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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott.ssa Giovanna Nozzetti Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.13336 dell'anno 2021, pendente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CP_1
Massimiliano Valenza
attrice
E
Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti Ato n. 4 Caltanissetta
Provincia Sud rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Polizzotto
convenuta
E
, , NTroparte_2 NTroparte_3 NTroparte_4 CP_5
, rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] NTroparte_6
Benedetta Mangia
convenuti e
1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso NTroparte_7 dall'Avv. Benedetta Mangia
convenuto e
NTroparte_8
,
[...]
NTroparte_9
convenute contumaci
OGGETTO: contratto di appalto, risoluzione, risarcimento del danno.
Conclusioni: come da verbale di udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
23.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di aver concluso in data 7.7.2020 contratto normativo (ex art. 15 CP_1
L.R. 9/2010) con la Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti
ATO n. 4 di Caltanissetta Provincia Sud, avente ad oggetto l'affidamento del servizio interinale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati e altri servizi di igiene pubblica (per i lotti di gara n. 2 e 4) e i successivi contratti attuativi con i Comuni compresi nella medesima ATO ( , CP_2
, ad accezione del , ha adito CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 NTroparte_7
questo Tribunale domandando:
1. la risoluzione di detti contratti (rispettivamente normativo e attuativi) per inadempimento delle stazioni appaltanti;
2. l'accertamento dell'illegittima risoluzione di detti contratti da parte delle medesime amministrazioni;
3. la condanna degli enti convenuti al risarcimento del danno patito pari al mancato utile, alle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per l'illegittima segnalazione all'Anac.
In via subordinata ha domandato l'accertamento della nullità di detti contratti (per mancanza di interesse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.), e, in subordine, il loro annullamento (ex art. 1439 c.c.) per dolo delle controparti o ancora per errore (ex art. 1427 c.c.) su elemento essenziale del contratto.
Unitamente all'atto introduttivo del giudizio ha avanzato domanda cautelare CP_1 ex art. 700 c.p.c. volta ad inibire ai convenuti l'incameramento delle cauzioni offerte a garanzia della regolare esecuzione del servizio in appalto.
2 Instaurato il contraddittorio sulla domanda cautelare così proposta, si sono costituiti in giudizio la Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO n. 4 di Caltanissetta Provincia Sud (di seguito come definita dall'art. 6 della L.R. CP_10
9/2010), ed i , NTroparte_11 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
domandando il rigetto della relativa domanda.
Con ordinanza del 30.5.2022 -poi confermata in sede di reclamo- è stata rigettata la domanda cautelare.
A seguito della sentenza di declaratoria di apertura della procedura di liquidazione giudiziale per resa il 18.9.2023 dal Tribunale di Palermo, si è costituito in CP_1
giudizio il curatore nominato ex art. 125 d.lgs. 14/2019.
Le convenute , e NTroparte_8
benché ritualmente convenute in giudizio, non si sono NTroparte_9
costituite.
Ciò posto, osserva il Collegio che in relazione alla domanda spiegata da parte attrice - diretta ad ottenere la risoluzione dei contratti indicati per inadempimento dalle parti convenute e contestuale declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto
NT normativo (disposta da ) e dei relativi contratti attuativi (disposta dai Comuni)-, la verifica demandata al Tribunale va svolta tenendo a mente, e comparativamente valutando, le opposte allegazioni in relazione alle contestazioni di reciproco inadempimento.
In ipotesi, infatti, di contrapposte domande di risoluzione (e anche di accertamento dell'avvenuto invalido esercizio del diritto di risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c.), la valutazione di cui all'art. 1455 c.c. deve avere ad oggetto l'incidenza delle contrapposte condotte inadempienti dei contraenti sul sinallagma contrattuale e la relativa idoneità a precludere la realizzazione degli interessi posti a fondamento del contratto.
Detta verifica deve poi svolgersi sulla scorta delle specifiche contestazioni mosse sia dalla stazione appaltante che dall'appaltatore nel corso dello svolgimento del rapporto per fondare le rispettive domande di risoluzione e ancora resistere all'eccezione di inadempimento.
Al riguardo opera infatti il principio elaborato dalla Corte di cassazione (cfr. n. 23813 del 20/11/2015) dell'immutabilità della “causa petendi”, secondo il quale “in materia di appalto di opere pubbliche, nel giudizio introdotto dall'appaltatore davanti al giudice ordinario nei confronti della stazione appaltante che abbia risolto unilateralmente ed
3 autoritativamente il contratto, ai sensi dell'art. 340, comma 2, della l. n. 2248 del 1865,
All. F, la valutazione giudiziale della legittimità dell'operato della P.A. o, comunque, del complessivo contegno delle parti deve essere condotta entro i limiti delle ragioni addotte e dei comportamenti dalle stesse posti in essere durante lo svolgimento della vicenda contrattuale, conclusa per effetto del provvedimento in autotutela, non essendo consentito - in ragione del principio dell'immutabilità della "causa petendi", nonché dei suoi fatti costitutivi, anche quando è in contestazione la legittimità del provvedimento di rescissione - né alla P.A. di immutare le ragioni del provvedimento di rescissione, né all'appaltatore di modificare quelle addotte per contestarne la legittimità e neppure al giudice di sostituirle d'ufficio”.
Nella specie la società convenuta (società a r.l. a capitale partecipato al 95% dai Comuni
e al 5% dalla Provincia) ha fondato la risoluzione disposta con l'atto del 2.2.2021 del contratto normativo concluso con l'attrice sui seguenti rilievi:
1.ritardo nella conclusione dei contratti attuativi con i Comuni dell'Ato;
2. mancata conclusione del contratto attuativo con il Comune di 3. mancato avvio del servizio oggetto dei CP_7
singoli contratti attuativi nel termine pattuito.
I Comuni convenuti (ad eccezione del Comune di che non risulta aver concluso CP_7
il relativo contratto attuativo) hanno poi proceduto alle successive risoluzioni dei contratti attuativi dagli stessi conclusi in ragione delle medesime cause.
La società attrice, di contro, ha contestato la configurabilità di un proprio inadempimento in quanto il ritardo nella conclusione dei contratti attuativi non sarebbe imputabile a sé, ma piuttosto alla sopravvenienza del provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti di (poi annullato giusta ordinanza cautelare del TAR CP_1
Palermo confermata dal CGA il 15.1.2021) e alle problematiche, imputabili alle controparti, insorte tra le parti in relazione alla corretta individuazione del contenuto di NT detti contratti in conformità a quello normativo concluso con la .
Ed invero, secondo le amministrazioni, mal interpretando le clausole del bando e CP_1 del contratto normativo, avrebbero preteso l'assunzione, da parte della società aggiudicataria, di tutto il personale in forza alla società che era in procinto di dismettere il servizio di gestione dei rifiuti (Tekra s.r.l.), ed in particolare a fronte di un numero di
66 dipendenti previsto nei documenti di gara, l'Ato e i Comuni avevano domandato l'assunzione di complessivamente 87 unità per entrambi i lotti di gara.
4 I Comuni avevano inoltre preteso l'inclusione nei singoli contratti di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto normativo (quali quelle di manutenzione del verde pubblico, spazzamento piazze e zone centrali, riparazione sistema pesatura).
Anche il dedotto inadempimento per mancato avvio del servizio di gestione dei rifiuti, sarebbe dipeso dalle contestazioni relative alla quantità di forza da lavoro da assumere da parte della società affidataria del servizio. Secondo l'assunzione dell'intero CP_1
personale della Tekra s.r.l. preteso dalle amministrazioni convenute, oltre che non previsto nel bando di gara e nel contratto normativo, avrebbe implicato un costo di gestione superiore a quello remunerato, con conseguente affidamento in perdita. Inoltre, le amministrazioni convenute, pure a ciò invitate, non avevano fornito i dati dei lavoratori da assumere.
Ulteriore circostanza che avrebbe reso non esigibile la prestazione sarebbe rappresentata dalla erronea quantificazione negli atti di gara dei contributi erogati dal
[...]
Secondo gli accordi contrattuali questi importi avrebbero dovuto NTroparte_12 essere versati in favore dell'appaltatore, contribuendo a determinare l'utile conseguibile dalla prestazione del servizio, sicché la loro erronea quantificazione aveva determinato una riduzione del margine dei ricavi rispetto a quello preventivato in sede di partecipazione alla gara.
Il Comune di inoltre, aveva frapposto il proprio rifiuto alla conclusione del CP_7
contratto attuativo – in effetti mai concluso – a causa del diniego ad introdurre clausole volte a ridisciplinare il costo del servizio tenendo conto dell'effettivo contributo Conai ottenibile e dei maggiori oneri discendenti dalle disposizioni di sicurezza rese necessarie in conseguenza dell'emergenza Covid19. Il aveva inoltre illegittimamente CP_2
domandato di prevedere nel contratto ulteriori servizi (quali manutenzione del verde pubblico, spazzamento estivo delle piazza e zone centrali, riparazione o sostituzione del sistema di pesatura del CCR) non previsti nel contratto normativo.
Così ricostruite le contrapposte deduzioni in relazione ai reciproci inadempimenti, va preliminarmente esclusa alcuna possibile rilevanza, - ai fini della richiesta verifica di cui all'art. 1455 c.c. di fondatezza delle contrapposte risoluzioni-, della ritardata conclusione dei contratti attuativi quali atti adempitivi del contratto normativo concluso
NT con la convenuta.
