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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Quirino Mescia e Giuseppe Giglio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Campobasso, Piazza Falcone e Borsellino n. 3;
ATTORE contro
(C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso presso i cui uffici, siti in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74 è domiciliata;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
danno da emotrasfusione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il per ottenere il risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali e non, previo accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione dell'infezione, malattia ed invalidità riportata dall'attore a seguito di infezione da HCV (epatite C) post trasfusionale.
pagina 1 di 12 La parte attrice ha premesso: di essere stata ricoverata presso l'Ospedale San
Camillo di Roma in data 30.07.1976 e di aver subito un intervento chirurgico, che ha reso necessarie molteplici emotrasfusioni;
di aver iniziato ad accusare sintomatologia aspecifica, in particolare astenia, affaticamento, dolore articolare e addominale, a partire da qualche mese dopo il ricovero;
di aver riscontrato la positività al virus HCV in data 13.07.2017 ed aver ripetuto lo stesso test il
03.08.2017, con il medesimo risultato;
di aver effettuato in data 20.07.2017 un'ecografia epatica dalla quale è emerso un “fegato di dimensioni aumentate con ecostruttura addensata in rapporto a fibrosteatosi”; di aver presentato in data
12.12.2017 domanda di indennizzo di danneggiati da emotrasfusioni (art. 1, co. 3, L.
210/92) e di aver allegato la sentenza n. 161/2019 (RGC n. 69/19), resa dal
Tribunale di Larino, sezione lavoro, emessa tra le medesime parti in causa ed avente ad oggetto l'indennizzo ex L. 210/92, che ha accertato il nesso causale tra le emotrasfusioni infette ed il contagio;
di aver subìto gravi conseguenze sulla salute fisica e psichica, con danni anche alla vita di relazione.
A sostegno della domanda ha dedotto: la responsabilità extracontrattuale del convenuto nella causazione della malattia, essendo quest'ultimo venuto CP_1 meno ai doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria e, in particolare, nella produzione e distribuzione del sangue e dei prodotti emoderivati;
la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, ovvero tra la trasfusione e l'infezione da HCV;
la sussistenza del danno conseguenza, non patrimoniale, biologico e morale, rimettendone la quantificazione al Tribunale, sulla scorta della documentazione medica allegata, della CTU medico-legale e delle tabelle milanesi vigenti al momento della liquidazione.
Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, evidenziando: l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, posto che l'attore avrebbe potuto farlo valere nel periodo 1976 (data delle emotrasfusioni) -
1992 (data di entrata in vigore della normativa di settore); il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della responsabilità esclusiva della struttura ospedaliera, quale luogo del ricovero e di esecuzione delle trasfusioni;
la mancanza di prova del nesso di causalità tra il fatto materiale e il danno;
l'impossibilità di escludere cause alternative concorrenti nella causazione del danno;
la non pagina 2 di 12 prevedibilità ed evitabilità del danno evento nel 1976 e la mancanza di qualsivoglia profilo di colpa;
il concorso di colpa del danneggiato, che non si sarebbe sottoposto ai necessari controlli periodici;
la compensatio lucri cum damno avuto riguardo a quanto percepito ex l. 210/92.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante consulenza medico-legale.
È stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del
17 settembre 2024, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
Successivamente alla riserva decisoria, la parte attrice ha depositato la sentenza n.
150/2024, emessa dalla Corte di Appello di Campobasso in data 5.12.2024, a definizione del giudizio, pendente tra le medesime parti in causa, volto alla percezione dell'indennizzo ex l. 210/1992, munita di attestazione di avvenuto passaggio in giudicato del 26.2.2025.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta, alla luce di quanto segue.
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda: responsabilità extracontrattuale
La parte attrice chiede al il risarcimento dei danni patiti in Controparte_1 conseguenza della contrazione del virus HCV (epatite C), a seguito di trasfusione di emoderivati infetti eseguita nel 1976 presso l'Ospedale San Camillo di Roma.
La responsabilità invocata ha natura extracontrattuale, venendo in rilievo la clausola generale ex art. 2043 c.c., sub specie di violazione dei doveri generali posti a carico del a tutela della salute pubblica, quali gli obblighi di vigilanza in CP_1 materia sanitaria, i doveri di organizzazione e regolamentazione delle attività di emotrasfusione, di controllo sulla conservazione e somministrazione degli emoderivati, con riferimento alle disposizioni di legge intervenute in materia (in tal senso Cass. civ. SSUU 576/2008).
2. Sull'eccezione di prescrizione: infondatezza.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è infondata. CP_1
Trattandosi di responsabilità aquiliana, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di regola quinquennale e il dies a quo per la relativa decorrenza deve individuarsi nel momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione – ciò che,
pagina 3 di 12 di regola, avviene con la proposizione della domanda di indennizzo ex l. n. 210/92, posto che la proposizione della domanda indennitaria lascia presumere che il paziente contagiato abbia una sufficiente percezione sia della malattia, sia delle possibili conseguenze dannose.
Si osserva che, “Ciò che rileva per il termine prescrizionale ex art. 2935 c.c., in tema di risarcimento del danno da contagio da HCV derivante da emotrasfusione, è il momento in cui l'emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell'infezione e della causalità con la trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi sufficienti che gli avrebbero consentito, usando l'ordinaria diligenza, di individuare il nesso causale” (Cass. civ., sez. III, n. 12966/2022); ed ancora, “Una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla L. 210/92, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto” (Cass. civ., sez. IV, n.
10190/2022).
Occorre precisare, sul punto, che la presentazione della domanda di indennizzo ex l.
210/92 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza del rapporto causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base a un accertamento che è rimesso al giudice del merito (cfr.
Cass. civ. n. 23635/2015; Cass. Civ. n. 10551/2015; Cass Civ. n. 10530/2015).
Nel caso che occupa, la parte attrice ha avanzato domanda di indennizzo ex l.
210/92 in data 12.12.2017 e la parte convenuta nulla ha provato in ordine alla conoscenza della malattia ed alla sua riconducibilità alla trasfusione, da parte del danneggiato, in epoca anteriore, di tal che, avuto riguardo all'introduzione della causa in epigrafe nel novembre 2020, è evidente che il termine quinquennale di prescrizione non possa dirsi inutilmente decorso.
3. Sull'onere della prova: sussistenza della responsabilità.
pagina 4 di 12 Ciò posto in punto di qualificazione giuridica della domanda, la natura extracontrattuale della responsabilità in commento impone delle precisazioni in punto di riparto dell'onere della prova.
Sulla parte attrice incombe l'onere di provare il fatto (l'emotrasfusione infetta), il danno (la contrazione del virus HCV), il nesso di causalità tra fatto e danno, il dolo o colpa del danneggiante. Ed invero, incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008; Cass. civ. n.
11946/2013).
Nel caso che occupa, deve ritenersi che la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova su di lei gravante, fornendo, dunque, la prova del fatto, del danno e del nesso causale: ciò sulla scorta della sentenza n. 150/2024 emessa dalla Corte di
Appello di Campobasso il 5.12.2024, passata in giudicato come da attestazione di
Cancelleria del 26.2.2025 e relativa al giudizio volto ad ottenere l'indennizzo ex l.
210/92.
Sul punto occorre precisare che, nonostante il deposito della predetta sentenza sia avvenuto dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, lo stesso deve considerarsi comunque ammissibile, ad una con l'attestazione di passaggio in giudicato, in quanto fatto sopravvenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni e documento che la parte non avrebbe potuto produrre prima.
Detta sentenza si rivela determinante nel caso che occupa in quanto spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio, svoltosi tra le medesime parti, quanto alle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda in questa sede spiegata.
Ed invero, “Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica
(cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del
pagina 5 di 12 primo (Cass. civ., n. 2387/2024; Cass. civ., n. 7834/2024). In entrambi i giudizi il bene della vita oggetto di tutela è primariamente quello alla salute, sì che a poco rileva che quello lavoristico sia diretto all'erogazione di un indennizzo predeterminato per via legislativa in chiave di tipo assistenziale ed in sede civilistica si miri al risarcimento del danno, tanto più che quanto riconosciuto nel primo deve essere scomputato dall'eventuale risarcimento in virtù della “causa” del beneficio di legge” (Cass. civ,
S.U., nn. 12564, 12565, 12566, 1256722/2018).
Ed ancora, “mette conto evidenziare che in base ad un recente arresto delle Sezioni
Unite di questa Corte è stato affermato che “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue Controparte_1 infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito
è tenuto a rilevare -anche d'ufficio- la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa” (v. Cass. civ., S.U., n. 191296/2023)” (Cass. civ., sez.
III, n. 29643/2024).
Chiarito, dunque, che il giudicato esterno formatosi nel predetto giudizio fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia, si riportano i punti salienti della sentenza, nei limiti che qui interessano:
“Il nesso causale tra trasfusione e infezione contratta, è stato accertato dal consulente tecnico di ufficio - medico legale nominato dal Tribunale di Larino nonché dalla relazione dello specialista gastroenterologo nominato dall'istante, i quali, come sopra già motivato, hanno concordato sul riconoscimento del nesso causale nel caso in esame, proprio in considerazione degli elementi e delle circostanze sopra già richiamati, relativi al carattere silente e sub clinico della patologia che può permanere anche per decenni;
il CTU ha accertato che alla luce della storia clinica e degli atti esaminati si poteva concludere che il richiedente aveva contratto con ogni verosimiglianza un'infezione da virus epatico a seguito delle trasfusioni subite nel
1976 presso l'ospedale San Camillo di Roma, che avevano determinato una epatite acuta, che a sua volta era evoluta in una forma cronica irreversibile, con consistente rischio di ulteriore evoluzione verso stadi più avanzati della malattia;
nessuna prova è stata fornita, e neppure dedotta, dalla parte appellante circa la sussistenza di una
pagina 6 di 12 specifica causa concreta diversa da quella individuata dalla emotrasfusione eseguita nel 1976; infine va rilevato che il riferimento all'effettuazione di tatuaggi e alla documentazione fotografica (che ritrae detti tatuaggi) è del tutto inammissibile, sia ex art. 394 cpc, per la natura di giudizio chiuso del procedimento di rinvio (nessun riferimento alla sussistenza di tatuaggi è stato fatto nella prima citazione in appello, né in ordine al fatto che la patologia sia conseguenza dei tatuaggi piuttosto che delle emotrasfusioni), sia in relazione all'art. 437 cpc (documenti prodotti per la prima volta solo in grado di appello- peraltro relativi a circostanze asseritamente preesistenti alla proposizione della domanda giudiziale ed in mancanza di qualsiasi contestazione tempestiva in relazione agli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico di ufficio, così che deve essere escluso che il mezzo di prova sia indispensabile ai fini della decisione).” (Corte di Appello Campobasso, sent. 150/2024).
Ritenuta, pertanto, la sussistenza del fatto (emotrasfusione infetta), del danno
(successivo contagio) e del nesso causale tra fatto e danno, in punto di elemento soggettivo, questo parimenti si ritiene sussistente, in ragione della violazione dei doveri di vigilanza gravanti sul quanto all'utilizzo di emoderivati, sulla CP_1 scorta delle conoscenze disponibili all'epoca della trasfusione.
In caso di patologie conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione da emoderivati, la Corte di
Cassazione ha affermato la sussistenza della responsabilità del Controparte_1
anche per le trasfusioni eseguite in un momento antecedente alla conoscenza
[...] scientifica di tali virus ed alla predisposizione dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985 e 1988), dato che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione dell'epatite virale ed era possibile la rilevazione indiretta dei virus, gravando quindi sul , in adempimento degli Controparte_1 obblighi di vigilanza e controllo imposti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (Cass. civ. n. 3721/2019; Cass. civ. n. 1566 del
2019).
In particolare, il , in base a una pluralità di fonti normative Controparte_1
(per l'elenco esaustivo delle quali, ex plurimis, Cass. n. 18520/2018), è tenuto a pagina 7 di 12 esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti a epatite e a infezione da
HIV contratte da soggetti emotrasfusi.
In sintesi, quanto alla normativa ritenuta violata dall'allora , si Controparte_3 osserva innanzitutto che, in base alla L. 14.07.1967, n. 592, esso era titolare di funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sulle attività di raccolta, conservazione e distribuzione di sangue umano e di preparazione dei suoi derivati, funzioni tardivamente esercitate, con il d.P.R. 24.08.1971, n. 1256, di adozione del regolamento di esecuzione della sopra citata L. 592/1967.
Inoltre, come osservato dalla migliore giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, n.
9195/2013 e n. 15344/2012, sentenze emesse in casi di trasfusioni con sangue infetto praticate, rispettivamente, nel giugno 1966 e nell'agosto 1971), il
[...]
, consapevole della pericolosità del sangue e degli emoderivati utilizzati a CP_3 scopo terapeutico, aveva emanato la circolare n. 95 del 9.06.1970, nella quale raccomandava la rilevazione dell'antigene HbcAg nei donatori di sangue, resa obbligatoria solo nel 1978 e la circolare n. 50 del 28.03.1966, nel cui paragrafo F evidenziava la necessità della determinazione sistematica e periodica delle transaminasi steriche dei donatori ai fini della prevenzione dell'epatite virale, con indicazione di una serie di regole e procedure da seguire sui donatori di sangue e raccomandazione del dosaggio delle transaminasi.
Già nel marzo 1966, dunque, con la circolare da ultimo richiamata, il Controparte_3
era consapevole del rischio di contagio connesso alle trasfusioni e all'uso di
[...] emoderivati, tanto da avere disposto siffatte limitazioni connesse alle conoscenze scientifiche dell'epoca, disciplinando i prelievi di sangue effettuati a fini di trasfusione e prescrivendo i controlli da compiere preliminarmente per impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
In considerazione di quanto sopra esposto, può ravvisarsi – verosimilmente - nei casi di contagio avvenuti entro il luglio 1990 una responsabilità del Controparte_1 per aver omesso, o comunque ritardato, l'adozione di cautele già conosciute alla scienza medica, il cui impiego avrebbe evitato o comunque ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus dell'HCV, a prescindere dal fatto che esso fosse pagina 8 di 12 stato esattamente identificato o meno all'epoca delle trasfusioni, e per avere tenuto un comportamento non diligente nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli.
Deve ritenersi sussistente, pertanto, la responsabilità del convenuto per i CP_1 danni cagionati alla parte attrice a seguito dell'emotrasfusione infetta e del contagio da HCV che ne è derivato.
4. Sulla liquidazione del danno.
In primo luogo occorre chiarire in ordine alla necessità di espletamento della CTU.
Ebbene, nel giudizio che occupa si è reso necessario procedere ad accertamento tecnico di natura medico legale che riguardasse anche l'accertamento del nesso causale (in disparte i risultati di segno opposto raggiunti dal CTU), posto che il contenzioso originato presso il Tribunale di Larino e relativo alla percezione dell'indennizzo ex l. 210/92 era ancora pendente e su di esso non era scesa l'efficacia propria della cosa giudicata. Una volta chiarito, invero, che l'accertamento del fatto e del nesso di causalità, come sopra argomentato, è passato in giudicato, non può far altro che prescindersi dalle conclusioni sul medesimo accertamento svolte dal CTU nella presente sede.
L'elaborato peritale si rivela, tuttavia, necessario, per la liquidazione del danno biologico permanente, che il CTU quantifica nella misura del 5%, ciò da cui non v'è motivo di discostarsi.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza gli approdi giurisprudenziali a conclusione dell'iter seguito alle note Sezioni Unite 2008
(Cass. SS.UU. 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute pagina 9 di 12 compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); dall'altro, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomo - funzionali, relazionali, di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (cfr. Cass. n. 12408/2011).
Per il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute nel suo complessivo ammontare, che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento, dunque, alle
Tabelle del Tribunale di Milano.
Ciò detto, in applicazione di tali criteri nel caso di specie, questo giudice ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, che possono essere poste a fondamento della presente decisione, perché adeguatamente motivate, immuni da errori logico- giuridici e scientificamente corrette, in quanto l'ausiliario tecnico ha elaborato una valutazione completa e coerente, considerando le varie componenti di danno biologico.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni (5%), nonchè dell'età della persona al momento della scoperta del danno (50 anni), è possibile liquidare per la voce di danno biologico la somma complessiva di euro 8.218,00, in applicazione delle richiamate tabelle milanesi.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un parere medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di
pagina 10 di 12 relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Non può pertanto essere riconosciuta alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, in assenza di ulteriori allegazioni specifiche e relativa prova.
Quanto al danno patrimoniale, nulla può essere riconosciuto in quanto non provato.
Alla luce di quanto sopra esposto, alla parte attrice deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la somma complessiva di euro 8.218,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla scoperta del danno alla presente sentenza, e interessi legali dalla sentenza al saldo.
In ordine alla compensatio lucri cum damno, si osserva che, come evidenziato dal
CTU, la parte attrice non risulta ancora aver percepito alcunchè, di tal che alcuna somma deve essere detratta dal predetto risarcimento.
5. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, parametri medi dello scaglione di valore calcolato in base al decisum, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in accoglimento della domanda,
1) accerta e dichiara la responsabilità del nella causazione Controparte_1 dell'infezione da HCV a danno di e, per l'effetto, Parte_1
2) condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 8.218,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla scoperta del danno alla presente sentenza, e interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 11 di 12 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
4) condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Campobasso, il 27 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Quirino Mescia e Giuseppe Giglio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Campobasso, Piazza Falcone e Borsellino n. 3;
ATTORE contro
(C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso presso i cui uffici, siti in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74 è domiciliata;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
danno da emotrasfusione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il per ottenere il risarcimento di tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali e non, previo accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione dell'infezione, malattia ed invalidità riportata dall'attore a seguito di infezione da HCV (epatite C) post trasfusionale.
pagina 1 di 12 La parte attrice ha premesso: di essere stata ricoverata presso l'Ospedale San
Camillo di Roma in data 30.07.1976 e di aver subito un intervento chirurgico, che ha reso necessarie molteplici emotrasfusioni;
di aver iniziato ad accusare sintomatologia aspecifica, in particolare astenia, affaticamento, dolore articolare e addominale, a partire da qualche mese dopo il ricovero;
di aver riscontrato la positività al virus HCV in data 13.07.2017 ed aver ripetuto lo stesso test il
03.08.2017, con il medesimo risultato;
di aver effettuato in data 20.07.2017 un'ecografia epatica dalla quale è emerso un “fegato di dimensioni aumentate con ecostruttura addensata in rapporto a fibrosteatosi”; di aver presentato in data
12.12.2017 domanda di indennizzo di danneggiati da emotrasfusioni (art. 1, co. 3, L.
210/92) e di aver allegato la sentenza n. 161/2019 (RGC n. 69/19), resa dal
Tribunale di Larino, sezione lavoro, emessa tra le medesime parti in causa ed avente ad oggetto l'indennizzo ex L. 210/92, che ha accertato il nesso causale tra le emotrasfusioni infette ed il contagio;
di aver subìto gravi conseguenze sulla salute fisica e psichica, con danni anche alla vita di relazione.
A sostegno della domanda ha dedotto: la responsabilità extracontrattuale del convenuto nella causazione della malattia, essendo quest'ultimo venuto CP_1 meno ai doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria e, in particolare, nella produzione e distribuzione del sangue e dei prodotti emoderivati;
la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, ovvero tra la trasfusione e l'infezione da HCV;
la sussistenza del danno conseguenza, non patrimoniale, biologico e morale, rimettendone la quantificazione al Tribunale, sulla scorta della documentazione medica allegata, della CTU medico-legale e delle tabelle milanesi vigenti al momento della liquidazione.
Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, evidenziando: l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, posto che l'attore avrebbe potuto farlo valere nel periodo 1976 (data delle emotrasfusioni) -
1992 (data di entrata in vigore della normativa di settore); il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della responsabilità esclusiva della struttura ospedaliera, quale luogo del ricovero e di esecuzione delle trasfusioni;
la mancanza di prova del nesso di causalità tra il fatto materiale e il danno;
l'impossibilità di escludere cause alternative concorrenti nella causazione del danno;
la non pagina 2 di 12 prevedibilità ed evitabilità del danno evento nel 1976 e la mancanza di qualsivoglia profilo di colpa;
il concorso di colpa del danneggiato, che non si sarebbe sottoposto ai necessari controlli periodici;
la compensatio lucri cum damno avuto riguardo a quanto percepito ex l. 210/92.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante consulenza medico-legale.
È stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del
17 settembre 2024, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
Successivamente alla riserva decisoria, la parte attrice ha depositato la sentenza n.
150/2024, emessa dalla Corte di Appello di Campobasso in data 5.12.2024, a definizione del giudizio, pendente tra le medesime parti in causa, volto alla percezione dell'indennizzo ex l. 210/1992, munita di attestazione di avvenuto passaggio in giudicato del 26.2.2025.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta, alla luce di quanto segue.
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda: responsabilità extracontrattuale
La parte attrice chiede al il risarcimento dei danni patiti in Controparte_1 conseguenza della contrazione del virus HCV (epatite C), a seguito di trasfusione di emoderivati infetti eseguita nel 1976 presso l'Ospedale San Camillo di Roma.
La responsabilità invocata ha natura extracontrattuale, venendo in rilievo la clausola generale ex art. 2043 c.c., sub specie di violazione dei doveri generali posti a carico del a tutela della salute pubblica, quali gli obblighi di vigilanza in CP_1 materia sanitaria, i doveri di organizzazione e regolamentazione delle attività di emotrasfusione, di controllo sulla conservazione e somministrazione degli emoderivati, con riferimento alle disposizioni di legge intervenute in materia (in tal senso Cass. civ. SSUU 576/2008).
2. Sull'eccezione di prescrizione: infondatezza.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è infondata. CP_1
Trattandosi di responsabilità aquiliana, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di regola quinquennale e il dies a quo per la relativa decorrenza deve individuarsi nel momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione – ciò che,
pagina 3 di 12 di regola, avviene con la proposizione della domanda di indennizzo ex l. n. 210/92, posto che la proposizione della domanda indennitaria lascia presumere che il paziente contagiato abbia una sufficiente percezione sia della malattia, sia delle possibili conseguenze dannose.
Si osserva che, “Ciò che rileva per il termine prescrizionale ex art. 2935 c.c., in tema di risarcimento del danno da contagio da HCV derivante da emotrasfusione, è il momento in cui l'emotrasfuso ha avuto consapevolezza della natura dell'infezione e della causalità con la trasfusione o, comunque, ha avuto a disposizione elementi sufficienti che gli avrebbero consentito, usando l'ordinaria diligenza, di individuare il nesso causale” (Cass. civ., sez. III, n. 12966/2022); ed ancora, “Una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla L. 210/92, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto” (Cass. civ., sez. IV, n.
10190/2022).
Occorre precisare, sul punto, che la presentazione della domanda di indennizzo ex l.
210/92 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza del rapporto causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base a un accertamento che è rimesso al giudice del merito (cfr.
Cass. civ. n. 23635/2015; Cass. Civ. n. 10551/2015; Cass Civ. n. 10530/2015).
Nel caso che occupa, la parte attrice ha avanzato domanda di indennizzo ex l.
210/92 in data 12.12.2017 e la parte convenuta nulla ha provato in ordine alla conoscenza della malattia ed alla sua riconducibilità alla trasfusione, da parte del danneggiato, in epoca anteriore, di tal che, avuto riguardo all'introduzione della causa in epigrafe nel novembre 2020, è evidente che il termine quinquennale di prescrizione non possa dirsi inutilmente decorso.
3. Sull'onere della prova: sussistenza della responsabilità.
pagina 4 di 12 Ciò posto in punto di qualificazione giuridica della domanda, la natura extracontrattuale della responsabilità in commento impone delle precisazioni in punto di riparto dell'onere della prova.
Sulla parte attrice incombe l'onere di provare il fatto (l'emotrasfusione infetta), il danno (la contrazione del virus HCV), il nesso di causalità tra fatto e danno, il dolo o colpa del danneggiante. Ed invero, incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008; Cass. civ. n.
11946/2013).
Nel caso che occupa, deve ritenersi che la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova su di lei gravante, fornendo, dunque, la prova del fatto, del danno e del nesso causale: ciò sulla scorta della sentenza n. 150/2024 emessa dalla Corte di
Appello di Campobasso il 5.12.2024, passata in giudicato come da attestazione di
Cancelleria del 26.2.2025 e relativa al giudizio volto ad ottenere l'indennizzo ex l.
210/92.
Sul punto occorre precisare che, nonostante il deposito della predetta sentenza sia avvenuto dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, lo stesso deve considerarsi comunque ammissibile, ad una con l'attestazione di passaggio in giudicato, in quanto fatto sopravvenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni e documento che la parte non avrebbe potuto produrre prima.
Detta sentenza si rivela determinante nel caso che occupa in quanto spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio, svoltosi tra le medesime parti, quanto alle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda in questa sede spiegata.
Ed invero, “Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica
(cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del
pagina 5 di 12 primo (Cass. civ., n. 2387/2024; Cass. civ., n. 7834/2024). In entrambi i giudizi il bene della vita oggetto di tutela è primariamente quello alla salute, sì che a poco rileva che quello lavoristico sia diretto all'erogazione di un indennizzo predeterminato per via legislativa in chiave di tipo assistenziale ed in sede civilistica si miri al risarcimento del danno, tanto più che quanto riconosciuto nel primo deve essere scomputato dall'eventuale risarcimento in virtù della “causa” del beneficio di legge” (Cass. civ,
S.U., nn. 12564, 12565, 12566, 1256722/2018).
Ed ancora, “mette conto evidenziare che in base ad un recente arresto delle Sezioni
Unite di questa Corte è stato affermato che “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue Controparte_1 infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito
è tenuto a rilevare -anche d'ufficio- la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa” (v. Cass. civ., S.U., n. 191296/2023)” (Cass. civ., sez.
III, n. 29643/2024).
Chiarito, dunque, che il giudicato esterno formatosi nel predetto giudizio fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia, si riportano i punti salienti della sentenza, nei limiti che qui interessano:
“Il nesso causale tra trasfusione e infezione contratta, è stato accertato dal consulente tecnico di ufficio - medico legale nominato dal Tribunale di Larino nonché dalla relazione dello specialista gastroenterologo nominato dall'istante, i quali, come sopra già motivato, hanno concordato sul riconoscimento del nesso causale nel caso in esame, proprio in considerazione degli elementi e delle circostanze sopra già richiamati, relativi al carattere silente e sub clinico della patologia che può permanere anche per decenni;
il CTU ha accertato che alla luce della storia clinica e degli atti esaminati si poteva concludere che il richiedente aveva contratto con ogni verosimiglianza un'infezione da virus epatico a seguito delle trasfusioni subite nel
1976 presso l'ospedale San Camillo di Roma, che avevano determinato una epatite acuta, che a sua volta era evoluta in una forma cronica irreversibile, con consistente rischio di ulteriore evoluzione verso stadi più avanzati della malattia;
nessuna prova è stata fornita, e neppure dedotta, dalla parte appellante circa la sussistenza di una
pagina 6 di 12 specifica causa concreta diversa da quella individuata dalla emotrasfusione eseguita nel 1976; infine va rilevato che il riferimento all'effettuazione di tatuaggi e alla documentazione fotografica (che ritrae detti tatuaggi) è del tutto inammissibile, sia ex art. 394 cpc, per la natura di giudizio chiuso del procedimento di rinvio (nessun riferimento alla sussistenza di tatuaggi è stato fatto nella prima citazione in appello, né in ordine al fatto che la patologia sia conseguenza dei tatuaggi piuttosto che delle emotrasfusioni), sia in relazione all'art. 437 cpc (documenti prodotti per la prima volta solo in grado di appello- peraltro relativi a circostanze asseritamente preesistenti alla proposizione della domanda giudiziale ed in mancanza di qualsiasi contestazione tempestiva in relazione agli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico di ufficio, così che deve essere escluso che il mezzo di prova sia indispensabile ai fini della decisione).” (Corte di Appello Campobasso, sent. 150/2024).
Ritenuta, pertanto, la sussistenza del fatto (emotrasfusione infetta), del danno
(successivo contagio) e del nesso causale tra fatto e danno, in punto di elemento soggettivo, questo parimenti si ritiene sussistente, in ragione della violazione dei doveri di vigilanza gravanti sul quanto all'utilizzo di emoderivati, sulla CP_1 scorta delle conoscenze disponibili all'epoca della trasfusione.
In caso di patologie conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione da emoderivati, la Corte di
Cassazione ha affermato la sussistenza della responsabilità del Controparte_1
anche per le trasfusioni eseguite in un momento antecedente alla conoscenza
[...] scientifica di tali virus ed alla predisposizione dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985 e 1988), dato che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione dell'epatite virale ed era possibile la rilevazione indiretta dei virus, gravando quindi sul , in adempimento degli Controparte_1 obblighi di vigilanza e controllo imposti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (Cass. civ. n. 3721/2019; Cass. civ. n. 1566 del
2019).
In particolare, il , in base a una pluralità di fonti normative Controparte_1
(per l'elenco esaustivo delle quali, ex plurimis, Cass. n. 18520/2018), è tenuto a pagina 7 di 12 esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti a epatite e a infezione da
HIV contratte da soggetti emotrasfusi.
In sintesi, quanto alla normativa ritenuta violata dall'allora , si Controparte_3 osserva innanzitutto che, in base alla L. 14.07.1967, n. 592, esso era titolare di funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sulle attività di raccolta, conservazione e distribuzione di sangue umano e di preparazione dei suoi derivati, funzioni tardivamente esercitate, con il d.P.R. 24.08.1971, n. 1256, di adozione del regolamento di esecuzione della sopra citata L. 592/1967.
Inoltre, come osservato dalla migliore giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, n.
9195/2013 e n. 15344/2012, sentenze emesse in casi di trasfusioni con sangue infetto praticate, rispettivamente, nel giugno 1966 e nell'agosto 1971), il
[...]
, consapevole della pericolosità del sangue e degli emoderivati utilizzati a CP_3 scopo terapeutico, aveva emanato la circolare n. 95 del 9.06.1970, nella quale raccomandava la rilevazione dell'antigene HbcAg nei donatori di sangue, resa obbligatoria solo nel 1978 e la circolare n. 50 del 28.03.1966, nel cui paragrafo F evidenziava la necessità della determinazione sistematica e periodica delle transaminasi steriche dei donatori ai fini della prevenzione dell'epatite virale, con indicazione di una serie di regole e procedure da seguire sui donatori di sangue e raccomandazione del dosaggio delle transaminasi.
Già nel marzo 1966, dunque, con la circolare da ultimo richiamata, il Controparte_3
era consapevole del rischio di contagio connesso alle trasfusioni e all'uso di
[...] emoderivati, tanto da avere disposto siffatte limitazioni connesse alle conoscenze scientifiche dell'epoca, disciplinando i prelievi di sangue effettuati a fini di trasfusione e prescrivendo i controlli da compiere preliminarmente per impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
In considerazione di quanto sopra esposto, può ravvisarsi – verosimilmente - nei casi di contagio avvenuti entro il luglio 1990 una responsabilità del Controparte_1 per aver omesso, o comunque ritardato, l'adozione di cautele già conosciute alla scienza medica, il cui impiego avrebbe evitato o comunque ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus dell'HCV, a prescindere dal fatto che esso fosse pagina 8 di 12 stato esattamente identificato o meno all'epoca delle trasfusioni, e per avere tenuto un comportamento non diligente nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli.
Deve ritenersi sussistente, pertanto, la responsabilità del convenuto per i CP_1 danni cagionati alla parte attrice a seguito dell'emotrasfusione infetta e del contagio da HCV che ne è derivato.
4. Sulla liquidazione del danno.
In primo luogo occorre chiarire in ordine alla necessità di espletamento della CTU.
Ebbene, nel giudizio che occupa si è reso necessario procedere ad accertamento tecnico di natura medico legale che riguardasse anche l'accertamento del nesso causale (in disparte i risultati di segno opposto raggiunti dal CTU), posto che il contenzioso originato presso il Tribunale di Larino e relativo alla percezione dell'indennizzo ex l. 210/92 era ancora pendente e su di esso non era scesa l'efficacia propria della cosa giudicata. Una volta chiarito, invero, che l'accertamento del fatto e del nesso di causalità, come sopra argomentato, è passato in giudicato, non può far altro che prescindersi dalle conclusioni sul medesimo accertamento svolte dal CTU nella presente sede.
L'elaborato peritale si rivela, tuttavia, necessario, per la liquidazione del danno biologico permanente, che il CTU quantifica nella misura del 5%, ciò da cui non v'è motivo di discostarsi.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza gli approdi giurisprudenziali a conclusione dell'iter seguito alle note Sezioni Unite 2008
(Cass. SS.UU. 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute pagina 9 di 12 compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); dall'altro, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomo - funzionali, relazionali, di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (cfr. Cass. n. 12408/2011).
Per il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute nel suo complessivo ammontare, che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento, dunque, alle
Tabelle del Tribunale di Milano.
Ciò detto, in applicazione di tali criteri nel caso di specie, questo giudice ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, che possono essere poste a fondamento della presente decisione, perché adeguatamente motivate, immuni da errori logico- giuridici e scientificamente corrette, in quanto l'ausiliario tecnico ha elaborato una valutazione completa e coerente, considerando le varie componenti di danno biologico.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni (5%), nonchè dell'età della persona al momento della scoperta del danno (50 anni), è possibile liquidare per la voce di danno biologico la somma complessiva di euro 8.218,00, in applicazione delle richiamate tabelle milanesi.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un parere medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di
pagina 10 di 12 relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Non può pertanto essere riconosciuta alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, in assenza di ulteriori allegazioni specifiche e relativa prova.
Quanto al danno patrimoniale, nulla può essere riconosciuto in quanto non provato.
Alla luce di quanto sopra esposto, alla parte attrice deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la somma complessiva di euro 8.218,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla scoperta del danno alla presente sentenza, e interessi legali dalla sentenza al saldo.
In ordine alla compensatio lucri cum damno, si osserva che, come evidenziato dal
CTU, la parte attrice non risulta ancora aver percepito alcunchè, di tal che alcuna somma deve essere detratta dal predetto risarcimento.
5. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, parametri medi dello scaglione di valore calcolato in base al decisum, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in accoglimento della domanda,
1) accerta e dichiara la responsabilità del nella causazione Controparte_1 dell'infezione da HCV a danno di e, per l'effetto, Parte_1
2) condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 8.218,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla scoperta del danno alla presente sentenza, e interessi legali dalla sentenza al saldo;
pagina 11 di 12 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
4) condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Campobasso, il 27 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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