione era stata effettuata dal precedente proprietario e il , al CP_1 fine di evitare problemi, decideva comunque di accollarsi le spese di riparazione;
- che durante il viaggio a Verona si accendeva la spia motore ancora una volta, nonostante l'intervento della Officina Soprano Auto di Sulmona che avrebbe dovuto risolvere il problema;
- l'auto è stata riportata in officina il 9.10.2020 dopo aver percorso 97.422 km;
- nonostante ciò anche questo ulteriore problema non veniva posto a carico della
, ma essendo coperto da garanzia, veniva regolarmente pagato e Parte_1 risolto senza esborsi per l'acquirente;
pag. 4/14 - nella giornata del 9.9.2020 vengono inviate tramite Whatsapp tutte le foto riguardanti l'autovettura da acquistare e dalle quali può facilmente riconoscersi il modello dell'autovettura;
- il modello venduto è un modello avente il kit RS3, ovvero successivo e superiore a livello di qualità al kit S-Line;
- nel contratto Di Acquisto, Riguardo Al Modello Dell'auto Fosse Specificato
Unicamente “AUDI A3 SPORTBACK mentre da nessuna parte si fa riferimento al kit s-line;
- già nella mattinata del 9.9.2020, prima di recarsi a San Giovanni TE (CH) presso la per acquistare la macchina l'acquirente era Controparte_1 perfettamente a conoscenza sia della prima immatricolazione dell'auto, che del tipo di modello stesse acquistando;
- dalla visura effettuata dal presso il PRA, alle ore 17.47 dell'8.9.2020 la CP_1 macchina risultava immatricolata il 31.08.2015, proprio a dimostrazione della buona fede del venditore;
2.
- non pare dubbia la responsabilità di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. Dal punto di vista processuale deve evidenziarsi che, all'udienza del giorno 19 luglio 2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed il procedimento è stato rinviato all'udienza del 14 dicembre 2021, poi differita al giorno 11 maggio 2022 stante l'assegnazione del procedimento ad altro giudice stante il tramutamento del precedente assegnatario del fascicolo.
In ragione di una nuova variazione tabellare e conseguente assegnazione ad altro giudice del presente fascicolo, il procedimento è stato rinviato al 13.10.2022. A tale udienza il precedente giudicante ha riservato la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, sciogliendo la riserva con ordinanza del 28.5.2024, rinviando per l'assunzione delle prove orali ammesse all'udienza del 12.9.2024.
In virtù di una ulteriore variazione tabellare, il presente procedimento è stato assegnato alla scrivente nel frattempo subentrata nel ruolo. La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'escussione di testimoni.
All'udienza del 16.10.2024 è stata formulata una proposta conciliativa che, nella successiva udienza del 19.12.2024, è stata accettata da parte attrice, ma non da parte convenuta. All'udienza appena menzionata del 19.12.2024, parte attrice ha dato atto di aver venduto nelle more del processo l'autovettura per cui è causa e dunque, non essendo possibile procedere alla CTU, ritenuta esaurita l'istruttoria, la causa è stata pag. 5/14 rinviata per la precisazione alla successiva udienza del 22.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte attrice, in ragione della vendita dell'autovettura, ha dunque precisato conclusioni differenti chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sulmona adito, contrariis rejectis:
A) – in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro.tempore, per i fatti
[...] per cui è causa e per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro.tempore alla sostituzione dell'autovettura oggetto di vendita o alla esatta riparazione senza spese per l'attrice ai sensi delle norme a presidio del codice del consumo;
B) in subordine ed in via gradata, e qualora la S.V. ritenesse non applicabile il rimedio della sostituzione si chiede, sempre ai sensi di legge, la riduzione del prezzo pattuito per euro 10.000,00, la restituzione della somma di euro 1.000,00 a titolo di spese sopportate per le riparazioni e la ulteriore somma di euro 2.000,00 ed a titolo di anno per mancato utilizzo dell'autovettura per giorni novanta, oltre interessi dalla data dell'occorso sino all'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
C) sempre e comunque con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”
Con ordinanza del 19.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Pare utile riportare la disciplina consumeristica qui applicabile, non essendo in discussione che l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto per esigenze personali da parte della Liberatore.
Il comma 3 dell'art. 128 del Codice del Consumo, applicabile ratione temporis
(7.9.2020), prevede che “Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.
Il successivo art. 129 prevede che “Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se
pag. 6/14 del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando
l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.”
L'art. 130 dello stesso codice, la cui applicazione è qui invocata, prevede che “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono
pag. 7/14 essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e
3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al ((comma 5)); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al ((comma 5)), salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.”
Lo stesso codice del consumo prevede, riguardo al regime della prova, una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, a norma del quale si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale
pag. 8/14 posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c." (Cass. 2020 n. 13148).
La presunzione legale presuppone, dunque, l'allegazione da parte del consumatore del vizio, che, ove manifestatosi nei sei mesi dalla consegna, si presume esistente già a tale data. L'agevolazione probatoria non attiene alla sussistenza del vizio, ma unicamente alla sua esistenza al momento della consegna, ancorché esso si sia reso manifesto successivamente.
Lo speciale regime probatorio del codice del consumo non deroga, pertanto, alla disciplina di diritto comune quanto all'allegazione e prova dell'esistenza del vizio, che resta a carico dell'acquirente secondo i principi affermati dalle S.U. con la nota decisione n. 11748 del 2019.
