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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/10/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1684 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]7, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Cosmai n. 16, presso lo studio dell'Avv. Gianluca VETERE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 congiuntamente disgiuntamente dagli Avv.ti Umberto Ferrato (c.f. ) e Roberto C.F._2
ZI (C.F. per procura alle liti n. 37875 rep. n. 7313 del 22.3.24 per atti C.F._3 notaio di Roma ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Persona_1
Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso del 16.4.2025, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento in atti con cui l' ha rettificato la sanzione amministrativa per la CP_1 violazione dell'art. 2 comma 1 bis d.l. 463/83 conv. con modificazioni dalla L.638/83 come sostituito dall'art.3 comma 6 decreto legislativo 15.01.2016 n.8 e novellato dall'art 23. Decreto legge 4.05.2023
n.48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n.85 – (mancato versamento ritenute previdenziali e assistenziali) in relazione all' annualità 2016.
Si è costituito l' instando per l'inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto per infondatezza. CP_1
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione dell' , il ricorso deve essere dichiarato CP_1 inammissibile per intervenuta decadenza.
Valga premettere che dagli atti di causa si evince che l' ha notificato all'odierno ricorrente, nella CP_1 qualità di legale rappresentante della società Blandini s.r.l., atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) in data 30.10.2017.
A tale notifica, è seguita quella dell' ordinanza ingiunzione n. OI-000353825 in data 31.1.2022.
Successivamente, avuto riguardo alla novella legislativa (D.L. 48/2023, conv. dalla legge n. 85/2023 che, come noto, ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».) l' ha comunicato la rettifica della sanzione, rideterminandola CP_1
(peraltro in melius).
L'atto opposto è una mera comunicazione di rideterminazione del quantum della sanzione con invito a pagare nonché comunicazione della facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante pagamento in misura ridotta, come tale atto privo di alcuna efficacia esecutiva/lesiva; invero, con l'atto impugnato, l'istituto si è limitato a comunicare il quantum della sanzione per come rettificato alla luce della novella legislativa.
Il provvedimento impugnato non è altro se non un invito a corrispondere le somme dovute e con esso l'istituto previdenziale ha solo avvisato che la sanzione è stata rideterminata e che a mezzo del pagamento in misura ridotta è possibile estinguere il procedimento sanzionatorio.
L'ordinanza ingiunzione, notificata il 31-01-2022, non è stata opposta nel termine perentorio di giorni trenta previsto (a pena di inammissibilità) dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011 e a tanto consegue che tale ordinanza ingiunzione è divenuta definitiva con conseguente inammissibilità dei motivi di opposizione che parte ricorrente solleva in questa sede che avrebbe dovuto proporre nel predetto termine.
L'atto notificato in data 11-02-2025 non può ritenersi quale nuova ordinanza ingiunzione per le medesime violazioni, ma esclusivamente quale mero atto di rettifica degli importi originariamente richiesti, ridotti nel rispetto del nuovo testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8 (introdotto dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023).
Ne consegue, atteso il carattere definitivo dell'ordinanza ingiunzione notificata in data 31-01-2022, che la parte è decaduta dalla facoltà di sollevare questioni che avrebbe dovuto porre in un giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione e tra queste la questione della estinzione dell'obbligazione per estinzione della persona giuridica, della decadenza dell'art. 14 della L. 689/81 e la questione della prescrizione maturata fino alla notifica (si ripete eseguita il 31-01-2022).
Una diversa soluzione, infatti, consentirebbe di aggirare la norma di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011 nella parte in cui prevede appunto un termine perentorio di decadenza
(“L'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale e la sua mancata opposizione è sanzionata con la decadenza dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione” (Cass. Sez. L. ordinanza n. 25991 del 16/11/2020).
Con l'odierno ricorso, pertanto, il ricorrente avrebbe potuto far valere solo l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica nel 2022 dell'ordinanza ingiunzione osservandosi che, in ogni caso, nessuna prescrizione si è compiuta attesa la notifica del provvedimento di rettifica dell'importo delle sanzioni nel 2025.
Il ricorso va, pertanto, respinto. A tali rilievi consegue declaratoria di inammissibilità del ricorso;
le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00 oltre accessori come per legge.
Cosenza 10 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1684 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]7, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Cosmai n. 16, presso lo studio dell'Avv. Gianluca VETERE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 congiuntamente disgiuntamente dagli Avv.ti Umberto Ferrato (c.f. ) e Roberto C.F._2
ZI (C.F. per procura alle liti n. 37875 rep. n. 7313 del 22.3.24 per atti C.F._3 notaio di Roma ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Persona_1
Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
Resistente
Motivi della decisione
Con ricorso del 16.4.2025, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento in atti con cui l' ha rettificato la sanzione amministrativa per la CP_1 violazione dell'art. 2 comma 1 bis d.l. 463/83 conv. con modificazioni dalla L.638/83 come sostituito dall'art.3 comma 6 decreto legislativo 15.01.2016 n.8 e novellato dall'art 23. Decreto legge 4.05.2023
n.48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n.85 – (mancato versamento ritenute previdenziali e assistenziali) in relazione all' annualità 2016.
Si è costituito l' instando per l'inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto per infondatezza. CP_1
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione dell' , il ricorso deve essere dichiarato CP_1 inammissibile per intervenuta decadenza.
Valga premettere che dagli atti di causa si evince che l' ha notificato all'odierno ricorrente, nella CP_1 qualità di legale rappresentante della società Blandini s.r.l., atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) in data 30.10.2017.
A tale notifica, è seguita quella dell' ordinanza ingiunzione n. OI-000353825 in data 31.1.2022.
Successivamente, avuto riguardo alla novella legislativa (D.L. 48/2023, conv. dalla legge n. 85/2023 che, come noto, ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».) l' ha comunicato la rettifica della sanzione, rideterminandola CP_1
(peraltro in melius).
L'atto opposto è una mera comunicazione di rideterminazione del quantum della sanzione con invito a pagare nonché comunicazione della facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante pagamento in misura ridotta, come tale atto privo di alcuna efficacia esecutiva/lesiva; invero, con l'atto impugnato, l'istituto si è limitato a comunicare il quantum della sanzione per come rettificato alla luce della novella legislativa.
Il provvedimento impugnato non è altro se non un invito a corrispondere le somme dovute e con esso l'istituto previdenziale ha solo avvisato che la sanzione è stata rideterminata e che a mezzo del pagamento in misura ridotta è possibile estinguere il procedimento sanzionatorio.
L'ordinanza ingiunzione, notificata il 31-01-2022, non è stata opposta nel termine perentorio di giorni trenta previsto (a pena di inammissibilità) dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011 e a tanto consegue che tale ordinanza ingiunzione è divenuta definitiva con conseguente inammissibilità dei motivi di opposizione che parte ricorrente solleva in questa sede che avrebbe dovuto proporre nel predetto termine.
L'atto notificato in data 11-02-2025 non può ritenersi quale nuova ordinanza ingiunzione per le medesime violazioni, ma esclusivamente quale mero atto di rettifica degli importi originariamente richiesti, ridotti nel rispetto del nuovo testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8 (introdotto dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023).
Ne consegue, atteso il carattere definitivo dell'ordinanza ingiunzione notificata in data 31-01-2022, che la parte è decaduta dalla facoltà di sollevare questioni che avrebbe dovuto porre in un giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione e tra queste la questione della estinzione dell'obbligazione per estinzione della persona giuridica, della decadenza dell'art. 14 della L. 689/81 e la questione della prescrizione maturata fino alla notifica (si ripete eseguita il 31-01-2022).
Una diversa soluzione, infatti, consentirebbe di aggirare la norma di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011 nella parte in cui prevede appunto un termine perentorio di decadenza
(“L'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale e la sua mancata opposizione è sanzionata con la decadenza dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione” (Cass. Sez. L. ordinanza n. 25991 del 16/11/2020).
Con l'odierno ricorso, pertanto, il ricorrente avrebbe potuto far valere solo l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica nel 2022 dell'ordinanza ingiunzione osservandosi che, in ogni caso, nessuna prescrizione si è compiuta attesa la notifica del provvedimento di rettifica dell'importo delle sanzioni nel 2025.
Il ricorso va, pertanto, respinto. A tali rilievi consegue declaratoria di inammissibilità del ricorso;
le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00 oltre accessori come per legge.
Cosenza 10 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti