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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/10/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2176/2025 R.G. Vg.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale Vg. 2176/2025, avente per oggetto “separazione consensuale”, promossa da
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
31.12.1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALBA MARIA CANELLES presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ER, in via G.Pascoli n.13/C, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- Dichiarare la separazione personale fra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per
- I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_2 vederli e tenerli con sé ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la coniuge e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. In difetto di accordo, il signor potrà esercitare il Pt_2 diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì sera dopo la scuola e fino alla domenica sera, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20 nella stagione invernale e 21 nella stagione estiva, salvo che non pernottino la domenica dal padre;
b) due pomeriggi infrasettimanali sino alle ore 20 nel periodo invernale e alle 21 nel periodo estivo;
c) durante le festività nazionali ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 4 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con congruo anticipo ogni anno;
- la casa familiare, sita in ER nella Reg. Casa Sea n.51, viene assegnata alla signora Pt_1
la quale continuerà ad abitarla insieme ai due figli;
[...]
- Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento dei due figli minori, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, l'importo nel complesso di € 600,00 e così € 300,00 per ciascun figlio, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo- solo in aumento -, decorso un anno dall'omologazione della separazione., oltre a spese straordinarie secondo linee Guida del CNF;
- Durante le 4 settimane anche non consecutive nel periodo estivo in cui i figli permarranno con il padre, questi provvederà al loro mantenimento diretto ovvero a tutte le loro esigenze e sarà esonerato dal versamento del contributo mensile a carico del genitore non collocatario proporzionalmente alla durata della permanenza dei figli presso di lui.
- L'assegno unico relativo ai due figli verrà corrisposto al 50% a ciascuno dei coniugi.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli, ai fini della validità per l'espatrio.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale alle condizioni congiunte sottoscritte anche personalmente dalle le parti.
Hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in ER il 04.09.2010 matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di ER al n.10, P.2, S.A, Anno 2010; che dall'unione sono nati i figli: (nata a [...] il [...] Persona_3
) e (nato a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Parte_3
); CodiceFiscale_4
In punto di reddito hanno esposto che:
- la signora è insegnante nella scuola pubblica e percepisce un reddito mensile di Euro Pt_1
1.600,00 circa;
è titolare di beni mobili registrati, ossia l'autoveicolo Peugeot 107 tgDE409JY. Non è titolare di partecipazioni o quote sociali. La signora è proprietaria dell'immobile sito in ER Reg. Casa Sea n.51, già destinato a casa familiare. - il signor svolge l'attività di cuoco e percepisce un reddito di Euro 1.700,00 al mese circa. Pt_2
E' titolare di beni mobili registrati, ossia l'autoveicolo Opel Mokka. Tg EW764TC, e non è titolare di partecipazioni o quote sociali.
***
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; la documentazione die redditi e l'affido condiviso consentono, conformemente al parere positivo dell'ufficio del Pubblico Ministero, di accogliere le conclusioni anche sull'affido condiviso e sull'assegno di mantenimento che verserà il padre all'altro genitore collocatario.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime dell'affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita ed a quelle economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note depositate dalle parti in data 9.09.2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata ad [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato ad [...] il [...], autorizzando l'Ufficiale dello Stato C.F._2
Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ER - Anno 2010 – N.10 – Parte 2 – Serie A) conferma e omologa
• le conclusioni congiunte delle parti.
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 16.10.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania DEIANA
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Susanna ZANDA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale Vg. 2176/2025, avente per oggetto “separazione consensuale”, promossa da
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
31.12.1982, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALBA MARIA CANELLES presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ER, in via G.Pascoli n.13/C, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“- Dichiarare la separazione personale fra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per
- I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_2 vederli e tenerli con sé ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la coniuge e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. In difetto di accordo, il signor potrà esercitare il Pt_2 diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì sera dopo la scuola e fino alla domenica sera, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20 nella stagione invernale e 21 nella stagione estiva, salvo che non pernottino la domenica dal padre;
b) due pomeriggi infrasettimanali sino alle ore 20 nel periodo invernale e alle 21 nel periodo estivo;
c) durante le festività nazionali ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 4 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con congruo anticipo ogni anno;
- la casa familiare, sita in ER nella Reg. Casa Sea n.51, viene assegnata alla signora Pt_1
la quale continuerà ad abitarla insieme ai due figli;
[...]
- Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento dei due figli minori, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, l'importo nel complesso di € 600,00 e così € 300,00 per ciascun figlio, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo- solo in aumento -, decorso un anno dall'omologazione della separazione., oltre a spese straordinarie secondo linee Guida del CNF;
- Durante le 4 settimane anche non consecutive nel periodo estivo in cui i figli permarranno con il padre, questi provvederà al loro mantenimento diretto ovvero a tutte le loro esigenze e sarà esonerato dal versamento del contributo mensile a carico del genitore non collocatario proporzionalmente alla durata della permanenza dei figli presso di lui.
- L'assegno unico relativo ai due figli verrà corrisposto al 50% a ciascuno dei coniugi.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli, ai fini della validità per l'espatrio.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale alle condizioni congiunte sottoscritte anche personalmente dalle le parti.
Hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in ER il 04.09.2010 matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di ER al n.10, P.2, S.A, Anno 2010; che dall'unione sono nati i figli: (nata a [...] il [...] Persona_3
) e (nato a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Parte_3
); CodiceFiscale_4
In punto di reddito hanno esposto che:
- la signora è insegnante nella scuola pubblica e percepisce un reddito mensile di Euro Pt_1
1.600,00 circa;
è titolare di beni mobili registrati, ossia l'autoveicolo Peugeot 107 tgDE409JY. Non è titolare di partecipazioni o quote sociali. La signora è proprietaria dell'immobile sito in ER Reg. Casa Sea n.51, già destinato a casa familiare. - il signor svolge l'attività di cuoco e percepisce un reddito di Euro 1.700,00 al mese circa. Pt_2
E' titolare di beni mobili registrati, ossia l'autoveicolo Opel Mokka. Tg EW764TC, e non è titolare di partecipazioni o quote sociali.
***
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; la documentazione die redditi e l'affido condiviso consentono, conformemente al parere positivo dell'ufficio del Pubblico Ministero, di accogliere le conclusioni anche sull'affido condiviso e sull'assegno di mantenimento che verserà il padre all'altro genitore collocatario.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime dell'affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita ed a quelle economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note depositate dalle parti in data 9.09.2025, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata ad [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato ad [...] il [...], autorizzando l'Ufficiale dello Stato C.F._2
Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ER - Anno 2010 – N.10 – Parte 2 – Serie A) conferma e omologa
• le conclusioni congiunte delle parti.
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 16.10.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania DEIANA
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Susanna ZANDA