Sentenza 23 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2004, n. 5746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5746 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato IO BRIGUGLIO, che lo difende con procura speciale Dr. GINO BARTOLOMEO in Formia, rep. 149513 del 21/11/03;
- ricorrente -
contro
DI IO LU, PA GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato LEONINO ILARIO, difesi dall'avvocato BRUNO DI VITO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
RE IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3562/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/12/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato SIRACUSANO Alessandra con delega dell'Avvocato BRIGUGLIO difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato DI VITO, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERZI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RG OM, dopo avere venduto con scrittura privata in data 14 dicembre 1974 a LI IM un appartamento in Fondi, con atto pubblico in data 27 giugno 1985, rogato dal notaio ON TI, vendeva lo stesso immobile a LU Di IO e NA ZO. Con sentenza in data 26 aprile 1988 la Corte di appello di Roma accoglieva la domanda proposta da LI IM con atto di citazione trascritto il 20 marzo 1984 nei confronti di RG OM e di LU Di MA e NA ZO, diretta a far valere la prevalenza del proprio acquisto, sulla premessa che la pretesa dell'attore doveva qualificarsi come azione di accertamento mirante ad ottenere in via principale la verificazione della autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata in data 14 dicembre 1974, trascrivibile ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ.. Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 1988 LU Di MA e NA ZO, in conseguenza della inopponibilità del loro acquisto nei confronti di LI IM, convenivano davanti al Tribunale di Latina il notaio ON TI e RG OM, al fine di ottenere dagli stessi il risarcimento dei danni.
Nella contumacia dei convenuti il Tribunale di Latina, con sentenza in data 12 marzo 1996, accoglieva la domanda. Contro tale decisione, per quello che interessa in questa sede, proponeva appello il notaio ON TI.
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 30 novembre 1999, rigettava il gravame con la seguente motivazione:
L'inidoneità della trascrizione della citazione IM ad individuare il bene in riferimento è sostenuta con un confronto fra la nota 20.3.1974 ed il tenore dell'atto Negro 6.10.1976 col quale lo OM acquistò dal De Vito, ma tale non coincidenza è affatto irrilevante, mentre rileva che la descrizione del bene oggetto della citazione IM era quasi letteralmente identica a quella che lo stesso TI ritenne di fare nel suo rogito 27.6.1985, sicché non è sostenibile che egli non abbia avuto la possibilità di rendersi conto che si trattava dello stesso bene.
Sulla premessa che la citazione IM era diretta all'accertamento dell'acquisto operato per scrittura privata, e non alla dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto 14.12.1974, lo TI sostiene che essa non avrebbe potuto trascriversi, perché non riconducibile alla previsione dell'art. 2652 n. 3 cod. civ. La sua trascrizione, illegittimamente operata, non valeva dunque da "prenotazione" della trascrizione della scrittura privata, e quest'ultima sarebbe validamente intervenuta solo a seguito della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1060/88, in data 16 marzo 1989. Dopo, dunque, che era stato trascritto l'acquisto effettuato col rogito TI 27.6.1985, che non ne era pregiudicato. La premessa del ragionamento si fonda peraltro sulla interpretazione della citazione IM proposta dallo stesso TI, che non è quella seguita dal giudice investito della causa. Questo ha stabilito, con sentenza passata in giudicato, che il IM aveva chiesto dichiararsi "in via principale" l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura 14.12.1974, quindi proprio quanto previsto dal n. 3 dell'art. 2652 cod. civ.. La pronuncia fu adottata in contraddittorio degli intervenuti Di IO e OZ, cui non può farsi carico di non averla impugnata, perché l'onere di diligenza del danneggiato da un fatto illecito non si spinge fino ad imporgli l'instaurazione di costosi rimedi giurisdizionali, di esito affatto incerto, per elidere o ridurre la responsabilità del danneggiante.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi, il notaio ON TI.
Resistono con controricorso LU Di IO e NA ZO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il notaio ON TI propone due censure, deducendo che:
a) la domanda proposta da LI IM, in quanto diretta all'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà e non della autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata in data 14 dicembre 1974 non era trascrivibile e quindi idonea a risolvere in conflitto tra LI IM, da un lato, e LU Di IO e NA ZO, i quali avrebbero dovuto prevalere in tale conflitto;
b) ad ogni modo la nota di trascrizione di tale domanda era incompleta e quindi inidonea ad assicurare gli effetti prenotativi previsti dell'art. 2652 n. 3 cod. civ.. Il motivo è infondato.
In ordine alla prima doglianza il ricorrente si limita ad affermare che se la Corte di appello avesse compiuto una rigorosa verifica della natura della domanda proposta da LI IM sarebbe necessariamente pervenuta alla conclusione della non trascrivibilità della stessa. Quali siano gli elementi trascurati dalla Corte di appello che avrebbero giustificato l'adesione alla tesi sostenuta dal ricorrente non viene, però, indicato, ne' viene contestata l'esattezza della affermazione della sentenza impugnata secondo la quale con la citazione era stato chiesto in via principale l'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura 14.12.1974, quindi proprio quanto previsto dal n. 3 dell'art. 2652 cod. civ.. Le stesse considerazioni valgono per la seconda doglianza, in quanto non viene specificato quali omissioni (tali da rendere inopponibile ai terzi l'effetto giuridico che era destinata a produrre) erano riscontrabili nella nota di trascrizione, ne' viene contestata l'esattezza della affermazione della sentenza impugnata secondo la quale la descrizione del bene oggetto della citazione IM era quasi letteralmente identica a quella che lo stesso TI ritenne di fare nel suo rogito 21.6.1985, sicché non è sostenibile che egli non abbia avuto la possibilità di rendersi conto che si trattava dello stesso bene.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta l'esattezza della conclusione cui è giunta la Corte di appello di Roma in ordine alla insussistenza di un concorso di colpa di LU D IO e NA ZO e deduce testualmente che ai giudici di merito sarebbe completamente sfuggito che: ... al lume dell'ordinaria diligenza del danneggiato alla quale fa riferimento l'art. 1227 c.c., il rimedio giurisdizionale possibile per i due soccombenti si presentava di esito tutt'altro che incerto, ed anzi di probabile esito favorevole considerando quel che s'è accennato a proposito di intrascrivibilità della domanda. Alla luce della giurisprudenza in quel momento storico prevalente, la domanda del IM sarebbe stata probabilmente considerata come illegittimamente trascritta. Di conseguenza, ai due pretesi "danneggiati" dal notaio andava imputata l'omessa impugnazione, e ciò sia per escludere il nesso causale, sia, e quanto meno, per ridurre l'ammontare del risarcimento (dipendendo il - contra legem - riconosciuto effetto di prenotazione da una sentenza deliberatamente non impugnata). Il tutto all'esito di un esame che, nel caso in questione e come si desume dalla motivazione della sentenza sul punto, è stato del tutto omesso nelle fasi di merito.
Il motivo è infondato.
Lo stesso ricorrente riconosce che, ove gli attuali resistenti avessero impugnato la sentenza emessa nel giudizio con LI IM, deducendo la intrascrivibilità della domanda dallo stesso proposta, "probabilmente" tale tesi sarebbe stata accolta.
È evidente che già il mancato esperimento di iniziative giudiziarie dall'esito favorevole semplicemente probabile non è sufficiente ad integrare il concorso di colpa del creditore di cui all'art. 1227 cod. civ.. Ma quello che più conta è che anche la semplice probabilità di un esito favorevole è stato escluso dalla sentenza impugnata la quale, senza che, come si è visto, alcuna specifica censura venga svolta dal ricorrente sul punto, ha ritenuto che la domanda proposta da LI IM era inequivocabilmente quella trascrivibile ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ.. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore di LU Di IO e NA ZO, delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 100,00, oltre euro 1500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004