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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/11/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 139/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1 Avv. ROSSI ANTONELLA ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Avv. CLEMENTI FILIPPO MARIA
CONVENUTO/I
ER HI
INTERVENUTO
Oggi 25 novembre 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
Per l'Avv Rossi Antonella Parte_1 Per l'Avv Clementi Controparte_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. ROSSI ANTONELLA (CF ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. CLEMENTI FILIPPO MARIA (CF ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria in rito e merito, così giudicare:
a) Accertato e dichiarato che il sig. ha concesso in comodato gratuito precario al sig. Parte_1
l'immobile sito in Gubbio PG Via Fonte della Salsa 23 censito al NCEU Foglio 336 Controparte_1
Particella 222 sub 2) categoria A/3 e sub 3) categoria C/2 e che ne ha chiesta la restituzione senza successo, condannare al rilascio in favore del proprietario comodante Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Gubbio PG Via Fonte della Salsa 23 censito al NCEU Foglio 336
[...]
Particella 222 sub 2) categoria A/3 e sub 3) categoria C/2 con liberazione dello stesso da persone, cose e/o animali;
b) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Per Controparte_1
Piaccia all' Ecc. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa,
pagina 2 di 4 1) in via principale: rigettare la domanda temerariamente intentatata dal ricorrente Parte_1 diretta ad ottenere il rilascio dell'immobile de quo occupato da in quanto infondata Controparte_1 per imotivi tutti esposti in narrativa;
2) in via riconvenzionale: condannare al risarcimento dei danni arrecati a Parte_1 CP_1 in dipendenza della violazione dell'impegno da questi assunto nella scrittura datata 26.09.2013,
[...] nella misura ivi dallo stesso forfettariamente predeterminata di €. 3.000,00= (tremila euro).
In tutti i casi, con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sull'eccepita nullità della notifica del ricorso si evidenzia che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art 8 della L. n 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta , per delega, dall'ufficiale giudiziario , il quale, in forza dell'art 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato ad eseguire. Ne consegue, da un lato , che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esse compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e , dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. Sez. Lavoro RGN 16310/2023 NRG 24099/2024). Nel caso di specie per contestare la notifica doveva essere proposta querela di falso in ordine all'attestazione dell'agente postale che ha riscontrato, all'indirizzo indicato nella raccomandata, la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico e quindi una cassetta su cui ha potuto inserire entrambi gli avvisi. La notifica deve pertanto essere dichiarata regolare e tardiva la costituzione del resistente con intervenuta decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale. Quanto al contratto di comodato del 01.01.2026, depositato dal ricorrente, il CTU dr.ssa ha accertato Per_1
l'autenticità della firma apposta dal resistente sullo stesso. Il predetto contratto, rientra nella fattispecie del comodato senza determinazione di durata, di cui all'art 1810 c.c., in virtù del quale il comodatario è tenuto a restituire la cosa data in comodato non appena il comodante la richiede. Quanto all'eccepita sussistenza, da parte del resistente, di una precedente scrittura privata – della quale peraltro il ricorrente ha disconosciuto la propria sottoscrizione - con la quale avrebbe “concesso al Parte_1 medesimo ai componenti del suo nucleo familiare la piena facoltà di occupare ed Controparte_1 utilizzare l'immobile sito in Gubbio (PG), strada Fonte della Salsa 21 al piano primo composto da 3 pagina 3 di 4 vani, oltre cucina, servizi ed ammobiliato, identificato catastalmente al NCEU al Foglio 336 part. 322
, vita natural durante …” si evidenzia che, dal tenore della predetta scrittura privata – fermo il disconoscimento della sottoscrizione da parte del ricorrente – si evince la volontà di voler costituire un diritto reale di abitazione, essendo esteso il godimento del bene al nucleo familiare, ma, ai fini della costituzione di un diritto reale di godimento immobiliare è sempre necessario un atto pubblico o una scrittura privata con firme autenticate che, nello specifico, sono assenti. Peraltro, essendo il contratto di comodato del 01.01.2016 successivo, anche a voler considerare la scrittura privata del 26.09.2013 quale costituzione di comodato, la stessa risulta superata dal documento successivo del 01.01.2026, con il quale è implicitamente risolto il contratto precedente, per risoluzione consensuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto, ordina a il rilascio dell'immobile sito in Gubbio Controparte_1 strada Fonte della Salsa 23 al piano primo composto da 3 vani, oltre cucina, servizi ed ammobiliato, identificato catastalmente al NCEU al Foglio 336 part. 322;
Fissa per l'esecuzione la data del 15 gennaio 2026
Condanna al pagamento delle spese di CTU come già liquidate e alla refusione delle Controparte_1 spese di giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 139/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1 Avv. ROSSI ANTONELLA ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Avv. CLEMENTI FILIPPO MARIA
CONVENUTO/I
ER HI
INTERVENUTO
Oggi 25 novembre 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
Per l'Avv Rossi Antonella Parte_1 Per l'Avv Clementi Controparte_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. ROSSI ANTONELLA (CF ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. CLEMENTI FILIPPO MARIA (CF ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria in rito e merito, così giudicare:
a) Accertato e dichiarato che il sig. ha concesso in comodato gratuito precario al sig. Parte_1
l'immobile sito in Gubbio PG Via Fonte della Salsa 23 censito al NCEU Foglio 336 Controparte_1
Particella 222 sub 2) categoria A/3 e sub 3) categoria C/2 e che ne ha chiesta la restituzione senza successo, condannare al rilascio in favore del proprietario comodante Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Gubbio PG Via Fonte della Salsa 23 censito al NCEU Foglio 336
[...]
Particella 222 sub 2) categoria A/3 e sub 3) categoria C/2 con liberazione dello stesso da persone, cose e/o animali;
b) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Per Controparte_1
Piaccia all' Ecc. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa,
pagina 2 di 4 1) in via principale: rigettare la domanda temerariamente intentatata dal ricorrente Parte_1 diretta ad ottenere il rilascio dell'immobile de quo occupato da in quanto infondata Controparte_1 per imotivi tutti esposti in narrativa;
2) in via riconvenzionale: condannare al risarcimento dei danni arrecati a Parte_1 CP_1 in dipendenza della violazione dell'impegno da questi assunto nella scrittura datata 26.09.2013,
[...] nella misura ivi dallo stesso forfettariamente predeterminata di €. 3.000,00= (tremila euro).
In tutti i casi, con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sull'eccepita nullità della notifica del ricorso si evidenzia che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art 8 della L. n 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta , per delega, dall'ufficiale giudiziario , il quale, in forza dell'art 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato ad eseguire. Ne consegue, da un lato , che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esse compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e , dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass. Sez. Lavoro RGN 16310/2023 NRG 24099/2024). Nel caso di specie per contestare la notifica doveva essere proposta querela di falso in ordine all'attestazione dell'agente postale che ha riscontrato, all'indirizzo indicato nella raccomandata, la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico e quindi una cassetta su cui ha potuto inserire entrambi gli avvisi. La notifica deve pertanto essere dichiarata regolare e tardiva la costituzione del resistente con intervenuta decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale. Quanto al contratto di comodato del 01.01.2026, depositato dal ricorrente, il CTU dr.ssa ha accertato Per_1
l'autenticità della firma apposta dal resistente sullo stesso. Il predetto contratto, rientra nella fattispecie del comodato senza determinazione di durata, di cui all'art 1810 c.c., in virtù del quale il comodatario è tenuto a restituire la cosa data in comodato non appena il comodante la richiede. Quanto all'eccepita sussistenza, da parte del resistente, di una precedente scrittura privata – della quale peraltro il ricorrente ha disconosciuto la propria sottoscrizione - con la quale avrebbe “concesso al Parte_1 medesimo ai componenti del suo nucleo familiare la piena facoltà di occupare ed Controparte_1 utilizzare l'immobile sito in Gubbio (PG), strada Fonte della Salsa 21 al piano primo composto da 3 pagina 3 di 4 vani, oltre cucina, servizi ed ammobiliato, identificato catastalmente al NCEU al Foglio 336 part. 322
, vita natural durante …” si evidenzia che, dal tenore della predetta scrittura privata – fermo il disconoscimento della sottoscrizione da parte del ricorrente – si evince la volontà di voler costituire un diritto reale di abitazione, essendo esteso il godimento del bene al nucleo familiare, ma, ai fini della costituzione di un diritto reale di godimento immobiliare è sempre necessario un atto pubblico o una scrittura privata con firme autenticate che, nello specifico, sono assenti. Peraltro, essendo il contratto di comodato del 01.01.2016 successivo, anche a voler considerare la scrittura privata del 26.09.2013 quale costituzione di comodato, la stessa risulta superata dal documento successivo del 01.01.2026, con il quale è implicitamente risolto il contratto precedente, per risoluzione consensuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto, ordina a il rilascio dell'immobile sito in Gubbio Controparte_1 strada Fonte della Salsa 23 al piano primo composto da 3 vani, oltre cucina, servizi ed ammobiliato, identificato catastalmente al NCEU al Foglio 336 part. 322;
Fissa per l'esecuzione la data del 15 gennaio 2026
Condanna al pagamento delle spese di CTU come già liquidate e alla refusione delle Controparte_1 spese di giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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