Una volta allegato e provato il difetto di conformità, ne viene presunta per fictio juris
l'esistenza al momento della consegna, se il vizio si sia manifestato entro sei mesi da quella data.
2.1 Ciò premesso in diritto deve rilevarsi che non è stato possibile procedere ad un accertamento tecnico d'ufficio sull'autoveicolo in ragione del fatto che parte attrice, nelle more del giudizio, ha rivenduto a terzi l'automobile.
2.2. Sempre preliminarmente, tenuto conto della circostanza della vendita dell'autovettura, non è giuridicamente praticabile e quindi eventualmente accoglibile la domanda posta in via principale dall'attrice, non potendo l'autovettura essere eventualmente restituita al venditore per la sostituzione o compiere sulla stessa le riparazioni eventualmente necessarie.
Ciò specificato, dunque, non può che procedersi unicamente alla valutazione della domanda svolta in via subordinata dall'attrice volta ad ottenere una riduzione del prezzo dell'autovettura oltre che alla restituzione di € 1000.00 per le spese sopportate per la riparazione oltre che la condanna al risarcimento del danno di € 2000,00 per il mancato utilizzo del mezzo.
3. L'istruttoria ha consentito di provare che il 7 settembre del 2020 l'attrice ha comprato una autovettura Audi A3 Sportback, targata FZ006PL, presso il concessionario convenuto, pagando il prezzo pattuito di € 20.000,00 con due bonifici bancari, provvedendo al ritiro del mezzo nella giornata del 9.9.2020.
Nella stessa giornata del 9.9.2020, prima del ritiro dell'autovettura, l'attrice aveva avuto notizie dalla compagnia assicurativa che l'automezzo era stato immatricolato, per la prima volta, nel 2014 e non già nel 2015 come riferito dal venditore e riportato nel contratto di compravendita, mentre “l'assetto” era del 2017.
pag. 9/14 3.1. Quanto alla difformità dell'anno di immatricolazione, deve evidenziarsi che sebbene parte attrice non abbia dato sufficiente prova della circostanza asserita, tale difformità risulta dalla documentazione prodotta da controparte. Infatti, nella conversazione whatsapp (doc. 1 della memoria di costituzione, vi è la foto del libretto di circolazione dell'autovettura nel quale è riportat0 il 2014, quale anno di prima immatricolazione.
Parte convenuta ha dato atto che il dato relativo all'immatricolazione era stato desunto dalla visura del PRA che, depositata in atti, riporta, in effetti, come anno di immatricolazione il 2015.
Se l'esistenza della difformità è dunque provata, da tale accertamento non può farsi dedurre alcuna conseguenza.
3.1.1. Deve rilevarsi, infatti, che parte attrice non ha dato prova del minore valore del bene rispetto ad una autovettura immatricolata l'anno precedente rispetto a quello riferito. Né alcun indizio in relazione alla differenza di valore dell'auto può attribuirsi alla circostanza che il bene sia poi stato rivenduto nel novembre del 2021 a 12.500,00.
Precisandosi che il documento è utilizzabile avendo ad oggetto fatti sopravvenuti ed essendo stato depositato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, deve comunque affermarsi che non è provato, infatti, che l'auto sia stata venduta ad un prezzo non in linea con i prezzi di mercato dato che alcuna prova sul punto è stata offerta.
In ogni caso, il prezzo può essere stato così determinato per plurime ragioni rimaste sconosciute (chilometri, difetti di carrozzeria o funzionali, eventuali esigenze di liquidità etc) e non può desumersi in quanta parte tale deprezzamento è imputabile alla circostanza che il bene sia stato immatricolato un anno precedente rispetto a quello riportato nel contratto.
3.2. Quanto al modello compravenduto, deve rilevarsi che nel contratto depositato in atti da entrambe le parti è riportato “Audi a3 Sportback” e non già “S-Line”.
Tuttavia, la circostanza del montaggio sulla macchina dell'assetto in questione era nota all'acquirente in quanto nella conversazione del 8.9.2020, ore 12.21, prodotta da parte convenuta si evince che la stessa fosse a conoscenza del montaggio dell'assetto superiore dal 2017.
La era dunque a conoscenza che l'autovettura compravenduta era una Audi Parte_1
a3 Sportback sulla quale, successivamente rispetto alla sua immissione in commercio,
pag. 10/14 era stato installato un kit che, non essendoci contestazione sul punto, è conforme a quello dichiarato dal convenuto.
Sul punto, dunque, nessuna difformità rispetto a quelle promesse può dunque dirsi effettivamente sussistente.
3.3. Quanto al malfunzionamento dell'autovettura successivamente al ritiro del mezzo, deve evidenziarsi che non è provato che l'autovettura compravenduta già lo stesso pomeriggio del ritiro dal concessionario (8.9.2020) abbia palesato i primi problemi con l'accensione della spia.
È provato, infatti, che l'accensione della spia motore si è verificata per la prima l'11.9.2020, dopo che l'autovettura compravenduta è stata portata spontaneamente dalla alla concessionaria per un controllo del mezzo appena Parte_1 Pt_2 acquistato.
