CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
RG 873 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con gli Avv. Marino Bianco e Marina Bianco di Parte_1
Sesto Fiorentino (FI)
appellante nei confronti di con l'avv. Barbara Pisano con studio in P_
Rignano sull'Arno (FI)
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
EN , n. 2885\2021, pubblicata il 12\11\2021 , sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di LL di EN, in totale riforma della Sentenza n. 2885/2021 del
12.11.2021, non notificata, del Tribunale di EN,
Contrariis reiectis, Nel merito: a) dichiarare che, per i fatti e per le ragioni di diritto di cui in narrativa,
1 ha percepito dalla P_ Controparte_2
l'indebito pagamento di €uro 5.275,00; b)
[...] condannare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2033 C.C.,
a restituire alla P_ Controparte_2
l'importo predetto oltre rivalutazione monetaria
[...]
e interessi dalla data del pagamento, in totale €uro
1.733,16, e ciò per complessivi €uro 7.008,16, oltre interessi dalla domanda giudiziale calcolati ai sensi del IV comma del novellato art. 1284 CC;
c) condannare in favore della P_ Controparte_2
al pagamento delle spese competenze ed onorari
[...] sia per il primo grado di giudizio sia per il grado di appello, oltre al risarcimento ex art. 96 cpc, da liquidare equitativamente, in caso di ingiustificata resistenza alla domanda attrice. In via istruttoria: A) richiamano tutti i documenti depositati nel primo grado di giudizio con l'atto di citazione, con la prima memoria e con la nota di deposito del 6 dicembre 2018, tra i quali il contratto assicurativo Infortuni inter partes
(prodotto unitamente alla prima memoria ex art. 183 VI comma cpc); B) insistono per la ammissione, occorrendo, delle seguenti prove testimoniali richieste fino dall'atto di citazione in primo grado: C) DCV che, a seguito di segnalazioni ricevute da investigatore della
, come da vostra comunicazione alla CP_2 CP_2 che vi si mostra (doc. 1), avete potuto accertare la falsità del referto: • n. PSB 2007004876 in data
22.07.2007, dell'Accettazione e Pronto Soccorso –
Azienda Ospedaliera RE concernente “Annotazioni: paziente in stato agitato e ansioso, ma lucido e collaborativo;
RX mano e avambraccio sinistro. Esito RX: infrazione e leggera lesione ossea 2° dito mano sinistra, forte distorsione polso mano sinistra;
applicazione
2 contenitore rigido al polso sinistro e steccatura rigida in gesso 2° dito mano sinistra. PROGNOSI: 30 gg s.c.” a firma Dott. lesioni asseritamente Persona_1 subite da D) DCV che, a fronte di P_ richiesta da parte della , a nome della CP_2 [...] avete risposto, come Controparte_3 da documentazione che vi si mostra (doc. 7), che: • quanto al referto n. PSB 2007004876 del Pronto Soccorso
– Azienda Ospedaliera RE a nome in P_ data 22.02.2007: “paziente sconosciuto non presente in first aid”; con a testimoni: sul capitolo 1), l'Ispettore
Capo della Questura di EN;
sul Testimone_1 capitolo 2), l'Avv. Enrichetta BRANDI, Direttrice U.O.
Affari Legali dell' Parte_2
, e il Dott. Direttore di
[...] Testimone_2
Presidio c/o l' Controparte_3
.
[...] per l'appellato: Affinché la Corte D'LL AD , in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla propria impugnazione, Voglia disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte D'LL AD , contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di primo grado da Parte_3 per i motivi già descritti;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
3)
Riformare la sentenza appellata nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare al Controparte_4 pagamento delle spese di primo grado del giudizio, come da nota spese depositata;
4) Condannarla, altresì, al
3 pagamento delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio, inclusi IVA E CAP come per legge.
Nel caso di accoglimento dei motivi di appello dedotti da parte appellante e rinvio al Giudice di prime cure, si abbiano per riproposte tutte le domande, eccezioni, conclusioni e istanze, anche istruttorie, che si riassumono come segue: 1) Rigetto della domanda attore per errore essenziale sulla persona del convenuto e quindi carenza del requisito della legittimazione passiva del Sig. , non coincidendo il codice fiscale P_ del sig. con quello di colui al quale è rivolta la P_ richiesta di restituzione dell'indebito. Con preclusione dell'esame nel merito;
2) Nel merito per il rigetto della domanda in quanto infondata poiché parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova stante la falsità asserita dele firme apposte sugli atti prodotti;
3) Rigetto della ulteriore domanda attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in quanto il Sig. P_
è consapevole della propria buona fede ed in quanto tale ha esercitato il sui diritto di difesa , non essendo lui la persona indicata negli atti dei Carabinieri e nei certificati medici prodotti da controparte. Insiste in via istruttoria nella richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata in atti, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie. In via istruttoria si ripongono tutte le istanze istruttorie avversare in primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Controparte_2 P_ per sentirlo condannare alla restituzione a titolo di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della
4 somma di € 5.275,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali ed eventuale risarcimento ex art. 96
c.p.c., già corrisposta al , titolare di una polizza P_ infortuni, a titolo di indennizzo per un sinistro asseritamente verificatosi il 22.2.2007. Esponeva a riguardo:
- che, alcuni anni dopo la liquidazione del sinistro, con nota del 6.3.2015, la Questura di EN, aveva comunicato che una serie di referti di Pronto soccorso, tra i quali quello relativo a , P_ nato il [...] a [...], ed emesso dall' , erano Controparte_3 risultati non veritieri o alterati;
- Che essa attrice aveva presentato querela nei confronti del proprio assicurato, ma essa era stata archiviata per intervenuta prescrizione del reato;
- Che, inoltre, a seguito di controlli effettuati dall' sul Controparte_3 referto del 22.2.2007, il paziente P_ risultava “sconosciuto, non presente in first aid”.
Tanto premesso, deduceva la sussistenza di un'ipotesi di indebito oggettivo concludendo per il relativo recupero, oltre oneri accessori, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio eccependo il P_ proprio difetto di legittimazione passiva per errore essenziale sulla persona del convenuto (in particolare, egli rappresentava di essere nato il [...] a [...] e di avere il C.F. dati non C.F._1 corrispondenti a quelli indicati nel referto).
Evidenziava inoltre di essere titolare di una polizza infortuni, mentre il certificato si riferiva ad un sinistro stradale.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per erronea
5 individuazione del petitum dal momento che, essendo nella fattispecie carenti i requisiti della diligenza e buona fede da parte dell'attrice – la quale non aveva diligentemente vigilato sull'operato di suoi dipendenti e/o agenti autori della liquidazione - non poteva configurarsi l'azione di restituzione dell'indebito; comunque eccepiva la carenza di prova, mancando l'esibizione della polizza infortuni , titolo giustificativo del risarcimento.
Venivano assegnati i termini dell'art. 183 c.p.c. P_ nella prima memoria istruttoria, deduceva di avere ricevuto in pagamento un assegno per un infortunio sul lavoro da parte della Agenzia Controparte_5 di Via Baracca, ma di non essere stato mai sottoposto a visita medica né di avere sottoscritto alcuna quietanza.
Ipotizzava quindi la corresponsabilità della Compagnia assicuratrice nel caso in cui fosse stato commesso un reato di frode e, conseguentemente, chiedeva il rigetto della domanda o la rideterminazione della somma oggetto di eventuale restituzione. La causa, senza svolgimento di attività istruttoria orale, pur richiesta da parte
, veniva istruita con le produzioni documentali CP_2 riguardanti l'indagine della Procura sui documenti non genuini posti a base del risarcimento di svariati sinistri, tra cui quello del le attestazioni in P_ tal senso dell'ospedale RE (che riferiva che l'appellato non risultava nel sistema di accettazione dell'ospedale), la polizza di assicurazione infortuni contratta dal con presso l'agenzia poi P_ CP_2 indagata e la liquidazione dell'importo mediante assegno di traenza, che portava sia la firma di girata sul recto che quella di traenza, sul verso.
produceva altresì altri contratti di CP_2
6 assicurazione stipulati dal con l'agenzia di via P_
Baracca, per il veicolo a lui intestato.
La causa veniva istruita documentalmente e poi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale pone le premesse della propria decisione assumendo che, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore deve provare il pagamento e la falsità del referto, cioè del titolo sul quale il pagamento è basato;
evidenzia che il convenuto oggi appellato, pur negando di essere la persona individuata nel referto, non ha disconosciuto il fatto di avere incassato l'assegno e nemmeno le due firme che si trovano sul medesimo, recto /verso.
Il Tribunale esamina quindi il contenuto della nota della Questura di EN, secondo la quale risultava che nessuna persona a nome si era P_ presentata per ricevere le cure di pronto soccorso nel giorno indicato, deponendo quindi questo accertamento, estratto da una banca dati pubblica e quindi dotato di fede privilegiata, per la non genuinità del referto, affermando a tale riguardo “Occorre a questo punto rammentare che il referto di pronto soccorso prodotto dall'attrice, lungi dal potersi considerare una scrittura privata proveniente da terzi, costituisce un atto pubblico e, in quanto tale, fa piena prova, fino a querela di falso delle dichiarazioni che il paziente ha fatto al medico e che sono riportate nel documento stesso. Ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico prova l'estrinseco, cioè la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti, ma non l'intrinseco, cioè la
7 veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse.”
Cfr pag. 4. Quindi, dall'analisi della giurisprudenza sul punto, il tribunale fa discendere la conclusione secondo la quale l'unico strumento che consente di contestarne l'autenticità e di chiedere che ne sia accertata la falsità è il procedimento di cui agli artt.
221 c.p.c. e ss. Conclude ritenendo che l'argomento sostenuto da parte attrice ove indica che CP_2 il referto è stato falsamente formato, per il fatto eclatante e pacifico che non era stato P_ visitato al pronto soccorso di RE nella data indicata, non sia sufficiente a fondare la declaratoria di sussistenza dell'indebito oggettivo, perché comunque il documento, per quanto inesistente, non è stato privato della fede privilegiata connessa alla sua natura di referto proveniente da struttura pubblica, mediante il procedimento previsto dall'articolo 221 cpc.
Sulla scorta di tali motivi, il Tribunale respingeva quindi la domanda dell'assicurazione, compensando però le spese legali sul presupposto che i documenti uno e sette allegati e cioè la nota della questura e la nota dell'ospedale RE, costituissero indizio preciso della non autenticità del referto sulla base del quale era stato erogato il pagamento.
L'APPELLO
Con il primo motivo l'appellante lamenta il travisamento della domanda e della materia del contendere, l'erronea ricostruzione e interpretazione del fatto, la mancata valutazione della rilevanza delle allegazioni del convenuto, degli esiti del contraddittorio e dei documenti prodotti, nonché insufficienza illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non avere
8 correttamente interpretato la domanda, la ricostruzione dei fatti e quanto è emerso dal contraddittorio.
L'appellante rappresenta a riguardo che la causa aveva come unico oggetto l'accertamento dell'indebito pagamento, effettuato pacificamente a favore di P_
, che non lo aveva mai negato, così come non aveva
[...] mai disconosciuto le sue due firme sull'assegno di traenza che lo avevano abilitato all'incasso. Evidenzia parte appellante che la non genuinità del documento non era mai stata contestata da alcuna delle parti, risultandone un fatto pacifico;
pertanto assume che il
Tribunale avrebbe errato nell'utilizzo dei suoi poteri d'ufficio, perché il compito del giudice è quello di statuire sulla base degli elementi portati dalle parti, in particolare su quelli che tra le parti non sono controversi. Essendo pacifico il fatto dell'incasso dell'assegno ed anche che dell'emissione dello stesso mancavano i presupposti, il tribunale, dato per ammesso dalla parte che ne aveva tratto giovamento che il certificato non era genuino, avrebbe dovuto, quindi, accertare l'indebito e condannare la parte oggi appellata alla restituzione di quanto percepito in mancanza di titolo.
Col secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione ed erronea applicazione e/o interpretazione dell'art. 112 cpc, degli artt. 2697 CC, 100 cpc, 115 cpc,
116 II comma cpc, 221 e segg. cpc, per erroneità ed illogicità della motivazione. Secondo gli assunti dell'appellante, il Tribunale avrebbe violato l'articolo
112 cpc perché non aveva eccepito nulla P_ riguardo alla falsità del certificato che aveva pacificamente condiviso, innanzitutto con la dichiarazione iniziale secondo la quale egli non era la
9 persona indicata nel certificato, mentre aveva CP_2 allegato alla sua richiesta tutte le note di provenienza pubblica nelle quali erano indicati gli elementi decisivi a favore della non genuinità del documento.
Inoltre, deduce la violazione dell'art. 115 cpc, per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che parte appellata non aveva contestato ritualmente il documento, ma anzi aveva ammesso di avere ricevuto l'indennizzo che gli era derivato dall'uso del certificato alterato.
Parte ha quindi sostenuto che, essendo la CP_2 querela di falso finalizzata a privare il documento che dovrebbe godere di fede privilegiata della propria efficacia probatoria, la relativa azione è legittima soltanto laddove vi sia un soggetto che fondi su quel documento una specifica pretesa, oppure una eccezione, che debba invece essere contrastata. Altrimenti l'azione non sarebbe sorretta dall'interesse ad agire e quindi non sarebbe procedibile.
Parte appellata si è costituita in questo giudizio contestando i motivi d'appello e svolgendo a sua volta appello incidentale sul punto della condanna alle spese in primo grado, chiedendo che la Corte d'appello riformi la sentenza concedendole il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza cartolare del 17 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta opportuna la unitaria trattazione dei motivi articolati dall'appellante, in quanto vertenti sulla
10 infondatezza degli argomenti sostenuti dal primo Giudice
a fondamento della propria decisione.
Il giudizio instaurato aveva come unico oggetto l'accertamento dell'indebito pagamento effettuato pacificamente a favore di che non lo ha P_ mai negato, così come non ha mai disconosciuto le sue due firme sull'assegno di traenza che lo hanno abilitato all'incasso. Parimenti la non genuinità del documento non è mai stata contestata dal , il quale si è P_ limitato ad affermare la propria estraneità rispetto ad esso, assumendo il relativo difetto di riferibilità alla propria persona.
Assume significativo rilievo, a tale riguardo, il contegno processuale del innanzitutto egli P_ ammette l'incasso dell'assegno e in secondo luogo ammette pacificamente che non è lui la persona indicata nel certificato. Chiarisce infatti che la data di nascita e il codice fiscale non gli appartengono. Egli si difende poi spiegando di non avere mai ricevuto la convocazione a visita medica da parte della compagnia e di non avere nemmeno firmato un atto di quietanza, liquidando la questione come un errore della compagnia di assicurazione (e alludendo anche a possibili comportamenti illeciti dai quali comunque si dissocia).
Infine, rappresenta di avere una polizza che copre gli infortuni sul lavoro e allega che magari si trattava di un episodio ad essa collegato, anche se sul certificato non genuino del RE vi è scritto che si tratta di un incidente stradale.
Tanto premesso, risulta evidente, dal punto di vista civilistico, la prova dell'esistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che obbliga parte alla P_ restituzione di quanto pagato da senza titolo, e Pt_3
11 ciò anche a mezzo delle confessioni presenti nei suoi scritti difensivi, senza che assuma rilievo il contestato coinvolgimento del medesimo nella vicenda che aveva portato alla liquidazione di un sinistro inesistente, sul quale l'appellato incentra la propria difesa.
Ne consegue che la querela di falso risulta priva di rilevanza nel caso di specie, dato che la posizione processuale tenuta dall'appellato risulta sufficiente a fondare l'accertamento dell'indebito oggettivo, non costituendo la preliminare verifica della falsità del documento presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda.
Ne discende, in riforma della gravata sentenza, la condanna dell'appellato alla restituzione in favore della di quanto indebitamente Parte_4 percepito dallo stesso , oltre rivalutazione P_ monetaria e interessi dalla data del pagamento, stante la evidente mala fede dell'accipiens a norma dell'art. 2033 c.c..
La domanda ex art. 96 cpc è sfornita di prova e viene pertanto respinta.
L'appello incidentale proposto dall'appellato risulta assorbito dall'esito dell'odierno giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con rideterminazione delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellato dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
12
P.Q.M.
la Corte d'LL di EN, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da CP_2 avverso la sentenza num. 2885\2021 del Tribunale di
EN , pubblicata in data 12\11\2021 , sentenza che così riforma:
DICHIARA che ha percepito dalla P_
l'indebito pagamento di Controparte_2
€uro 5.275,00 e lo condanna a restituire alla l'importo predetto Controparte_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del pagamento;
• CONDANNA la parte appellata a P_ rimborsare alla controparte le spese del primo CP_2 grado di giudizio che liquida secondo lo scaglione indicato, parametro minimo, in euro 2450,00 e le spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 1984,00
(valore minimo DM 55\2014, scaglione indicato in citazione) per compenso, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
• DICHIARA che ricorrono, a carico di i P_ presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
EN,14 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
13 Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con gli Avv. Marino Bianco e Marina Bianco di Parte_1
Sesto Fiorentino (FI)
appellante nei confronti di con l'avv. Barbara Pisano con studio in P_
Rignano sull'Arno (FI)
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
EN , n. 2885\2021, pubblicata il 12\11\2021 , sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di LL di EN, in totale riforma della Sentenza n. 2885/2021 del
12.11.2021, non notificata, del Tribunale di EN,
Contrariis reiectis, Nel merito: a) dichiarare che, per i fatti e per le ragioni di diritto di cui in narrativa,
1 ha percepito dalla P_ Controparte_2
l'indebito pagamento di €uro 5.275,00; b)
[...] condannare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2033 C.C.,
a restituire alla P_ Controparte_2
l'importo predetto oltre rivalutazione monetaria
[...]
e interessi dalla data del pagamento, in totale €uro
1.733,16, e ciò per complessivi €uro 7.008,16, oltre interessi dalla domanda giudiziale calcolati ai sensi del IV comma del novellato art. 1284 CC;
c) condannare in favore della P_ Controparte_2
al pagamento delle spese competenze ed onorari
[...] sia per il primo grado di giudizio sia per il grado di appello, oltre al risarcimento ex art. 96 cpc, da liquidare equitativamente, in caso di ingiustificata resistenza alla domanda attrice. In via istruttoria: A) richiamano tutti i documenti depositati nel primo grado di giudizio con l'atto di citazione, con la prima memoria e con la nota di deposito del 6 dicembre 2018, tra i quali il contratto assicurativo Infortuni inter partes
(prodotto unitamente alla prima memoria ex art. 183 VI comma cpc); B) insistono per la ammissione, occorrendo, delle seguenti prove testimoniali richieste fino dall'atto di citazione in primo grado: C) DCV che, a seguito di segnalazioni ricevute da investigatore della
, come da vostra comunicazione alla CP_2 CP_2 che vi si mostra (doc. 1), avete potuto accertare la falsità del referto: • n. PSB 2007004876 in data
22.07.2007, dell'Accettazione e Pronto Soccorso –
Azienda Ospedaliera RE concernente “Annotazioni: paziente in stato agitato e ansioso, ma lucido e collaborativo;
RX mano e avambraccio sinistro. Esito RX: infrazione e leggera lesione ossea 2° dito mano sinistra, forte distorsione polso mano sinistra;
applicazione
2 contenitore rigido al polso sinistro e steccatura rigida in gesso 2° dito mano sinistra. PROGNOSI: 30 gg s.c.” a firma Dott. lesioni asseritamente Persona_1 subite da D) DCV che, a fronte di P_ richiesta da parte della , a nome della CP_2 [...] avete risposto, come Controparte_3 da documentazione che vi si mostra (doc. 7), che: • quanto al referto n. PSB 2007004876 del Pronto Soccorso
– Azienda Ospedaliera RE a nome in P_ data 22.02.2007: “paziente sconosciuto non presente in first aid”; con a testimoni: sul capitolo 1), l'Ispettore
Capo della Questura di EN;
sul Testimone_1 capitolo 2), l'Avv. Enrichetta BRANDI, Direttrice U.O.
Affari Legali dell' Parte_2
, e il Dott. Direttore di
[...] Testimone_2
Presidio c/o l' Controparte_3
.
[...] per l'appellato: Affinché la Corte D'LL AD , in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla propria impugnazione, Voglia disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte D'LL AD , contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di primo grado da Parte_3 per i motivi già descritti;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
3)
Riformare la sentenza appellata nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare al Controparte_4 pagamento delle spese di primo grado del giudizio, come da nota spese depositata;
4) Condannarla, altresì, al
3 pagamento delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio, inclusi IVA E CAP come per legge.
Nel caso di accoglimento dei motivi di appello dedotti da parte appellante e rinvio al Giudice di prime cure, si abbiano per riproposte tutte le domande, eccezioni, conclusioni e istanze, anche istruttorie, che si riassumono come segue: 1) Rigetto della domanda attore per errore essenziale sulla persona del convenuto e quindi carenza del requisito della legittimazione passiva del Sig. , non coincidendo il codice fiscale P_ del sig. con quello di colui al quale è rivolta la P_ richiesta di restituzione dell'indebito. Con preclusione dell'esame nel merito;
2) Nel merito per il rigetto della domanda in quanto infondata poiché parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova stante la falsità asserita dele firme apposte sugli atti prodotti;
3) Rigetto della ulteriore domanda attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in quanto il Sig. P_
è consapevole della propria buona fede ed in quanto tale ha esercitato il sui diritto di difesa , non essendo lui la persona indicata negli atti dei Carabinieri e nei certificati medici prodotti da controparte. Insiste in via istruttoria nella richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata in atti, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie. In via istruttoria si ripongono tutte le istanze istruttorie avversare in primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Controparte_2 P_ per sentirlo condannare alla restituzione a titolo di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della
4 somma di € 5.275,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali ed eventuale risarcimento ex art. 96
c.p.c., già corrisposta al , titolare di una polizza P_ infortuni, a titolo di indennizzo per un sinistro asseritamente verificatosi il 22.2.2007. Esponeva a riguardo:
- che, alcuni anni dopo la liquidazione del sinistro, con nota del 6.3.2015, la Questura di EN, aveva comunicato che una serie di referti di Pronto soccorso, tra i quali quello relativo a , P_ nato il [...] a [...], ed emesso dall' , erano Controparte_3 risultati non veritieri o alterati;
- Che essa attrice aveva presentato querela nei confronti del proprio assicurato, ma essa era stata archiviata per intervenuta prescrizione del reato;
- Che, inoltre, a seguito di controlli effettuati dall' sul Controparte_3 referto del 22.2.2007, il paziente P_ risultava “sconosciuto, non presente in first aid”.
Tanto premesso, deduceva la sussistenza di un'ipotesi di indebito oggettivo concludendo per il relativo recupero, oltre oneri accessori, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio eccependo il P_ proprio difetto di legittimazione passiva per errore essenziale sulla persona del convenuto (in particolare, egli rappresentava di essere nato il [...] a [...] e di avere il C.F. dati non C.F._1 corrispondenti a quelli indicati nel referto).
Evidenziava inoltre di essere titolare di una polizza infortuni, mentre il certificato si riferiva ad un sinistro stradale.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per erronea
5 individuazione del petitum dal momento che, essendo nella fattispecie carenti i requisiti della diligenza e buona fede da parte dell'attrice – la quale non aveva diligentemente vigilato sull'operato di suoi dipendenti e/o agenti autori della liquidazione - non poteva configurarsi l'azione di restituzione dell'indebito; comunque eccepiva la carenza di prova, mancando l'esibizione della polizza infortuni , titolo giustificativo del risarcimento.
Venivano assegnati i termini dell'art. 183 c.p.c. P_ nella prima memoria istruttoria, deduceva di avere ricevuto in pagamento un assegno per un infortunio sul lavoro da parte della Agenzia Controparte_5 di Via Baracca, ma di non essere stato mai sottoposto a visita medica né di avere sottoscritto alcuna quietanza.
Ipotizzava quindi la corresponsabilità della Compagnia assicuratrice nel caso in cui fosse stato commesso un reato di frode e, conseguentemente, chiedeva il rigetto della domanda o la rideterminazione della somma oggetto di eventuale restituzione. La causa, senza svolgimento di attività istruttoria orale, pur richiesta da parte
, veniva istruita con le produzioni documentali CP_2 riguardanti l'indagine della Procura sui documenti non genuini posti a base del risarcimento di svariati sinistri, tra cui quello del le attestazioni in P_ tal senso dell'ospedale RE (che riferiva che l'appellato non risultava nel sistema di accettazione dell'ospedale), la polizza di assicurazione infortuni contratta dal con presso l'agenzia poi P_ CP_2 indagata e la liquidazione dell'importo mediante assegno di traenza, che portava sia la firma di girata sul recto che quella di traenza, sul verso.
produceva altresì altri contratti di CP_2
6 assicurazione stipulati dal con l'agenzia di via P_
Baracca, per il veicolo a lui intestato.
La causa veniva istruita documentalmente e poi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale pone le premesse della propria decisione assumendo che, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore deve provare il pagamento e la falsità del referto, cioè del titolo sul quale il pagamento è basato;
evidenzia che il convenuto oggi appellato, pur negando di essere la persona individuata nel referto, non ha disconosciuto il fatto di avere incassato l'assegno e nemmeno le due firme che si trovano sul medesimo, recto /verso.
Il Tribunale esamina quindi il contenuto della nota della Questura di EN, secondo la quale risultava che nessuna persona a nome si era P_ presentata per ricevere le cure di pronto soccorso nel giorno indicato, deponendo quindi questo accertamento, estratto da una banca dati pubblica e quindi dotato di fede privilegiata, per la non genuinità del referto, affermando a tale riguardo “Occorre a questo punto rammentare che il referto di pronto soccorso prodotto dall'attrice, lungi dal potersi considerare una scrittura privata proveniente da terzi, costituisce un atto pubblico e, in quanto tale, fa piena prova, fino a querela di falso delle dichiarazioni che il paziente ha fatto al medico e che sono riportate nel documento stesso. Ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico prova l'estrinseco, cioè la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti, ma non l'intrinseco, cioè la
7 veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse.”
Cfr pag. 4. Quindi, dall'analisi della giurisprudenza sul punto, il tribunale fa discendere la conclusione secondo la quale l'unico strumento che consente di contestarne l'autenticità e di chiedere che ne sia accertata la falsità è il procedimento di cui agli artt.
221 c.p.c. e ss. Conclude ritenendo che l'argomento sostenuto da parte attrice ove indica che CP_2 il referto è stato falsamente formato, per il fatto eclatante e pacifico che non era stato P_ visitato al pronto soccorso di RE nella data indicata, non sia sufficiente a fondare la declaratoria di sussistenza dell'indebito oggettivo, perché comunque il documento, per quanto inesistente, non è stato privato della fede privilegiata connessa alla sua natura di referto proveniente da struttura pubblica, mediante il procedimento previsto dall'articolo 221 cpc.
Sulla scorta di tali motivi, il Tribunale respingeva quindi la domanda dell'assicurazione, compensando però le spese legali sul presupposto che i documenti uno e sette allegati e cioè la nota della questura e la nota dell'ospedale RE, costituissero indizio preciso della non autenticità del referto sulla base del quale era stato erogato il pagamento.
L'APPELLO
Con il primo motivo l'appellante lamenta il travisamento della domanda e della materia del contendere, l'erronea ricostruzione e interpretazione del fatto, la mancata valutazione della rilevanza delle allegazioni del convenuto, degli esiti del contraddittorio e dei documenti prodotti, nonché insufficienza illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non avere
8 correttamente interpretato la domanda, la ricostruzione dei fatti e quanto è emerso dal contraddittorio.
L'appellante rappresenta a riguardo che la causa aveva come unico oggetto l'accertamento dell'indebito pagamento, effettuato pacificamente a favore di P_
, che non lo aveva mai negato, così come non aveva
[...] mai disconosciuto le sue due firme sull'assegno di traenza che lo avevano abilitato all'incasso. Evidenzia parte appellante che la non genuinità del documento non era mai stata contestata da alcuna delle parti, risultandone un fatto pacifico;
pertanto assume che il
Tribunale avrebbe errato nell'utilizzo dei suoi poteri d'ufficio, perché il compito del giudice è quello di statuire sulla base degli elementi portati dalle parti, in particolare su quelli che tra le parti non sono controversi. Essendo pacifico il fatto dell'incasso dell'assegno ed anche che dell'emissione dello stesso mancavano i presupposti, il tribunale, dato per ammesso dalla parte che ne aveva tratto giovamento che il certificato non era genuino, avrebbe dovuto, quindi, accertare l'indebito e condannare la parte oggi appellata alla restituzione di quanto percepito in mancanza di titolo.
Col secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione ed erronea applicazione e/o interpretazione dell'art. 112 cpc, degli artt. 2697 CC, 100 cpc, 115 cpc,
116 II comma cpc, 221 e segg. cpc, per erroneità ed illogicità della motivazione. Secondo gli assunti dell'appellante, il Tribunale avrebbe violato l'articolo
112 cpc perché non aveva eccepito nulla P_ riguardo alla falsità del certificato che aveva pacificamente condiviso, innanzitutto con la dichiarazione iniziale secondo la quale egli non era la
9 persona indicata nel certificato, mentre aveva CP_2 allegato alla sua richiesta tutte le note di provenienza pubblica nelle quali erano indicati gli elementi decisivi a favore della non genuinità del documento.
Inoltre, deduce la violazione dell'art. 115 cpc, per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che parte appellata non aveva contestato ritualmente il documento, ma anzi aveva ammesso di avere ricevuto l'indennizzo che gli era derivato dall'uso del certificato alterato.
Parte ha quindi sostenuto che, essendo la CP_2 querela di falso finalizzata a privare il documento che dovrebbe godere di fede privilegiata della propria efficacia probatoria, la relativa azione è legittima soltanto laddove vi sia un soggetto che fondi su quel documento una specifica pretesa, oppure una eccezione, che debba invece essere contrastata. Altrimenti l'azione non sarebbe sorretta dall'interesse ad agire e quindi non sarebbe procedibile.
Parte appellata si è costituita in questo giudizio contestando i motivi d'appello e svolgendo a sua volta appello incidentale sul punto della condanna alle spese in primo grado, chiedendo che la Corte d'appello riformi la sentenza concedendole il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza cartolare del 17 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta opportuna la unitaria trattazione dei motivi articolati dall'appellante, in quanto vertenti sulla
10 infondatezza degli argomenti sostenuti dal primo Giudice
a fondamento della propria decisione.
Il giudizio instaurato aveva come unico oggetto l'accertamento dell'indebito pagamento effettuato pacificamente a favore di che non lo ha P_ mai negato, così come non ha mai disconosciuto le sue due firme sull'assegno di traenza che lo hanno abilitato all'incasso. Parimenti la non genuinità del documento non è mai stata contestata dal , il quale si è P_ limitato ad affermare la propria estraneità rispetto ad esso, assumendo il relativo difetto di riferibilità alla propria persona.
Assume significativo rilievo, a tale riguardo, il contegno processuale del innanzitutto egli P_ ammette l'incasso dell'assegno e in secondo luogo ammette pacificamente che non è lui la persona indicata nel certificato. Chiarisce infatti che la data di nascita e il codice fiscale non gli appartengono. Egli si difende poi spiegando di non avere mai ricevuto la convocazione a visita medica da parte della compagnia e di non avere nemmeno firmato un atto di quietanza, liquidando la questione come un errore della compagnia di assicurazione (e alludendo anche a possibili comportamenti illeciti dai quali comunque si dissocia).
Infine, rappresenta di avere una polizza che copre gli infortuni sul lavoro e allega che magari si trattava di un episodio ad essa collegato, anche se sul certificato non genuino del RE vi è scritto che si tratta di un incidente stradale.
Tanto premesso, risulta evidente, dal punto di vista civilistico, la prova dell'esistenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che obbliga parte alla P_ restituzione di quanto pagato da senza titolo, e Pt_3
11 ciò anche a mezzo delle confessioni presenti nei suoi scritti difensivi, senza che assuma rilievo il contestato coinvolgimento del medesimo nella vicenda che aveva portato alla liquidazione di un sinistro inesistente, sul quale l'appellato incentra la propria difesa.
Ne consegue che la querela di falso risulta priva di rilevanza nel caso di specie, dato che la posizione processuale tenuta dall'appellato risulta sufficiente a fondare l'accertamento dell'indebito oggettivo, non costituendo la preliminare verifica della falsità del documento presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda.
Ne discende, in riforma della gravata sentenza, la condanna dell'appellato alla restituzione in favore della di quanto indebitamente Parte_4 percepito dallo stesso , oltre rivalutazione P_ monetaria e interessi dalla data del pagamento, stante la evidente mala fede dell'accipiens a norma dell'art. 2033 c.c..
La domanda ex art. 96 cpc è sfornita di prova e viene pertanto respinta.
L'appello incidentale proposto dall'appellato risulta assorbito dall'esito dell'odierno giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con rideterminazione delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellato dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
12
P.Q.M.
la Corte d'LL di EN, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da CP_2 avverso la sentenza num. 2885\2021 del Tribunale di
EN , pubblicata in data 12\11\2021 , sentenza che così riforma:
DICHIARA che ha percepito dalla P_
l'indebito pagamento di Controparte_2
€uro 5.275,00 e lo condanna a restituire alla l'importo predetto Controparte_2 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del pagamento;
• CONDANNA la parte appellata a P_ rimborsare alla controparte le spese del primo CP_2 grado di giudizio che liquida secondo lo scaglione indicato, parametro minimo, in euro 2450,00 e le spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 1984,00
(valore minimo DM 55\2014, scaglione indicato in citazione) per compenso, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
• DICHIARA che ricorrono, a carico di i P_ presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
EN,14 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
13 Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14