Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 398
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Erronea presunzione di residenza fiscale in Italia

    La Corte ha ritenuto che l'iscrizione all'anagrafe non sia un criterio sufficiente per stabilire la residenza fiscale in Italia, soprattutto in presenza di criteri sostanziali che indicano la residenza all'estero. La documentazione prodotta (attestato di occupazione, codice fiscale estero, certificato di registrazione di residenza, contratti di lavoro, ordini di missione, ricevute di acquisti online) conferma la residenza della contribuente all'estero per l'anno d'imposta in questione. Pertanto, non sussiste l'obbligo dichiarativo in Italia e si applica il divieto di doppia imposizione previsto dalla convenzione bilaterale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 398
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 398
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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