CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2595/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA, 51 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. RUGGERI PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA, 1 60123 ANCONA presso lo studio dell'avv. BELELLI FLAVIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Querela di falso sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Disporre preliminarmente il sequestro, mediante ordine diretto all CP_1
, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale dell'avviso di ricevimento n.
[...]
78996820519-9 del 8.01.2015 ;
In via principale:
Accertare e dichiarare la falsità ideologica e materiale dell'avviso di ricevimento di ricevimento n. 78996820519-9 del 08.01.2015 e relativa alla cartella esattoriale n.
06820140110876086000, accertando che il sig. non ha mai ricevuto la cartella CP_2
esattoriale n. 06820140110876086000 né firmato quindi l' avviso di ricevimento di ricevimento n. 78996820519-9 del 08.01.2015, come invece attestato dall' agente notificatore;
né tantomeno ha mai dichiarato di essere addetto alla ricezione atti della società, neanche occasionale, IN. ; accertando, Controparte_3
inoltre, che il destinatario IN. rappresentante legale della società Controparte_4
IN. di era presente giorno 8.1.2015 presso la sede Pt_1 Parte_1 Controparte_3
della società in via Rucellai 23 Milano;
In via istruttoria:
pagina 2 di 12 si chiede ammettere la produzione allegata e l'ammissione testimoniale dei sig.
nato il [...] a [...], per rispondere sui seguenti Testimone_1
capitolati di prova preceduti dalla locuzione ''Vero che'':
1. Svolge la funzione di magazziniere presso “ di Pt_1 Parte_1 CP_3
;
[...]
2. Che non ha mai ricevuto alcuna notifica di alcun genere per conto della società “
[...]
; Parte_2
3. Che non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di ricevimento n. 78996820519-9 del
08.01.2015 e relativa alla cartella esattoriale n. 06820140110876086000 ;
4. Che non si è mai qualificato né tantomeno in occasione dell'asserita notifica della cartella n. 06820140110876086000, addetto alla ricezione atti della società “ Parte_1
; Controparte_3
5. Che la firma apposta nell'avviso di ricevimento n. 78996820519-9 del 08.01.2015 e relativa alla cartella esattoriale n. 06820140110876086000 non è la sua e la disconosce.;
Si chiede ammettere l'ammissione testimoniale dei sig.ri nato a [...] Testimone_2
il 6.9.1969 e nato a [...] il [...] impiegati presso Testimone_3
l'ufficio amministrativo della società “ , per Parte_2
rispondere sui seguenti capitolati di prova preceduti dalla locuzione ''Vero che'':
1. Che è l'unico soggetto qualificato alla ricezione della corrispondenza e a ritirare ogni tipo di corrispondenza è il rappresentante legale della società “ IN. Controparte_3
ing. ;
[...] Controparte_4
2. Che giorno 8.1.2015 non è stato notificato e/o recapitata la cartella n.
06820140110876086000 ;
3. Che giorno 8.1.2015 l'IN. era regolarmente presente presso i propri CP_3
uffici nella società “ IN. durante l'intera giornata Controparte_3
lavorativa e nessun addetto alla notifica si è presentato per notificare alcuna corrispondenza;
pagina 3 di 12 4. Che la ricezione di tutta la corrispondenza e tutte le notifiche della società IN.
[...]
nell' anno 2015, veniva ritirata e consegnata Controparte_3
esclusivamente dall' IN. legale rappresentante della società, non CP_3
essendoci altri impiegati delegati alla ricezione delle notifiche e della corrispondenza;
5. Che il sig. nato a [...] il [...] svolge attività di Testimone_1
magazziniere presso la suddetta società e che il luogo di lavoro del sig. Testimone_1
è ubicato in un diverso e opposto plesso della società rispetto a dove sono ubicati
[...]
gli uffici amministrativi presso i quali viene recapitata tutta la corrispondenza e tutte le notifiche indirizzate alla società IN. Controparte_3
6. Che nel citofono degli uffici amministrativi della società IN. Controparte_3
posto sulla via Rucellai Bernardo n° 23, Milano è espressamente
[...]
indicata la dicitura :''uffici amministrativi';
- Disporre perizia grafica sulla firma apposta sull' avviso di ricevimento n.
78996820519-9 del 08.01.2015 relativo alla cartella n. 06820140110876086000 al fine di confutare quanto comprovato con le richieste di prova formulate e cioè che tale firma non è quella del sig. ; Testimone_1
Disporre l'acquisizione ex art.345 c.p.c. dell'ordine di servizio del 10.10.2013 rinvenuto solo successivamente la sentenza di primo grado essendo documento datato nel tempo (ALLEGATO 1 dell'atto di appello)
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali di giudizio da distrarre al sottoscritto avvocato antistatario
Per : Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano,
- rigettare l'appello proposto dalla società Parte_3
e pagina 4 di 12 confermare la inammissibilità, l'infondatezza e il rigetto della proposta querela di falso relativa all'avviso di ricevimento n. 78996820519-9 del 8/01/2015 relativo alla cartella di pagamento n. 06820140110876086000.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 5 di 12 Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1735\2024 pubblicata il 15-2-2024, provvedendo sui due procedimenti di querela di falso introdotti dalla IN. (d'ora in Controparte_3 avanti anche IN. ) nei confronti dell' , respingeva la domanda Pt_1 Controparte_1 quanto alla querela avverso l'avviso di ricevimento n.78996820519-9 relativo alla notifica della cartella esattoriale n.06820140110876086000, dichiarava cessata la materia del contendere quanto agli altri documenti impugnati, e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Le pregresse vicende processuali possono essere così sintetizzate.
La IN. evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, proponendo querela di falso avverso Pt_1
l'avviso di ricevimento n.78996820519-9 relativo alla notifica della cartella esattoriale n.06820140110876086000, e nei confronti di altri documenti, alcuni oggetto di altro procedimento introdotto dalla IN. , poi riunito al primo. Pt_1
Nel corso del giudizio, a seguito dell'accettazione della richiesta di rottamazione avanzata dalla IN.
, quest'ultima rappresentava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per tutti i Pt_1 documenti relativi alle cartelle esattoriali, ad eccezione dell'avviso di ricevimento n.78996820519-9 relativo alla notifica della cartella esattoriale n.06820140110876086000.
Quanto a quest'ultimo documento, rappresentato dall'avviso di ricevimento dell'8 gennaio 2015 dal quale risultava l'intervenuta consegna del plico, da parte del messo notificatore, presso la sede della
IN. , in via Rucellai Bernardo n.23 Milano, a mani di tale signor , qualificatosi come Pt_1 CP_2 addetto della ricezione degli atti per conto della società, l'attrice assumeva come il non aveva CP_2 mai sottoscritto l'avviso di ricevimento, né era addetto alla ricezione degli atti, né infine in quella data il rappresentante legale della IN. , sig. sarebbe stato assente dalla sede Pt_1 Controparte_4 della società.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'ammissibilità della Controparte_1 domanda attorea, in quanto le circostanze impugnate non erano contestabili con la querela di falso, in quanto attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori della propria funzione pubblica, con la conseguenza che la IN. avrebbe dovuto fornire, nel giudizio di impugnazione della cartella, la Pt_1 prova in ordine a dette circostanze.
Il Tribunale, assunte prove orali, decideva la causa nei termini sopra indicati.
pagina 6 di 12 Il primo giudice, dopo avere ricordato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la relata di notifica redatta dal messo incaricato dall'agenzia della riscossione facesse fede sino a querela di falso, osservava come l'efficacia probatoria era quella delimitata dall'art. 2700 c.c. e nel caso di specie riguardava il fatto della avvenuta consegna del documento da notificarsi, in data 8 gennaio 2015,
a tale signor qualificatosi addetto alla ricezione atti per la società IN. , all'indirizzo di CP_2 Pt_1 via Rucellai n.23 Milano, da parte del messo . Controparte_6
Il tribunale rilevava come la querela di falso fosse istituto volto a privare gli atti pubblici della fede privilegiata loro propria, la quale, tuttavia, per giurisprudenza consolidata, era limitata agli elementi estrinseci dell'atto indicati all'art. 2700 c.c. e non si estendeva al contenuto intrinseco del medesimo, che poteva anche non essere veritiero e in ordine alla cui veridicità ed esattezza era ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge.
Secondo il giudice di primo grado, la prospettazione della società attrice non era riconducibile al possibile oggetto della querela di falso, laddove si negava che il fosse mai stato un addetto CP_2 alla ricezione di atti per conto della Società, posto che tale contestazione aveva ad oggetto proprio il contenuto intrinseco dell'atto redatto dal messo notificatore.
Osservava il tribunale come parte attrice avrebbe dovuto svolgere la confutazione di tale contenuto intrinseco nell'ambito dei procedimenti nei quali i documenti erano stati prodotti dalla controparte, non potendo essere oggetto di un autonomo processo di querela di falso in mancanza dell'efficacia privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. circa la veridicità di tali dichiarazioni.
Pertanto, secondo il primo giudice, la querela di falso proposta doveva essere dichiarata inammissibile nella parte in cui si contestava la veridicità intrinseca dell'attestazione “addetto alla ricezione degli atti” riportata nella relata di notifica.
Per quanto riguardava le ulteriori contestazioni sollevate dall'attrice con riferimento al detto avviso di ricevimento, osservava il tribunale come le dichiarazioni rese dal signor in sede di assunzione CP_2 di prova testimoniale, laddove lo stesso aveva riconosciuto di aver svolto le mansioni di magazziniere presso la società attrice, e di avere svolto la specifica mansione del ritiro dei pacchi destinati alla
Società, inviati sia tramite posta che tramite corriere, permettevano, in mancanza di prova contraria, di non potersi giudicare del tutto inverosimile o inveritiera l'attestazione che risultava sull'avviso di ricevimento impugnato.
pagina 7 di 12 Detta sentenza è stata impugnata da IN. già Parte_3 [...]
che ne chiede la riforma con l'accoglimento della querela di falso, in forza Parte_2 di tre motivi di appello.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto della impugnazione, Controparte_1
e facendo rilevare l'inammissibilità della nuova prospettazione in fatto dell'appellante, che aveva contestato con l'impugnazione il fatto stesso che il messo notificatore si fosse recato presso la sede della società in Milano via Rucellai n.23.
All'udienza del 25-2-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 maggio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 20 maggio 2025, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Con il primo motivo l'appellante lamenta come il tribunale avesse trascurato di considerare l'istruttoria orale, ed in particolare la deposizione del teste , che aveva confermato come la Testimone_1 sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non fosse la sua, e quindi risultasse falsa.
Con il secondo motivo l'appellante assume come il primo giudice avesse errato nell'interpretare il thema decidendum, così come indicato nell'atto introduttivo, dove si era inteso contestare non le dichiarazioni rese all'agente notificatore, quanto piuttosto la falsità dell'operato dell'agente notificatore, ciò che determinava l'inesistenza della notificazione.
La falsità, fa rilevare l'appellante, riguardava “la circostanza che l'agente notificatore si sia mai recato presso la sede della società per notificare la cartella”, ed era stata provata attraverso la deposizione del teste che aveva confermato di non avere mai ricevuto la notifica, di non essersi mai CP_2 dichiarato addetto al ritiro, e di non riconoscere come propria la firma apposta sull'avviso di ricevimento.
Lo stesso giudice, in modo contraddittorio, aveva raccolto un saggio grafico del ma poi CP_2 aveva negato l'ingresso di una ctu diretta all'accertamento della veridicità della sottoscrizione.
Aggiunge l'appellante come il tribunale aveva trascurato di considerare che il legale rappresentante della IN. , in quella data, era presente presso la sede della società, e sulla circostanza era stata Pt_1 articolata una prova orale, non ammessa.
Fa ancora rilevare l'appellante come l'agente notificatore avesse falsamente attestato di avere compiuto la consegna dell'atto tributario ad una persona specifica, e cioè al CP_2
pagina 8 di 12 L'appellante ribadiva come nessun soggetto si era mai presentato l'8-1-2015 presso la sede della IN.
per eseguire una notifica. Pt_1
Con il terzo motivo l'appellante censura l'affermazione del primo giudice, secondo cui dalle complessive dichiarazioni del teste l'attestazione che risultava nell'avviso di ricevimento CP_2 poteva ritenersi non del tutto inverosimile.
Secondo l'appellante, il tribunale aveva errato sia nel non disporre il sequestro del documento, sia nel ritenere una presunzione di veridicità delle circostanze emergenti dall'avviso di ricevimento, senza consentire alla parte attrice di accedere pienamente al proprio diritto di prova, rigettando la richiesta di ctu, e di prova orale sulla presenza in sede, nella data dell'8-1-2015, del legale rappresentante della società.
I tre motivi che, attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
Va anzitutto rilevato, che, così come eccepito dalla parte appellata, l'appellante ha introdotto in questo grado di impugnazione una nuova prospettazione in fatto, a sostegno della querela di falso, sostenendo che ciò che si era contestato in primo grado era che il messo notificatore non si fosse mai recato presso la sede della società in Milano via Rucellai n.23, il giorno 8-1-2015.
La novità della allegazione in fatto emerge con evidenza dall'esame del contenuto dell'atto di citazione, nella parte dedicata all'avviso di ricevimento n.78996820519-9 relativo alla notifica della cartella esattoriale.
