Improcedibile
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05134/2025REG.PROV.COLL.
N. 04906/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4906 del 2023, proposto dal sig. Scipione Arcamone, rappresentato e difeso dall’Avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano D’Ischia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01274/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barano D’Ischia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Consigliere Michele Tecchia;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado (come integrato da due successivi atti di motivi aggiunti), l’odierno appellante ha impugnato tre specifici atti posti in sequenza temporale tra loro, segnatamente:
(i) l’ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo realizzato su un terreno di proprietà del ricorrente (ordinanza n. 15 del 2018);
(ii) il successivo verbale di accertamento dell’inottemperanza del ricorrente all’ordine di demolizione (verbale n. 38 del 2019);
(iii) il successivo atto di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380 del 2001 quantificata nella misura di € 20.000 (ordinanza n. 33 del 2020).
2. La sentenza appellata ha respinto nel merito sia il ricorso introduttivo proposto avverso l’ordinanza demolitoria, sia il secondo atto di motivi aggiunti proposto avverso l’ordinanza sanzionatoria ex art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380 del 2001, mentre ha dichiarato invece inammissibile il primo atto di motivi aggiunti che il ricorrente aveva spiegato avverso il verbale di accertamento di inottemperanza (tenuto conto della natura non provvedimentale di quest’ultimo).
3. Con l’odierno atto di appello, pertanto, il ricorrente impugna la sentenza di primo grado che ha respinto le censure che egli aveva sollevato avverso i summenzionati atti repressivi.
4. Il Comune appellato si è ritualmente costituito nel giudizio di appello per resistere al gravame, instando per la sua declaratoria di inammissibilità e, comunque, anche per la sua reiezione nel merito.
5. Con atto depositato in data 3 giugno 2025, l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
6. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, pertanto, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
7. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’art. 35, la cui rubrica reca « pronunce di rito », dispone che il ricorso è dichiarato « improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione » (comma 1, lett. c.).
Il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto.
La natura in rito della sentenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO