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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2146/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2146/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII Parte_1 C.F._1 GELSOMINA e dell'avv. DI BONAVENTURA CLAUDIA ( ) VIA G. C.F._2
BONOLIS N. 15 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.53 64100
TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
ATTORE/I contro
GIA' (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
C.SO CERULLI N. 31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
numerose nullità , ed usurarietà, in merito al Parte_2 contratto da lei sottoscritto di mutuo fondiario con la allora ora Controparte_2 CP_1
, e conseguentemente chiede al Tribunale di Teramo la riclassificazione contabile del
[...] rapporto, a cui si oppone la banca, ritenendola basata su artifici contabili. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il consulente tecnico ha descritto il meccanismo per il computo del capitale e degli interessi;
la conformità degli interessi concretamente applicati al contratto;
l'usurarietà eventuale del contratto comportando tutti gli oneri ed il tasso globale effettivo applicato;
ed all'esito effettuare i dovuti ricalcoli. Non vi è capitalizzazione degli interessi;
la metodologia contrattuale computa correttamente ed in modo determinato capitale ed interessi;
il calcolo degli interessi al 5,9 per cento avviene solo sul capitale;
il tasso applicato coincide con quanto pattuito;
dopo aver analizzato tutti gli oneri il CTU ha escluso superamenti del tasso soglia;
anche considerando come va applicato il tasso di mora. Pertanto non è necessario alcun ricalcolo o rettifica. Come è noto, essendo crescente per ogni rata la quota di capitale e decrescente la quota di interessi l'ammortamento alla francese non produce anatocismo.Le rate sono fisse, costanti e determinate. Il piano di ammortamento è a rate posticipate fisse costanti, e non deve essere tra i documenti contrattuali, perché sia fedele al contratto;
che il controllo ex posto dia atto della conformità al contratto e non sia un piano usurario è non smentito nemmeno nella comparsa conclusionale attorea. Proprio la matematica finanziaria è stata correttamente sviluppata dal CTU;
e non vi è segnalazione di alcun errore di metodo nelle osservazioni e in comparsa conclusionale. Vero che con la capitalizzazione all'italiana il risultato è più favorevole al cliente;
ma egli ha accettato il sistema a rate costanti, che è appunto il sistema francese;
importante è che sia determinato, determinabile e non usurario. Importante è che non vi sia capitalizzazione nascosta perché, come determinato del CTU, gli interessi non generano interessi. Come si è visto e fatto controllare, nemmeno in astratto vi sono oneri occulti o non accettati con la rata costante dal cliente. Parte attrice non ha dimostrato come possa svilupparsi un piano di ammortamento a rata fissa in misura alternativa, e sempre fedele al contratto, con meno oneri. Per cui non vi è nulla di indeterminato o occulto;
e quindi le domande vanno respinte con spese.
PQM
Respinge la domanda e condanna l'attrice alle spese che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi documentati, accessori di legge, spese di CTU come liquidate e spese di CTP come fatturate.
Teramo 3 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2146/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII Parte_1 C.F._1 GELSOMINA e dell'avv. DI BONAVENTURA CLAUDIA ( ) VIA G. C.F._2
BONOLIS N. 15 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.53 64100
TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
ATTORE/I contro
GIA' (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. REFERZA PIETRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
C.SO CERULLI N. 31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
numerose nullità , ed usurarietà, in merito al Parte_2 contratto da lei sottoscritto di mutuo fondiario con la allora ora Controparte_2 CP_1
, e conseguentemente chiede al Tribunale di Teramo la riclassificazione contabile del
[...] rapporto, a cui si oppone la banca, ritenendola basata su artifici contabili. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il consulente tecnico ha descritto il meccanismo per il computo del capitale e degli interessi;
la conformità degli interessi concretamente applicati al contratto;
l'usurarietà eventuale del contratto comportando tutti gli oneri ed il tasso globale effettivo applicato;
ed all'esito effettuare i dovuti ricalcoli. Non vi è capitalizzazione degli interessi;
la metodologia contrattuale computa correttamente ed in modo determinato capitale ed interessi;
il calcolo degli interessi al 5,9 per cento avviene solo sul capitale;
il tasso applicato coincide con quanto pattuito;
dopo aver analizzato tutti gli oneri il CTU ha escluso superamenti del tasso soglia;
anche considerando come va applicato il tasso di mora. Pertanto non è necessario alcun ricalcolo o rettifica. Come è noto, essendo crescente per ogni rata la quota di capitale e decrescente la quota di interessi l'ammortamento alla francese non produce anatocismo.Le rate sono fisse, costanti e determinate. Il piano di ammortamento è a rate posticipate fisse costanti, e non deve essere tra i documenti contrattuali, perché sia fedele al contratto;
che il controllo ex posto dia atto della conformità al contratto e non sia un piano usurario è non smentito nemmeno nella comparsa conclusionale attorea. Proprio la matematica finanziaria è stata correttamente sviluppata dal CTU;
e non vi è segnalazione di alcun errore di metodo nelle osservazioni e in comparsa conclusionale. Vero che con la capitalizzazione all'italiana il risultato è più favorevole al cliente;
ma egli ha accettato il sistema a rate costanti, che è appunto il sistema francese;
importante è che sia determinato, determinabile e non usurario. Importante è che non vi sia capitalizzazione nascosta perché, come determinato del CTU, gli interessi non generano interessi. Come si è visto e fatto controllare, nemmeno in astratto vi sono oneri occulti o non accettati con la rata costante dal cliente. Parte attrice non ha dimostrato come possa svilupparsi un piano di ammortamento a rata fissa in misura alternativa, e sempre fedele al contratto, con meno oneri. Per cui non vi è nulla di indeterminato o occulto;
e quindi le domande vanno respinte con spese.
PQM
Respinge la domanda e condanna l'attrice alle spese che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi documentati, accessori di legge, spese di CTU come liquidate e spese di CTP come fatturate.
Teramo 3 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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