A pagina n. 8 dell'atto di citazione si legge quanto segue :”… in merito alla sostenuta notificazione della cartella n. 06820140110876086000, documentata con avviso di ricevimento n. 78996820519-9 del 08.01.2015, che sarebbe stato consegnato a tale si evidenzia che la firma indicata nel CP_2 suddetto avviso è stata disconosciuta dallo stesso è mai stato incaricato dalla CP_2 Parte_4 società '' alla ricezione atti, svolgendo la mansione di Parte_2 magazziniere . Pertanto, in alcun modo il sig. ha potuto asserire di essere addetto alla CP_2 ricezione atti, come differentemente attestato nell' avviso di ricezione n. 78996820519-9 del
08.01.2015 da parte dell'agente notificatore. Inoltre non corrisponde al vero che quel giorno era assente il destinatario della suddetta cartella, , rappresentante legale dell'odierna attrice. Controparte_4
Infatti, quel giorno,8.1.2015, era presente l'IN. che poteva regolarmente ricevere Controparte_4 la notifica della cartella n. 06820140110876086000 come da dichiarazione sostitutiva dei sigg.ri e impiegati presso l'ufficio amministrativo della società..”. Testimone_2 Testimone_3
pagina 9 di 12 A pagina n.12 dell'atto di citazione, dopo il richiamo di parte attrice all'art. 7 della legge 890 del 1082 sulla individuazione dei soggetti ai quali può essere consegnato l'atto da notificare, si legge quanto segue: ”…Nel presente procedimento, come risulta dagli atti, l'avviso di recapito non veniva consegnato ad alcuno dei soggetti sopra indicati. Infatti la firma apposta sul detto avviso non è riconducibile né al rappresentante legale della società “ IN. , né a CP_3 Controparte_3 personale da questa incaricato alla ricezione, ma invece risulta consegnato a tale ' che CP_2 svolge altre mansioni e precisamente quella di magazziniere presso la società , come si evince dalla sua dichiarazione sostitutiva di notorietà ..e che non ha mai ricevuto alcuna notifica né tantomeno la notifica della cartella n. 06820140110876086000; pertanto non ha dichiarato all' agente notificatore, non potendolo dichiarare, per motivi sopra esposti, di essere addetto alla ricezione atti amministrativi…La notifica effettuata in data 08.01.2015 al sig. deve, quindi, essere CP_2 considerata inesistente in quanto, il medesimo , oltre a non aver ricevuto l'atto oggetto di CP_2 querela, non è persona addetta alla ricezione atti e non ha mai dichiarato di esserlo non avendo mai ricevuto alcun incarico/mandato, anche di natura provvisoria o precaria, di ricevere la corrispondenza per conto della società “ . In ragione di tutto quanto esposto, Parte_2
l'odierna attrice si vede – suo malgrado – costretta a promuovere querela di falso al fine di contestare la veridicità (rectius evidenziare la falsità) delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento n.
78996820519-9 del 08.01.2015 e relativa alla cartella esattoriale n. 06820140110876086000 e, in particolare, con riferimento all'individuazione del soggetto ricevente..”.
Risulta quindi evidente che mai è stato sostenuto dalla odierna appellante che fosse falsa la circostanza che il messo notificatore si fosse recato presso la sede della società.
Pertanto, della nuova prospettazione in fatto compiuta dall'appellante con l'atto di impugnazione non può tenersi conto.
Ciò premesso, ciò che deve essere accertato, ed è oggetto dell'appello, è se possano essere impugnate con querela di falso le seguenti circostanze riportate nell'avviso di ricevimento e relative: al fatto che aveva dichiarato di essere incaricato della ricezione dei plichi diretta alla IN. CP_2
; Pt_1 al fatto che il legale rappresentante della destinataria non fosse presente in sede al momento della consegna del plico;
al fatto che l'avviso di ricevimento era stato sottoscritto da CP_2
pagina 10 di 12 Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte “la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, sicché, ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che in relazione a queste/ la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso…(Cass. 29974\2017; Cass. 21817\2012, Cass. 3516\2012; Cass.
9658\2000).
Sempre la Corte Regolatrice ha affermato come “non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate ..a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato ..e, quindi …tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario ..la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto … o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto- di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni •da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte..In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso. (Cass. citata 29974\2017).
Come si osserva nella pronuncia n. 29974\2017, la falsità della sottoscrizione della relata di notifica (in quel caso accertata) non implicava affatto la falsità ideologica della relata stessa posto che, trasponendo i dati fattuali del presente giudizio all'interno dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, la relata null'altro dice se non che una persona presentatasi come ha sottoscritto l'atto per Testimone_1 ricevuta.
Non depongono in senso contrario le decisioni della Suprema Corte richiamate dall'appellante.
La pronuncia n.9793\2015 afferma che la fede privilegiata della relata di notifica concerne le attestazioni circa le attività compiute e le dichiarazioni che il pubblico ufficiale ha ricevuto, e quindi, quanto l'attestazione dell'identità del destinatario ma non l'identità in sé stessa.
Anche le altre due pronunce invocate, non affermano principi in contrasto con quelli sopra riportati.
pagina 11 di 12 La decisione n.2482\2020 non ha ad oggetto la questione della natura della attestazione del pubblico ufficiale che effettua la notifica, sulla identità del soggetto che sottoscrive.
La pronuncia n. 2486\2018 riguarda la questione della fede privilegiata dell'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, ma non dell'identità in sé.
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto, con la conseguente conferma della sentenza.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall' , liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e Controparte_1 comunque dei parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 6.946,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo a cause di valore indeterminabile di bassa complessità, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, da distrarsi in favore dell'avv. Flavio Belelli dichiaratosi antistatario.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da IN. di e conferma la sentenza Pt_1 Parte_2 Parte_3 impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della , liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% Controparte_1 per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Flavio Belelli;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2595/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA, 51 20149 MILANO presso lo studio dell'avv. RUGGERI PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA, 1 60123 ANCONA presso lo studio dell'avv. BELELLI FLAVIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Querela di falso sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Disporre preliminarmente il sequestro, mediante ordine diretto all CP_1
, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale dell'avviso di ricevimento n.
[...]
78996820519-9 del 8.01.2015 ;
In via principale:
Accertare e dichiarare la falsità ideologica e materiale dell'avviso di ricevimento di ricevimento n. 78996820519-9 del 08.01.2015 e relativa alla cartella esattoriale n.
06820140110876086000, accertando che il sig. non ha mai ricevuto la cartella CP_2
esattoriale n. 06820140110876086000 né firmato quindi l' avviso di ricevimento di ricevimento n. 78996820519-9 del 08.01.2015, come invece attestato dall' agente notificatore;
né tantomeno ha mai dichiarato di essere addetto alla ricezione atti della società, neanche occasionale, IN. ; accertando, Controparte_3
inoltre, che il destinatario IN. rappresentante legale della società Controparte_4
IN. di era presente giorno 8.1.2015 presso la sede Pt_1 Parte_1 Controparte_3
della società in via Rucellai 23 Milano;
In via istruttoria:
pagina 2 di 12 si chiede ammettere la produzione allegata e l'ammissione testimoniale dei sig.
nato il [...] a [...], per rispondere sui seguenti Testimone_1
capitolati di prova preceduti dalla locuzione ''Vero che'':
1. Svolge la funzione di magazziniere presso “ di Pt_1 Parte_1 CP_3
;
[...]
2. Che non ha mai ricevuto alcuna notifica di alcun genere per conto della società “
[...]
; Parte_2
3. Che non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di ricevimento n. 78996820519-9 del
08.01.2015 e relativa alla cartella esattoriale n. 06820140110876086000 ;
4. Che non si è mai qualificato né tantomeno in occasione dell'asserita notifica della cartella n. 06820140110876086000, addetto alla ricezione atti della società “ Parte_1
; Controparte_3
5. Che la firma apposta nell'avviso di ricevimento n. 78996820519-9 del 08.01.2015 e relativa alla cartella esattoriale n. 06820140110876086000 non è la sua e la disconosce.;
Si chiede ammettere l'ammissione testimoniale dei sig.ri nato a [...] Testimone_2
il 6.9.1969 e nato a [...] il [...] impiegati presso Testimone_3
l'ufficio amministrativo della società “ , per Parte_2
rispondere sui seguenti capitolati di prova preceduti dalla locuzione ''Vero che'':
1. Che è l'unico soggetto qualificato alla ricezione della corrispondenza e a ritirare ogni tipo di corrispondenza è il rappresentante legale della società “ IN. Controparte_3
ing. ;
[...] Controparte_4
2. Che giorno 8.1.2015 non è stato notificato e/o recapitata la cartella n.
06820140110876086000 ;
3. Che giorno 8.1.2015 l'IN. era regolarmente presente presso i propri CP_3
uffici nella società “ IN. durante l'intera giornata Controparte_3
lavorativa e nessun addetto alla notifica si è presentato per notificare alcuna corrispondenza;
pagina 3 di 12 4. Che la ricezione di tutta la corrispondenza e tutte le notifiche della società IN.
[...]
nell' anno 2015, veniva ritirata e consegnata Controparte_3
esclusivamente dall' IN. legale rappresentante della società, non CP_3
essendoci altri impiegati delegati alla ricezione delle notifiche e della corrispondenza;
5. Che il sig. nato a [...] il [...] svolge attività di Testimone_1
magazziniere presso la suddetta società e che il luogo di lavoro del sig. Testimone_1
è ubicato in un diverso e opposto plesso della società rispetto a dove sono ubicati
[...]
gli uffici amministrativi presso i quali viene recapitata tutta la corrispondenza e tutte le notifiche indirizzate alla società IN. Controparte_3
6. Che nel citofono degli uffici amministrativi della società IN. Controparte_3
posto sulla via Rucellai Bernardo n° 23, Milano è espressamente
[...]
indicata la dicitura :''uffici amministrativi';
- Disporre perizia grafica sulla firma apposta sull' avviso di ricevimento n.
78996820519-9 del 08.01.2015 relativo alla cartella n. 06820140110876086000 al fine di confutare quanto comprovato con le richieste di prova formulate e cioè che tale firma non è quella del sig. ; Testimone_1
Disporre l'acquisizione ex art.345 c.p.c. dell'ordine di servizio del 10.10.2013 rinvenuto solo successivamente la sentenza di primo grado essendo documento datato nel tempo (ALLEGATO 1 dell'atto di appello)
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali di giudizio da distrarre al sottoscritto avvocato antistatario
Per : Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano,
- rigettare l'appello proposto dalla società Parte_3
e pagina 4 di 12 confermare la inammissibilità, l'infondatezza e il rigetto della proposta querela di falso relativa all'avviso di ricevimento n. 78996820519-9 del 8/01/2015 relativo alla cartella di pagamento n. 06820140110876086000.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 5 di 12 Motivi della decisione in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1735\2024 pubblicata il 15-2-2024, provvedendo sui due procedimenti di querela di falso introdotti dalla IN. (d'ora in Controparte_3 avanti anche IN. ) nei confronti dell' , respingeva la domanda Pt_1 Controparte_1 quanto alla querela avverso l'avviso di ricevimento n.78996820519-9 relativo alla notifica della cartella esattoriale n.06820140110876086000, dichiarava cessata la materia del contendere quanto agli altri documenti impugnati, e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Le pregresse vicende processuali possono essere così sintetizzate.
La IN. evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, proponendo querela di falso avverso Pt_1
l'avviso di ricevimento n.78996820519-9 relativo alla notifica della cartella esattoriale n.06820140110876086000, e nei confronti di altri documenti, alcuni oggetto di altro procedimento introdotto dalla IN. , poi riunito al primo. Pt_1
Nel corso del giudizio, a seguito dell'accettazione della richiesta di rottamazione avanzata dalla IN.
, quest'ultima rappresentava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per tutti i Pt_1 documenti relativi alle cartelle esattoriali, ad eccezione dell'avviso di ricevimento n.78996820519-9 relativo alla notifica della cartella esattoriale n.06820140110876086000.
Quanto a quest'ultimo documento, rappresentato dall'avviso di ricevimento dell'8 gennaio 2015 dal quale risultava l'intervenuta consegna del plico, da parte del messo notificatore, presso la sede della
IN. , in via Rucellai Bernardo n.23 Milano, a mani di tale signor , qualificatosi come Pt_1 CP_2 addetto della ricezione degli atti per conto della società, l'attrice assumeva come il non aveva CP_2 mai sottoscritto l'avviso di ricevimento, né era addetto alla ricezione degli atti, né infine in quella data il rappresentante legale della IN. , sig. sarebbe stato assente dalla sede Pt_1 Controparte_4 della società.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'ammissibilità della Controparte_1 domanda attorea, in quanto le circostanze impugnate non erano contestabili con la querela di falso, in quanto attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori della propria funzione pubblica, con la conseguenza che la IN. avrebbe dovuto fornire, nel giudizio di impugnazione della cartella, la Pt_1 prova in ordine a dette circostanze.
Il Tribunale, assunte prove orali, decideva la causa nei termini sopra indicati.
pagina 6 di 12 Il primo giudice, dopo avere ricordato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la relata di notifica redatta dal messo incaricato dall'agenzia della riscossione facesse fede sino a querela di falso, osservava come l'efficacia probatoria era quella delimitata dall'art. 2700 c.c. e nel caso di specie riguardava il fatto della avvenuta consegna del documento da notificarsi, in data 8 gennaio 2015,
a tale signor qualificatosi addetto alla ricezione atti per la società IN. , all'indirizzo di CP_2 Pt_1 via Rucellai n.23 Milano, da parte del messo . Controparte_6
Il tribunale rilevava come la querela di falso fosse istituto volto a privare gli atti pubblici della fede privilegiata loro propria, la quale, tuttavia, per giurisprudenza consolidata, era limitata agli elementi estrinseci dell'atto indicati all'art. 2700 c.c. e non si estendeva al contenuto intrinseco del medesimo, che poteva anche non essere veritiero e in ordine alla cui veridicità ed esattezza era ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge.
Secondo il giudice di primo grado, la prospettazione della società attrice non era riconducibile al possibile oggetto della querela di falso, laddove si negava che il fosse mai stato un addetto CP_2 alla ricezione di atti per conto della Società, posto che tale contestazione aveva ad oggetto proprio il contenuto intrinseco dell'atto redatto dal messo notificatore.
Osservava il tribunale come parte attrice avrebbe dovuto svolgere la confutazione di tale contenuto intrinseco nell'ambito dei procedimenti nei quali i documenti erano stati prodotti dalla controparte, non potendo essere oggetto di un autonomo processo di querela di falso in mancanza dell'efficacia privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. circa la veridicità di tali dichiarazioni.
Pertanto, secondo il primo giudice, la querela di falso proposta doveva essere dichiarata inammissibile nella parte in cui si contestava la veridicità intrinseca dell'attestazione “addetto alla ricezione degli atti” riportata nella relata di notifica.
Per quanto riguardava le ulteriori contestazioni sollevate dall'attrice con riferimento al detto avviso di ricevimento, osservava il tribunale come le dichiarazioni rese dal signor in sede di assunzione CP_2 di prova testimoniale, laddove lo stesso aveva riconosciuto di aver svolto le mansioni di magazziniere presso la società attrice, e di avere svolto la specifica mansione del ritiro dei pacchi destinati alla
Società, inviati sia tramite posta che tramite corriere, permettevano, in mancanza di prova contraria, di non potersi giudicare del tutto inverosimile o inveritiera l'attestazione che risultava sull'avviso di ricevimento impugnato.
pagina 7 di 12 Detta sentenza è stata impugnata da IN. già Parte_3 [...]
che ne chiede la riforma con l'accoglimento della querela di falso, in forza Parte_2 di tre motivi di appello.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto della impugnazione, Controparte_1
e facendo rilevare l'inammissibilità della nuova prospettazione in fatto dell'appellante, che aveva contestato con l'impugnazione il fatto stesso che il messo notificatore si fosse recato presso la sede della società in Milano via Rucellai n.23.
All'udienza del 25-2-2025 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 maggio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 20 maggio 2025, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Con il primo motivo l'appellante lamenta come il tribunale avesse trascurato di considerare l'istruttoria orale, ed in particolare la deposizione del teste , che aveva confermato come la Testimone_1 sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non fosse la sua, e quindi risultasse falsa.
Con il secondo motivo l'appellante assume come il primo giudice avesse errato nell'interpretare il thema decidendum, così come indicato nell'atto introduttivo, dove si era inteso contestare non le dichiarazioni rese all'agente notificatore, quanto piuttosto la falsità dell'operato dell'agente notificatore, ciò che determinava l'inesistenza della notificazione.
La falsità, fa rilevare l'appellante, riguardava “la circostanza che l'agente notificatore si sia mai recato presso la sede della società per notificare la cartella”, ed era stata provata attraverso la deposizione del teste che aveva confermato di non avere mai ricevuto la notifica, di non essersi mai CP_2 dichiarato addetto al ritiro, e di non riconoscere come propria la firma apposta sull'avviso di ricevimento.
Lo stesso giudice, in modo contraddittorio, aveva raccolto un saggio grafico del ma poi CP_2 aveva negato l'ingresso di una ctu diretta all'accertamento della veridicità della sottoscrizione.
Aggiunge l'appellante come il tribunale aveva trascurato di considerare che il legale rappresentante della IN. , in quella data, era presente presso la sede della società, e sulla circostanza era stata Pt_1 articolata una prova orale, non ammessa.
Fa ancora rilevare l'appellante come l'agente notificatore avesse falsamente attestato di avere compiuto la consegna dell'atto tributario ad una persona specifica, e cioè al CP_2
pagina 8 di 12 L'appellante ribadiva come nessun soggetto si era mai presentato l'8-1-2015 presso la sede della IN.
per eseguire una notifica. Pt_1
Con il terzo motivo l'appellante censura l'affermazione del primo giudice, secondo cui dalle complessive dichiarazioni del teste l'attestazione che risultava nell'avviso di ricevimento CP_2 poteva ritenersi non del tutto inverosimile.
Secondo l'appellante, il tribunale aveva errato sia nel non disporre il sequestro del documento, sia nel ritenere una presunzione di veridicità delle circostanze emergenti dall'avviso di ricevimento, senza consentire alla parte attrice di accedere pienamente al proprio diritto di prova, rigettando la richiesta di ctu, e di prova orale sulla presenza in sede, nella data dell'8-1-2015, del legale rappresentante della società.
I tre motivi che, attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
Va anzitutto rilevato, che, così come eccepito dalla parte appellata, l'appellante ha introdotto in questo grado di impugnazione una nuova prospettazione in fatto, a sostegno della querela di falso, sostenendo che ciò che si era contestato in primo grado era che il messo notificatore non si fosse mai recato presso la sede della società in Milano via Rucellai n.23, il giorno 8-1-2015.
La novità della allegazione in fatto emerge con evidenza dall'esame del contenuto dell'atto di citazione, nella parte dedicata all'avviso di ricevimento n.78996820519-9 relativo alla notifica della cartella esattoriale.
A pagina n. 8 dell'atto di citazione si legge quanto segue :”… in merito alla sostenuta notificazione della cartella n. 06820140110876086000, documentata con avviso di ricevimento n. 78996820519-9 del 08.01.2015, che sarebbe stato consegnato a tale si evidenzia che la firma indicata nel CP_2 suddetto avviso è stata disconosciuta dallo stesso è mai stato incaricato dalla CP_2 Parte_4 società '' alla ricezione atti, svolgendo la mansione di Parte_2 magazziniere . Pertanto, in alcun modo il sig. ha potuto asserire di essere addetto alla CP_2 ricezione atti, come differentemente attestato nell' avviso di ricezione n. 78996820519-9 del
08.01.2015 da parte dell'agente notificatore. Inoltre non corrisponde al vero che quel giorno era assente il destinatario della suddetta cartella, , rappresentante legale dell'odierna attrice. Controparte_4
Infatti, quel giorno,8.1.2015, era presente l'IN. che poteva regolarmente ricevere Controparte_4 la notifica della cartella n. 06820140110876086000 come da dichiarazione sostitutiva dei sigg.ri e impiegati presso l'ufficio amministrativo della società..”. Testimone_2 Testimone_3
pagina 9 di 12 A pagina n.12 dell'atto di citazione, dopo il richiamo di parte attrice all'art. 7 della legge 890 del 1082 sulla individuazione dei soggetti ai quali può essere consegnato l'atto da notificare, si legge quanto segue: ”…Nel presente procedimento, come risulta dagli atti, l'avviso di recapito non veniva consegnato ad alcuno dei soggetti sopra indicati. Infatti la firma apposta sul detto avviso non è riconducibile né al rappresentante legale della società “ IN. , né a CP_3 Controparte_3 personale da questa incaricato alla ricezione, ma invece risulta consegnato a tale ' che CP_2 svolge altre mansioni e precisamente quella di magazziniere presso la società , come si evince dalla sua dichiarazione sostitutiva di notorietà ..e che non ha mai ricevuto alcuna notifica né tantomeno la notifica della cartella n. 06820140110876086000; pertanto non ha dichiarato all' agente notificatore, non potendolo dichiarare, per motivi sopra esposti, di essere addetto alla ricezione atti amministrativi…La notifica effettuata in data 08.01.2015 al sig. deve, quindi, essere CP_2 considerata inesistente in quanto, il medesimo , oltre a non aver ricevuto l'atto oggetto di CP_2 querela, non è persona addetta alla ricezione atti e non ha mai dichiarato di esserlo non avendo mai ricevuto alcun incarico/mandato, anche di natura provvisoria o precaria, di ricevere la corrispondenza per conto della società “ . In ragione di tutto quanto esposto, Parte_2
l'odierna attrice si vede – suo malgrado – costretta a promuovere querela di falso al fine di contestare la veridicità (rectius evidenziare la falsità) delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento n.
78996820519-9 del 08.01.2015 e relativa alla cartella esattoriale n. 06820140110876086000 e, in particolare, con riferimento all'individuazione del soggetto ricevente..”.
Risulta quindi evidente che mai è stato sostenuto dalla odierna appellante che fosse falsa la circostanza che il messo notificatore si fosse recato presso la sede della società.
Pertanto, della nuova prospettazione in fatto compiuta dall'appellante con l'atto di impugnazione non può tenersi conto.
Ciò premesso, ciò che deve essere accertato, ed è oggetto dell'appello, è se possano essere impugnate con querela di falso le seguenti circostanze riportate nell'avviso di ricevimento e relative: al fatto che aveva dichiarato di essere incaricato della ricezione dei plichi diretta alla IN. CP_2
; Pt_1 al fatto che il legale rappresentante della destinataria non fosse presente in sede al momento della consegna del plico;
al fatto che l'avviso di ricevimento era stato sottoscritto da CP_2
pagina 10 di 12 Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte “la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, sicché, ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che in relazione a queste/ la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso…(Cass. 29974\2017; Cass. 21817\2012, Cass. 3516\2012; Cass.
9658\2000).
Sempre la Corte Regolatrice ha affermato come “non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate ..a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato ..e, quindi …tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario ..la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto … o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto- di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni •da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte..In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso. (Cass. citata 29974\2017).
Come si osserva nella pronuncia n. 29974\2017, la falsità della sottoscrizione della relata di notifica (in quel caso accertata) non implicava affatto la falsità ideologica della relata stessa posto che, trasponendo i dati fattuali del presente giudizio all'interno dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, la relata null'altro dice se non che una persona presentatasi come ha sottoscritto l'atto per Testimone_1 ricevuta.
Non depongono in senso contrario le decisioni della Suprema Corte richiamate dall'appellante.
La pronuncia n.9793\2015 afferma che la fede privilegiata della relata di notifica concerne le attestazioni circa le attività compiute e le dichiarazioni che il pubblico ufficiale ha ricevuto, e quindi, quanto l'attestazione dell'identità del destinatario ma non l'identità in sé stessa.
Anche le altre due pronunce invocate, non affermano principi in contrasto con quelli sopra riportati.
pagina 11 di 12 La decisione n.2482\2020 non ha ad oggetto la questione della natura della attestazione del pubblico ufficiale che effettua la notifica, sulla identità del soggetto che sottoscrive.
La pronuncia n. 2486\2018 riguarda la questione della fede privilegiata dell'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, ma non dell'identità in sé.
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto, con la conseguente conferma della sentenza.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall' , liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e Controparte_1 comunque dei parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 6.946,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo a cause di valore indeterminabile di bassa complessità, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, da distrarsi in favore dell'avv. Flavio Belelli dichiaratosi antistatario.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da IN. di e conferma la sentenza Pt_1 Parte_2 Parte_3 impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della , liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% Controparte_1 per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Flavio Belelli;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12