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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2038/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. LUCIA LA Parte_1 C.F._1
ROSA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. OLIVIERO ATZENI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 – prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 - MERITO ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 01/10/2024 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni peritali del c.t.u. nominato nella prima fase.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi di: “accertare che lo stato patologico del sig. Pt_1
, è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del
[...]
100% e di conseguenza il riconoscimento alla pensione di inabilità, sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in esito al presente ricorso.
Disporre, altresì, la verifica dello status di portatore di handicap, affetto da minorazioni che riducono la propria autonomia personale con connotazioni di gravità, ai sensi dell'art.3, comma n.3, della legge n.104/1992, al fine di ottenere, previo accertamento della sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, la concessione dei benefici sociali, economici, lavorativi, sanitari e di tutte le agevolazioni (fiscali e non) previsti dalla legge n.104/92, tra cui in particolare: Agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto, di sussidi tecnici e sanitari e per spese di assistenza specifica, esenzione dal pagamento del bollo auto, fruizione di permessi e congedi lavorativi da parte dei congiunti per fini di assistenza. […] Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, come per legge, distraendoli a favore del sottoscritto avvocato anticipatario”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetto il ricorrente: Cardiopatia ischemico ipertensiva trattata con PTCA
e BMS (2012) in obeso dislipidemico. invalidità 71-80% Diabete mellito tipo 2. invalidità 41-50%
Lombalgia con neuropatia arti inferiori in spondilodiscoartrosi, coxartrosi bilaterale, gonalgia bilaterale da sovraccarico funzionale, algie ai piedi con spina calcaneare plantare e dorsale.
(personalizzata) invalidità 35% OSAS severa (per analogia) invalidità 45% Obesità grado 3 in artropatia. 7105 invalidità 31-40%” ed ha quindi concluso ritenendo che: “Mediante applicazione della formula riduzionistica di Balthazard, è stato possibile quantificare una percentuale invalidante del 95%, considerato l'esame obiettivo e la natura delle patologie invalidanti capaci di incidere in concreto sulla qualità della vita del periziato sig. consentendo quindi Parte_1 di concedere i benefici della richiesta Inabilità Totale 100% a decorrere dalla domanda del Marzo
2023, col supporto di tutta la documentazione sanitaria che supporta tale quantificazione. Per il sig. SI RICONOSCE altresì lo stato di persona con handicap grave ai sensi Parte_1 dell'art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104; il periziato NON presenta/presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Dal punto di vista medico-legale, per il sig. Parte_1
è possibile affermare che le affezioni in capo all'istante determinano anche una condizione di handicap grave, tale da comportare la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione a decorrere dalla data della domanda del Marzo 2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussistono, in capo a parte ricorrente, i requisiti sanitari sottesi al diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma
3, della legge n. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia da 17 marzo 2023.
3- Inammissibile, invece, è in questa sede la domanda di riconoscimento della pensione di inabilità, posto che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione invocata.
4- Le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase devono porsi a carico dell' , posto che CP_1
i requisiti sanitari legittimanti l'erogazione della provvidenza richiesta sono stati accertati con decorrenza dalla domanda amministrativa e si liquidano, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando – alla luce della semplicità delle questioni trattate e della durata del giudizio – i parametri tariffari minimi, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2038/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (17 marzo 2023), sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite della fase di a.t.p.o. CP_1 liquidate in euro 1.170,00 per compensi e delle spese di lite della presente fase di merito liquidate in € 2.697,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. LUCIA LA ROSA, ex art. 93 c.p.c;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025. Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2038/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. LUCIA LA Parte_1 C.F._1
ROSA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. OLIVIERO ATZENI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 – prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 - MERITO ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 01/10/2024 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni peritali del c.t.u. nominato nella prima fase.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi di: “accertare che lo stato patologico del sig. Pt_1
, è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del
[...]
100% e di conseguenza il riconoscimento alla pensione di inabilità, sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in esito al presente ricorso.
Disporre, altresì, la verifica dello status di portatore di handicap, affetto da minorazioni che riducono la propria autonomia personale con connotazioni di gravità, ai sensi dell'art.3, comma n.3, della legge n.104/1992, al fine di ottenere, previo accertamento della sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, la concessione dei benefici sociali, economici, lavorativi, sanitari e di tutte le agevolazioni (fiscali e non) previsti dalla legge n.104/92, tra cui in particolare: Agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto, di sussidi tecnici e sanitari e per spese di assistenza specifica, esenzione dal pagamento del bollo auto, fruizione di permessi e congedi lavorativi da parte dei congiunti per fini di assistenza. […] Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, come per legge, distraendoli a favore del sottoscritto avvocato anticipatario”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetto il ricorrente: Cardiopatia ischemico ipertensiva trattata con PTCA
e BMS (2012) in obeso dislipidemico. invalidità 71-80% Diabete mellito tipo 2. invalidità 41-50%
Lombalgia con neuropatia arti inferiori in spondilodiscoartrosi, coxartrosi bilaterale, gonalgia bilaterale da sovraccarico funzionale, algie ai piedi con spina calcaneare plantare e dorsale.
(personalizzata) invalidità 35% OSAS severa (per analogia) invalidità 45% Obesità grado 3 in artropatia. 7105 invalidità 31-40%” ed ha quindi concluso ritenendo che: “Mediante applicazione della formula riduzionistica di Balthazard, è stato possibile quantificare una percentuale invalidante del 95%, considerato l'esame obiettivo e la natura delle patologie invalidanti capaci di incidere in concreto sulla qualità della vita del periziato sig. consentendo quindi Parte_1 di concedere i benefici della richiesta Inabilità Totale 100% a decorrere dalla domanda del Marzo
2023, col supporto di tutta la documentazione sanitaria che supporta tale quantificazione. Per il sig. SI RICONOSCE altresì lo stato di persona con handicap grave ai sensi Parte_1 dell'art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104; il periziato NON presenta/presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Dal punto di vista medico-legale, per il sig. Parte_1
è possibile affermare che le affezioni in capo all'istante determinano anche una condizione di handicap grave, tale da comportare la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione a decorrere dalla data della domanda del Marzo 2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussistono, in capo a parte ricorrente, i requisiti sanitari sottesi al diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma
3, della legge n. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia da 17 marzo 2023.
3- Inammissibile, invece, è in questa sede la domanda di riconoscimento della pensione di inabilità, posto che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione invocata.
4- Le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase devono porsi a carico dell' , posto che CP_1
i requisiti sanitari legittimanti l'erogazione della provvidenza richiesta sono stati accertati con decorrenza dalla domanda amministrativa e si liquidano, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando – alla luce della semplicità delle questioni trattate e della durata del giudizio – i parametri tariffari minimi, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2038/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (17 marzo 2023), sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 e delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite della fase di a.t.p.o. CP_1 liquidate in euro 1.170,00 per compensi e delle spese di lite della presente fase di merito liquidate in € 2.697,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. LUCIA LA ROSA, ex art. 93 c.p.c;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025. Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.