Ciò emerge in modo inequivoco dalla conversazione di messaggistica istantanea depositata dalle parti e, in particolare, dal messaggio vocale inviato dall'attrice al legale rappresentate della concessionaria in cui la stessa gli rappresentava che avrebbe portato la macchina all'Audi per un controllo delle pasticche, avendo sentito le ruote un po' dure su strada aggiungendo che “la carrozzeria è bella, per carità tutto fantastico però poi la macchina è altro e se dovessero esserci problemi ti faccio sapere qualcosa”.
Alla mattina del 10.9.2020, dunque, il problema non si era ancora palesato.
Il giorno 11.9.2020, quindi successivamente al controllo operato dalla , è Pt_2 provato che si sia accesa la spia motore.
In ragione di ciò l'attrice, come confermato sia documentalmente che per testimoni, ha portato la macchina alla autofficina Audi.
In particolare, in quell'occasione, l'autovettura è stata ricoverata nell'autofficina l'11.9.2020 ed è stata riconsegnata alla proprietaria il 15.9.2020.
Il testimone , sentito all'udienza del 1.10.2025, proprietario dell'autofficina Pt_2
Audi ha dato atto che la macchina “non andava bene, era fuori fase, essendo stata fatta una riparazione “non fatta bene precedentemente”.
Lo stesso testimone ha dato atto che il pagamento del costo della riparazione del mezzo
è stato fatto dalla convenuta, come ha dato atto la stessa parte attrice nel ricorso introduttivo del giudizio.
L'attrice ha dunque scelto di ottenere, in quell'occasione, la riparazione del mezzo, rimedio preferenziale previsto anche dalla normativa consumeristica.
pag. 11/14 3.4. È provato, inoltre, che qualche giorno dopo la riconsegna del mezzo, ossia il
24.9.2020, come evincibile dalla documentazione prodotta dalla convenuta, sul cruscotto della macchina si è accesa una nuova spia e che, in tale occasione, il problema era legato ai filtri particolari.
In relazione a tale ulteriore problematica, deve evidenziarsi che non vi è prova che la macchina sia stata ricoverata nella officina della prima del 9.10.2020. Pt_2
Come evincibile anche dalla documentazione allegata, anche tale intervento è stato pagato dalla convenuta, non essendo stata la circostanza contestata.
Non è provato neppure per quanto tempo l'auto sia rimasta nell'autofficina . Pt_2
3.5. Nell'atto di citazione, inoltre, parte attrice denuncia che, da ultimo, la macchina ha avuto anche problemi alla centralina dell'auto e allega un preventivo per € 368,00, preventivo che tuttavia nulla prova non contenendo elementi dai quali può evincersi che lo stesso sia riferito all'autovettura in questione.
I dubbi non possono ritenersi risolti neppure alla luce delle dichiarazioni dei testimoni presentati dall'attrice.
Il testimone non ha dato atto di interventi ulteriori rispetto a quello del Tes_1
11.9.2020 e di altri interventi fatti nel 2021 in sede di tagliando.
Gli altri testimoni escussi all'udienza del 16.10.2021 hanno dato atto che la circostanza relativa al malfunzionamento della centralina gli era stata riferita dalla stessa parte attrice.
Inoltre, non è neppure stata depositata, per l'intervento che si assume essere stato necessitato, una fattura con la descrizione della riparazione.
3.6. Quanto agli interventi all'autovettura che l'attrice essere stati realizzati nella seconda metà del 2021 (problema di tenuta del sistema del condotto di aspirazione) in occasione del tagliando, deve in via preliminare rilevarsi che la prova su tali circostanze, emerse successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, era sicuramente ammissibile in quanto dedotte entro il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso deve rilevarsi che per tali interventi non vale più la presunzione prevista dal codice del consumo a favore del consumatore nella previgente versione applicabile nel caso di specie.
Decorso il periodo di sei mesi, sotto il profilo probatorio, infatti, tornano ad operare i principi generali (ex art. 2697 c.c.), pertanto, spetta al consumatore provare che il vizio sussistesse al momento dell'acquisto.
pag. 12/14 Alcuna prova in tal senso è stata fornita dall'attrice, non potendosi escludere che gli stessi si siano resi necessari per esigenze legate alla ordinaria manutenzione del mezzo nel frattempo comunque usato dall'attrice, come attestato dal chilometraggio del mezzo riportato nelle fatture in atti.
La prima fattura relativa all'intervento eseguito tra l'11 e il 15 settembre 2020 riporta infatti un chilometraggio parti a oltre 94.000 chilometri, mentre quella relativa agli interventi dell'ottobre del 2021 riporta un chilometraggio superiore a 115.000 chilometri.
4. Tenuto conto di quanto sopra evidenziato non può che giungersi alle seguenti conclusioni: in relazione agli interventi posti in essere nel settembre del 2020, parte attrice ha chiesto ed ottenuto la riparazione del mezzo e, dunque, alcuna riduzione del prezzo può essergli riconosciuta pena la locupletazione dell'acquirente.
Quanto ai successivi interventi non vi è la prova che gli stessi siano stati eseguiti
(sostituzione della centralina) o che fossero presenti ab origine (interventi dell'ottobre del 2021 eseguiti a spese dell'attrice).
La domanda di riduzione del prezzo deve dunque essere rigettata, così come deve essere rigettata, la domanda relativa al risarcimento del danno per le spese sopportate per le riparazioni, che oltre che infondata deve essere ricompresa nella domanda di riduzione del prezzo chiesta in via principale.
5. L'attrice ha agito anche ai sensi dell'art. 1494 c.c. per il risarcimento del danno da fermo tecnico.
L'attrice, non ha però dimostrato il danno riportato a seguito della indisponibilità del veicolo, non avendo fornito elementi atti a supportare la pretesa nell'an e nel quantum, in termini di inesistenza di altri veicoli a disposizione della società o in termini di spesa per veicoli a noleggio o in termini di spesa comunque sostenuta o di perdita economica riportata (cfr sul punto Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, n.5447 secondo cui “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”.) Anzi, la prova raccolta depone in senso opposto in quanto è emerso che nel periodo di indisponibilità del mezzo (l'unico provato è quello che va dal
11.9.2020 al 15.9.2020) l'attrice ha potuto contare sulla macchina del fratello per il pag. 13/14 lavoro o approfittare della disponibilità della moglie del testimone per andare Tes_2 al lavoro.
Alcun danno è dunque stato provato e conseguentemente tale voce di danno non può quindi essere riconosciuta.
5. Non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non potendosi ritenere che l'attrice abbia agito con mala fede o colpa grave.
6. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa ( scaglione 5.201-26.000) e della natura delle questioni trattate con applicazione dei valori medi, rilevandosi che, essendo stato il presente giudizio stato introdotto (notificazione dell'atto di citazione avvenuta nel marzo 2021) prima dell'entrata in vigore del DM 147/22, entrato in vigore il 23.10.22, le spese legali verranno parametrate al DM 140/22 per le fasi di studio e introduttiva e le successive al DM 142/22, sotto la vigenza del quale la prestazione difensiva è stata svolta, riducendosi del 50% l'importo della fase decisionale essendosi la fase tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
P.T.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta la domanda dell'attrice;
➢ Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che Parte_1 si liquidano in €. 4.145,00 per compensi professionali, oltre accessori previdenziali e fiscali se dovuti e rimborso forfettario (15%);
Così deciso il 14.6.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, depositate in vista dell'udienza del 22.1.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 231/2021 tra
(C.F. nata a [...] il 23 Parte_1 C.F._1 agosto 1974
Rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Margiotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona, Via Lamaccio come da procura allegata all'atto di citazione;
Attrice
CONTRO
(P.I. Controparte_1
), con sede in San Giovanni TE (CH) alla via Sgarrone P.IVA_1 snc, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Emmanuele Tatoni del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, Via Corso Vittorio
Emanuele II, come da procura in atti;
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti:
Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sulmona adito, contrariis rejectis: A) – in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della in Controparte_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro.tempore, per i fatti per cui è causa e per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro.tempore alla esatta riparazione senza spese per l'attrice ai sensi delle norme a presidio del codice del consumo;
B) in subordine ed in via gradata, e non essendo applicabile il rimedio della sostituzione essendo l'autovettura ceduta a terzi si chiede, sempre ai sensi di legge, la riduzione del prezzo pattuito per euro 10.000,00 con restituzione di quanto versato oltre la restituzione della somma di euro 1.000,00 a titolo di spese sopportate per le riparazioni e la ulteriore somma di euro 2.000,00 ed a titolo di anno per mancato utilizzo dell'autovettura per giorni novanta, oltre interessi dalla data dell'occorso sino all'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
C) sempre e comunque con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Convenuta: “Voglia l'On. Tribunale adito rigettare integralmente la domanda attorea perchè manifestamente infondata e comunque non provata nell'an e nel quantum, con condanna nummo uno per responsabilità ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari e con ogni altra conseguenza di legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, previa rituale notificazione dell'atto di Parte_1 citazione, la società convenuta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sulmona adito, contrariis rejectis: A) – in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della in persona Controparte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro. tempore, per i fatti per cui è causa e per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro.tempore alla sostituzione dell'autovettura oggetto di vendita o alla esatta riparazione senza spese per l'attrice ai sensi delle norme a presidio del codice del consumo;
B) in subordine ed in via gradata, e qualora la S.V. ritenesse non applicabile il rimedio della sostituzione si chiede, sempre ai sensi di legge, la riduzione del prezzo pattuito per euro 10.000,00, la restituzione della somma di euro 1.000,00 a titolo di spese sopportate per le riparazioni e la ulteriore somma di euro 2.000,00 ed
a titolo di anno per mancato utilizzo dell'autovettura per giorni 90, oltre interessi dalla data dell'occorso sino all'effettivo soddisfo o quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
C) sempre e comunque con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
pag. 2/14 A sostegno della domanda azionata ha, sinteticamente, riferito:
- di aver acquistato il 7.9.2020 dal concessionario convenuto una Audi tipo Sport
Back S. Line con 99.000 al prezzo pattuito di €. 20.000,00, pagato con bonifici;
- che alla stessa veniva assicurata la garanzia del mezzo e che lo stessa possedeva tutti i requisiti per essere idoneo all'uso oltre che la conformità del mezzo alle qualità promesse e pattuite;
- di aver ritirato l'auto la settimana successiva;
- che lo stesso giorno del ritiro, non appena imboccata l'autostrada, la macchina è andata 'fuori fase” presentando problemi di guida e di funzionamento;
- di aver quindi portato l'autovettura presso la concessionaria , Pt_2 autorizzata Audi;
- che dopo un primo controllo, gli addetti all'officina della Parte_3 riferivano che l'autovettura non aveva in fase la distribuzione e comunque era in grave stato di 'sfasamento' e ciò rendeva la macchina non utilizzabile;
- che l'attrice ha dovuto lasciare l'autovettura presso la Concessionaria Soprano
Auto di Sulmona per 15/20 giorni per eseguire le debite riparazioni non essendo il mezzo utilizzabile;
- che la società venditrice, riconoscendo il vizio, si è accollata la spese di riparazione;
- che è stato accertato che l'autovettura è stata prodotta nel 2014 e non già nel
2015 come dichiarato dal convenuto;
- che successivamente al ritiro del mezzo, la macchina ha avuto un problema afferente i filtri particolari necessitando di un ulteriore e ricovero in officina;
- che da ultimo è stato anche accertato un problema alla centralina non coperto dalla garanzia e per un costo di euro 386,00 come da preventivo Soprano Auto;
- che inoltre l'autovettura non appartiene al modello S-Line promesso ed infatti le applicazioni estetiche sono state inserite successivamente inducendo in errore anche su tale qualità la sventurata acquirente che credeva di acquistare un modello S-Line con caratteristiche che invero non si appartengono all'autovettura venduta;
- di aver chiesto, ai sensi dell'art. 130 Cod, Consumo, la sostituzione del mezzo o in subordine il ripristino senza spese ed il risarcimento dei danni con riduzione del prezzo;
pag. 3/14 - che il venditore ha rifiutato la sostituzione e/o il risarcimento dei danni adducendo la decadenza poiché la denunzia dei vizi non tempestiva.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.1. Si è tardivamente costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attrice con condanna per la responsabilità ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
A supporto delle conclusioni ha dedotto che:
- non corrisponde al vero che la macchina lo stesso giorno del ritiro era fuori fase;
- fino al mattino successivo al ritiro dell'auro la stessa si era lamentata solo del fatto che le gomme fossero un pochino dure, decidendo di portare l'autovettura in officina per un controllo nella giornata del 10 settembre 2021;
- solo nella mattinata dell'11 settembre alle ore 8.40, l'attrice ha inviato al
D' una foto ed un messaggio vocale della durata di 0:35 delle 8.41 nel CP_1 quale lo informa che la mattina stessa si è accesa la spia del motore;
- non è dato sapere quali controlli l'officina avesse fatto in quell'occasione ma può facilmente presumersi che l'accensione della spia possa essere conseguenza diretta dell'intervento effettuato il giorno prima sull'autovettura;
- è falso che l'attrice ha dovuto lasciare l'autovettura presso la concessionaria per 15/20 giorni dato che: la stessa si reca li solo venerdì 11 settembre;
Pt_2 dal ritiro al ricovero presso la , la macchina aveva già percorso 2.149 km;
Pt_2 la macchina è stata ritirata dal concessionario già il 14 settembre;
ha regolarmente utilizzato l'auto fino al giorno 24 settembre, recandosi a Verona e facendo ritorno a Sulmona;
- la distribuzione era stata effettuata dal precedente proprietario e il , al CP_1 fine di evitare problemi, decideva comunque di accollarsi le spese di riparazione;
- che durante il viaggio a Verona si accendeva la spia motore ancora una volta, nonostante l'intervento della Officina Soprano Auto di Sulmona che avrebbe dovuto risolvere il problema;
- l'auto è stata riportata in officina il 9.10.2020 dopo aver percorso 97.422 km;
- nonostante ciò anche questo ulteriore problema non veniva posto a carico della
, ma essendo coperto da garanzia, veniva regolarmente pagato e Parte_1 risolto senza esborsi per l'acquirente;
pag. 4/14 - nella giornata del 9.9.2020 vengono inviate tramite Whatsapp tutte le foto riguardanti l'autovettura da acquistare e dalle quali può facilmente riconoscersi il modello dell'autovettura;
- il modello venduto è un modello avente il kit RS3, ovvero successivo e superiore a livello di qualità al kit S-Line;
- nel contratto Di Acquisto, Riguardo Al Modello Dell'auto Fosse Specificato
Unicamente “AUDI A3 SPORTBACK mentre da nessuna parte si fa riferimento al kit s-line;
- già nella mattinata del 9.9.2020, prima di recarsi a San Giovanni TE (CH) presso la per acquistare la macchina l'acquirente era Controparte_1 perfettamente a conoscenza sia della prima immatricolazione dell'auto, che del tipo di modello stesse acquistando;
- dalla visura effettuata dal presso il PRA, alle ore 17.47 dell'8.9.2020 la CP_1 macchina risultava immatricolata il 31.08.2015, proprio a dimostrazione della buona fede del venditore;
2.
- non pare dubbia la responsabilità di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. Dal punto di vista processuale deve evidenziarsi che, all'udienza del giorno 19 luglio 2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed il procedimento è stato rinviato all'udienza del 14 dicembre 2021, poi differita al giorno 11 maggio 2022 stante l'assegnazione del procedimento ad altro giudice stante il tramutamento del precedente assegnatario del fascicolo.
In ragione di una nuova variazione tabellare e conseguente assegnazione ad altro giudice del presente fascicolo, il procedimento è stato rinviato al 13.10.2022. A tale udienza il precedente giudicante ha riservato la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, sciogliendo la riserva con ordinanza del 28.5.2024, rinviando per l'assunzione delle prove orali ammesse all'udienza del 12.9.2024.
In virtù di una ulteriore variazione tabellare, il presente procedimento è stato assegnato alla scrivente nel frattempo subentrata nel ruolo. La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'escussione di testimoni.
All'udienza del 16.10.2024 è stata formulata una proposta conciliativa che, nella successiva udienza del 19.12.2024, è stata accettata da parte attrice, ma non da parte convenuta. All'udienza appena menzionata del 19.12.2024, parte attrice ha dato atto di aver venduto nelle more del processo l'autovettura per cui è causa e dunque, non essendo possibile procedere alla CTU, ritenuta esaurita l'istruttoria, la causa è stata pag. 5/14 rinviata per la precisazione alla successiva udienza del 22.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte attrice, in ragione della vendita dell'autovettura, ha dunque precisato conclusioni differenti chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sulmona adito, contrariis rejectis:
A) – in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro.tempore, per i fatti
[...] per cui è causa e per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro.tempore alla sostituzione dell'autovettura oggetto di vendita o alla esatta riparazione senza spese per l'attrice ai sensi delle norme a presidio del codice del consumo;
B) in subordine ed in via gradata, e qualora la S.V. ritenesse non applicabile il rimedio della sostituzione si chiede, sempre ai sensi di legge, la riduzione del prezzo pattuito per euro 10.000,00, la restituzione della somma di euro 1.000,00 a titolo di spese sopportate per le riparazioni e la ulteriore somma di euro 2.000,00 ed a titolo di anno per mancato utilizzo dell'autovettura per giorni novanta, oltre interessi dalla data dell'occorso sino all'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
C) sempre e comunque con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”
Con ordinanza del 19.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Pare utile riportare la disciplina consumeristica qui applicabile, non essendo in discussione che l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto per esigenze personali da parte della Liberatore.
Il comma 3 dell'art. 128 del Codice del Consumo, applicabile ratione temporis
(7.9.2020), prevede che “Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.
Il successivo art. 129 prevede che “Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se
pag. 6/14 del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando
l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.”
L'art. 130 dello stesso codice, la cui applicazione è qui invocata, prevede che “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono
pag. 7/14 essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e
3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al ((comma 5)); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al ((comma 5)), salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.”
Lo stesso codice del consumo prevede, riguardo al regime della prova, una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, a norma del quale si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale
pag. 8/14 posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c." (Cass. 2020 n. 13148).
La presunzione legale presuppone, dunque, l'allegazione da parte del consumatore del vizio, che, ove manifestatosi nei sei mesi dalla consegna, si presume esistente già a tale data. L'agevolazione probatoria non attiene alla sussistenza del vizio, ma unicamente alla sua esistenza al momento della consegna, ancorché esso si sia reso manifesto successivamente.
Lo speciale regime probatorio del codice del consumo non deroga, pertanto, alla disciplina di diritto comune quanto all'allegazione e prova dell'esistenza del vizio, che resta a carico dell'acquirente secondo i principi affermati dalle S.U. con la nota decisione n. 11748 del 2019.
Una volta allegato e provato il difetto di conformità, ne viene presunta per fictio juris
l'esistenza al momento della consegna, se il vizio si sia manifestato entro sei mesi da quella data.
2.1 Ciò premesso in diritto deve rilevarsi che non è stato possibile procedere ad un accertamento tecnico d'ufficio sull'autoveicolo in ragione del fatto che parte attrice, nelle more del giudizio, ha rivenduto a terzi l'automobile.
2.2. Sempre preliminarmente, tenuto conto della circostanza della vendita dell'autovettura, non è giuridicamente praticabile e quindi eventualmente accoglibile la domanda posta in via principale dall'attrice, non potendo l'autovettura essere eventualmente restituita al venditore per la sostituzione o compiere sulla stessa le riparazioni eventualmente necessarie.
Ciò specificato, dunque, non può che procedersi unicamente alla valutazione della domanda svolta in via subordinata dall'attrice volta ad ottenere una riduzione del prezzo dell'autovettura oltre che alla restituzione di € 1000.00 per le spese sopportate per la riparazione oltre che la condanna al risarcimento del danno di € 2000,00 per il mancato utilizzo del mezzo.
3. L'istruttoria ha consentito di provare che il 7 settembre del 2020 l'attrice ha comprato una autovettura Audi A3 Sportback, targata FZ006PL, presso il concessionario convenuto, pagando il prezzo pattuito di € 20.000,00 con due bonifici bancari, provvedendo al ritiro del mezzo nella giornata del 9.9.2020.
Nella stessa giornata del 9.9.2020, prima del ritiro dell'autovettura, l'attrice aveva avuto notizie dalla compagnia assicurativa che l'automezzo era stato immatricolato, per la prima volta, nel 2014 e non già nel 2015 come riferito dal venditore e riportato nel contratto di compravendita, mentre “l'assetto” era del 2017.
pag. 9/14 3.1. Quanto alla difformità dell'anno di immatricolazione, deve evidenziarsi che sebbene parte attrice non abbia dato sufficiente prova della circostanza asserita, tale difformità risulta dalla documentazione prodotta da controparte. Infatti, nella conversazione whatsapp (doc. 1 della memoria di costituzione, vi è la foto del libretto di circolazione dell'autovettura nel quale è riportat0 il 2014, quale anno di prima immatricolazione.
Parte convenuta ha dato atto che il dato relativo all'immatricolazione era stato desunto dalla visura del PRA che, depositata in atti, riporta, in effetti, come anno di immatricolazione il 2015.
Se l'esistenza della difformità è dunque provata, da tale accertamento non può farsi dedurre alcuna conseguenza.
3.1.1. Deve rilevarsi, infatti, che parte attrice non ha dato prova del minore valore del bene rispetto ad una autovettura immatricolata l'anno precedente rispetto a quello riferito. Né alcun indizio in relazione alla differenza di valore dell'auto può attribuirsi alla circostanza che il bene sia poi stato rivenduto nel novembre del 2021 a 12.500,00.
Precisandosi che il documento è utilizzabile avendo ad oggetto fatti sopravvenuti ed essendo stato depositato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, deve comunque affermarsi che non è provato, infatti, che l'auto sia stata venduta ad un prezzo non in linea con i prezzi di mercato dato che alcuna prova sul punto è stata offerta.
In ogni caso, il prezzo può essere stato così determinato per plurime ragioni rimaste sconosciute (chilometri, difetti di carrozzeria o funzionali, eventuali esigenze di liquidità etc) e non può desumersi in quanta parte tale deprezzamento è imputabile alla circostanza che il bene sia stato immatricolato un anno precedente rispetto a quello riportato nel contratto.
3.2. Quanto al modello compravenduto, deve rilevarsi che nel contratto depositato in atti da entrambe le parti è riportato “Audi a3 Sportback” e non già “S-Line”.
Tuttavia, la circostanza del montaggio sulla macchina dell'assetto in questione era nota all'acquirente in quanto nella conversazione del 8.9.2020, ore 12.21, prodotta da parte convenuta si evince che la stessa fosse a conoscenza del montaggio dell'assetto superiore dal 2017.
La era dunque a conoscenza che l'autovettura compravenduta era una Audi Parte_1
a3 Sportback sulla quale, successivamente rispetto alla sua immissione in commercio,
pag. 10/14 era stato installato un kit che, non essendoci contestazione sul punto, è conforme a quello dichiarato dal convenuto.
Sul punto, dunque, nessuna difformità rispetto a quelle promesse può dunque dirsi effettivamente sussistente.
3.3. Quanto al malfunzionamento dell'autovettura successivamente al ritiro del mezzo, deve evidenziarsi che non è provato che l'autovettura compravenduta già lo stesso pomeriggio del ritiro dal concessionario (8.9.2020) abbia palesato i primi problemi con l'accensione della spia.
È provato, infatti, che l'accensione della spia motore si è verificata per la prima l'11.9.2020, dopo che l'autovettura compravenduta è stata portata spontaneamente dalla alla concessionaria per un controllo del mezzo appena Parte_1 Pt_2 acquistato.
Ciò emerge in modo inequivoco dalla conversazione di messaggistica istantanea depositata dalle parti e, in particolare, dal messaggio vocale inviato dall'attrice al legale rappresentate della concessionaria in cui la stessa gli rappresentava che avrebbe portato la macchina all'Audi per un controllo delle pasticche, avendo sentito le ruote un po' dure su strada aggiungendo che “la carrozzeria è bella, per carità tutto fantastico però poi la macchina è altro e se dovessero esserci problemi ti faccio sapere qualcosa”.
Alla mattina del 10.9.2020, dunque, il problema non si era ancora palesato.
Il giorno 11.9.2020, quindi successivamente al controllo operato dalla , è Pt_2 provato che si sia accesa la spia motore.
In ragione di ciò l'attrice, come confermato sia documentalmente che per testimoni, ha portato la macchina alla autofficina Audi.
In particolare, in quell'occasione, l'autovettura è stata ricoverata nell'autofficina l'11.9.2020 ed è stata riconsegnata alla proprietaria il 15.9.2020.
Il testimone , sentito all'udienza del 1.10.2025, proprietario dell'autofficina Pt_2
Audi ha dato atto che la macchina “non andava bene, era fuori fase, essendo stata fatta una riparazione “non fatta bene precedentemente”.
Lo stesso testimone ha dato atto che il pagamento del costo della riparazione del mezzo
è stato fatto dalla convenuta, come ha dato atto la stessa parte attrice nel ricorso introduttivo del giudizio.
L'attrice ha dunque scelto di ottenere, in quell'occasione, la riparazione del mezzo, rimedio preferenziale previsto anche dalla normativa consumeristica.
pag. 11/14 3.4. È provato, inoltre, che qualche giorno dopo la riconsegna del mezzo, ossia il
24.9.2020, come evincibile dalla documentazione prodotta dalla convenuta, sul cruscotto della macchina si è accesa una nuova spia e che, in tale occasione, il problema era legato ai filtri particolari.
In relazione a tale ulteriore problematica, deve evidenziarsi che non vi è prova che la macchina sia stata ricoverata nella officina della prima del 9.10.2020. Pt_2
Come evincibile anche dalla documentazione allegata, anche tale intervento è stato pagato dalla convenuta, non essendo stata la circostanza contestata.
Non è provato neppure per quanto tempo l'auto sia rimasta nell'autofficina . Pt_2
3.5. Nell'atto di citazione, inoltre, parte attrice denuncia che, da ultimo, la macchina ha avuto anche problemi alla centralina dell'auto e allega un preventivo per € 368,00, preventivo che tuttavia nulla prova non contenendo elementi dai quali può evincersi che lo stesso sia riferito all'autovettura in questione.
I dubbi non possono ritenersi risolti neppure alla luce delle dichiarazioni dei testimoni presentati dall'attrice.
Il testimone non ha dato atto di interventi ulteriori rispetto a quello del Tes_1
11.9.2020 e di altri interventi fatti nel 2021 in sede di tagliando.
Gli altri testimoni escussi all'udienza del 16.10.2021 hanno dato atto che la circostanza relativa al malfunzionamento della centralina gli era stata riferita dalla stessa parte attrice.
Inoltre, non è neppure stata depositata, per l'intervento che si assume essere stato necessitato, una fattura con la descrizione della riparazione.
3.6. Quanto agli interventi all'autovettura che l'attrice essere stati realizzati nella seconda metà del 2021 (problema di tenuta del sistema del condotto di aspirazione) in occasione del tagliando, deve in via preliminare rilevarsi che la prova su tali circostanze, emerse successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, era sicuramente ammissibile in quanto dedotte entro il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso deve rilevarsi che per tali interventi non vale più la presunzione prevista dal codice del consumo a favore del consumatore nella previgente versione applicabile nel caso di specie.
Decorso il periodo di sei mesi, sotto il profilo probatorio, infatti, tornano ad operare i principi generali (ex art. 2697 c.c.), pertanto, spetta al consumatore provare che il vizio sussistesse al momento dell'acquisto.
pag. 12/14 Alcuna prova in tal senso è stata fornita dall'attrice, non potendosi escludere che gli stessi si siano resi necessari per esigenze legate alla ordinaria manutenzione del mezzo nel frattempo comunque usato dall'attrice, come attestato dal chilometraggio del mezzo riportato nelle fatture in atti.
La prima fattura relativa all'intervento eseguito tra l'11 e il 15 settembre 2020 riporta infatti un chilometraggio parti a oltre 94.000 chilometri, mentre quella relativa agli interventi dell'ottobre del 2021 riporta un chilometraggio superiore a 115.000 chilometri.
4. Tenuto conto di quanto sopra evidenziato non può che giungersi alle seguenti conclusioni: in relazione agli interventi posti in essere nel settembre del 2020, parte attrice ha chiesto ed ottenuto la riparazione del mezzo e, dunque, alcuna riduzione del prezzo può essergli riconosciuta pena la locupletazione dell'acquirente.
Quanto ai successivi interventi non vi è la prova che gli stessi siano stati eseguiti
(sostituzione della centralina) o che fossero presenti ab origine (interventi dell'ottobre del 2021 eseguiti a spese dell'attrice).
La domanda di riduzione del prezzo deve dunque essere rigettata, così come deve essere rigettata, la domanda relativa al risarcimento del danno per le spese sopportate per le riparazioni, che oltre che infondata deve essere ricompresa nella domanda di riduzione del prezzo chiesta in via principale.
5. L'attrice ha agito anche ai sensi dell'art. 1494 c.c. per il risarcimento del danno da fermo tecnico.
L'attrice, non ha però dimostrato il danno riportato a seguito della indisponibilità del veicolo, non avendo fornito elementi atti a supportare la pretesa nell'an e nel quantum, in termini di inesistenza di altri veicoli a disposizione della società o in termini di spesa per veicoli a noleggio o in termini di spesa comunque sostenuta o di perdita economica riportata (cfr sul punto Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, n.5447 secondo cui “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”.) Anzi, la prova raccolta depone in senso opposto in quanto è emerso che nel periodo di indisponibilità del mezzo (l'unico provato è quello che va dal
11.9.2020 al 15.9.2020) l'attrice ha potuto contare sulla macchina del fratello per il pag. 13/14 lavoro o approfittare della disponibilità della moglie del testimone per andare Tes_2 al lavoro.
Alcun danno è dunque stato provato e conseguentemente tale voce di danno non può quindi essere riconosciuta.
5. Non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non potendosi ritenere che l'attrice abbia agito con mala fede o colpa grave.
6. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa ( scaglione 5.201-26.000) e della natura delle questioni trattate con applicazione dei valori medi, rilevandosi che, essendo stato il presente giudizio stato introdotto (notificazione dell'atto di citazione avvenuta nel marzo 2021) prima dell'entrata in vigore del DM 147/22, entrato in vigore il 23.10.22, le spese legali verranno parametrate al DM 140/22 per le fasi di studio e introduttiva e le successive al DM 142/22, sotto la vigenza del quale la prestazione difensiva è stata svolta, riducendosi del 50% l'importo della fase decisionale essendosi la fase tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
P.T.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta la domanda dell'attrice;
➢ Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che Parte_1 si liquidano in €. 4.145,00 per compensi professionali, oltre accessori previdenziali e fiscali se dovuti e rimborso forfettario (15%);
Così deciso il 14.6.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
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