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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16286/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F01510 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22516/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I Napoli impugnando l'avviso di accertamento,in epigrafe indicato, che assumeva notificato il 6 giugno 2025,fondato sulla totale omissione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 in presenza di reddito prodotto all'estero, recante la pretesa complessiva di euro 12.596,81, ripartita per euro 4.429,00 a titolo di irpef, euro 7.086,40 per sanzioni e euro 1.081,41 per interessi e spese.
Deduceva la parte ricorrente che il gravato provvedimento trovava fondamento nell' erroneo assunto dell'ufficio secondo il quale la ricorrente,nell'anno 2018, sarebbe stata residente in [...]omettendo,per tale ragione, di dichiarare un reddito da lavoro dipendente, impropriamente qualificato «pensione » di fonte estera (Stato_2)che era stato ripreso a tassazione con l'irrogazione della ulteriore sanzione per omessa dichiarazione.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate sostenendo che il provvedimento impugnato era legittimo trovando fondamento nella circostanza che la contribuente, nell'anno 2018, era stata iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune di nome Comune_1 e di conseguenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR per tale anno d'imposta doveva ritenersi aver avuto la residenza fiscale in Italia con conseguente omissione dell'obbligo di dichiarare un reddito di fonte estera. Si precisava ulteriormente,a tal riguardo,che alla luce del modello di convenzione OCSE i redditi prodotti all'estero erano imponibili, sia nel paese di residenza sia all'estero e che sussisteva la potestà impositiva esclusiva del paese di residenza del contribuente per il lavoro subordinato svolto all'estero,laddove il beneficiario soggiornasse nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni.Alla luce di tali osservazioni chiedeva il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e,per tale ragione, deve essere rigettato.
L'accertamento impugnato, invero, si fonda a monte sull'erroneo presupposto che la contribuente, nell'anno
2018, avesse la residenza fiscale in Italia e quindi avesse l'obbligo di dichiarare,nel paese di residenza, ai sensi dell'art.3 del TUIR, il reddito prodotto in ogni parte del mondo,obbligo a cui la ricorrente si sarebbe sottratta.Tale circostanza,tuttavia,non appare ancorata a elementi di carattere sostanziale ma soltanto di carattere meramente formale, ed in particolare alla circostanza che la contribuente nell'anno 2018 sia stata iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune di nome Comune_1i.Peraltro le tie break rules non contemplano l'iscrizione all'anagrafe quale criterio valido di radicamento della residenza fiscale. Pertanto, per l'Italia, tale criterio deve ritenersi soccombente rispetto ai criteri convenzionali OCSE (abitazione permanente, domicilio, dimora abituale).
Risultando pertanto incontroverso che per affermare che la contribuente avesse la residenza in Italia nell'anno
2018 è necessario far riferimento a criteri di carattere sostanziale deve evidenziarsi che, in atti, sussistono molteplici risultanze che portano a sostenere che la contribuente nell'anno 2018 non avesse la residenza fiscale in Stato_1. In primo luogo appare significativo l'attestato di occupazione rilasciatole dall'Ateneo con cui risulta comprovato che la contribuente è stata ricercatrice post-dottorato dal I ottobre 2016 al 14 gennaio
2019 . Del pari l'OIB Stato_2,equivalente al codice fiscale italiano,ottenuto dalla contribuente nel novembre del 2016, comprova che la medesima è stata residente in [...], per tutto il periodo di lavoro in Stato_2. Tale circostanza è ulteriormente confermata da un successivo certificato di registrazione di residenza del
9 gennaio 2018, rilasciato dal Ministero degli Afferi interni – Direzione di Polizia di Città dello Città dello Stato_2 Servizio cittadinanza.
Inoltre con riferimento all' anno 2018 risulta comprovata la stipula di due contratti di lavoro a tempo determinato, intervenuti tra la ricorrente e l'ateneo di Stato_2, nell'arco di tempo compreso dal 14 dicembre 2017 al 14 gennaio 2019.
Tali contratti configuravano la prestazione della ricorrente, a titolo di lavoro subordinato,circostanza quest'ultima confermata dai due ordini di missione impartiti nel medesimo periodo alla contribuente per la partecipazione a due eventi scientifici all'esteroin particolare la partecipazione alla 30a edizione della
Summer School in Logic, Language and Information dal 5 agosto 2018 e per 14 giorni a Stato_2 per la partecipazione alla Summer School on Data Science dal 23 settembre 2018 per 6 giorni. allegato La residenza fiscale in Stato_2 nel suindicato anno di imposta è poi ulteriormente confermata da n. 8 ricevute di consegna per acquisti on line, tutte avvenute all'indirizzo di Città dello Stato_2 Tanto premesso,risultando comprovato che la contribuente nell'anno 2018 fosse residente in [...], che l'unico reddito dalla medesima prodotto nel corso del 2018 fosse quello di lavoro subordinato in tale Stato_2 che tale reddito è stato sottoposto a tassazione in Stato_2 per un importo di 20.365 Kuna,come da certificato reddituale in atti prodotto,deve ritenersi che la contribuente non aveva alcun obbligo dichiarativo nei confronti dell'Italia non risultando durante tale periodo redditi prodotti in Italia e, alla luce di quanto chiaramente previsto dalla Convenzione Stato 1 e_ Stato_2, ratificata con L. 29 maggio 2009 n. 75 che pone,a chiare lettere, il divieto alle doppie imposizioni.
La peculiarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16286/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3015F01510 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22516/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I Napoli impugnando l'avviso di accertamento,in epigrafe indicato, che assumeva notificato il 6 giugno 2025,fondato sulla totale omissione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 in presenza di reddito prodotto all'estero, recante la pretesa complessiva di euro 12.596,81, ripartita per euro 4.429,00 a titolo di irpef, euro 7.086,40 per sanzioni e euro 1.081,41 per interessi e spese.
Deduceva la parte ricorrente che il gravato provvedimento trovava fondamento nell' erroneo assunto dell'ufficio secondo il quale la ricorrente,nell'anno 2018, sarebbe stata residente in [...]omettendo,per tale ragione, di dichiarare un reddito da lavoro dipendente, impropriamente qualificato «pensione » di fonte estera (Stato_2)che era stato ripreso a tassazione con l'irrogazione della ulteriore sanzione per omessa dichiarazione.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate sostenendo che il provvedimento impugnato era legittimo trovando fondamento nella circostanza che la contribuente, nell'anno 2018, era stata iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune di nome Comune_1 e di conseguenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR per tale anno d'imposta doveva ritenersi aver avuto la residenza fiscale in Italia con conseguente omissione dell'obbligo di dichiarare un reddito di fonte estera. Si precisava ulteriormente,a tal riguardo,che alla luce del modello di convenzione OCSE i redditi prodotti all'estero erano imponibili, sia nel paese di residenza sia all'estero e che sussisteva la potestà impositiva esclusiva del paese di residenza del contribuente per il lavoro subordinato svolto all'estero,laddove il beneficiario soggiornasse nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni.Alla luce di tali osservazioni chiedeva il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e,per tale ragione, deve essere rigettato.
L'accertamento impugnato, invero, si fonda a monte sull'erroneo presupposto che la contribuente, nell'anno
2018, avesse la residenza fiscale in Italia e quindi avesse l'obbligo di dichiarare,nel paese di residenza, ai sensi dell'art.3 del TUIR, il reddito prodotto in ogni parte del mondo,obbligo a cui la ricorrente si sarebbe sottratta.Tale circostanza,tuttavia,non appare ancorata a elementi di carattere sostanziale ma soltanto di carattere meramente formale, ed in particolare alla circostanza che la contribuente nell'anno 2018 sia stata iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune di nome Comune_1i.Peraltro le tie break rules non contemplano l'iscrizione all'anagrafe quale criterio valido di radicamento della residenza fiscale. Pertanto, per l'Italia, tale criterio deve ritenersi soccombente rispetto ai criteri convenzionali OCSE (abitazione permanente, domicilio, dimora abituale).
Risultando pertanto incontroverso che per affermare che la contribuente avesse la residenza in Italia nell'anno
2018 è necessario far riferimento a criteri di carattere sostanziale deve evidenziarsi che, in atti, sussistono molteplici risultanze che portano a sostenere che la contribuente nell'anno 2018 non avesse la residenza fiscale in Stato_1. In primo luogo appare significativo l'attestato di occupazione rilasciatole dall'Ateneo con cui risulta comprovato che la contribuente è stata ricercatrice post-dottorato dal I ottobre 2016 al 14 gennaio
2019 . Del pari l'OIB Stato_2,equivalente al codice fiscale italiano,ottenuto dalla contribuente nel novembre del 2016, comprova che la medesima è stata residente in [...], per tutto il periodo di lavoro in Stato_2. Tale circostanza è ulteriormente confermata da un successivo certificato di registrazione di residenza del
9 gennaio 2018, rilasciato dal Ministero degli Afferi interni – Direzione di Polizia di Città dello Città dello Stato_2 Servizio cittadinanza.
Inoltre con riferimento all' anno 2018 risulta comprovata la stipula di due contratti di lavoro a tempo determinato, intervenuti tra la ricorrente e l'ateneo di Stato_2, nell'arco di tempo compreso dal 14 dicembre 2017 al 14 gennaio 2019.
Tali contratti configuravano la prestazione della ricorrente, a titolo di lavoro subordinato,circostanza quest'ultima confermata dai due ordini di missione impartiti nel medesimo periodo alla contribuente per la partecipazione a due eventi scientifici all'esteroin particolare la partecipazione alla 30a edizione della
Summer School in Logic, Language and Information dal 5 agosto 2018 e per 14 giorni a Stato_2 per la partecipazione alla Summer School on Data Science dal 23 settembre 2018 per 6 giorni. allegato La residenza fiscale in Stato_2 nel suindicato anno di imposta è poi ulteriormente confermata da n. 8 ricevute di consegna per acquisti on line, tutte avvenute all'indirizzo di Città dello Stato_2 Tanto premesso,risultando comprovato che la contribuente nell'anno 2018 fosse residente in [...], che l'unico reddito dalla medesima prodotto nel corso del 2018 fosse quello di lavoro subordinato in tale Stato_2 che tale reddito è stato sottoposto a tassazione in Stato_2 per un importo di 20.365 Kuna,come da certificato reddituale in atti prodotto,deve ritenersi che la contribuente non aveva alcun obbligo dichiarativo nei confronti dell'Italia non risultando durante tale periodo redditi prodotti in Italia e, alla luce di quanto chiaramente previsto dalla Convenzione Stato 1 e_ Stato_2, ratificata con L. 29 maggio 2009 n. 75 che pone,a chiare lettere, il divieto alle doppie imposizioni.
La peculiarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese