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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 82/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Via Melibeo n. 65, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Rappresentata e difesa dall' Avv. Pietro Golisano (C.F. ), ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via del Mascherino n. 72
contro
(P.IVA: , con sede legale in Monza Controparte_1 P.IVA_2
(MB), via Passerini n. 13,in persona dei liquidatori pro-tempore
rappresentata e difesa, dall'avv. Vincenzo Bongiorni (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via Tortona n. 37, s
Opposta
Oggetto:opposizione al decreto ingiuntivo n. 1963/2023 del Tribunale di Pavia
Conclusioni :come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto formale opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1963/2023 del 16 ottobre 2023, con cui il Tribunale di Pavia ha ingiunto alla debitrice, “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di Euro 345.512,00; 2. oltre interessi, come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 4000 per pagina 1 di 3 compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, ed oltre a Euro 634 per spese di contributo e marca da bollo e successive occorrende”. A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha sostenuto quanto segue: il decreto ingiuntivo per canoni insoluti si basava su un supposto contratto di locazione relativo all'immobile sito in Broni, Quartiere Piave, Via Einaudi n. 3, del quale la CP_1 era utilizzatrice in forza di contratto di leasing;
si trattava in realtà di una semplice bozza non vincolante che avrebbe dovuto essere rinegoziata;
le supposte fatture elettroniche su cui si basava l'ingiunzione di pagamento erano in realtà semplici copie cartacee;
gli interessi erano in ogni caso erroneamente calcolati. L'attrice chiedeva pertanto ,previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dell'impugnato provvedimento. Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando Controparte_1 quanto segue: il contratto di locazione sottoscritto dalle parti 29.10.2021 col quale l'esponente concedeva in locazione alla ad uso commerciale l'immobile de quo era agli atti ( doc. 1 del Pt_1 fascicolo monitorio)ed era stato regolarmente registrato ( doc. 18 del fascicolo monitorio)nonchè autorizzato dalla società di leasing (doc. 20). Agli atti era versata la copia delle fatture nel formato “xml” generato dallo SDI. La ricezione di tali fatture,mai respinte, non veniva contestata da che neppure Pt_1 negava di averle registrate nella propria contabilità . Vi era solo un refuso nell'applicazione del tasso degli interessi moratori che, in applicazione dell' art.
4.03 del contratto 29.10.2021, erano da calcolarsi al tasso delle operazioni di rifinanziamento principali BCE (4,5%). Gli interessi moratori calcolati a quest'ultimo tasso indicato da controparte ammontavano ad € 15.462,85. Chiedeva pertanto,previo rigetto dell'istanza di sospensiva respingersi l'opposizione e comunque condannarsi controparte al pagamento di € 345.512,00 oltre interessi moratori al tasso indicato nell'art.
4.03 del contratto 29.10.2021 sino al pagamento del saldo effettivo;
Scambiate le memorie di rito, sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo limitatamente agli interessi ed esperita la mediazione con esito negativo,la causa,documentalmente istruita,veniva discussa e decisa con la lettura del dispositivo telematicamente depositato sulle conclusioni in atti precisate all'esito dell'udienza del
29 gennaio 2025.
Motivi della decisione
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve essere Parte_1 condannata a pagare a controparte la somma indicata in dispositivo.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emanato per ottenere in relazione al contratto di locazione 29.10.2021 per cui è causa il pagamento dei canoni e delle spese relativi al periodo dal 2 novembre 2022 ad ottobre 2023 .
Il contratto e la sua registrazione sono in atti (doc. 1 e 18 del fascicolo monitorio).
pagina 2 di 3 Il tentativo di mediazione è stato ritualmente esperito come da documentazione versata in atti da ,. Controparte_1
Parte opponente,convenuta in senso sostanziale non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697,c. 2 c.c. di provare l'adempimento delle proprie obbligazioni in relazione al pagamento dei canoni di locazione o l'esistenza di fatti impeditivi,estintivi o modificativi del credito avversario.
Il credito di parte opposta per le causali sopra indicate è così comprovato risultando corretto il conteggio effettuato sulla base del contratto inter partes con il ricalcolo degli interessi evidenziato nella comparsa di costituzione.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e deve essere condannata al Parte_1 pagamento delle spese indicate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo,a favore di in liquidazione. CP_1
GG. 60 per la motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 cpc e 447-bis cpc,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
REVOCA
Il decreto opposto n. n. 1963/2023 del Tribunale di Pavia
CONDANNA Co
a pagare in favore di in relazione al contratto di Parte_1 Parte_2 locazione 29.10.2021 per cui è causa i canoni e le spese relativi al periodo dal 2 novembre 2022 ad ottobre 2023 pari all'importo di complessivi capitali € 345.512,00 oltre agli interessi moratori al tasso indicato nell'art.
4.03 del contratto 29.10.2021 sino al pagamento del saldo effettivo;
CONDANNA
a rifondere a e le spese di giudizio che liquida nella Parte_1 Parte_2 misura di €22.457,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA oltre € 273,28 oltre accessori di legge per spese di mediazione.
FISSA
In gg. 60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza
Pavia,29/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 82/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Via Melibeo n. 65, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Rappresentata e difesa dall' Avv. Pietro Golisano (C.F. ), ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via del Mascherino n. 72
contro
(P.IVA: , con sede legale in Monza Controparte_1 P.IVA_2
(MB), via Passerini n. 13,in persona dei liquidatori pro-tempore
rappresentata e difesa, dall'avv. Vincenzo Bongiorni (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), Via Tortona n. 37, s
Opposta
Oggetto:opposizione al decreto ingiuntivo n. 1963/2023 del Tribunale di Pavia
Conclusioni :come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto formale opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1963/2023 del 16 ottobre 2023, con cui il Tribunale di Pavia ha ingiunto alla debitrice, “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:
1. la somma di Euro 345.512,00; 2. oltre interessi, come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 4000 per pagina 1 di 3 compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, ed oltre a Euro 634 per spese di contributo e marca da bollo e successive occorrende”. A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha sostenuto quanto segue: il decreto ingiuntivo per canoni insoluti si basava su un supposto contratto di locazione relativo all'immobile sito in Broni, Quartiere Piave, Via Einaudi n. 3, del quale la CP_1 era utilizzatrice in forza di contratto di leasing;
si trattava in realtà di una semplice bozza non vincolante che avrebbe dovuto essere rinegoziata;
le supposte fatture elettroniche su cui si basava l'ingiunzione di pagamento erano in realtà semplici copie cartacee;
gli interessi erano in ogni caso erroneamente calcolati. L'attrice chiedeva pertanto ,previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dell'impugnato provvedimento. Si costituiva contestando gli assunti avversari ed osservando Controparte_1 quanto segue: il contratto di locazione sottoscritto dalle parti 29.10.2021 col quale l'esponente concedeva in locazione alla ad uso commerciale l'immobile de quo era agli atti ( doc. 1 del Pt_1 fascicolo monitorio)ed era stato regolarmente registrato ( doc. 18 del fascicolo monitorio)nonchè autorizzato dalla società di leasing (doc. 20). Agli atti era versata la copia delle fatture nel formato “xml” generato dallo SDI. La ricezione di tali fatture,mai respinte, non veniva contestata da che neppure Pt_1 negava di averle registrate nella propria contabilità . Vi era solo un refuso nell'applicazione del tasso degli interessi moratori che, in applicazione dell' art.
4.03 del contratto 29.10.2021, erano da calcolarsi al tasso delle operazioni di rifinanziamento principali BCE (4,5%). Gli interessi moratori calcolati a quest'ultimo tasso indicato da controparte ammontavano ad € 15.462,85. Chiedeva pertanto,previo rigetto dell'istanza di sospensiva respingersi l'opposizione e comunque condannarsi controparte al pagamento di € 345.512,00 oltre interessi moratori al tasso indicato nell'art.
4.03 del contratto 29.10.2021 sino al pagamento del saldo effettivo;
Scambiate le memorie di rito, sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo limitatamente agli interessi ed esperita la mediazione con esito negativo,la causa,documentalmente istruita,veniva discussa e decisa con la lettura del dispositivo telematicamente depositato sulle conclusioni in atti precisate all'esito dell'udienza del
29 gennaio 2025.
Motivi della decisione
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve essere Parte_1 condannata a pagare a controparte la somma indicata in dispositivo.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emanato per ottenere in relazione al contratto di locazione 29.10.2021 per cui è causa il pagamento dei canoni e delle spese relativi al periodo dal 2 novembre 2022 ad ottobre 2023 .
Il contratto e la sua registrazione sono in atti (doc. 1 e 18 del fascicolo monitorio).
pagina 2 di 3 Il tentativo di mediazione è stato ritualmente esperito come da documentazione versata in atti da ,. Controparte_1
Parte opponente,convenuta in senso sostanziale non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697,c. 2 c.c. di provare l'adempimento delle proprie obbligazioni in relazione al pagamento dei canoni di locazione o l'esistenza di fatti impeditivi,estintivi o modificativi del credito avversario.
Il credito di parte opposta per le causali sopra indicate è così comprovato risultando corretto il conteggio effettuato sulla base del contratto inter partes con il ricalcolo degli interessi evidenziato nella comparsa di costituzione.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e deve essere condannata al Parte_1 pagamento delle spese indicate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo,a favore di in liquidazione. CP_1
GG. 60 per la motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 cpc e 447-bis cpc,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
REVOCA
Il decreto opposto n. n. 1963/2023 del Tribunale di Pavia
CONDANNA Co
a pagare in favore di in relazione al contratto di Parte_1 Parte_2 locazione 29.10.2021 per cui è causa i canoni e le spese relativi al periodo dal 2 novembre 2022 ad ottobre 2023 pari all'importo di complessivi capitali € 345.512,00 oltre agli interessi moratori al tasso indicato nell'art.
4.03 del contratto 29.10.2021 sino al pagamento del saldo effettivo;
CONDANNA
a rifondere a e le spese di giudizio che liquida nella Parte_1 Parte_2 misura di €22.457,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA oltre € 273,28 oltre accessori di legge per spese di mediazione.
FISSA
In gg. 60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza
Pavia,29/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 3 di 3