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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2831/2022 R.G. cui è riunito il numero 2896/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo tra
, residente in [...]alla C/da Sorbo C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Coschignano per mandato in atti;
e
, c.f. , nato in [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente alla C.da Sorbo n. 143, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Reale per mandato in atti;
- opponenti- contro con sede legale in Venezia Controparte_2
Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , già P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, capitale sociale interamente versato
Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS CP_ S.p.A., appartenente al Gruppo Banca e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data
09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. Persona_1
15678,registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria
[...]
(già denominata cambio di denominazione Controparte_3 CP_4
avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: (C.F.
e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via P.IVA_3 P.IVA_2
Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa
, munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di “ Controparte_5 [...]
in data 5.08.2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, Controparte_2 Persona_1
rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio Per_1
di Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al
[...]
nr. 28565 di serie IT (DOC. 4), dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino e dall'avv.
Marco Pesenti;
opposta
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto separate opposizioni avverso il d.i. Controparte_1 Parte_1
798/2022 del 6/6/2022 ottenuto, per la somma di euro 10.722,15, dalla odierna opposta, cessionaria del credito derivante dal contratto di credito al consumo n. 0010133014674830 stipulato da con Fiditalia S.p.A., garantito da . Controparte_1 Parte_1
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto, complessivamente:
l'insufficienza della documentazione versata dalla presunta creditrice a corredo del ricorso monitorio, disconosciuta in quanto prodotta solo in copia fotostatica, la nullità del contratto, stante la previsione di clausole vessatorie, non oggetto di approvazione separata, l'applicazione del tasso di ammortamento alla francese, determinante interessi anatocistici e, quindi, non dovuti, la mancata consegna del contratto.
Nel costituirsi, la società opposta ha contestato gli opposti profili di censura, chiedendo la conferma dell'ingiunzione.
Disposta la riunione dei procedimenti, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, espletata la mediazione ed integrati gli scritti difensivi, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del procedimento, prima di soffermarsi sulle specifiche questioni di merito che assumono rilievo nel caso di specie, osserva il Tribunale
– alla luce della giurisprudenza della S.C. (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11) – che
“l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto”.
Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Orbene, nel caso di specie la ricorrente in monitorio ha prodotto in copia fotostatica la documentazione attestante la concessione di un finanziamento a (di cui Controparte_1
si è costituito garante ) da parte di Fiditalia di euro 12.500,00, per Parte_1
l'acquisto di una vettura, alle condizioni specificamente sottoscritte che prevedevano un piano di rimborso rateale di 60 rate con applicazione di un TAN del 8.76% e di un TAEG del 9.12%.
Le condizioni del finanziamento, quindi, risultano chiare ed espressamente pattuite dai contraenti.
Ha depositato, altresì, copia dell'atto di cessione del credito;
raccomandata a.r. di intervenuta cessione del credito;
estratto conto attestante il calcolo delle rate corrisposte, di quelle insolute e degli interessi e penali addebitati.
Quanto alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, eccepita senza dedurne l'incidenza sul quantum del capitale e degli interessi applicati, sia sufficiente ad escluderne il rilievo caducante il titolo monitorio il fatto che tale esplicita manifestazione di volontà del creditore può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione.
In definitiva, l'estratto conto certificato in atti, unitamente al relativo titolo negoziale, giustifica, dapprima, l'emissione di un decreto ingiuntivo – integrando i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. – e successivamente, nell'ambito del giudizio di opposizione, ha efficacia fino a prova contraria, in assenza di specifiche contestazioni della parte contro cui è prodotta.
Ed invero, l'estratto conto, nella specie, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto, da dimostrare con la produzione dei c.d. “scalari”– e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore: a ciò consegue che, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti.
Il credito vantato trova un preciso riscontro negli estratti conto prodotti dalla società opposta, in cui risultano analiticamente indicate le operazioni contabili eseguite in relazione ai finanziamenti in oggetto, da cui si evince l'esposizione debitoria azionata in sede monitoria, mentre entrambi gli opponenti non hanno fornito una raffigurazione dello svolgimento del rapporto diversa da quella rappresentata nei documenti allegati, che non sono stati specificamente ed analiticamente contestati, nè hanno allegato o tantomeno dimostrato, in particolare, l'esistenza di versamenti non conteggiati, pur essendo gravati dal relativo onere, essendosi limitati ad una contestazione alquanto vaga e generica, priva del benché minimo elemento di prova.
Ed invero, i bollettini postali allegati da in uno all'opposizione non Controparte_1 possono ritenersi idonei a smentire le risultanze dell'estratto conto prodotto in sede monitoria, trattandosi di pagamenti già contabilizzati all'interno dell'estratto conto e detratti dal totale dovuto, di talchè gli stessi non hanno efficacia dimostrativa dell'estinzione (parziale) del credito ingiunto.
Deve, ancora, evidenziarsi, ancora, che la banca in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione - cui possono aggiungersene altre - che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato, ha l'obbligo di rendiconto ex art. 1832 c.c. che si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto, per cui la produzione in giudizio della documentazione contabile comporta che in relazione alle risultanze ivi contenute le contestazioni del cliente non possano essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di specifica e puntuale contestazione l'obbligo dell'istituto di credito di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.
Gli estratti conto prodotti e sottoscritti dal funzionario della società, infatti, non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca, con la conseguenza che la disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, debba essere rinvenuta, non già nell'art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell'art. 2712 c.c., per cui grava sul debitore l' onere di contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti (cfr., sul punto, Cass. n. 23389/16).
La documentazione prodotta, in definitiva, è idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale sottostante ed il credito vantato dall'opposta e maturato durante l'operatività del rapporto negoziale.
Non appare fondata la contestazione in ordine alla mancata ricezione della copia del contratto da parte del cliente, atteso che dal contratto prodotto in uno al monitorio (cfr.
DOC. 3 fascicolo monitorio) emerge che l'istituto erogatore del prestito abbia messo a disposizione il ritiro della copia del contratto al cliente. Né risulta che il documento sia stato chiesto inutilmente da parte opponente e ne sia stato rifiutata la consegna prima dell'instaurazione del giudizio.
Non persuade la contestazione della illegittimità dell'ammortamento alla francese, applicato nella specie.
Ritiene il Tribunale, infatti, che gli interessi risultano calcolati solo sulla quota di capitale non pagata e non sull'intera rata, di talchè non vi è riscontro di illegittima capitalizzazione di interessi. Siffatta procedura di calcolo, come chiarito dalla Suprema Corte nella sua più pregevole composizione, non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di finanziamento, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata (da ultimo cfr Cass. Sezioni Unite 15130/2024).
Da ultimo, deve escludersi l'eccepita inefficacia di clausole vessatorie.
Ed invero, gli opponenti hanno in parte qua formulato contestazioni generiche in ordine a tale profilo, limitandosi alla enucleazione di meri principi ed interpretazioni giurisprudenziali, eccependo la nullità dell'intero negozio in termini di conseguenzialità necessaria alla sottoscrizione di un “contratto per adesione”.
Gli stessi avrebbero dovuto, invece, specificare chiaramente quale sarebbe la loro incidenza sulla quantificazione del credito vantato dalla odierna opposta e, quindi, nella determinazione quantitativa del credito azionato.
È necessario, peraltro, chiarire che ai sensi dell'art. 34, co. 3 del Codice del Consumo, “Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”, di talché, le clausole contrattuali che costituiscano estrinsecazione di principi civilistici non possono essere ritenute vessatorie.
In particolare, trattasi delle disposizioni riproduttive degli artt. 1186 cod. civ. (“Decadenza del termine”), 1382 cod. civ. (“Effetti della clausola penale”), 1282 cod. civ. (“Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”), 1284, co. 3, cod. civ. (“Saggio degli interessi”) e 1224 cod. civ.
(“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”).
E ciò senza dimenticare che, come precisato dal co. 2 dell'art. 34 del Codice del Consumo,
“il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Non persuade, quindi, la censura sulla vessatorietà delle clausole in violazione degli artt.
33 e 35 del Codice del Consumo, senza peraltro indicare espressamente l'illegittimità delle clausole contrattuali, essendo state valorizzate nel documento contrattuale con separata sottoscrizione, e quindi, espressamente accettate dal . CP_1
Neppure risulta applicata la penale, di cui è pure è stata dedotta l'eccessiva onerosità, di talchè, anche a voler aderire al rilievo degli opponenti, l'eventuale declaratoria di inefficacia della pattuizione non inciderebbe sul calcolo della somma complessivamente dovuta.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, la vessatorietà delle clausole comporta come effetto la nullità delle stesse ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice di consumo che è una nullità parziale in quanto prevede che: "il contratto rimane valido per il resto". Tale disposizione ha lo scopo non di annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Il contratto in questione può, pertanto, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, la sua sopravvivenza senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, circostanza questa che va verificata di volta in volta secondo un approccio obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, C-118/17, EU:C:2019:207, Per_2 punti 40 e 51, e del 26 marzo 2019, e Bankia, C-70/17 et C- Controparte_6
179/17, EU:C:2019:250, punto 57).
Ne consegue il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della matrice documentale della controversia e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, ai minimi tabellari, in assenza di istruttoria, non concretamente espletata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nelle controversie civili come innanzi promosse disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA le opposizioni e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
➢ CONDANNA gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidandole per ciascuno in 1.700,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 3.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2831/2022 R.G. cui è riunito il numero 2896/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo tra
, residente in [...]alla C/da Sorbo C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Coschignano per mandato in atti;
e
, c.f. , nato in [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente alla C.da Sorbo n. 143, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Reale per mandato in atti;
- opponenti- contro con sede legale in Venezia Controparte_2
Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , già P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
a seguito di mero cambio di denominazione sociale, capitale sociale interamente versato
Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS CP_ S.p.A., appartenente al Gruppo Banca e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data
09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. Persona_1
15678,registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria
[...]
(già denominata cambio di denominazione Controparte_3 CP_4
avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: (C.F.
e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via P.IVA_3 P.IVA_2
Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa
, munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di “ Controparte_5 [...]
in data 5.08.2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, Controparte_2 Persona_1
rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio Per_1
di Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al
[...]
nr. 28565 di serie IT (DOC. 4), dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino e dall'avv.
Marco Pesenti;
opposta
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto separate opposizioni avverso il d.i. Controparte_1 Parte_1
798/2022 del 6/6/2022 ottenuto, per la somma di euro 10.722,15, dalla odierna opposta, cessionaria del credito derivante dal contratto di credito al consumo n. 0010133014674830 stipulato da con Fiditalia S.p.A., garantito da . Controparte_1 Parte_1
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto, complessivamente:
l'insufficienza della documentazione versata dalla presunta creditrice a corredo del ricorso monitorio, disconosciuta in quanto prodotta solo in copia fotostatica, la nullità del contratto, stante la previsione di clausole vessatorie, non oggetto di approvazione separata, l'applicazione del tasso di ammortamento alla francese, determinante interessi anatocistici e, quindi, non dovuti, la mancata consegna del contratto.
Nel costituirsi, la società opposta ha contestato gli opposti profili di censura, chiedendo la conferma dell'ingiunzione.
Disposta la riunione dei procedimenti, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, espletata la mediazione ed integrati gli scritti difensivi, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del procedimento, prima di soffermarsi sulle specifiche questioni di merito che assumono rilievo nel caso di specie, osserva il Tribunale
– alla luce della giurisprudenza della S.C. (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11) – che
“l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto”.
Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Orbene, nel caso di specie la ricorrente in monitorio ha prodotto in copia fotostatica la documentazione attestante la concessione di un finanziamento a (di cui Controparte_1
si è costituito garante ) da parte di Fiditalia di euro 12.500,00, per Parte_1
l'acquisto di una vettura, alle condizioni specificamente sottoscritte che prevedevano un piano di rimborso rateale di 60 rate con applicazione di un TAN del 8.76% e di un TAEG del 9.12%.
Le condizioni del finanziamento, quindi, risultano chiare ed espressamente pattuite dai contraenti.
Ha depositato, altresì, copia dell'atto di cessione del credito;
raccomandata a.r. di intervenuta cessione del credito;
estratto conto attestante il calcolo delle rate corrisposte, di quelle insolute e degli interessi e penali addebitati.
Quanto alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, eccepita senza dedurne l'incidenza sul quantum del capitale e degli interessi applicati, sia sufficiente ad escluderne il rilievo caducante il titolo monitorio il fatto che tale esplicita manifestazione di volontà del creditore può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione.
In definitiva, l'estratto conto certificato in atti, unitamente al relativo titolo negoziale, giustifica, dapprima, l'emissione di un decreto ingiuntivo – integrando i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. – e successivamente, nell'ambito del giudizio di opposizione, ha efficacia fino a prova contraria, in assenza di specifiche contestazioni della parte contro cui è prodotta.
Ed invero, l'estratto conto, nella specie, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto, da dimostrare con la produzione dei c.d. “scalari”– e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore: a ciò consegue che, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti.
Il credito vantato trova un preciso riscontro negli estratti conto prodotti dalla società opposta, in cui risultano analiticamente indicate le operazioni contabili eseguite in relazione ai finanziamenti in oggetto, da cui si evince l'esposizione debitoria azionata in sede monitoria, mentre entrambi gli opponenti non hanno fornito una raffigurazione dello svolgimento del rapporto diversa da quella rappresentata nei documenti allegati, che non sono stati specificamente ed analiticamente contestati, nè hanno allegato o tantomeno dimostrato, in particolare, l'esistenza di versamenti non conteggiati, pur essendo gravati dal relativo onere, essendosi limitati ad una contestazione alquanto vaga e generica, priva del benché minimo elemento di prova.
Ed invero, i bollettini postali allegati da in uno all'opposizione non Controparte_1 possono ritenersi idonei a smentire le risultanze dell'estratto conto prodotto in sede monitoria, trattandosi di pagamenti già contabilizzati all'interno dell'estratto conto e detratti dal totale dovuto, di talchè gli stessi non hanno efficacia dimostrativa dell'estinzione (parziale) del credito ingiunto.
Deve, ancora, evidenziarsi, ancora, che la banca in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione - cui possono aggiungersene altre - che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato, ha l'obbligo di rendiconto ex art. 1832 c.c. che si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto, per cui la produzione in giudizio della documentazione contabile comporta che in relazione alle risultanze ivi contenute le contestazioni del cliente non possano essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di specifica e puntuale contestazione l'obbligo dell'istituto di credito di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto.
Gli estratti conto prodotti e sottoscritti dal funzionario della società, infatti, non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca, con la conseguenza che la disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, debba essere rinvenuta, non già nell'art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nell'art. 2712 c.c., per cui grava sul debitore l' onere di contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti (cfr., sul punto, Cass. n. 23389/16).
La documentazione prodotta, in definitiva, è idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale sottostante ed il credito vantato dall'opposta e maturato durante l'operatività del rapporto negoziale.
Non appare fondata la contestazione in ordine alla mancata ricezione della copia del contratto da parte del cliente, atteso che dal contratto prodotto in uno al monitorio (cfr.
DOC. 3 fascicolo monitorio) emerge che l'istituto erogatore del prestito abbia messo a disposizione il ritiro della copia del contratto al cliente. Né risulta che il documento sia stato chiesto inutilmente da parte opponente e ne sia stato rifiutata la consegna prima dell'instaurazione del giudizio.
Non persuade la contestazione della illegittimità dell'ammortamento alla francese, applicato nella specie.
Ritiene il Tribunale, infatti, che gli interessi risultano calcolati solo sulla quota di capitale non pagata e non sull'intera rata, di talchè non vi è riscontro di illegittima capitalizzazione di interessi. Siffatta procedura di calcolo, come chiarito dalla Suprema Corte nella sua più pregevole composizione, non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di finanziamento, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata (da ultimo cfr Cass. Sezioni Unite 15130/2024).
Da ultimo, deve escludersi l'eccepita inefficacia di clausole vessatorie.
Ed invero, gli opponenti hanno in parte qua formulato contestazioni generiche in ordine a tale profilo, limitandosi alla enucleazione di meri principi ed interpretazioni giurisprudenziali, eccependo la nullità dell'intero negozio in termini di conseguenzialità necessaria alla sottoscrizione di un “contratto per adesione”.
Gli stessi avrebbero dovuto, invece, specificare chiaramente quale sarebbe la loro incidenza sulla quantificazione del credito vantato dalla odierna opposta e, quindi, nella determinazione quantitativa del credito azionato.
È necessario, peraltro, chiarire che ai sensi dell'art. 34, co. 3 del Codice del Consumo, “Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”, di talché, le clausole contrattuali che costituiscano estrinsecazione di principi civilistici non possono essere ritenute vessatorie.
In particolare, trattasi delle disposizioni riproduttive degli artt. 1186 cod. civ. (“Decadenza del termine”), 1382 cod. civ. (“Effetti della clausola penale”), 1282 cod. civ. (“Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”), 1284, co. 3, cod. civ. (“Saggio degli interessi”) e 1224 cod. civ.
(“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”).
E ciò senza dimenticare che, come precisato dal co. 2 dell'art. 34 del Codice del Consumo,
“il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Non persuade, quindi, la censura sulla vessatorietà delle clausole in violazione degli artt.
33 e 35 del Codice del Consumo, senza peraltro indicare espressamente l'illegittimità delle clausole contrattuali, essendo state valorizzate nel documento contrattuale con separata sottoscrizione, e quindi, espressamente accettate dal . CP_1
Neppure risulta applicata la penale, di cui è pure è stata dedotta l'eccessiva onerosità, di talchè, anche a voler aderire al rilievo degli opponenti, l'eventuale declaratoria di inefficacia della pattuizione non inciderebbe sul calcolo della somma complessivamente dovuta.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, la vessatorietà delle clausole comporta come effetto la nullità delle stesse ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice di consumo che è una nullità parziale in quanto prevede che: "il contratto rimane valido per il resto". Tale disposizione ha lo scopo non di annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive, ma di sostituire all'equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime, fermo restando che il contratto di cui trattasi deve, in via di principio, sussistere senza nessun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive. Il contratto in questione può, pertanto, essere mantenuto purché, conformemente alle norme di diritto interno, la sua sopravvivenza senza le clausole abusive sia giuridicamente possibile, circostanza questa che va verificata di volta in volta secondo un approccio obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, C-118/17, EU:C:2019:207, Per_2 punti 40 e 51, e del 26 marzo 2019, e Bankia, C-70/17 et C- Controparte_6
179/17, EU:C:2019:250, punto 57).
Ne consegue il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della matrice documentale della controversia e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, ai minimi tabellari, in assenza di istruttoria, non concretamente espletata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nelle controversie civili come innanzi promosse disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA le opposizioni e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
➢ CONDANNA gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidandole per ciascuno in 1.700,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 3.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei