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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
XI SEZIONE CIVILE
N. 10389/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate da tutte le parti costituite, ove sono state ribadite le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, decide la causa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Flora
Vollero, in funzione di giudice di appello, in data 5.6.2025 pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10389 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(Turk – Parte_1 Parte_2
Parte_
“ ), con sede secondaria in Italia, via Barberini n. 47, Roma, C.F.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Sapuppo pec
; Email_1
APPELLANTE
E
C.F. , CP_1 C.F._1 [...]
C.F. , in proprio e nella CP_2 C.F._2 qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti della minore
[...]
, C.F. , rappresentati e difesi Per_1 C.F._3 dall'avv. Manuela Parlato, presso la quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via Francesco Giordani n. 42, giusta procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli (n.
9547/2024; R.G. 55710/2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado resa dal Giudice di Pace di Napoli (n. 9547/24) con la quale veniva accolta, nella contumacia di , la domanda Parte_1 proposta nei relativi confronti da e anche CP_1 CP_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore con Persona_1 condanna della Compagnia aerea al pagamento in loro favore dell'importo di euro 1.854,00, di cui € 1800,00 a titolo di compensazione pecuniaria e € 54 a titolo di rimborso di quanto versato, somma ritenuta dovuta per il ritardo aereo del volo tratta Miami – Napoli, con scalo ad Istanbul del 28/29 agosto 2022, oltre spese di lite.
Con il proposto appello censurava la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui, riconoscendo l'avversa pretesa, aveva erroneamente applicato il Reg. CE 261/2004, nonché l'art 7 di detto regolamento, senza valutare il campo di applicazione di tale normativa, che andava escluso per i voli non comunitari ed operati da vettori non comunitari ( art 3 lett. b. Reg CE 261/2004), nonché nella parte in cui erano stati riconosciuti esborsi non ricollegabili al lamentato inadempimento.
2. Si costituivano gli appellati che eccepivano l'inammissibilità dell'appello per tardività e la sua infondatezza nel merito.
Sulla documentazione in atti, la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5 giugno 2025.
Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa in pari data con la presente sentenza.
3. L'appello è inammissibile, perché tardivo.
3.1 Invero la sentenza di primo grado è stata per la prima volta notificata alla appellante, via Pec, in data 12.4.2024, e non 16.4.2024, come erroneamente dedotto dall'appellante ( v. ricevute telematiche di accettazione e consegna, doc. n.6,7 e 8 fasc parte appellata).
La successiva notifica del 16.04.2024 della sentenza e del precetto veniva eseguita ai soli fini della esecuzione del titolo, come emergente dalla relata prodotta dalla stessa parte appellante.
Ad ogni modo, è alla prima notifica che deve riconnettersi la conoscenza legale della sentenza, sicché è a tale momento che va riconnesso il termine per impugnare.
Di conseguenza, il termine “breve” per proporre appello, ex art. 325
c.p.c., scadeva il 13.5.2024 ( primo giorno non festivo, seguente al
12.05.2024, cadente di domanica). L'atto di appello, viceversa, è stato notificato a mezzo pec il
14/05/2024.
Parte appellante a fronte delle eccezioni degli appellati si è limitata a sostenere che la tempestività della notifica del gravame avrebbe dovuto pacificamente evincersi dalla documentazione in atti ( v. note di trattazione scritta depositate il 18.11.2024), ma, tuttavia, tale documentazione non smentisce ma anzi conferma le contestazioni della controparte.
L'appello è, dunque, inammissibile per tardività, essendo la sentenza di primo grado già passata in giudicato al momento della proposizione del giudizio di gravame.
Restano assorbite le restanti questioni.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 147/22, ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria/ di trattazione, non espletata.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposta al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore degli Parte_1 appellati, delle spese di lite che liquida in € 1701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'Avv.to Manuela Parlato, per dichiarato anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Napoli, 5 giugno 2025 Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
XI SEZIONE CIVILE
N. 10389/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Lette le note depositate da tutte le parti costituite, ove sono state ribadite le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, decide la causa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Flora
Vollero, in funzione di giudice di appello, in data 5.6.2025 pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 10389 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(Turk – Parte_1 Parte_2
Parte_
“ ), con sede secondaria in Italia, via Barberini n. 47, Roma, C.F.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Sapuppo pec
; Email_1
APPELLANTE
E
C.F. , CP_1 C.F._1 [...]
C.F. , in proprio e nella CP_2 C.F._2 qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti della minore
[...]
, C.F. , rappresentati e difesi Per_1 C.F._3 dall'avv. Manuela Parlato, presso la quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via Francesco Giordani n. 42, giusta procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli (n.
9547/2024; R.G. 55710/2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado resa dal Giudice di Pace di Napoli (n. 9547/24) con la quale veniva accolta, nella contumacia di , la domanda Parte_1 proposta nei relativi confronti da e anche CP_1 CP_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore con Persona_1 condanna della Compagnia aerea al pagamento in loro favore dell'importo di euro 1.854,00, di cui € 1800,00 a titolo di compensazione pecuniaria e € 54 a titolo di rimborso di quanto versato, somma ritenuta dovuta per il ritardo aereo del volo tratta Miami – Napoli, con scalo ad Istanbul del 28/29 agosto 2022, oltre spese di lite.
Con il proposto appello censurava la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui, riconoscendo l'avversa pretesa, aveva erroneamente applicato il Reg. CE 261/2004, nonché l'art 7 di detto regolamento, senza valutare il campo di applicazione di tale normativa, che andava escluso per i voli non comunitari ed operati da vettori non comunitari ( art 3 lett. b. Reg CE 261/2004), nonché nella parte in cui erano stati riconosciuti esborsi non ricollegabili al lamentato inadempimento.
2. Si costituivano gli appellati che eccepivano l'inammissibilità dell'appello per tardività e la sua infondatezza nel merito.
Sulla documentazione in atti, la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5 giugno 2025.
Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa in pari data con la presente sentenza.
3. L'appello è inammissibile, perché tardivo.
3.1 Invero la sentenza di primo grado è stata per la prima volta notificata alla appellante, via Pec, in data 12.4.2024, e non 16.4.2024, come erroneamente dedotto dall'appellante ( v. ricevute telematiche di accettazione e consegna, doc. n.6,7 e 8 fasc parte appellata).
La successiva notifica del 16.04.2024 della sentenza e del precetto veniva eseguita ai soli fini della esecuzione del titolo, come emergente dalla relata prodotta dalla stessa parte appellante.
Ad ogni modo, è alla prima notifica che deve riconnettersi la conoscenza legale della sentenza, sicché è a tale momento che va riconnesso il termine per impugnare.
Di conseguenza, il termine “breve” per proporre appello, ex art. 325
c.p.c., scadeva il 13.5.2024 ( primo giorno non festivo, seguente al
12.05.2024, cadente di domanica). L'atto di appello, viceversa, è stato notificato a mezzo pec il
14/05/2024.
Parte appellante a fronte delle eccezioni degli appellati si è limitata a sostenere che la tempestività della notifica del gravame avrebbe dovuto pacificamente evincersi dalla documentazione in atti ( v. note di trattazione scritta depositate il 18.11.2024), ma, tuttavia, tale documentazione non smentisce ma anzi conferma le contestazioni della controparte.
L'appello è, dunque, inammissibile per tardività, essendo la sentenza di primo grado già passata in giudicato al momento della proposizione del giudizio di gravame.
Restano assorbite le restanti questioni.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 147/22, ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria/ di trattazione, non espletata.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposta al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore degli Parte_1 appellati, delle spese di lite che liquida in € 1701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'Avv.to Manuela Parlato, per dichiarato anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Napoli, 5 giugno 2025 Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero