Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7636/2024 promossa con ricorso congiunto in data 20.11.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Mara Pozzoni e dell'Avv. Sara Gregorini che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(MB) in Via E. Setti Carraro n. 15/E, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Mara Pozzoni e dell'Avv. Sara Gregorini che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) SEPARAZIONE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, I comma, Cod. Civ., ordinando al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) CASA CONIUGALE
2.1) Trasferimento della moglie. I coniugi di comune accordo convengono che la moglie lascerà la casa coniugale per trasferirsi a vivere altrove, asportando tutti i propri beni ed effetti personali, entro la data di pubblicazione della sentenza di separazione.
2.3) Arredi e corredi. I coniugi provvederanno autonomamente a spartirsi tra loro eventuali arredi e/o corredi comuni presenti nella casa coniugale.
3) RAPPORTI ECONOMICO – PATRIMONIALI TRA CONIUGI:
3.1) Promessa di cessione di quota di proprietà di immobile (50% di casa coniugale e relativa autorimessa) da un coniuge (moglie) in favore dell'altro (marito).
La casa coniugale sita in Bernareggio (20881 – MB) Via E. Setti Carraro n 15/E - interno 4, con relativa autorimessa e pertinenze, oggi in comproprietà dei coniugi al 50%, diverrà di esclusiva proprietà del marito.
Il SI. infatti, diverrà proprietario per intero e in via esclusiva dell'immobile, Parte_1 rilevando la quota di proprietà della moglie (50%) SI.ra , facendosi egli carico Parte_2 interamente (una volta che ne sarà divenuto proprietario esclusivo) di ogni spesa relativa all'immobile, sia ordinaria sia straordinaria, privata o condominiale, già deliberata dall'assemblea del condominio o da deliberare, senza nulla più chiedere e/o pretendere dalla SI.ra per nessuna Pt_2 ragione o causa.
A definizione dei rapporti economico – patrimoniali tra coniugi, i SIg.ri , con Parte_3 il presente atto, convengono quanto segue.
La SI.ra si impegna a cedere e a trasferire in favore del SI. che Parte_2 Parte_1 si impegna ad accettare e ad acquistare, al prezzo concordato di Euro 70.000,00 (settantamila/00) – come meglio di seguito indicato - la propria quota indivisa pari al 50% della casa coniugale sita in Bernareggio, Via E. Setti Carraro n. 15/E con relativa autorimessa, nel complesso residenziale denominato “Campo del Gallo” e costituita da: appartamento sito al piano terra, con annessa area di pertinenza in servitù di uso esclusivo perpetuo e trasmissibile, composto da soggiorno-angolo cottura, camera, bagno, disimpegno e portico, con annessa cantina e lavanderia al piano interrato, piani collegati da scala interna esclusiva, oltre ad autorimessa sempre al piano interrato, come da atto notarile del 29.7.2009 a firma del Notaio (Repertorio n. 72495 – Persona_1
Raccolta n. 18.120) registrato il 30.7.2009 al N. 3356 Serie 1T all'Ufficio delle Entrate di
OR (MI) e trascritto a MI2 il 31.7.2009 (N. 99042 Ord. - N. 59801 Part).
Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del Comune di Bernareggio al:
Foglio 22, come segue:
- Mappale 433 – Subalterno 22, Via E. Setti Carraro sc, p. T-S1, cat. A3, classe 4, vani 3,5, rendita catastale Euro 198,84;
- Mappale 433 – Subalterno 59, Via E. Setti Carraro sc, p.S1, cat. C/6, classe 5, mq14, rendita catastale Euro 29,64;
Coerenze:
- dell'appartamento con l'annessa area in uso esclusivo: beni al map. 433/11, area in uso al map.
433,11, area al map. 431, enti comuni al map. 433/1, beni al map. 433/21;
- della cantina, della lavanderia e dell'autorimessa in corpo: autorimesse ai mapp. 433/58, 433/57,
433/56, terrapieno, enti comuni al map. 433/1, corsello comune di manovra al map. 433/1.
Il tutto salvo errore e come meglio in fatto.
All'appartamento in oggetto compete la servitù di uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile, della porzione di area condominiale (adibita a giardino), come meglio identificata in atto notarile. La suddetta porzione immobiliare verrà ceduta, a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alle parti, con ogni accessione e pertinenza, oneri e servitù attive e passive, con i proporzionali diritti di comproprietà su tutti gli enti, luoghi e spazi comuni, come meglio indicato in atto notarile.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto di compravendita.
L'immobile non è gravato da mutuo.
Il prezzo di cessione della quota di proprietà di immobile (50%), in base alla valutazione immobiliare effettuata dai coniugi e nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti economico – patrimoniali, viene convenuto in complessivi Euro 70.000,00 (settantamila/00) e verrà corrisposto dal SI. in favore della SI.ra , a mezzo assegno circolare, in Parte_1 Parte_2 un'unica soluzione, in sede di stipula dell'atto notarile.
L'atto notarile di cessione di proprietà di quota di immobile verrà stipulato entro il 30.9.2025, dopo che il SI. avrà chiesto ed ottenuto in via anticipata il riscatto dell'investimento Parte_1 personale Polizza Vita “GeneraValore” n. 083376426 del valore di Euro 50.000,00 da lui stipulata con Controparte_1
L'atto notarile verrà stipulato dai SInori e presso il notaio Parte_1 Parte_2 prescelto dal SI. (Notaio con studio a Monza – 20900 – MB – Via Parte_1 Persona_2
Zucchi n. 16) e gli oneri notarili saranno per intero posti a carico del marito.
Le parti si danno reciprocamente atto che la pattuizione del trasferimento della quota di proprietà di immobile dalla SI.ra in favore del SI. è da considerarsi Parte_2 Parte_1 clausola essenziale e determinante nel raggiungimento del presente accordo di separazione.
3.2) Conto corrente comune
Il conto corrente comune n. 1000/00004403 aperto presso la – Filiale Controparte_2 di Vimercate – Piazza Unità d'Italia n. 11, che alla data del 30.9.2024 riporta un saldo pari ad Euro
815,51, verrà chiuso.
I coniugi, di comune accordo, hanno già provveduto in autonomia a dividere tra loro il denaro presente su detto conto, fatta eccezione per la residua somma ancora ivi giacente.
Il denaro ancora giacente su detto conto alla data di chiusura dello stesso, detratte eventuali spese di estinzione, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della moglie, senza che il marito abbia più nulla a rivendicare e/o pretendere al riguardo.
3.3) Veicoli
L'autovettura Seat Leon, tg. FL 658 FK, intestata al SI. , rimarrà di proprietà Parte_1 del marito ed in uso esclusivo allo stesso, che si farà carico di ogni spesa di gestione ed utilizzo del veicolo.
Il motociclo Triumph – Tiger 900 GT PRO – tg FK 040 86, intestato al SI. , Parte_1 rimarrà di proprietà del marito ed in uso esclusivo allo stesso, che si farà carico di ogni spesa di gestione ed utilizzo del veicolo.
La vettura Nissan Micra, tg FA 668 FH, oggi intestata al SI. ed in uso alla Parte_1 moglie, SI. , verrà trasferita dal marito alla moglie, diverrà dunque di proprietà Parte_2 esclusiva della SI.ra e rimarrà in uso esclusivo alla stessa, la quale si farà carico in Parte_2 via esclusiva sia della spesa del relativo trapasso che delle varie spese di gestione ed utilizzo del veicolo.
3.4) Beni personali dei coniugi La Polizza Vita “GeneraValore” n. 083376426 del valore di Euro 50.000,00 stipulata con
[...]
dal SI. è un investimento personale del marito: essa verrà CP_1 Parte_1 riscattata in via anticipata dal marito (a luglio 2025) che, una volta ottenuta la liquidazione di detta polizza, utilizzerà il denaro ricavato da detta operazione per liquidare parte del valore della quota di proprietà di immobile alla moglie, come da precedente punto 3.1.
Ciascun coniuge rimarrà titolare in via esclusiva dei propri conti correnti personali a sè intestati, aperti con il consenso reciproco, senza che l'altro abbia nulla a pretendere e/o rivendicare al riguardo.
Ciascun coniuge rimarrà titolare in via esclusiva di ogni altro eventuale investimento personale e/o debito personale e/o bene personale, senza che l'altro abbia nulla a pretendere e/o rivendicare al riguardo.
4) INDIPENDENZA ECONOMICA DEI CONIUGI
Nessun assegno di mantenimento viene previsto da un coniuge in favore dell'altro, svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo autonomi economicamente.
5)SPESE LEGALI
Il SI. anticiperà per intero il pagamento del compenso dei sottoscritti legali Parte_1 per l'attività di assistenza e rappresentanza legale prestata nel presente procedimento (anche la parte di compenso di spettanza della moglie).
La quota di compenso professionale dei legali di spettanza della moglie – per accordo tra le parti –
è da considerarsi già scorporata dal valore della quota di immobile oggetto di cessione tra i coniugi che il marito corrisponderà alla moglie (pari a complessivi Euro 70.000,00, come da precedente punto 3.1)
6) CLAUSOLA CONCLUSIVA
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo, e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto qui concordato.
7)RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
I SInori e accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di Parte_1 Pt_2 separazione legale dei coniugi pronunciata dall'intestato Tribunale e rinunciano ad ogni impugnazione avverso di essa.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, II comma, Cod. Proc. Civ., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte e, dunque, dichiarano di non volersi riconciliare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Sulbiate (MB) in data 28.8.2014 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 6.12.2024 per l'udienza del 18.12.2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sulbiate (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi