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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/10/2024, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 993 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Soardo ed elettivamente domiciliato a
Venezia Mestre, via Daniele Manin n.46, presso lo studio dell'avv. Marco Frizziero;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Santosuosso ed elettivamente domiciliata a Verona, Lungadige Campagnola n. 5/A presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 706/2023 emessa dal Tribunale di
Verona
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 15 In parziale riforma della sentenza n.706/2023 emessa in data 12.4.2023 nella causa n.264/2020 R.G., depositata in data 14.4.2023 e notificata in data
20.4.2023, integralmente nei capi del dispositivo (
PQM
) e limitatamente alle parti della motivazione sopra specificate e ritrascritte, nonché ad integrale accoglimento del presente appello, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale e nel merito:
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità integrale ed esclusiva del SI
, di nazionalità svizzera, residente a [...](Svizzera), CP_2
Bruederstrasse, 1, e domiciliato ex lege nel presente giudizio presso l'
[...]
con sede legale in Milano, corso Sempione, 39, Controparte_1 quale proprietario e conducente del veicolo Dacia “Duster”, targato ZH609063, nella causazione del sinistro avvenuto in data 9.10.2018, alle ore 10.00 circa, nel
Comune di AZ (VR), Strada Statale n.249 Gardesana Orientale, all'altezza dell'incrocio con via Paiari ed il EG , e nella causazione dei Org_1 conseguenti danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal SI
, allora in sella alla propria bicicletta, per i motivi sopra Parte_1 esposti;
- conseguentemente, condannarsi l' in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano,
Corso Sempione, 39, a pagare, in favore del SI , la Parte_1 somma complessiva di € 228.014,02, come sopra dovuta e determinata, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di espletanda C.T.U. medico legale, o anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre gli interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria, a titolo di integrale risarcimento dei danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo.
In ogni caso: con vittoria integrale di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio e della precedente fase stragiudiziale.
pagina 2 di 15 In via istruttoria, si dimette:
1) informativa ai sensi dell'art. 4, III comma, D. Lgs. n. 28/2010 e della Circolare
CNF n. 11 del 15.3.2010;
3) copia sentenza di primo grado notificata a mezzo PEC;
3) copia informatica della sentenza di primo grado con attestazione di conformità;
4) duplicati informatici degli atti e documenti costituenti il fascicolo di parte di primo grado.
In via istruttoria:
- si insiste affinché venga disposta la rinnovazione (parziale) della CTU, demandando al CTU di rispondere nuovamente al quesito n.4) - “se sia derivata compromissione della capacità lavorativa specifica, indicandone, in caso positivo la percentuale” – basandosi su quanto dedotto dalle parti negli atti di causa, sui documenti prodotti e sulle risultanze processuali, e, in particolare, su quanto riferito dai testimoni escussi alle udienze del 2.7.2021 e del 1.10.2021.
In subordine, si chiede che il CTU venga convocato a chiarimenti, anche in contraddittorio con i CTP, sulle questioni sopra sollevate e già evidenziate dal CTP attoreo dott.ssa . In ogni caso, si insta affinché la Corte, nella sua Persona_1 veste di iudex peritus peritorum, valuti la complessa attendibilità delle conclusioni peritali e disattenda le sottese argomentazioni tecniche esposte dal CTU, laddove ritenute contraddittorie, illogiche e, soprattutto, come nel caso di specie, nettamente contrastanti con le risultanze processuali e con quanto richiesto al
CTU nel quesito n.4.
- Si insiste, altresì, nella ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado e di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 13.10.2020, soprattutto con riferimento agli ulteriori danni patiti dall'attore negli aspetti dinamico-relazionali ed alla qualità della vita, ai fini della “personalizzazione” del danno biologico, di seguito ritrascritti:
8) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente cessato l'attività di trekking in montagna e di lunghe passeggiate;
pagina 3 di 15 9) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente cessato l'attività di giardinaggio che, prima dell'incidente, egli normalmente praticava;
10) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Pt_1 Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente cessato di svolgere lavori di piccola manutenzione che egli svolgeva normalmente prima dell'incidente;
11) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente cessato di praticare l'attività sportiva di jogging che egli praticava prima dell'infortunio;
12) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha cessato di fare i lunghi viaggi che, prima dell'incidente, normalmente faceva;
13) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente smesso di fare giri in motocicletta;
14) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente smesso di fare la spesa da solo per l'impossibilità di trasportare “pesi”;
15) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Pt_1 Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente cessato di svolgere le faccende domestiche ed è impossibilitato a piegarsi per terra e salire sulle scale per compiere le pulizie;
16) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha difficoltà nel mantenimento della stessa postura per lungo tempo;
17) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Pt_1 Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, soffre di una sindrome
pagina 4 di 15 depressiva e ansiosa post traumatica, come da certificati che Le si rammostrano
(doc. n.17);
19) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Pt_1 Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, assume spesso antidolorifici;
20) vero che il SI , a causa delle lesioni subite all'anca e Parte_1 al bacino nell'incidente subito in AZ (VR) in data 9.10.2018 e degli interventi chirurgici, presenta, ancora ad oggi, n.2 cicatrici chirurgiche, una di circa alla faccia anterolaterale della coscia destra ed un'altra curvilinea di 31 cm dall'ala iliaca dx alla sinfisi pubica;
25) vero che, a causa delle lesioni patite e residuate dopo il sinistro del
9.10.2018, il SI ha cessato l'attività di “coltivatore diretto” che Pt_1 svolgeva prima dell'incidente.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia confermare le statuizioni tutte di cui alla sentenza “inter partes” oggetto di impugnativa, se del caso previa integrazione / modifica della relativa motivazione, e comunque respingere i motivi di impugnazione e le domande tutte di parte appellante in Parte_1 accoglimento delle argomentazioni difensive svolte nell'interesse di come CP_1 da narrativa che precede.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse per il grado d'appello.
In via istruttoria: l'appellata dichiara opposizione all'accoglimento e della CP_1 avversaria istanza di “rinnovazione (parziale della CTU, demandando al CTU di rispondere nuovamente al quesito n.4)….” e così pure della avversaria istanza in via subordinata di convocazione del CTU a chiarimenti;
dichiara altresì ferma opposizione all'accoglimento della istanza avversaria di “ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado e di cui alla seconda memoria ex art. 183
c.p.c. del 13.10.2020…..”, come ex adverso trascritti da pag. 42 a pag. 44 dell'introduttivo atto di citazione d'appello e tanto sull'assorbente rilievo che il
Sig. ha omesso la formulazione di uno specifico motivo di impugnazione, in Pt_1 palese violazione dei principi autorevolmente in argomento così affermati dalla
pagina 5 di 15 : “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o Org_2 implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Cass. Civ. 07 luglio 2006,
n.15519).
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 12 dicembre 2019 conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Verona e l' CP_2 Controparte_1 quest'ultima in qualità di domiciliataria ex lege del cittadino svizzero, per sentire Contr condannare al pagamento di complessivi euro 228.014,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di un sinistro stradale la cui responsabilità era ascrivibile integralmente ed esclusivamente a . CP_2
Esponeva l'attore che in data 9 ottobre 2018, alle ore 10.10 circa, stava percorrendo la Strada Statale n. 249 Gardesana Orientale in sella alla sua bici quando, giunto all'incrocio con via Paiari e il veniva travolto Organizzazione_3 dal veicolo Dacia Duster condotto dallo che, provenendo dalla direzione CP_2 di marcia opposta, svoltava improvvisamente a sinistra mancando la precedenza. Contr si costituiva in giudizio riconoscendo la responsabilità dello nella CP_2 causazione del sinistro e contestando le domande attoree limitatamente al quantum debeatur.
Non si costituiva in giudizio , il quale restava contumace. CP_2
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale affidata al dott. . Persona_2
Contr Con sentenza n. 706/2023 il Tribunale di Verona condannava l' a risarcire all'attore la somma complessiva di euro 141.498,84 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle spese del giudizio maturate fino al momento della formulazione della proposta conciliativa, pari ad euro 9.850,00, e le spese di CTU.
Il Tribunale, stante l'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa da parte Contr dell'attore, condannava quest'ultimo a rifondere alla convenuta le spese pagina 6 di 15 giudiziali della fase decisionale liquidate in euro 4.253,00, oltre spese generali
15%, IVA e CPA.
Il primo Giudice, ritenuta sussistente la responsabilità del nella CP_2 causazione del sinistro, liquidava a favore dell'attore il danno non patrimoniale applicando le tabelle di Milano (2021) e aumentando il danno biologico del 5% per il danno da cenestesi lavorativa, senza riconoscere né la personalizzazione del danno, né il danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica.
Riconosceva, inoltre, all'attore la somma di euro 9.894,16 per i danni materiali alla bicicletta e all'abbigliamento sportivo, la somma di euro 11.003,93 per le spese mediche documentate e la somma di euro 1.220,00 per la CTP della dott.ssa , ma non le spese legali per la fase stragiudiziale. Per_1
Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base di Parte_1 sette motivi di seguito illustrati. Contr La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello, opponendosi alle avversarie richieste istruttorie.
non si è costituito in giudizio. CP_2
Come da provvedimento del 28 settembre 2023 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia di ed ha fissato l'udienza del 2 ottobre CP_2
2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'atto di impugnazione l'appellante lamenta:
1) il mancato riconoscimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica;
2-3-4) il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico per la sindrome depressiva e ansiosa post traumatica e per la compromissione di hobby ed attività extralavorative;
5) l'erronea quantificazione del risarcimento per i danni materiali alla bicicletta e all'abbigliamento sportivo calcolato applicando una decurtazione del 10%;
pagina 7 di 15 6) il mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale per le spese legali della fase stragiudiziale;
7) la condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite maturate per la fase decisionale in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa.
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato nella misura in cui si specificherà in seguito.
Il primo motivo di appello è infondato: l'appellante sostiene che il Giudice avrebbe erroneamente escluso il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica in quanto, sebbene a causa dei postumi del sinistro il Pt_1 non possa più svolgere l'attività di conduttore del trattore, egli si sarebbe riconvertito ad altre mansioni utili nell'ambito dell'azienda familiare.
Ad avviso dell'appellante il Giudice sarebbe giunto a questa erronea conclusione basandosi sulle risultanze della CTU laddove il dott. , sovvertendo la realtà Per_2 fattuale e processuale ed accertando fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti, avrebbe riportato delle dichiarazioni mai proferite dal smentite dai Pt_1 testi e dagli atti processuali, secondo le quali il suo ruolo nell'azienda familiare sarebbe quello di coadiuvante in ambito agricolo, ovvero controllo e acquisto degli approvvigionamenti e amministrazione dell'azienda.
Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dal è opportuno rammentare che Pt_1 il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni ai terzi e alle parti per accertare fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza la necessità di una preventiva autorizzazione del giudice. Le informazioni così acquisite possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice a condizione che siano indicate le fonti delle stesse (Cass. n. 27723/2021). Né può dimenticarsi che il CTU, in quanto ausiliario del giudice, assume la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso (Cass.
12.10.21 n. 27723), nella fattispecie mai proposta.
Le dichiarazioni rese dal in relazione alle sue mansioni nell'azienda Pt_1 familiare costituiscono dei chiarimenti necessari al CTU per rispondere ai quesiti pagina 8 di 15 formulati dal Giudice e, in particolare, al quesito numero quattro relativo alla capacità lavorativa specifica.
Quanto alla natura di tali dichiarazioni, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU hanno la stessa valenza probatoria che l'art. 2735, I comma c.c. riconosce alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, sicché non hanno efficacia di piena prova ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 25887/2022).
Da ciò consegue che è necessario valutare come tali dichiarazioni si pongano rispetto alle altre risultanze di causa.
A tal proposito si deve osservare come le dichiarazioni riportate in CTU ritraggano una situazione fattuale in parte contrastante con le risultanze degli atti processuali e delle deposizioni testimoniali in quanto, stando alla CTU, il Pt_1 avrebbe continuato a svolgere delle attività nell'ambito dell'azienda familiare mentre, stando agli atti e ai testi, egli avrebbe cessato le sue attività in azienda.
Però, la prosecuzione dell'attività del trova conferma nella relazione della Pt_1 dott.ssa , perito di parte attorea, laddove si legge che il danno biologico Per_1 permanente subito dal ha avuto delle ripercussioni sull'attività lavorativa Pt_1 specifica dello stesso, costringendolo “a demandare ad altri parte dei compiti che prima gli erano affidati”.
Il fatto che il non avesse cessato completamente le sue mansioni viene Pt_1 ribadito nuovamente dalla dott.ssa nelle note alla CTU, laddove si legge che Per_1
“mentre prima l'interessato era in grado di svolgere tutte le mansioni utili alla gestione dell'azienda, compreso l'accudimento delle bestie, se necessario in sostituzione del personale, la guida del trattore ecc., ora è evidente che parte di tali mansioni gli sono precluse a causa delle menomazioni residuate al sinistro per cui è causa o quanto meno rese molto difficoltose”.
E va pure considerato che lo stesso risulta tuttora far parte dell'azienda familiare in questione, siccome risultante dalle visure prodotte in atti.
Alla luce di tali risultanze non persuade l'argomentazione dell'appellante secondo il quale il CTU avrebbe completamente travisato le dichiarazioni del EZ,
pagina 9 di 15 sovvertendo la realtà fattuale e processuale, in considerazione del fatto che la prosecuzione dell'attività del nell'azienda familiare trova conferma proprio Pt_1 nella relazione tecnica prodotta dallo stesso.
Inoltre, ritiene il Collegio che l'appellante non abbia in alcun modo provato il presunto danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica essendosi limitato ad affermare di aver dovuto cessare l'attività di coltivatore diretto, dalla quale non percepiva alcun compenso o utile d'impresa e, di conseguenza, di non poter quantificare la sua diminuzione reddituale, senza tuttavia offrire alcun elemento dal quale desumere come la cessazione di tale attività, peraltro svolta solo nei mesi da maggio a ottobre, abbia impattato negativamente sulla sua economia familiare.
Va inoltre rilevato come, qualora il non avesse subito l'infortunio, è Pt_1 presumibile ritenere che egli avrebbe proseguito con l'attività svolta nell'azienda di famiglia e, di conseguenza, non avrebbe comunque percepito un reddito.
In conclusione, il Collegio ritiene di condividere la soluzione del primo Giudice che ha escluso la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica, riconoscendo invece un aumento del 5% del danno biologico in conseguenza del danno da cenestesi lavorativa, confermato dalla CTU e dalla relazione del perito attoreo.
Il secondo, terzo e quarto motivo, relativi alla personalizzazione del danno biologico, vanno trattati congiuntamente.
L'appellante censura la sentenza impugnata laddove esclude il riconoscimento di una personalizzazione del danno per la sindrome depressiva e ansiosa post traumatica e per la compromissione di hobby ed attività extralavorative.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio utilizzato dall'autorità giudiziaria, nel caso di specie le Tabelle di Milano, può essere incrementata dal giudice solo ed esclusivamente in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (Cass. n.10912/2018).
pagina 10 di 15 Le conseguenze che possono derivare da una determinata menomazione si distinguono in due tipi: conseguenze “comuni”, patite da tutte le persone afflitte da quel particolare grado di invalidità, e conseguenze “peculiari”, ovvero tipiche del caso concreto e tali da rendere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e superiore rispetto a quello di casi simili.
Solo ed esclusivamente in presenza di questa seconda tipologia di circostanze specifiche ed eccezionali, e proprio in considerazione della loro natura, il giudice, con motivazione specifica e non stereotipata, potrà incrementare le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno biologico.
Merita di essere accolta la domanda di personalizzazione del danno per cessazione dell'attività ciclistica in considerazione del fatto il praticava tale Pt_1 attività ad un livello non meramente amatoriale, effettuando numerosi allenamenti settimanali e percorrendo svariati chilometri all'anno.
In particolare, i testi hanno confermato che il si allenava tre giorni a Pt_1 settimana (cap. 5 teste percorrendo circa 20.000,00 km all'anno (cap. 6 Tes_1 testi e ) e che, in seguito al sinistro, il ha Tes_2 Tes_1 Tes_3 Pt_1 cessato l'attività ciclistica (cap. 5 testi e ). Tes_2 Tes_1 Tes_3
Alla luce di tali evidenze ritiene il Collegio che si debba riconoscere al una Pt_1 personalizzazione nella misura del 10% del danno biologico permanente, pari ad euro 9.861,50, oltre interessi e rivalutazione conformemente a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Quanto agli ulteriori pregiudizi allegati dall'attore, ritiene il Collegio che non presentino i caratteri di specialità ed eccezionalità richiesti per l'applicazione della personalizzazione del danno.
Con riguardo all'attività di personal trainer il primo Giudice ha correttamente escluso la personalizzazione del danno in quanto il si è limitato ad Pt_1 affermare di svolgere tale attività in una palestra, senza precisare le ore che lo occupavano, né se si trattasse di un hobby oppure di un'attività retribuita. Tali circostanze non sono state chiarite nemmeno dai testi, i quali si sono limitati a confermare in modo assolutamente generico lo svolgimento di tale attività.
pagina 11 di 15 L'appellante prosegue nel richiedere una personalizzazione del danno biologico in considerazione dell'impossibilità di svolgere alcune attività come il trekking in montagna, le lunghe passeggiate in città, il giardinaggio, le piccole manutenzioni, il jogging, i viaggi, i giri in motocicletta e alcune attività quotidiane come piegarsi per terra e trasportare “pesi”. A tal proposito ci si limita a richiamare i principi sopra enunciati ed a ribadire, come già affermato dal primo Giudice, che si tratta di conseguenze comuni a tutti gli individui che soffrono di una menomazione pari a quella che affligge l'appellante; dunque, non è possibile riconoscere alcuna personalizzazione del danno.
Infine, quanto alla richiesta di personalizzazione per l'asserita “sindrome depressiva e ansiosa post traumatica” essa non può trovare accoglimento in considerazione del fatto che, in primo luogo, come correttamente eccepito dalla Contr convenuta e rilevato dal primo Giudice, si tratta di una domanda tardiva formulata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, in secondo luogo, la presenza di tale sindrome depressiva non risulta né dalla CTU, né dalla relazione depositata da parte attrice.
Con il quinto motivo l'appellante censura il provvedimento impugnato laddove quantifica il risarcimento per i danni materiali alla bicicletta e all'abbigliamento sportivo applicando una decurtazione del 10%.
Ad avviso dell'appellante il Giudice avrebbe errato nell'applicare tale decurtazione in considerazione del fatto che l'abbigliamento era recente e la bici era stata acquistata da pochi mesi.
Il motivo è infondato: ritiene il Collegio che sia congrua una riduzione del risarcimento nella misura del 10% per lo stato d'uso e il conseguente deprezzamento dei beni in considerazione del fatto che è lo stesso attore ad affermare di svolgere attività ciclistica più volte a settimana e per più ore con la conseguenza che, quand'anche tali attrezzature dovessero essere state acquistate da pochi mesi, è plausibile ritenere che le stesse si siano usurate e, pertanto, è necessario tenerne conto nella quantificazione del risarcimento.
Con il sesto motivo d'appello il censura la sentenza impugnata rilevando Pt_1 come il primo Giudice avrebbe errato nell'affermare la tardività della richiesta di pagina 12 di 15 risarcimento del danno patrimoniale per le spese legali della fase stragiudiziale in quanto l'attore aveva avanzato tale richiesta in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., poi precisata all'udienza del 22 dicembre 2022.
Tale motivo non merita di essere accolto.
Come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente e, in quanto tali, sono intrinsecamente diverse rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che esse sono soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. S.U. 16990/2017).
La natura di danno emergente delle spese stragiudiziali comporta inoltre che le stesse possano essere poste a carico del danneggiante esclusivamente nel caso in cui il giudice, con una valutazione ex ante, ritenga che esse abbiano avuto una concreta utilità per evitare il giudizio o, quantomeno, assicurare una tutela più pronta.
Alla luce di tali principi si deve ritenere che il primo Giudice abbia correttamente rilevato la tardività della domanda dell'appellante in considerazione del fatto che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. il EZ si è limitato ad inserire nelle conclusioni la formula “con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali ex art. 15 T.P.), diritti ed onorari di causa e per la precedente fase stragiudiziale”, assimilando le spese della fase stragiudiziale alle spese processuali per il giudizio di cognizione e non fornendo alcun elemento dal quale il Giudice potesse ricavare l'effettiva utilità di tale esborso.
Solo con la comparsa conclusionale l'attore ha formulato una precisa domanda di
“rimborso delle spese legali della fase stragiudiziale”, indicando in modo analitico i documenti dai quali si può evincere lo svolgimento di tale attività precontenziosa, ma è evidente come tale domanda sia del tutto tardiva.
Infine, con l'ultimo motivo l'appellante contesta il provvedimento impugnato laddove, in conseguenza del suo rifiuto della proposta conciliativa, liquida in suo favore le sole spese di lite maturate fino al momento della formulazione della pagina 13 di 15 proposta conciliativa, condannandolo al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite maturate per la fase decisionale.
Ad avviso dell'appellante tale statuizione sarebbe errata in quanto l'art. 91 c.p.c. prevede che la parte che rifiuti ingiustificatamente la proposta conciliativa possa essere condannata al pagamento delle spese giudiziali successive solo nel caso in cui il Giudice accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta, cosa che nel caso di specie non si è verificato in quanto il Giudice aveva proposto un contribuito alle spese legali di soli euro 5.000,00 mentre in sentenza ha riconosciuto la maggior somma di euro 9.850,00, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Il motivo è fondato in quanto la somma complessivamente riconosciuta a favore dell'attore in sentenza è superiore rispetto a quella indicata nella proposta conciliativa.
Come correttamente affermato dall'appellante, il Giudice, in sede di proposta conciliativa, aveva riconosciuto al EZ la somma di euro 5.000,00 a titolo di contributo per le spese legali, mentre in sentenza ha liquidato a suo favore la somma di 9.850,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Tale dato non risulta scalfito nemmeno dal fatto che nella proposta conciliativa il
Giudice aveva accordato all'attore il rimborso di tutte le spese vive documentate e condivise e, quindi, fra altro, l'intera somma richiesta dal per il danno Pt_1 occorso all'attrezzatura ciclistica. Tale danno è poi stato ridotto del 10% in sentenza ma, nonostante ciò, la somma complessivamente riconosciuta al EZ risulta superiore rispetto a quella proposta in sede conciliativa.
In conclusione, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio della soccombenza, le spese di lite di tutte le fasi del giudizio di primo grado dovevano Contr essere poste integralmente in capo alla soccombente
Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante ritiene il Collegio che vadano rigettate.
Le richieste di rinnovazione della CTU con riguardo al quarto quesito e di convocazione del consulente per dei chiarimenti non possono essere accolte in quanto, come già detto, le risultanze della CTU non si pongono in contrasto con le pagina 14 di 15 altre risultanze istruttore e, in particolare, con l'elaborato peritale depositato dall'appellante.
Con riguardo ai capitoli di prova essi sono inammissibili in quanto generici
(capitoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 25) e valutativi (capitolo 17).
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza di Controparte_1
e vengono liquidate, quanto al primo grado, per tutte le fasi
[...] secondo valori medi e, quanto al presente grado, tra valori minimi e medi, secondo il decisum, in considerazione del fatto che l'appello del EZ è stato accolto in minima parte, e senza fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
- condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
l'ulteriore somma di euro 9.861,50 a titolo di personalizzazione Parte_1 del danno biologico permanente, oltre quanto già stabilito nella sentenza impugnata, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi Parte_1 euro 14.103,00 e le spese del giudizio di appello liquidate in complessivi euro
2.600,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Venezia, camera di consiglio del 9 ottobre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 993 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Soardo ed elettivamente domiciliato a
Venezia Mestre, via Daniele Manin n.46, presso lo studio dell'avv. Marco Frizziero;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Santosuosso ed elettivamente domiciliata a Verona, Lungadige Campagnola n. 5/A presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 706/2023 emessa dal Tribunale di
Verona
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 15 In parziale riforma della sentenza n.706/2023 emessa in data 12.4.2023 nella causa n.264/2020 R.G., depositata in data 14.4.2023 e notificata in data
20.4.2023, integralmente nei capi del dispositivo (
PQM
) e limitatamente alle parti della motivazione sopra specificate e ritrascritte, nonché ad integrale accoglimento del presente appello, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale e nel merito:
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità integrale ed esclusiva del SI
, di nazionalità svizzera, residente a [...](Svizzera), CP_2
Bruederstrasse, 1, e domiciliato ex lege nel presente giudizio presso l'
[...]
con sede legale in Milano, corso Sempione, 39, Controparte_1 quale proprietario e conducente del veicolo Dacia “Duster”, targato ZH609063, nella causazione del sinistro avvenuto in data 9.10.2018, alle ore 10.00 circa, nel
Comune di AZ (VR), Strada Statale n.249 Gardesana Orientale, all'altezza dell'incrocio con via Paiari ed il EG , e nella causazione dei Org_1 conseguenti danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal SI
, allora in sella alla propria bicicletta, per i motivi sopra Parte_1 esposti;
- conseguentemente, condannarsi l' in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano,
Corso Sempione, 39, a pagare, in favore del SI , la Parte_1 somma complessiva di € 228.014,02, come sopra dovuta e determinata, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di espletanda C.T.U. medico legale, o anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre gli interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria, a titolo di integrale risarcimento dei danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo.
In ogni caso: con vittoria integrale di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio e della precedente fase stragiudiziale.
pagina 2 di 15 In via istruttoria, si dimette:
1) informativa ai sensi dell'art. 4, III comma, D. Lgs. n. 28/2010 e della Circolare
CNF n. 11 del 15.3.2010;
3) copia sentenza di primo grado notificata a mezzo PEC;
3) copia informatica della sentenza di primo grado con attestazione di conformità;
4) duplicati informatici degli atti e documenti costituenti il fascicolo di parte di primo grado.
In via istruttoria:
- si insiste affinché venga disposta la rinnovazione (parziale) della CTU, demandando al CTU di rispondere nuovamente al quesito n.4) - “se sia derivata compromissione della capacità lavorativa specifica, indicandone, in caso positivo la percentuale” – basandosi su quanto dedotto dalle parti negli atti di causa, sui documenti prodotti e sulle risultanze processuali, e, in particolare, su quanto riferito dai testimoni escussi alle udienze del 2.7.2021 e del 1.10.2021.
In subordine, si chiede che il CTU venga convocato a chiarimenti, anche in contraddittorio con i CTP, sulle questioni sopra sollevate e già evidenziate dal CTP attoreo dott.ssa . In ogni caso, si insta affinché la Corte, nella sua Persona_1 veste di iudex peritus peritorum, valuti la complessa attendibilità delle conclusioni peritali e disattenda le sottese argomentazioni tecniche esposte dal CTU, laddove ritenute contraddittorie, illogiche e, soprattutto, come nel caso di specie, nettamente contrastanti con le risultanze processuali e con quanto richiesto al
CTU nel quesito n.4.
- Si insiste, altresì, nella ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado e di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 13.10.2020, soprattutto con riferimento agli ulteriori danni patiti dall'attore negli aspetti dinamico-relazionali ed alla qualità della vita, ai fini della “personalizzazione” del danno biologico, di seguito ritrascritti:
8) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente cessato l'attività di trekking in montagna e di lunghe passeggiate;
pagina 3 di 15 9) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente cessato l'attività di giardinaggio che, prima dell'incidente, egli normalmente praticava;
10) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Pt_1 Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente cessato di svolgere lavori di piccola manutenzione che egli svolgeva normalmente prima dell'incidente;
11) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente cessato di praticare l'attività sportiva di jogging che egli praticava prima dell'infortunio;
12) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha cessato di fare i lunghi viaggi che, prima dell'incidente, normalmente faceva;
13) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente smesso di fare giri in motocicletta;
14) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente smesso di fare la spesa da solo per l'impossibilità di trasportare “pesi”;
15) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Pt_1 Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha completamente cessato di svolgere le faccende domestiche ed è impossibilitato a piegarsi per terra e salire sulle scale per compiere le pulizie;
16) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, ha difficoltà nel mantenimento della stessa postura per lungo tempo;
17) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Pt_1 Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, soffre di una sindrome
pagina 4 di 15 depressiva e ansiosa post traumatica, come da certificati che Le si rammostrano
(doc. n.17);
19) vero che il SI , dopo l'incidente subito in AZ (VR) Pt_1 Parte_1 in data 9.10.2018 e le lesioni patite all'anca e al bacino, assume spesso antidolorifici;
20) vero che il SI , a causa delle lesioni subite all'anca e Parte_1 al bacino nell'incidente subito in AZ (VR) in data 9.10.2018 e degli interventi chirurgici, presenta, ancora ad oggi, n.2 cicatrici chirurgiche, una di circa alla faccia anterolaterale della coscia destra ed un'altra curvilinea di 31 cm dall'ala iliaca dx alla sinfisi pubica;
25) vero che, a causa delle lesioni patite e residuate dopo il sinistro del
9.10.2018, il SI ha cessato l'attività di “coltivatore diretto” che Pt_1 svolgeva prima dell'incidente.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia confermare le statuizioni tutte di cui alla sentenza “inter partes” oggetto di impugnativa, se del caso previa integrazione / modifica della relativa motivazione, e comunque respingere i motivi di impugnazione e le domande tutte di parte appellante in Parte_1 accoglimento delle argomentazioni difensive svolte nell'interesse di come CP_1 da narrativa che precede.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse per il grado d'appello.
In via istruttoria: l'appellata dichiara opposizione all'accoglimento e della CP_1 avversaria istanza di “rinnovazione (parziale della CTU, demandando al CTU di rispondere nuovamente al quesito n.4)….” e così pure della avversaria istanza in via subordinata di convocazione del CTU a chiarimenti;
dichiara altresì ferma opposizione all'accoglimento della istanza avversaria di “ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado e di cui alla seconda memoria ex art. 183
c.p.c. del 13.10.2020…..”, come ex adverso trascritti da pag. 42 a pag. 44 dell'introduttivo atto di citazione d'appello e tanto sull'assorbente rilievo che il
Sig. ha omesso la formulazione di uno specifico motivo di impugnazione, in Pt_1 palese violazione dei principi autorevolmente in argomento così affermati dalla
pagina 5 di 15 : “la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o Org_2 implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Cass. Civ. 07 luglio 2006,
n.15519).
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 12 dicembre 2019 conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Verona e l' CP_2 Controparte_1 quest'ultima in qualità di domiciliataria ex lege del cittadino svizzero, per sentire Contr condannare al pagamento di complessivi euro 228.014,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di un sinistro stradale la cui responsabilità era ascrivibile integralmente ed esclusivamente a . CP_2
Esponeva l'attore che in data 9 ottobre 2018, alle ore 10.10 circa, stava percorrendo la Strada Statale n. 249 Gardesana Orientale in sella alla sua bici quando, giunto all'incrocio con via Paiari e il veniva travolto Organizzazione_3 dal veicolo Dacia Duster condotto dallo che, provenendo dalla direzione CP_2 di marcia opposta, svoltava improvvisamente a sinistra mancando la precedenza. Contr si costituiva in giudizio riconoscendo la responsabilità dello nella CP_2 causazione del sinistro e contestando le domande attoree limitatamente al quantum debeatur.
Non si costituiva in giudizio , il quale restava contumace. CP_2
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale affidata al dott. . Persona_2
Contr Con sentenza n. 706/2023 il Tribunale di Verona condannava l' a risarcire all'attore la somma complessiva di euro 141.498,84 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle spese del giudizio maturate fino al momento della formulazione della proposta conciliativa, pari ad euro 9.850,00, e le spese di CTU.
Il Tribunale, stante l'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa da parte Contr dell'attore, condannava quest'ultimo a rifondere alla convenuta le spese pagina 6 di 15 giudiziali della fase decisionale liquidate in euro 4.253,00, oltre spese generali
15%, IVA e CPA.
Il primo Giudice, ritenuta sussistente la responsabilità del nella CP_2 causazione del sinistro, liquidava a favore dell'attore il danno non patrimoniale applicando le tabelle di Milano (2021) e aumentando il danno biologico del 5% per il danno da cenestesi lavorativa, senza riconoscere né la personalizzazione del danno, né il danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica.
Riconosceva, inoltre, all'attore la somma di euro 9.894,16 per i danni materiali alla bicicletta e all'abbigliamento sportivo, la somma di euro 11.003,93 per le spese mediche documentate e la somma di euro 1.220,00 per la CTP della dott.ssa , ma non le spese legali per la fase stragiudiziale. Per_1
Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base di Parte_1 sette motivi di seguito illustrati. Contr La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello, opponendosi alle avversarie richieste istruttorie.
non si è costituito in giudizio. CP_2
Come da provvedimento del 28 settembre 2023 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia di ed ha fissato l'udienza del 2 ottobre CP_2
2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'atto di impugnazione l'appellante lamenta:
1) il mancato riconoscimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica;
2-3-4) il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico per la sindrome depressiva e ansiosa post traumatica e per la compromissione di hobby ed attività extralavorative;
5) l'erronea quantificazione del risarcimento per i danni materiali alla bicicletta e all'abbigliamento sportivo calcolato applicando una decurtazione del 10%;
pagina 7 di 15 6) il mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale per le spese legali della fase stragiudiziale;
7) la condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite maturate per la fase decisionale in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa.
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato nella misura in cui si specificherà in seguito.
Il primo motivo di appello è infondato: l'appellante sostiene che il Giudice avrebbe erroneamente escluso il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica in quanto, sebbene a causa dei postumi del sinistro il Pt_1 non possa più svolgere l'attività di conduttore del trattore, egli si sarebbe riconvertito ad altre mansioni utili nell'ambito dell'azienda familiare.
Ad avviso dell'appellante il Giudice sarebbe giunto a questa erronea conclusione basandosi sulle risultanze della CTU laddove il dott. , sovvertendo la realtà Per_2 fattuale e processuale ed accertando fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti, avrebbe riportato delle dichiarazioni mai proferite dal smentite dai Pt_1 testi e dagli atti processuali, secondo le quali il suo ruolo nell'azienda familiare sarebbe quello di coadiuvante in ambito agricolo, ovvero controllo e acquisto degli approvvigionamenti e amministrazione dell'azienda.
Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dal è opportuno rammentare che Pt_1 il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni ai terzi e alle parti per accertare fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza la necessità di una preventiva autorizzazione del giudice. Le informazioni così acquisite possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice a condizione che siano indicate le fonti delle stesse (Cass. n. 27723/2021). Né può dimenticarsi che il CTU, in quanto ausiliario del giudice, assume la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso (Cass.
12.10.21 n. 27723), nella fattispecie mai proposta.
Le dichiarazioni rese dal in relazione alle sue mansioni nell'azienda Pt_1 familiare costituiscono dei chiarimenti necessari al CTU per rispondere ai quesiti pagina 8 di 15 formulati dal Giudice e, in particolare, al quesito numero quattro relativo alla capacità lavorativa specifica.
Quanto alla natura di tali dichiarazioni, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU hanno la stessa valenza probatoria che l'art. 2735, I comma c.c. riconosce alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, sicché non hanno efficacia di piena prova ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 25887/2022).
Da ciò consegue che è necessario valutare come tali dichiarazioni si pongano rispetto alle altre risultanze di causa.
A tal proposito si deve osservare come le dichiarazioni riportate in CTU ritraggano una situazione fattuale in parte contrastante con le risultanze degli atti processuali e delle deposizioni testimoniali in quanto, stando alla CTU, il Pt_1 avrebbe continuato a svolgere delle attività nell'ambito dell'azienda familiare mentre, stando agli atti e ai testi, egli avrebbe cessato le sue attività in azienda.
Però, la prosecuzione dell'attività del trova conferma nella relazione della Pt_1 dott.ssa , perito di parte attorea, laddove si legge che il danno biologico Per_1 permanente subito dal ha avuto delle ripercussioni sull'attività lavorativa Pt_1 specifica dello stesso, costringendolo “a demandare ad altri parte dei compiti che prima gli erano affidati”.
Il fatto che il non avesse cessato completamente le sue mansioni viene Pt_1 ribadito nuovamente dalla dott.ssa nelle note alla CTU, laddove si legge che Per_1
“mentre prima l'interessato era in grado di svolgere tutte le mansioni utili alla gestione dell'azienda, compreso l'accudimento delle bestie, se necessario in sostituzione del personale, la guida del trattore ecc., ora è evidente che parte di tali mansioni gli sono precluse a causa delle menomazioni residuate al sinistro per cui è causa o quanto meno rese molto difficoltose”.
E va pure considerato che lo stesso risulta tuttora far parte dell'azienda familiare in questione, siccome risultante dalle visure prodotte in atti.
Alla luce di tali risultanze non persuade l'argomentazione dell'appellante secondo il quale il CTU avrebbe completamente travisato le dichiarazioni del EZ,
pagina 9 di 15 sovvertendo la realtà fattuale e processuale, in considerazione del fatto che la prosecuzione dell'attività del nell'azienda familiare trova conferma proprio Pt_1 nella relazione tecnica prodotta dallo stesso.
Inoltre, ritiene il Collegio che l'appellante non abbia in alcun modo provato il presunto danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica essendosi limitato ad affermare di aver dovuto cessare l'attività di coltivatore diretto, dalla quale non percepiva alcun compenso o utile d'impresa e, di conseguenza, di non poter quantificare la sua diminuzione reddituale, senza tuttavia offrire alcun elemento dal quale desumere come la cessazione di tale attività, peraltro svolta solo nei mesi da maggio a ottobre, abbia impattato negativamente sulla sua economia familiare.
Va inoltre rilevato come, qualora il non avesse subito l'infortunio, è Pt_1 presumibile ritenere che egli avrebbe proseguito con l'attività svolta nell'azienda di famiglia e, di conseguenza, non avrebbe comunque percepito un reddito.
In conclusione, il Collegio ritiene di condividere la soluzione del primo Giudice che ha escluso la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica, riconoscendo invece un aumento del 5% del danno biologico in conseguenza del danno da cenestesi lavorativa, confermato dalla CTU e dalla relazione del perito attoreo.
Il secondo, terzo e quarto motivo, relativi alla personalizzazione del danno biologico, vanno trattati congiuntamente.
L'appellante censura la sentenza impugnata laddove esclude il riconoscimento di una personalizzazione del danno per la sindrome depressiva e ansiosa post traumatica e per la compromissione di hobby ed attività extralavorative.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio utilizzato dall'autorità giudiziaria, nel caso di specie le Tabelle di Milano, può essere incrementata dal giudice solo ed esclusivamente in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (Cass. n.10912/2018).
pagina 10 di 15 Le conseguenze che possono derivare da una determinata menomazione si distinguono in due tipi: conseguenze “comuni”, patite da tutte le persone afflitte da quel particolare grado di invalidità, e conseguenze “peculiari”, ovvero tipiche del caso concreto e tali da rendere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e superiore rispetto a quello di casi simili.
Solo ed esclusivamente in presenza di questa seconda tipologia di circostanze specifiche ed eccezionali, e proprio in considerazione della loro natura, il giudice, con motivazione specifica e non stereotipata, potrà incrementare le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno biologico.
Merita di essere accolta la domanda di personalizzazione del danno per cessazione dell'attività ciclistica in considerazione del fatto il praticava tale Pt_1 attività ad un livello non meramente amatoriale, effettuando numerosi allenamenti settimanali e percorrendo svariati chilometri all'anno.
In particolare, i testi hanno confermato che il si allenava tre giorni a Pt_1 settimana (cap. 5 teste percorrendo circa 20.000,00 km all'anno (cap. 6 Tes_1 testi e ) e che, in seguito al sinistro, il ha Tes_2 Tes_1 Tes_3 Pt_1 cessato l'attività ciclistica (cap. 5 testi e ). Tes_2 Tes_1 Tes_3
Alla luce di tali evidenze ritiene il Collegio che si debba riconoscere al una Pt_1 personalizzazione nella misura del 10% del danno biologico permanente, pari ad euro 9.861,50, oltre interessi e rivalutazione conformemente a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Quanto agli ulteriori pregiudizi allegati dall'attore, ritiene il Collegio che non presentino i caratteri di specialità ed eccezionalità richiesti per l'applicazione della personalizzazione del danno.
Con riguardo all'attività di personal trainer il primo Giudice ha correttamente escluso la personalizzazione del danno in quanto il si è limitato ad Pt_1 affermare di svolgere tale attività in una palestra, senza precisare le ore che lo occupavano, né se si trattasse di un hobby oppure di un'attività retribuita. Tali circostanze non sono state chiarite nemmeno dai testi, i quali si sono limitati a confermare in modo assolutamente generico lo svolgimento di tale attività.
pagina 11 di 15 L'appellante prosegue nel richiedere una personalizzazione del danno biologico in considerazione dell'impossibilità di svolgere alcune attività come il trekking in montagna, le lunghe passeggiate in città, il giardinaggio, le piccole manutenzioni, il jogging, i viaggi, i giri in motocicletta e alcune attività quotidiane come piegarsi per terra e trasportare “pesi”. A tal proposito ci si limita a richiamare i principi sopra enunciati ed a ribadire, come già affermato dal primo Giudice, che si tratta di conseguenze comuni a tutti gli individui che soffrono di una menomazione pari a quella che affligge l'appellante; dunque, non è possibile riconoscere alcuna personalizzazione del danno.
Infine, quanto alla richiesta di personalizzazione per l'asserita “sindrome depressiva e ansiosa post traumatica” essa non può trovare accoglimento in considerazione del fatto che, in primo luogo, come correttamente eccepito dalla Contr convenuta e rilevato dal primo Giudice, si tratta di una domanda tardiva formulata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, in secondo luogo, la presenza di tale sindrome depressiva non risulta né dalla CTU, né dalla relazione depositata da parte attrice.
Con il quinto motivo l'appellante censura il provvedimento impugnato laddove quantifica il risarcimento per i danni materiali alla bicicletta e all'abbigliamento sportivo applicando una decurtazione del 10%.
Ad avviso dell'appellante il Giudice avrebbe errato nell'applicare tale decurtazione in considerazione del fatto che l'abbigliamento era recente e la bici era stata acquistata da pochi mesi.
Il motivo è infondato: ritiene il Collegio che sia congrua una riduzione del risarcimento nella misura del 10% per lo stato d'uso e il conseguente deprezzamento dei beni in considerazione del fatto che è lo stesso attore ad affermare di svolgere attività ciclistica più volte a settimana e per più ore con la conseguenza che, quand'anche tali attrezzature dovessero essere state acquistate da pochi mesi, è plausibile ritenere che le stesse si siano usurate e, pertanto, è necessario tenerne conto nella quantificazione del risarcimento.
Con il sesto motivo d'appello il censura la sentenza impugnata rilevando Pt_1 come il primo Giudice avrebbe errato nell'affermare la tardività della richiesta di pagina 12 di 15 risarcimento del danno patrimoniale per le spese legali della fase stragiudiziale in quanto l'attore aveva avanzato tale richiesta in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., poi precisata all'udienza del 22 dicembre 2022.
Tale motivo non merita di essere accolto.
Come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente e, in quanto tali, sono intrinsecamente diverse rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che esse sono soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. S.U. 16990/2017).
La natura di danno emergente delle spese stragiudiziali comporta inoltre che le stesse possano essere poste a carico del danneggiante esclusivamente nel caso in cui il giudice, con una valutazione ex ante, ritenga che esse abbiano avuto una concreta utilità per evitare il giudizio o, quantomeno, assicurare una tutela più pronta.
Alla luce di tali principi si deve ritenere che il primo Giudice abbia correttamente rilevato la tardività della domanda dell'appellante in considerazione del fatto che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. il EZ si è limitato ad inserire nelle conclusioni la formula “con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali ex art. 15 T.P.), diritti ed onorari di causa e per la precedente fase stragiudiziale”, assimilando le spese della fase stragiudiziale alle spese processuali per il giudizio di cognizione e non fornendo alcun elemento dal quale il Giudice potesse ricavare l'effettiva utilità di tale esborso.
Solo con la comparsa conclusionale l'attore ha formulato una precisa domanda di
“rimborso delle spese legali della fase stragiudiziale”, indicando in modo analitico i documenti dai quali si può evincere lo svolgimento di tale attività precontenziosa, ma è evidente come tale domanda sia del tutto tardiva.
Infine, con l'ultimo motivo l'appellante contesta il provvedimento impugnato laddove, in conseguenza del suo rifiuto della proposta conciliativa, liquida in suo favore le sole spese di lite maturate fino al momento della formulazione della pagina 13 di 15 proposta conciliativa, condannandolo al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite maturate per la fase decisionale.
Ad avviso dell'appellante tale statuizione sarebbe errata in quanto l'art. 91 c.p.c. prevede che la parte che rifiuti ingiustificatamente la proposta conciliativa possa essere condannata al pagamento delle spese giudiziali successive solo nel caso in cui il Giudice accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta, cosa che nel caso di specie non si è verificato in quanto il Giudice aveva proposto un contribuito alle spese legali di soli euro 5.000,00 mentre in sentenza ha riconosciuto la maggior somma di euro 9.850,00, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Il motivo è fondato in quanto la somma complessivamente riconosciuta a favore dell'attore in sentenza è superiore rispetto a quella indicata nella proposta conciliativa.
Come correttamente affermato dall'appellante, il Giudice, in sede di proposta conciliativa, aveva riconosciuto al EZ la somma di euro 5.000,00 a titolo di contributo per le spese legali, mentre in sentenza ha liquidato a suo favore la somma di 9.850,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Tale dato non risulta scalfito nemmeno dal fatto che nella proposta conciliativa il
Giudice aveva accordato all'attore il rimborso di tutte le spese vive documentate e condivise e, quindi, fra altro, l'intera somma richiesta dal per il danno Pt_1 occorso all'attrezzatura ciclistica. Tale danno è poi stato ridotto del 10% in sentenza ma, nonostante ciò, la somma complessivamente riconosciuta al EZ risulta superiore rispetto a quella proposta in sede conciliativa.
In conclusione, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio della soccombenza, le spese di lite di tutte le fasi del giudizio di primo grado dovevano Contr essere poste integralmente in capo alla soccombente
Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante ritiene il Collegio che vadano rigettate.
Le richieste di rinnovazione della CTU con riguardo al quarto quesito e di convocazione del consulente per dei chiarimenti non possono essere accolte in quanto, come già detto, le risultanze della CTU non si pongono in contrasto con le pagina 14 di 15 altre risultanze istruttore e, in particolare, con l'elaborato peritale depositato dall'appellante.
Con riguardo ai capitoli di prova essi sono inammissibili in quanto generici
(capitoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 25) e valutativi (capitolo 17).
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza di Controparte_1
e vengono liquidate, quanto al primo grado, per tutte le fasi
[...] secondo valori medi e, quanto al presente grado, tra valori minimi e medi, secondo il decisum, in considerazione del fatto che l'appello del EZ è stato accolto in minima parte, e senza fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
- condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
l'ulteriore somma di euro 9.861,50 a titolo di personalizzazione Parte_1 del danno biologico permanente, oltre quanto già stabilito nella sentenza impugnata, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi Parte_1 euro 14.103,00 e le spese del giudizio di appello liquidate in complessivi euro
2.600,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Venezia, camera di consiglio del 9 ottobre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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