Ed invero proprio la loro conclusione avvenuta oltre il termine indicato dagli originari contraenti evidenzia la concorde volontà delle parti negoziali di ritenere questo ritardo, maturato rispetto alla data di conclusione del contratto normativo, come non rilevante e
5 quindi non idoneo a far venir meno il reciproco interesse all'attuazione degli impegni assunti con il contratto normativo.
Ne consegue che il dedotto ritardo nella conclusione dei contratti attuativi, evento questo posto a fondamento della disposta risoluzione, non può assumere alcuna rilevanza, avendo le stesse parti per facta concludentia concordemente inteso superare tale questione.
L'esercizio della potestà di risoluzione dei contratti (normativo e attuativi) da parte delle amministrazioni convenute, risulta invece, legittimamente fondato (con efficacia assorbente rispetto alle ulteriori censure di inadempienza mosse) sull'inadempimento di all'obbligazione di assunzione del servizio di gestione dei rifiuti. CP_1
Costituisce circostanza indiscussa che la Società R.R. Ato 4 Caltanissetta Provincia sud e i Comuni convenuti, all'esito della conclusione del contratto normativo del 7.7.2020, hanno ripetutamente domandato alla società attrice di prendere in consegna anticipata la gestione del servizio ex art. 32 co. 8 del d.lgs. 50/2016, come espressamente previsto dall'art. 16 del c.s.a., in ragione dell'urgenza di assicurare la continuità del servizio considerata la scadenza della gestione ad opera del precedente gestore.
NT Con le note del 31.10.2020 di e del 29.11.2020, la società convenuta, dopo aver rilevato il venir meno dell'evento impeditivo dedotto da rappresentato CP_1 dall'informativa antimafia negativa in conseguenza dell'annullamento da parte del TAR dell'8.10.2020 (di cui tuttavia non si conosce il definitivo esito non essendo stato allegata la decisione di merito adottata) e l'avvenuta conclusione di due soltanto dei contratti attuativi, rappresentava “il grave e dilatorio comportamento posto in essere da NT codesta ditta” che arrecava “un gravissimo pregiudizio alla ed ai Comuni soci che sono stati costretti ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti di proroga del servizio in atto gestito da altra società”; intimava quindi alla la stipula dei contratti CP_1 attuativi e la “successiva consegna unitaria del servizio entro il giorno 15 dicembre
2020, occorrendo anche con la consegna del servizio in via d'urgenza sotto riserva di legge”. Era poi espressamente rappresentato l'intendimento di procedere alla risoluzione del contratto normativo in ipotesi di mancato rispetto di detto termine.
Il termine da computare ai fini della verifica dell'inadempimento dell'obbligazione, poi, non è quello decorrente dalla stipula dei contratti attuativi (30 giorni come previsto nel contratto normativo), comunque nella specie decorso al momento della disposta risoluzione, quanto piuttosto quello assegnato per l'assunzione in via anticipata del relativo servizio, così come più volte domandato, in applicazione della specifica
6 previsione negoziale (art. 16 del c.s.a.: “la consegna del servizio, avverrà, su richiesta di NT
, sotto riserva di legge”).
A fronte della pacifica circostanza della mancata assunzione della gestione del servizio, occorre allora verificare se tale evento sia da imputare, come sostenuto dall'attrice, al comportamento dell'appaltatore.
Al riguardo ritiene il Collegio che le motivazioni addotte dalla società attrice per sostenere la non imputabilità a sé della mancata assunzione della gestione del servizio
(circostanza quest'ultima pacifica tra le parti), non hanno trovato riscontro probatorio.
Pur registrandosi la medesima posizione delle parti nel ritenere che l'obbligazione assunta dalla in virtù del contratto normativo (art. 19 del bando di gara, art. CP_1
35 del disciplinare, art. 10 del contratto normativo), non implicasse l'assunzione di tutti i lavoratori in servizio presso la Tek.ra s.r.l., parte attrice sostiene che le amministrazioni avrebbero imposto l'assunzione di tutto il personale della precedente aggiudicataria, così ostacolando la procedura per il passaggio dei lavoratori, e rendendo di fatto l'assunzione del servizio non produttiva di alcun utile (in ragione dell'elevato costo del personale), e impossibile l'esecuzione del contratto.
In relazione alla corretta individuazione dell'obbligazione discendente dalla clausola sociale prevista nel contratto normativo e nel bando di gara, si richiama quanto già osservato in sede cautelare con l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art.700 c.p.c. e con la successiva ordinanza di rigetto del reclamo.
L'art. 10 del contratto normativo concluso tra le parti stabilisce che nello svolgimento NT del rapporto di appalto sarà “utilizzato prioritariamente” il personale in forza alla individuato ai sensi dell'art. 19 co. 6,7 e 8 della L.R. 9/2010 e “secondariamente” il personale individuato ai sensi dell'art. 202 co.6 d.lgs. 152/2006 secondo i limiti di operatività del CCNL di categoria.
L'art. 19 del bando di gara prevede che: ”Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81”.
7 L'art. 35 del capitolato, al penultimo comma dispone che “in coerenza con quanto stabilito dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016 il nuovo gestore è tenuto all'applicazione dell'art. 6 del CCNL che prevede le modalità di transito del personale nel caso di avvicendamento di imprese nella gestione/affidamento del servizio. Inoltre si applica l'art. 202 co. 6 del d.lgs. 152/2006”.
L'art. 6 del CCLN richiamato in contratto stabilisce infine, in caso di affidamento del servizio di appalto a nuovo soggetto previa cessazione dei rapporti di lavoro della società uscente, che “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto dal giorno iniziale della nuova gestione, in appalto affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto, che risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 gg. precedenti l'inizio della nuova gestione”.
L'art. 202 del d.lgs. 152/2006 (richiamato nel capitolato) stabilisce poi che, in sede di riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti e dell'istituzione delle Autorità
d'ambito per ciascuno degli Ambiti (soggetto munito di personalità NTroparte_14 giuridica al quale viene assegnato il compito dell'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.201 del medesimo d.lgs.): “Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui “.
Tale ultima disposizione disciplina il passaggio dal sistema fondato sulla gestione diretta degli enti locali e delle ex municipalizzate, stabilendo, nell'ottica di tutelare la posizione dei lavoratori durante la fase transitoria, che il personale in servizio alle date indicate presso detti enti, sia soggetto ad un “passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti”.
8 Manca però una chiara disposizione, che, in deroga ai principi di concorrenzialità, stabilisca che tale obbligazione gravi a carico di tutti i successivi gestori del servizio dei rifiuti che subentrino nel servizio attraverso autonome procedure di gara.
A sua volta il legislatore regionale (con la L.R. 9/2010), dopo aver previsto l'istituzione di società consortili di capitali (SSR) alle quali affidare l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti e la liquidazione dei consorzi e le società d'ambito di cui all'art. 201 del d.lgs. 152/2006, ha previsto, con disposizione transitoria (così rubricato l'art. 19), che: “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione”.
Detto personale unitamente a quello individuato nella contrattazione collettiva, viene assunto “all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni”.
Anche nella legislazione regionale il passaggio dei lavoratori è disciplinato nell'ambito della soppressione e liquidazione dei precedenti gestori del servizio con il subentro delle società consortili e risponde quindi alla medesima logica di assicurare, nella fase transitoria, la tutela dei dipendenti in servizio presso l'ente in liquidazione.
Deve quindi ritenersi che detta disciplina imponga il passaggio integrale del personale indicato a carico del nuovo gestore nella sola fase transitoria, ma non anche a carico dei successivi gestori aggiudicatari del servizio.
Così ricostruita la disciplina normativa richiamata nel contratto, si ritiene che, nella specie, il rinvio alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, pur in astratto idoneo a far sorgere l'obbligazione di assunzione di tutti i lavoratori in forze al precedente affidatario, risulti superato dalle specifiche condizioni contrattuali che hanno dettagliato il costo del lavoro ed il numero dei lavoratori da assumere in relazione ai due distinti lotti (cfr. progetto di gestione del servizio doc. 27 allegato fascicolo parte attrice, richiamato del capitolato e del contratto normativo).
La dedotta discordanza tra i due dati (obbligazione, discendente dal richiamo all'art. 7 del CCNL, di assunzione di tutti i lavoratori in forza alla precedente affidataria del
9 servizio come dalla stessa quantificati e obbligazione di assunzione dei lavoratori specificatamente indicato nel progetto tecnico richiamato nel bando di gara e nel contratto normativo) deve essere risolta nel senso della prevalenza della regola contenuta nel contratto normativo specificatamente sottoscritto dalle parti.
Ed invero l'interpretazione della comune volontà negoziale (ex art. 1362 e ss. c.c.) deve essere effettuata attribuendo valenza assorbente alla chiara ed esplicita indicazione del costo del personale, dei lavoratori da impiegare (al netto di quelli già in forze nei singoli
Comuni), con specifica indicazione delle attribuzioni, contenuta nel progetto del servizio richiamato nel bando di gara e successivamente nel contratto, rispetto al livello occupazionale imposto dalla contrattazione collettiva richiamata.
D'altra parte lo stesso capitolato speciale fa salva la “necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto” con la conseguenza che il passaggio dei lavoratori già in forza al precedente gestore doveva avvenire nell'indispensabile considerazione di tali esigenze.
Sul punto si richiama anche la giurisprudenza amministrativa che interpreta la clausola sociale nel senso della necessaria compatibilità con le esigenze organizzative dell'imprenditore (cfr. da ultimo Consiglio di Stato n. 9036/2024).
Così ricostruita la regola pattizia discendente dal contratto normativo, va osservato come non ha trovato conferma la tesi secondo la quale i Comuni e la SRR abbiano domandato l'assunzione di tutto il personale in servizio presso Tek.r.a. s.r.l.
I verbali delle riunioni con le associazioni sindacali, con Tek.r.a. s.r.l. e con le stazioni appaltanti dell'11.12.2020 e del 5.12.2020, non comprovano, come invece sostenuto da parte attrice, la dedotta illegittima pretesa delle amministrazioni convenute di assunzione, da parte dell'appaltatore, di tutti i dipendenti impiegati in precedenza.
Nella riunione dell'11.12.2020 i rappresentanti dei Comuni di e (gli unici CP_4 CP_3 presenti) si sono infatti limitati a sollecitare l'avvio del servizio di gestione dei rifiuti
“nel rispetto del capitolato di appalto e dei diritti dei lavoratori del cantiere”.
Nessuna affermazione risulta poi verbalizzata nella riunione del 15.12.2020 riferibile alle amministrazioni convenute in relazione alla questione del personale da far transitare dalla Tek.r.a. s.r.l. alla CP_1
Né vi è alcun sollecito in tale senso nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nelle diffide ad adempiere inviate dalle stazioni appaltanti.
10 Parimenti deve escludersi che la prova per testi assunta nel giudizio a mezzo della deposizione di possa avvalorare la tesi attorea. Testimone_1
Il testimone ha riferito che “i sindacati volevano l'assunzione di tutti i lavoratori impiegati da Tek.ra s.r.l. alle stesse condizioni precedenti secondo l'art. 6 del CCNL.
Sul compenso i Comuni non hanno mai accettato né rifiutato le proposte, si ritenevano parti neutre. I comuni con l'impresa chiedevano l'assunzione di tutti i dipendenti, con i rapporti con i sindacati non prendevano posizione. Avevano quindi un atteggiamento ambiguo.”
La volontà negoziale -dedotta dall'attrice- espressa dall'appaltante e diretta ad ottenere l'integrale assunzione dei lavoratori (e non quindi delle sole unità indicate nel contratto di appalto), per assumere rilevanza ai fini che qui interessano, avrebbe dovuto infatti palesarsi con atti riconducibili alla persona giuridica e manifestarsi con atti scritti, quali specifiche domande di adempimento. Il solo atteggiamento “ambiguo” riferito dal teste, così come eventuali intendimenti volti a caldeggiare, per assecondare i sindacati,
l'integrale passaggio dei lavoratori, non costituisce certo un comportamento negoziale NT rilevante per affermare che i Comuni convenuti e la abbiano imposto l'assunzione integrale dei dipendenti.
A fronte della regola contrattuale – come sopra ricostruita- l' avrebbe quindi CP_1
dovuto procedere con le assunzioni previste nel contratto avviando la gestione del servizio, e solo a fronte di eventuali contestazioni o specifiche istanze delle controparti, si sarebbe dovuta porre la questione della correttezza (o meno) del numero dei lavoratori assunti.
Sotto tale profilo, pertanto, si conferma il rigetto delle ulteriori prove orali indicate da parte attrice, in quanto comunque inidonee a fornire la prova della valida manifestazione di una volontà negoziale da parte dei Comuni.
Né evidentemente può costituire valida argomentazione ai fini della verifica della sussistenza di un comportamento inadempiente da parte della stazione appaltante nei termini sopra allegati, la circostanza, richiamata da parte attrice, secondo la quale, dopo la risoluzione del contratto con la gestione del servizio sarebbe stata CP_1 realizzata con l'impiego di un numero di lavoratori superiore a quello previsto nel contratto normativo e addirittura superiore a quello impiegati da Tre.k.a. s.r.l.
NT Parte attrice ha poi sostenuto che la , col proprio comportamento inerte, avrebbe violato la regola della buona fede contrattuale, non spendendosi per chiarire alle parti sociali che il contratto non imponeva affatto il passaggio di tutti i lavoratori.
11 Dagli atti depositati non risulta affatto che la società attrice, pur ripetutamente invitata a dare corso al contratto, abbia mai invitato i convenuti ad esplicitare la loro posizione sul punto al fine di ottenere un valido ausilio per procedere nella contrattazione con i lavoratori. Non si profila quindi sotto questo profilo alcuna condotta inadempiente ad opera dei convenuti.
D'altra parte, a fronte del dedotto rifiuto dei lavoratori al passaggio al nuovo appaltatore, non può concretamente attribuirsi efficacia causale, rispetto alla mancata assunzione e, ancora, alla mancata erogazione del servizio, al comportamento delle committenti come viceversa sostenuto da parte attrice.
Non può infatti affermarsi, con sufficiente grado di certezza causale, che laddove i
Comuni e la RSS avessero esplicitato alle rappresentanze sindacali e ai lavoratori gli esatti termini del contratto, i lavoratori avrebbero accettato l'assunzione da parte di
[...]
CP_ e, quale ulteriore conseguenza, vi sarebbe stato l'effettivo avvio del servizio di gestione dei rifiuti.
La circostanza impeditiva, che secondo parte attrice avrebbe precluso la regolare esecuzione del contratto, oltre che non dimostrata, non risulta idonea sotto il profilo causale ad incidere sull'accertato inadempimento da parte dell'appaltatore.
Né ha trovato conferma la tesi della indisponibilità degli atti necessari per procedere alle necessarie assunzioni.
Sul punto coglie nel segno la difesa dei convenuti laddove, richiamando sia la tempistica nella conclusione dei contratti che gli specifici impegni contrattuali assunti dall'appaltatore, evidenzia come fosse onere dell'appaltatore munirsi tempestivamente degli strumenti necessari per dare attuazione all'impegno negoziale.
Va infatti tenuto conto che a fronte della conclusione del contratto normativo alla data del 7.7.2020 ed in vista della prossima conclusione di quelli attuativi (da concludersi nei successivi 45 giorni), la società attrice, che aveva assunto lo specifico obbligo di munirsi delle dotazioni di personale e di mezzi per assumere il servizio oggetto dell'appalto, eventualmente, a richiesta, anche in via d'urgenza ed anticipata (art. 16 del capitolato speciale di appalto), avrebbe dovuto prontamente attivarsi per porsi nella condizione di adempiere correttamente.
Inoltre, come già rilevato in sede cautelare, dai singoli contratti conclusi con i Comuni convenuti risulta che alla erano stati consegnati gli elenchi dei dipendenti CP_1 della Tek.ra s.r.l. con riferimento a ciascun cantiere ai fini dell'assolvimento degli impegni assunti con la clausola sociale.
12 Nessuna responsabilità, pertanto, è imputabile alle Amministrazioni convenute, risultando la società attrice in possesso di tutti i dati ed elementi necessari per procedere all'assunzione del personale. Si osserva, comunque, che i “documenti di identità e delle tessere sanitarie a cui si doveva aggiungere anche un modulo sottoscritto dal dipendente”, non potevano di certo essere forniti dalle convenute, perché appunto personali e/o da sottoscrivere a cura degli stessi dipendenti. Peraltro, è la stessa società attrice che afferma di avere richiesto telefonicamente (dunque solo verbalmente) ai lavoratori la documentazione necessaria per procedere all'assunzione, ma che i lavoratori “verbalmente hanno manifestato la disponibilità all'assunzione ma si rifiutano di accettare ed inviare quanto telefonicamente richiesto debitamente compilato e le copie dei documenti di riconoscimento e codice fiscale necessari per procedere immediatamente all'assunzione”.
Il rifiuto poi frapposto dai lavoratori all'assunzione non costituisce circostanza imputabile all'appaltatore o ancora evento idoneo a giustificare il mancato adempimento dell'obbligo di assunzione della gestione del servizio.
La società sostiene inoltre che le amministrazioni convenute si sarebbero rese CP_1 inadempienti rispetto all'obbligo di procedere alla consegna del servizio, in particolare non procedendo alla convocazione “al fine di effettuare la consegna del servizio e fornire le chiavi per l'accesso ai locali tecnici (isola ecologica, depositi comunali delle attrezzature ecc...), nonché tutte le istruzioni necessarie per la concreta operatività della società”, in violazione di quanto prescritto dall'art. 19 comma 1 del DM 49/2018.
L'allegazione non risulta fondata.
Risulta infatti che, con atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del
31.10.2020, la ha invitato la alla stipula, nel termine di 10 giorni, Parte_2 CP_1
dei contratti attuativi con i Comuni interessati ed a prendere in consegna il servizio entro e non oltre il 30 novembre 2020, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e alla risoluzione del contratto, nonché all'incameramento delle cauzioni.
Con ulteriore diffida e costituzione in mora del 29.11.2020 la ha intimato Parte_2
alla di procedere alla stipula dei contratti attuativi con i CP_1 Parte_3
, e entro la data del 9.12.2020 e di prendere in consegna CP_6 CP_5 CP_7
il servizio entro e non oltre la data del 15.12.2020,
Deve quindi ritenersi che a fronte dei contratti attuativi conclusi il 9.11.2020 (con il e con il , l'1.12.2020 (con il NTroparte_3 NTroparte_4 CP_15
[.. , il 10.12.2020 (con il ed il 4.12.2020 (con il CP_5 NTroparte_2 CP_6
), il mancato avvio del servizio di gestione di rifiuti alla data della disposta
[...] risoluzione del 2.2.2021 integra senz'altro il presupposto del grave inadempimento di NT cui all'art. 1455 c.c.. La si è quindi legittimamente avvalsa della facoltà prevista all'art. 18 lett. e) di risolvere il contratto per mancata esecuzione della prestazione domandata, riferita sia al mancato avvio anticipato della gestione del servizio, che quello successivo alla conclusione dei contratti di servizio nel termine previsto (30 gg. dalla conclusione del contratto normativo ex art. 7 del contratto normativo stesso).
Al riguardo, poi, non incide sulla legittimità della risoluzione la nota inviata da parte attrice alle controparti in data 18.1.2021, con la quale avrebbe manifestato la CP_1
volontà di dare esecuzione al contratto e chiesto la messa in possesso ai fini dell'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti.
Osserva il Tribunale che, con detta nota, la comunicava di non essere in CP_1
possesso della documentazione necessaria (documento di riconoscimento e codice fiscale) indispensabile per procedere con l'assunzione dei lavoratori per l'avvio del servizio e pertanto chiedeva ai Comuni di provvedere quanto prima al sollecito dell'invio di detti documenti. Evidenziava altresì che soltanto 4 lavoratori in servizio presso il Comune di avevano inviato la documentazione necessaria per procedere CP_3 con l'assunzione. Manifestava quindi la propria disponibilità “all'immediato inizio, richiedendo un margine di 3 giorni di tempo indispensabili per l'assunzione del personale e per il trasferimento dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'avvio del servizio nei singoli comuni”, con l'avvertimento che nel caso di rifiuto da parte dei lavoratori a fornire la documentazione necessaria per essere assunti, avrebbe assunto
“personale ex novo per raggiungere il monte ore previsto nel Capitolato Speciale
d'appalto e nella Relazione generale e di dimensionamento tecnico ed economico”.
Come si desume dalla lettura del testo sopra riportato, tale nota non integra gli estremi dell'offerta della prestazione pattuita e quindi la manifestazione dell'intendimento dell'avvio del servizio di gestione dei rifiuti in quanto nella stessa è evidenziata l'impossibilità di provvedervi in ragione della indisponibilità dei lavoratori necessari;
l'avvertimento della futura assunzione di personale ex novo rende poi palese che, al momento dell'invio della nota in esame -oltre quindi il termine per l'avvio del servizio-, la società non era nelle condizioni di adempiere alla ripetuta e reiterata richiesta di dare esecuzione al contratto con la presa in gestione del servizio.
14 Né possono valere ad escludere l'inadempimento della società ricorrente le ulteriori circostanze relative alla erronea determinazione del contributo Conai, o all'inserimento nei contratti attuativi di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto normativo.
La quantificazione del contributo era infatti riportata nel contratto normativo CP_16
come mero criterio indicativo, sicché la sua eventuale erronea quantificazione
(effettuata con valutazione evidentemente prognostica in vista della raccolta differenziata da realizzare), non vale certo a giustificare il dedotto inadempimento della stazione appaltante.
Ed invero l'appaltatore, chiamato a formulare l'offerta in sede di partecipazione al bando di gara, deve secondo l'ordinaria diligenza ed in ossequio al principio di autoresponsabilità, vagliare il complesso delle condizioni della prestazione domandata, la sua fattibilità, la relativa convenienza e anche eventualmente verificare i dati presupposti indicati nel bando ai fini della quantificazione del corrispettivo, con la conseguenza che l'eventuale erronea stima non può giustificare il rifiuto nell'esecuzione della prestazione promessa.
Ritiene infine il Collegio non rilevante ai fini della decisione la doglianza di mancata osservazione del procedimento prescritto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016.
La disposizione risponde alla medesima esigenza sottesa alla previsione di cui art. 27 del r.d. n. 350 del 1895 che prevedeva l'obbligo della preventiva contestazione degli inadempimento ad opera della stazione appaltante, e cioè quella di porre l'appaltatore nella condizione di conoscere gli inadempimenti contrattuali addebitatigli e di prospettare all'amministrazione le proprie deduzioni al riguardo.
Ne consegue che tale esigenza può ritenersi soddisfatta tutte le volte in cui l'appaltatore sia stato messo in grado di conoscere le contestazioni del committente, con la conseguenza che, come osservato dalla Corte di cassazione sotto la vigenza della norma sopra richiamata (cfr. Cass. 18645 del 12/08/2010) “la comunicazione all'appaltatore della relazione particolareggiata contenente gli addebiti, di cui al primo comma dello stesso art. 27, non può considerarsi una formalità essenziale che non ammette equipollenti, essendo a tal fine sufficiente che l'appaltatore venga informato, con qualunque mezzo idoneo a tale scopo, degli addebiti mossigli dall'Amministrazione committente, in modo tale da consentirgli la deduzione delle proprie contestazioni e giustificazioni prima dell'adozione del provvedimento di rescissione”.
15 NT Nel caso di specie, come sopra esposto, le amministrazioni convenute, così come la hanno più volte intimato l'appaltatore di procedere all'avvio nella gestione del servizio, con la conseguenza che parte attrice era certamente a conoscenza della contestazione che le veniva mossa, e pur sollecitata, non ha inteso dare esecuzione al contratto.
In conclusione va affermato che la mancata esecuzione della prestazione pattuita attraverso la presa in gestione del servizio costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., in ragione della rilevantissima incidenza sul sinallagma contrattuale, tenuto conto del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e dei compiti istituzionali degli enti convenuti nell'assicurare l'igiene e la sanità pubblica e la conseguente necessità di ricorrere a ordinanze contingibili ed urgenti per la prosecuzione del servizio da parte del precedente gestore.
Nella valutazione della gravità dell'inadempimento il tempo trascorso tra la data di richiesta di avvio del servizio anche in via di urgenza (31.10.2020, 29.11.2020 ) e la data della disposta risoluzione (2.2.2021), deve poi tenersi conto che il contratto era destinato alla gestione del servizio meramente interinale per un anno in vista dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio per more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della gestione del servizio per un periodo di sette anni. Ne consegue che tenuto conto del tempo per il quale il servizio avrebbe dovuto essere espletato, il ritardo così registrato risulta certamente di rilevante gravità.
Parte ricorrente ha, in via subordinata, domandato l'accertamento della nullità del contratto normativo e dei contratti attuavi per contrasto con l'art. 1322 c.c. laddove interpretati nel senso di considerare l'appaltatore gravato dell'obbligo di assunzione di tutto il personale in forze al precedente gestore del servizio.
Al riguardo risulta sufficiente al rigetto della domanda così proposta richiamare quanto in precedenza esposto in ordine all'esatta operatività della clausola sociale. Ed invero esclusa la configurabilità dell'obbligazione di assunzione di tutto il personale impiegato dal precedente operatore, ne discende il venir meno della premessa logica su cui la domanda spiegata si fonda.
Le medesime considerazioni valgono in relazione alla domanda subordinata di annullamento del contratto per vizio del consenso, in quanto parimenti fondata sull'assunto della sussistenza dell'obbligo assunzionale sopra dedotto.
Parte attrice ha infine allegato la illegittimità della disposta risoluzione del contratto normativo in ragion della non imputabilità a sé della mancata conclusione del contratto attuativo col Comune di CP_7
16 Occorre osservare come la risoluzione disposta ex art. 1456 c.c. e art. 18 del contratto normativo è stata operata sul duplice presupposto: 1) del mancato avvio del servizio di gestione dei rifiuti a seguito della conclusione dei contratti attuativi con i Parte_3
, , e sia in via anticipata ed urgente ancor
[...] CP_3 CP_6 CP_4 CP_5
prima di detta conclusione;
2) della mancata conclusione del contratto attuativo col
NTroparte_7
Deve quindi verificarsi in che modo le due contestazioni incidano sulle sorti del contratto normativo.
Dall'esame di detto contratto deve ritenersi che la regola negoziale si struttura in identica disciplina negoziale, riferibile tuttavia, in via autonoma, a ciascuno dei lotti indicati in relazione al servizio da rendere e al relativo costo, di modo che le vicende relative ai diversi rapporti contrattuali con i singoli Comuni, nell'ambito del medesimo lotto, devono unitariamente essere considerate, mentre vanno intesi come autonomi rapporti quelli riferibili ai distinti lotti.
Il contratto normativo è allora idoneo a dare vita ad autonomi negozi giuridici in relazione ai due diversi lotti (quello n. 4 riferito ai Comuni di , , CP_3 CP_2 CP_6
e e quello n. 2 riferito al Comune di e quindi la clausola CP_4 CP_5 CP_7
contrattuale, laddove stabilisce che la mancata conclusione anche di un solo contratto attuativo è idonea a determinare la risoluzione del contratto normativo (art. 18 lett. b del contratto), va riferita ai contratti attuativi del medesimo lotto, con conseguente risoluzione di quello normativo limitatamente al lotto al quale si riferisce il contratto attuativo.
Così ricostruita la unicità/pluralità del contratto normativo, va rilevato che parte convenuta ha disposto la risoluzione per entrambi i lotti adducendo motivi di risoluzione, che pur se unitariamente allegati, si riferiscono ad entrambi i rapporti e, per quel che qui interessa, anche al lotto n. 2 riferito al Comune di in relazione al CP_7
quale è contestato sia il mancato avvio del servizio sia la mancata conclusione del contratto attuativo.
La prima causa di risoluzione dedotta, che riguarda anche la posizione del CP_7
vale da sola a fondare la disposta risoluzione, con conseguente assorbimento
[...] dell'ulteriore profilo che attiene alla mancata conclusione del contratto attuativo: a prescindere dalla mancata conclusione del contratto attuativo è infatti indiscusso che la società attrice, pur ripetutamente invitata all'esito della conclusione del contratto
17 normativo del 7.7.2020, non ha mai avviato la gestione del servizio neanche in via anticipata ed urgente ex art. 32 co. 8 d.lgs. 50/2016.
Il Comune di con note del 24.7.2020 e del 28.7.2020, ha invero fissato le date CP_7
del 27.7.2020 e del successivo 29.7.2020 per la consegna anticipata del cantiere alla ha poi inviato un ulteriore invito in data 18.8.2020 al quale sono pure CP_1
NT seguiti gli inviti di del 31.10.2020 e 29.11.2020. Anche quindi in data successiva al venir meno dell'efficacia del provvedimento del Prefetto di Palermo del 7.8.2020
(sospeso dal Tar), è dunque perdurato l'inadempimento all'invito all'assunzione del servizio.
La protratta inerzia all'avvio urgente del servizio costituisce quindi, richiamando le argomentazioni sopra esposte, valida e fondata ragione di risoluzione del contratto, con conseguente rigetto della domanda attoree anche in relazione al rapporto riferibile al di CP_2 CP_7
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al dm.
55/2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della controversia (€ 680.271,78), per il giudizio di merito in € 29.193,00 in favore della Società per la Regolamentazione del
Servizio di Gestione dei Rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta Provincia Sud, ed in € 37.950,00 in favore, congiuntamente considerati ed applicata la maggiorazione ex art. 4 dm
55/2014, dei Comuni di , e in € Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
15.297,00 per la fase cautelare (ivi compreso il reclamo) in favore della Società per la
Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta Provincia
Sud, ed in € € 22.457,00 in favore, congiuntamente considerati in ragione dell'unica difesa, dei Comuni di , e Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
pqm
• Rigetta le domande avanzate dalla Curatela della liquidazione giudiziale di
CP_1
• condanna la Curatela della liquidazione giudiziale di a pagare le CP_1 spese di lite delle convenute che si liquidano in € 29.193,00 in favore della
Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti ATO n. 4
Caltanissetta Provincia Sud, ed in € 37.950,00 in favore, congiuntamente considerati ed applicata la maggiorazione ex art. 4 dm 55/2014, dei Comuni di
, e in 15.297,00 per la fase Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
cautelare (ivi compreso il reclamo) in favore della Società per la
Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta
18 Provincia Sud, ed in € € 22.457,00 in favore, congiuntamente considerati in ragione dell'unica difesa, dei Comuni di , Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5
e CP_6 CP_7
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa in data 22.4.2025
La Giudice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott.ssa Giovanna Nozzetti Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N.R.G.13336 dell'anno 2021, pendente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CP_1
Massimiliano Valenza
attrice
E
Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti Ato n. 4 Caltanissetta
Provincia Sud rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Polizzotto
convenuta
E
, , NTroparte_2 NTroparte_3 NTroparte_4 CP_5
, rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] NTroparte_6
Benedetta Mangia
convenuti e
1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso NTroparte_7 dall'Avv. Benedetta Mangia
convenuto e
NTroparte_8
,
[...]
NTroparte_9
convenute contumaci
OGGETTO: contratto di appalto, risoluzione, risarcimento del danno.
Conclusioni: come da verbale di udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
23.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di aver concluso in data 7.7.2020 contratto normativo (ex art. 15 CP_1
L.R. 9/2010) con la Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti
ATO n. 4 di Caltanissetta Provincia Sud, avente ad oggetto l'affidamento del servizio interinale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati e altri servizi di igiene pubblica (per i lotti di gara n. 2 e 4) e i successivi contratti attuativi con i Comuni compresi nella medesima ATO ( , CP_2
, ad accezione del , ha adito CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 NTroparte_7
questo Tribunale domandando:
1. la risoluzione di detti contratti (rispettivamente normativo e attuativi) per inadempimento delle stazioni appaltanti;
2. l'accertamento dell'illegittima risoluzione di detti contratti da parte delle medesime amministrazioni;
3. la condanna degli enti convenuti al risarcimento del danno patito pari al mancato utile, alle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per l'illegittima segnalazione all'Anac.
In via subordinata ha domandato l'accertamento della nullità di detti contratti (per mancanza di interesse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.), e, in subordine, il loro annullamento (ex art. 1439 c.c.) per dolo delle controparti o ancora per errore (ex art. 1427 c.c.) su elemento essenziale del contratto.
Unitamente all'atto introduttivo del giudizio ha avanzato domanda cautelare CP_1 ex art. 700 c.p.c. volta ad inibire ai convenuti l'incameramento delle cauzioni offerte a garanzia della regolare esecuzione del servizio in appalto.
2 Instaurato il contraddittorio sulla domanda cautelare così proposta, si sono costituiti in giudizio la Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO n. 4 di Caltanissetta Provincia Sud (di seguito come definita dall'art. 6 della L.R. CP_10
9/2010), ed i , NTroparte_11 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
domandando il rigetto della relativa domanda.
Con ordinanza del 30.5.2022 -poi confermata in sede di reclamo- è stata rigettata la domanda cautelare.
A seguito della sentenza di declaratoria di apertura della procedura di liquidazione giudiziale per resa il 18.9.2023 dal Tribunale di Palermo, si è costituito in CP_1
giudizio il curatore nominato ex art. 125 d.lgs. 14/2019.
Le convenute , e NTroparte_8
benché ritualmente convenute in giudizio, non si sono NTroparte_9
costituite.
Ciò posto, osserva il Collegio che in relazione alla domanda spiegata da parte attrice - diretta ad ottenere la risoluzione dei contratti indicati per inadempimento dalle parti convenute e contestuale declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto
NT normativo (disposta da ) e dei relativi contratti attuativi (disposta dai Comuni)-, la verifica demandata al Tribunale va svolta tenendo a mente, e comparativamente valutando, le opposte allegazioni in relazione alle contestazioni di reciproco inadempimento.
In ipotesi, infatti, di contrapposte domande di risoluzione (e anche di accertamento dell'avvenuto invalido esercizio del diritto di risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c.), la valutazione di cui all'art. 1455 c.c. deve avere ad oggetto l'incidenza delle contrapposte condotte inadempienti dei contraenti sul sinallagma contrattuale e la relativa idoneità a precludere la realizzazione degli interessi posti a fondamento del contratto.
Detta verifica deve poi svolgersi sulla scorta delle specifiche contestazioni mosse sia dalla stazione appaltante che dall'appaltatore nel corso dello svolgimento del rapporto per fondare le rispettive domande di risoluzione e ancora resistere all'eccezione di inadempimento.
Al riguardo opera infatti il principio elaborato dalla Corte di cassazione (cfr. n. 23813 del 20/11/2015) dell'immutabilità della “causa petendi”, secondo il quale “in materia di appalto di opere pubbliche, nel giudizio introdotto dall'appaltatore davanti al giudice ordinario nei confronti della stazione appaltante che abbia risolto unilateralmente ed
3 autoritativamente il contratto, ai sensi dell'art. 340, comma 2, della l. n. 2248 del 1865,
All. F, la valutazione giudiziale della legittimità dell'operato della P.A. o, comunque, del complessivo contegno delle parti deve essere condotta entro i limiti delle ragioni addotte e dei comportamenti dalle stesse posti in essere durante lo svolgimento della vicenda contrattuale, conclusa per effetto del provvedimento in autotutela, non essendo consentito - in ragione del principio dell'immutabilità della "causa petendi", nonché dei suoi fatti costitutivi, anche quando è in contestazione la legittimità del provvedimento di rescissione - né alla P.A. di immutare le ragioni del provvedimento di rescissione, né all'appaltatore di modificare quelle addotte per contestarne la legittimità e neppure al giudice di sostituirle d'ufficio”.
Nella specie la società convenuta (società a r.l. a capitale partecipato al 95% dai Comuni
e al 5% dalla Provincia) ha fondato la risoluzione disposta con l'atto del 2.2.2021 del contratto normativo concluso con l'attrice sui seguenti rilievi:
1.ritardo nella conclusione dei contratti attuativi con i Comuni dell'Ato;
2. mancata conclusione del contratto attuativo con il Comune di 3. mancato avvio del servizio oggetto dei CP_7
singoli contratti attuativi nel termine pattuito.
I Comuni convenuti (ad eccezione del Comune di che non risulta aver concluso CP_7
il relativo contratto attuativo) hanno poi proceduto alle successive risoluzioni dei contratti attuativi dagli stessi conclusi in ragione delle medesime cause.
La società attrice, di contro, ha contestato la configurabilità di un proprio inadempimento in quanto il ritardo nella conclusione dei contratti attuativi non sarebbe imputabile a sé, ma piuttosto alla sopravvenienza del provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti di (poi annullato giusta ordinanza cautelare del TAR CP_1
Palermo confermata dal CGA il 15.1.2021) e alle problematiche, imputabili alle controparti, insorte tra le parti in relazione alla corretta individuazione del contenuto di NT detti contratti in conformità a quello normativo concluso con la .
Ed invero, secondo le amministrazioni, mal interpretando le clausole del bando e CP_1 del contratto normativo, avrebbero preteso l'assunzione, da parte della società aggiudicataria, di tutto il personale in forza alla società che era in procinto di dismettere il servizio di gestione dei rifiuti (Tekra s.r.l.), ed in particolare a fronte di un numero di
66 dipendenti previsto nei documenti di gara, l'Ato e i Comuni avevano domandato l'assunzione di complessivamente 87 unità per entrambi i lotti di gara.
4 I Comuni avevano inoltre preteso l'inclusione nei singoli contratti di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto normativo (quali quelle di manutenzione del verde pubblico, spazzamento piazze e zone centrali, riparazione sistema pesatura).
Anche il dedotto inadempimento per mancato avvio del servizio di gestione dei rifiuti, sarebbe dipeso dalle contestazioni relative alla quantità di forza da lavoro da assumere da parte della società affidataria del servizio. Secondo l'assunzione dell'intero CP_1
personale della Tekra s.r.l. preteso dalle amministrazioni convenute, oltre che non previsto nel bando di gara e nel contratto normativo, avrebbe implicato un costo di gestione superiore a quello remunerato, con conseguente affidamento in perdita. Inoltre, le amministrazioni convenute, pure a ciò invitate, non avevano fornito i dati dei lavoratori da assumere.
Ulteriore circostanza che avrebbe reso non esigibile la prestazione sarebbe rappresentata dalla erronea quantificazione negli atti di gara dei contributi erogati dal
[...]
Secondo gli accordi contrattuali questi importi avrebbero dovuto NTroparte_12 essere versati in favore dell'appaltatore, contribuendo a determinare l'utile conseguibile dalla prestazione del servizio, sicché la loro erronea quantificazione aveva determinato una riduzione del margine dei ricavi rispetto a quello preventivato in sede di partecipazione alla gara.
Il Comune di inoltre, aveva frapposto il proprio rifiuto alla conclusione del CP_7
contratto attuativo – in effetti mai concluso – a causa del diniego ad introdurre clausole volte a ridisciplinare il costo del servizio tenendo conto dell'effettivo contributo Conai ottenibile e dei maggiori oneri discendenti dalle disposizioni di sicurezza rese necessarie in conseguenza dell'emergenza Covid19. Il aveva inoltre illegittimamente CP_2
domandato di prevedere nel contratto ulteriori servizi (quali manutenzione del verde pubblico, spazzamento estivo delle piazza e zone centrali, riparazione o sostituzione del sistema di pesatura del CCR) non previsti nel contratto normativo.
Così ricostruite le contrapposte deduzioni in relazione ai reciproci inadempimenti, va preliminarmente esclusa alcuna possibile rilevanza, - ai fini della richiesta verifica di cui all'art. 1455 c.c. di fondatezza delle contrapposte risoluzioni-, della ritardata conclusione dei contratti attuativi quali atti adempitivi del contratto normativo concluso
NT con la convenuta.
Ed invero proprio la loro conclusione avvenuta oltre il termine indicato dagli originari contraenti evidenzia la concorde volontà delle parti negoziali di ritenere questo ritardo, maturato rispetto alla data di conclusione del contratto normativo, come non rilevante e
5 quindi non idoneo a far venir meno il reciproco interesse all'attuazione degli impegni assunti con il contratto normativo.
Ne consegue che il dedotto ritardo nella conclusione dei contratti attuativi, evento questo posto a fondamento della disposta risoluzione, non può assumere alcuna rilevanza, avendo le stesse parti per facta concludentia concordemente inteso superare tale questione.
L'esercizio della potestà di risoluzione dei contratti (normativo e attuativi) da parte delle amministrazioni convenute, risulta invece, legittimamente fondato (con efficacia assorbente rispetto alle ulteriori censure di inadempienza mosse) sull'inadempimento di all'obbligazione di assunzione del servizio di gestione dei rifiuti. CP_1
Costituisce circostanza indiscussa che la Società R.R. Ato 4 Caltanissetta Provincia sud e i Comuni convenuti, all'esito della conclusione del contratto normativo del 7.7.2020, hanno ripetutamente domandato alla società attrice di prendere in consegna anticipata la gestione del servizio ex art. 32 co. 8 del d.lgs. 50/2016, come espressamente previsto dall'art. 16 del c.s.a., in ragione dell'urgenza di assicurare la continuità del servizio considerata la scadenza della gestione ad opera del precedente gestore.
NT Con le note del 31.10.2020 di e del 29.11.2020, la società convenuta, dopo aver rilevato il venir meno dell'evento impeditivo dedotto da rappresentato CP_1 dall'informativa antimafia negativa in conseguenza dell'annullamento da parte del TAR dell'8.10.2020 (di cui tuttavia non si conosce il definitivo esito non essendo stato allegata la decisione di merito adottata) e l'avvenuta conclusione di due soltanto dei contratti attuativi, rappresentava “il grave e dilatorio comportamento posto in essere da NT codesta ditta” che arrecava “un gravissimo pregiudizio alla ed ai Comuni soci che sono stati costretti ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti di proroga del servizio in atto gestito da altra società”; intimava quindi alla la stipula dei contratti CP_1 attuativi e la “successiva consegna unitaria del servizio entro il giorno 15 dicembre
2020, occorrendo anche con la consegna del servizio in via d'urgenza sotto riserva di legge”. Era poi espressamente rappresentato l'intendimento di procedere alla risoluzione del contratto normativo in ipotesi di mancato rispetto di detto termine.
Il termine da computare ai fini della verifica dell'inadempimento dell'obbligazione, poi, non è quello decorrente dalla stipula dei contratti attuativi (30 giorni come previsto nel contratto normativo), comunque nella specie decorso al momento della disposta risoluzione, quanto piuttosto quello assegnato per l'assunzione in via anticipata del relativo servizio, così come più volte domandato, in applicazione della specifica
6 previsione negoziale (art. 16 del c.s.a.: “la consegna del servizio, avverrà, su richiesta di NT
, sotto riserva di legge”).
A fronte della pacifica circostanza della mancata assunzione della gestione del servizio, occorre allora verificare se tale evento sia da imputare, come sostenuto dall'attrice, al comportamento dell'appaltatore.
Al riguardo ritiene il Collegio che le motivazioni addotte dalla società attrice per sostenere la non imputabilità a sé della mancata assunzione della gestione del servizio
(circostanza quest'ultima pacifica tra le parti), non hanno trovato riscontro probatorio.
Pur registrandosi la medesima posizione delle parti nel ritenere che l'obbligazione assunta dalla in virtù del contratto normativo (art. 19 del bando di gara, art. CP_1
35 del disciplinare, art. 10 del contratto normativo), non implicasse l'assunzione di tutti i lavoratori in servizio presso la Tek.ra s.r.l., parte attrice sostiene che le amministrazioni avrebbero imposto l'assunzione di tutto il personale della precedente aggiudicataria, così ostacolando la procedura per il passaggio dei lavoratori, e rendendo di fatto l'assunzione del servizio non produttiva di alcun utile (in ragione dell'elevato costo del personale), e impossibile l'esecuzione del contratto.
In relazione alla corretta individuazione dell'obbligazione discendente dalla clausola sociale prevista nel contratto normativo e nel bando di gara, si richiama quanto già osservato in sede cautelare con l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art.700 c.p.c. e con la successiva ordinanza di rigetto del reclamo.
L'art. 10 del contratto normativo concluso tra le parti stabilisce che nello svolgimento NT del rapporto di appalto sarà “utilizzato prioritariamente” il personale in forza alla individuato ai sensi dell'art. 19 co. 6,7 e 8 della L.R. 9/2010 e “secondariamente” il personale individuato ai sensi dell'art. 202 co.6 d.lgs. 152/2006 secondo i limiti di operatività del CCNL di categoria.
L'art. 19 del bando di gara prevede che: ”Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81”.
7 L'art. 35 del capitolato, al penultimo comma dispone che “in coerenza con quanto stabilito dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016 il nuovo gestore è tenuto all'applicazione dell'art. 6 del CCNL che prevede le modalità di transito del personale nel caso di avvicendamento di imprese nella gestione/affidamento del servizio. Inoltre si applica l'art. 202 co. 6 del d.lgs. 152/2006”.
L'art. 6 del CCLN richiamato in contratto stabilisce infine, in caso di affidamento del servizio di appalto a nuovo soggetto previa cessazione dei rapporti di lavoro della società uscente, che “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto dal giorno iniziale della nuova gestione, in appalto affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto, che risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 gg. precedenti l'inizio della nuova gestione”.
L'art. 202 del d.lgs. 152/2006 (richiamato nel capitolato) stabilisce poi che, in sede di riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti e dell'istituzione delle Autorità
d'ambito per ciascuno degli Ambiti (soggetto munito di personalità NTroparte_14 giuridica al quale viene assegnato il compito dell'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.201 del medesimo d.lgs.): “Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui “.
Tale ultima disposizione disciplina il passaggio dal sistema fondato sulla gestione diretta degli enti locali e delle ex municipalizzate, stabilendo, nell'ottica di tutelare la posizione dei lavoratori durante la fase transitoria, che il personale in servizio alle date indicate presso detti enti, sia soggetto ad un “passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti”.
8 Manca però una chiara disposizione, che, in deroga ai principi di concorrenzialità, stabilisca che tale obbligazione gravi a carico di tutti i successivi gestori del servizio dei rifiuti che subentrino nel servizio attraverso autonome procedure di gara.
A sua volta il legislatore regionale (con la L.R. 9/2010), dopo aver previsto l'istituzione di società consortili di capitali (SSR) alle quali affidare l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti e la liquidazione dei consorzi e le società d'ambito di cui all'art. 201 del d.lgs. 152/2006, ha previsto, con disposizione transitoria (così rubricato l'art. 19), che: “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione”.
Detto personale unitamente a quello individuato nella contrattazione collettiva, viene assunto “all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni”.
Anche nella legislazione regionale il passaggio dei lavoratori è disciplinato nell'ambito della soppressione e liquidazione dei precedenti gestori del servizio con il subentro delle società consortili e risponde quindi alla medesima logica di assicurare, nella fase transitoria, la tutela dei dipendenti in servizio presso l'ente in liquidazione.
Deve quindi ritenersi che detta disciplina imponga il passaggio integrale del personale indicato a carico del nuovo gestore nella sola fase transitoria, ma non anche a carico dei successivi gestori aggiudicatari del servizio.
Così ricostruita la disciplina normativa richiamata nel contratto, si ritiene che, nella specie, il rinvio alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, pur in astratto idoneo a far sorgere l'obbligazione di assunzione di tutti i lavoratori in forze al precedente affidatario, risulti superato dalle specifiche condizioni contrattuali che hanno dettagliato il costo del lavoro ed il numero dei lavoratori da assumere in relazione ai due distinti lotti (cfr. progetto di gestione del servizio doc. 27 allegato fascicolo parte attrice, richiamato del capitolato e del contratto normativo).
La dedotta discordanza tra i due dati (obbligazione, discendente dal richiamo all'art. 7 del CCNL, di assunzione di tutti i lavoratori in forza alla precedente affidataria del
9 servizio come dalla stessa quantificati e obbligazione di assunzione dei lavoratori specificatamente indicato nel progetto tecnico richiamato nel bando di gara e nel contratto normativo) deve essere risolta nel senso della prevalenza della regola contenuta nel contratto normativo specificatamente sottoscritto dalle parti.
Ed invero l'interpretazione della comune volontà negoziale (ex art. 1362 e ss. c.c.) deve essere effettuata attribuendo valenza assorbente alla chiara ed esplicita indicazione del costo del personale, dei lavoratori da impiegare (al netto di quelli già in forze nei singoli
Comuni), con specifica indicazione delle attribuzioni, contenuta nel progetto del servizio richiamato nel bando di gara e successivamente nel contratto, rispetto al livello occupazionale imposto dalla contrattazione collettiva richiamata.
D'altra parte lo stesso capitolato speciale fa salva la “necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto” con la conseguenza che il passaggio dei lavoratori già in forza al precedente gestore doveva avvenire nell'indispensabile considerazione di tali esigenze.
Sul punto si richiama anche la giurisprudenza amministrativa che interpreta la clausola sociale nel senso della necessaria compatibilità con le esigenze organizzative dell'imprenditore (cfr. da ultimo Consiglio di Stato n. 9036/2024).
Così ricostruita la regola pattizia discendente dal contratto normativo, va osservato come non ha trovato conferma la tesi secondo la quale i Comuni e la SRR abbiano domandato l'assunzione di tutto il personale in servizio presso Tek.r.a. s.r.l.
I verbali delle riunioni con le associazioni sindacali, con Tek.r.a. s.r.l. e con le stazioni appaltanti dell'11.12.2020 e del 5.12.2020, non comprovano, come invece sostenuto da parte attrice, la dedotta illegittima pretesa delle amministrazioni convenute di assunzione, da parte dell'appaltatore, di tutti i dipendenti impiegati in precedenza.
Nella riunione dell'11.12.2020 i rappresentanti dei Comuni di e (gli unici CP_4 CP_3 presenti) si sono infatti limitati a sollecitare l'avvio del servizio di gestione dei rifiuti
“nel rispetto del capitolato di appalto e dei diritti dei lavoratori del cantiere”.
Nessuna affermazione risulta poi verbalizzata nella riunione del 15.12.2020 riferibile alle amministrazioni convenute in relazione alla questione del personale da far transitare dalla Tek.r.a. s.r.l. alla CP_1
Né vi è alcun sollecito in tale senso nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nelle diffide ad adempiere inviate dalle stazioni appaltanti.
10 Parimenti deve escludersi che la prova per testi assunta nel giudizio a mezzo della deposizione di possa avvalorare la tesi attorea. Testimone_1
Il testimone ha riferito che “i sindacati volevano l'assunzione di tutti i lavoratori impiegati da Tek.ra s.r.l. alle stesse condizioni precedenti secondo l'art. 6 del CCNL.
Sul compenso i Comuni non hanno mai accettato né rifiutato le proposte, si ritenevano parti neutre. I comuni con l'impresa chiedevano l'assunzione di tutti i dipendenti, con i rapporti con i sindacati non prendevano posizione. Avevano quindi un atteggiamento ambiguo.”
La volontà negoziale -dedotta dall'attrice- espressa dall'appaltante e diretta ad ottenere l'integrale assunzione dei lavoratori (e non quindi delle sole unità indicate nel contratto di appalto), per assumere rilevanza ai fini che qui interessano, avrebbe dovuto infatti palesarsi con atti riconducibili alla persona giuridica e manifestarsi con atti scritti, quali specifiche domande di adempimento. Il solo atteggiamento “ambiguo” riferito dal teste, così come eventuali intendimenti volti a caldeggiare, per assecondare i sindacati,
l'integrale passaggio dei lavoratori, non costituisce certo un comportamento negoziale NT rilevante per affermare che i Comuni convenuti e la abbiano imposto l'assunzione integrale dei dipendenti.
A fronte della regola contrattuale – come sopra ricostruita- l' avrebbe quindi CP_1
dovuto procedere con le assunzioni previste nel contratto avviando la gestione del servizio, e solo a fronte di eventuali contestazioni o specifiche istanze delle controparti, si sarebbe dovuta porre la questione della correttezza (o meno) del numero dei lavoratori assunti.
Sotto tale profilo, pertanto, si conferma il rigetto delle ulteriori prove orali indicate da parte attrice, in quanto comunque inidonee a fornire la prova della valida manifestazione di una volontà negoziale da parte dei Comuni.
Né evidentemente può costituire valida argomentazione ai fini della verifica della sussistenza di un comportamento inadempiente da parte della stazione appaltante nei termini sopra allegati, la circostanza, richiamata da parte attrice, secondo la quale, dopo la risoluzione del contratto con la gestione del servizio sarebbe stata CP_1 realizzata con l'impiego di un numero di lavoratori superiore a quello previsto nel contratto normativo e addirittura superiore a quello impiegati da Tre.k.a. s.r.l.
NT Parte attrice ha poi sostenuto che la , col proprio comportamento inerte, avrebbe violato la regola della buona fede contrattuale, non spendendosi per chiarire alle parti sociali che il contratto non imponeva affatto il passaggio di tutti i lavoratori.
11 Dagli atti depositati non risulta affatto che la società attrice, pur ripetutamente invitata a dare corso al contratto, abbia mai invitato i convenuti ad esplicitare la loro posizione sul punto al fine di ottenere un valido ausilio per procedere nella contrattazione con i lavoratori. Non si profila quindi sotto questo profilo alcuna condotta inadempiente ad opera dei convenuti.
D'altra parte, a fronte del dedotto rifiuto dei lavoratori al passaggio al nuovo appaltatore, non può concretamente attribuirsi efficacia causale, rispetto alla mancata assunzione e, ancora, alla mancata erogazione del servizio, al comportamento delle committenti come viceversa sostenuto da parte attrice.
Non può infatti affermarsi, con sufficiente grado di certezza causale, che laddove i
Comuni e la RSS avessero esplicitato alle rappresentanze sindacali e ai lavoratori gli esatti termini del contratto, i lavoratori avrebbero accettato l'assunzione da parte di
[...]
CP_ e, quale ulteriore conseguenza, vi sarebbe stato l'effettivo avvio del servizio di gestione dei rifiuti.
La circostanza impeditiva, che secondo parte attrice avrebbe precluso la regolare esecuzione del contratto, oltre che non dimostrata, non risulta idonea sotto il profilo causale ad incidere sull'accertato inadempimento da parte dell'appaltatore.
Né ha trovato conferma la tesi della indisponibilità degli atti necessari per procedere alle necessarie assunzioni.
Sul punto coglie nel segno la difesa dei convenuti laddove, richiamando sia la tempistica nella conclusione dei contratti che gli specifici impegni contrattuali assunti dall'appaltatore, evidenzia come fosse onere dell'appaltatore munirsi tempestivamente degli strumenti necessari per dare attuazione all'impegno negoziale.
Va infatti tenuto conto che a fronte della conclusione del contratto normativo alla data del 7.7.2020 ed in vista della prossima conclusione di quelli attuativi (da concludersi nei successivi 45 giorni), la società attrice, che aveva assunto lo specifico obbligo di munirsi delle dotazioni di personale e di mezzi per assumere il servizio oggetto dell'appalto, eventualmente, a richiesta, anche in via d'urgenza ed anticipata (art. 16 del capitolato speciale di appalto), avrebbe dovuto prontamente attivarsi per porsi nella condizione di adempiere correttamente.
Inoltre, come già rilevato in sede cautelare, dai singoli contratti conclusi con i Comuni convenuti risulta che alla erano stati consegnati gli elenchi dei dipendenti CP_1 della Tek.ra s.r.l. con riferimento a ciascun cantiere ai fini dell'assolvimento degli impegni assunti con la clausola sociale.
12 Nessuna responsabilità, pertanto, è imputabile alle Amministrazioni convenute, risultando la società attrice in possesso di tutti i dati ed elementi necessari per procedere all'assunzione del personale. Si osserva, comunque, che i “documenti di identità e delle tessere sanitarie a cui si doveva aggiungere anche un modulo sottoscritto dal dipendente”, non potevano di certo essere forniti dalle convenute, perché appunto personali e/o da sottoscrivere a cura degli stessi dipendenti. Peraltro, è la stessa società attrice che afferma di avere richiesto telefonicamente (dunque solo verbalmente) ai lavoratori la documentazione necessaria per procedere all'assunzione, ma che i lavoratori “verbalmente hanno manifestato la disponibilità all'assunzione ma si rifiutano di accettare ed inviare quanto telefonicamente richiesto debitamente compilato e le copie dei documenti di riconoscimento e codice fiscale necessari per procedere immediatamente all'assunzione”.
Il rifiuto poi frapposto dai lavoratori all'assunzione non costituisce circostanza imputabile all'appaltatore o ancora evento idoneo a giustificare il mancato adempimento dell'obbligo di assunzione della gestione del servizio.
La società sostiene inoltre che le amministrazioni convenute si sarebbero rese CP_1 inadempienti rispetto all'obbligo di procedere alla consegna del servizio, in particolare non procedendo alla convocazione “al fine di effettuare la consegna del servizio e fornire le chiavi per l'accesso ai locali tecnici (isola ecologica, depositi comunali delle attrezzature ecc...), nonché tutte le istruzioni necessarie per la concreta operatività della società”, in violazione di quanto prescritto dall'art. 19 comma 1 del DM 49/2018.
L'allegazione non risulta fondata.
Risulta infatti che, con atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del
31.10.2020, la ha invitato la alla stipula, nel termine di 10 giorni, Parte_2 CP_1
dei contratti attuativi con i Comuni interessati ed a prendere in consegna il servizio entro e non oltre il 30 novembre 2020, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e alla risoluzione del contratto, nonché all'incameramento delle cauzioni.
Con ulteriore diffida e costituzione in mora del 29.11.2020 la ha intimato Parte_2
alla di procedere alla stipula dei contratti attuativi con i CP_1 Parte_3
, e entro la data del 9.12.2020 e di prendere in consegna CP_6 CP_5 CP_7
il servizio entro e non oltre la data del 15.12.2020,
Deve quindi ritenersi che a fronte dei contratti attuativi conclusi il 9.11.2020 (con il e con il , l'1.12.2020 (con il NTroparte_3 NTroparte_4 CP_15
[.. , il 10.12.2020 (con il ed il 4.12.2020 (con il CP_5 NTroparte_2 CP_6
), il mancato avvio del servizio di gestione di rifiuti alla data della disposta
[...] risoluzione del 2.2.2021 integra senz'altro il presupposto del grave inadempimento di NT cui all'art. 1455 c.c.. La si è quindi legittimamente avvalsa della facoltà prevista all'art. 18 lett. e) di risolvere il contratto per mancata esecuzione della prestazione domandata, riferita sia al mancato avvio anticipato della gestione del servizio, che quello successivo alla conclusione dei contratti di servizio nel termine previsto (30 gg. dalla conclusione del contratto normativo ex art. 7 del contratto normativo stesso).
Al riguardo, poi, non incide sulla legittimità della risoluzione la nota inviata da parte attrice alle controparti in data 18.1.2021, con la quale avrebbe manifestato la CP_1
volontà di dare esecuzione al contratto e chiesto la messa in possesso ai fini dell'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti.
Osserva il Tribunale che, con detta nota, la comunicava di non essere in CP_1
possesso della documentazione necessaria (documento di riconoscimento e codice fiscale) indispensabile per procedere con l'assunzione dei lavoratori per l'avvio del servizio e pertanto chiedeva ai Comuni di provvedere quanto prima al sollecito dell'invio di detti documenti. Evidenziava altresì che soltanto 4 lavoratori in servizio presso il Comune di avevano inviato la documentazione necessaria per procedere CP_3 con l'assunzione. Manifestava quindi la propria disponibilità “all'immediato inizio, richiedendo un margine di 3 giorni di tempo indispensabili per l'assunzione del personale e per il trasferimento dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'avvio del servizio nei singoli comuni”, con l'avvertimento che nel caso di rifiuto da parte dei lavoratori a fornire la documentazione necessaria per essere assunti, avrebbe assunto
“personale ex novo per raggiungere il monte ore previsto nel Capitolato Speciale
d'appalto e nella Relazione generale e di dimensionamento tecnico ed economico”.
Come si desume dalla lettura del testo sopra riportato, tale nota non integra gli estremi dell'offerta della prestazione pattuita e quindi la manifestazione dell'intendimento dell'avvio del servizio di gestione dei rifiuti in quanto nella stessa è evidenziata l'impossibilità di provvedervi in ragione della indisponibilità dei lavoratori necessari;
l'avvertimento della futura assunzione di personale ex novo rende poi palese che, al momento dell'invio della nota in esame -oltre quindi il termine per l'avvio del servizio-, la società non era nelle condizioni di adempiere alla ripetuta e reiterata richiesta di dare esecuzione al contratto con la presa in gestione del servizio.
14 Né possono valere ad escludere l'inadempimento della società ricorrente le ulteriori circostanze relative alla erronea determinazione del contributo Conai, o all'inserimento nei contratti attuativi di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto normativo.
La quantificazione del contributo era infatti riportata nel contratto normativo CP_16
come mero criterio indicativo, sicché la sua eventuale erronea quantificazione
(effettuata con valutazione evidentemente prognostica in vista della raccolta differenziata da realizzare), non vale certo a giustificare il dedotto inadempimento della stazione appaltante.
Ed invero l'appaltatore, chiamato a formulare l'offerta in sede di partecipazione al bando di gara, deve secondo l'ordinaria diligenza ed in ossequio al principio di autoresponsabilità, vagliare il complesso delle condizioni della prestazione domandata, la sua fattibilità, la relativa convenienza e anche eventualmente verificare i dati presupposti indicati nel bando ai fini della quantificazione del corrispettivo, con la conseguenza che l'eventuale erronea stima non può giustificare il rifiuto nell'esecuzione della prestazione promessa.
Ritiene infine il Collegio non rilevante ai fini della decisione la doglianza di mancata osservazione del procedimento prescritto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016.
La disposizione risponde alla medesima esigenza sottesa alla previsione di cui art. 27 del r.d. n. 350 del 1895 che prevedeva l'obbligo della preventiva contestazione degli inadempimento ad opera della stazione appaltante, e cioè quella di porre l'appaltatore nella condizione di conoscere gli inadempimenti contrattuali addebitatigli e di prospettare all'amministrazione le proprie deduzioni al riguardo.
Ne consegue che tale esigenza può ritenersi soddisfatta tutte le volte in cui l'appaltatore sia stato messo in grado di conoscere le contestazioni del committente, con la conseguenza che, come osservato dalla Corte di cassazione sotto la vigenza della norma sopra richiamata (cfr. Cass. 18645 del 12/08/2010) “la comunicazione all'appaltatore della relazione particolareggiata contenente gli addebiti, di cui al primo comma dello stesso art. 27, non può considerarsi una formalità essenziale che non ammette equipollenti, essendo a tal fine sufficiente che l'appaltatore venga informato, con qualunque mezzo idoneo a tale scopo, degli addebiti mossigli dall'Amministrazione committente, in modo tale da consentirgli la deduzione delle proprie contestazioni e giustificazioni prima dell'adozione del provvedimento di rescissione”.
15 NT Nel caso di specie, come sopra esposto, le amministrazioni convenute, così come la hanno più volte intimato l'appaltatore di procedere all'avvio nella gestione del servizio, con la conseguenza che parte attrice era certamente a conoscenza della contestazione che le veniva mossa, e pur sollecitata, non ha inteso dare esecuzione al contratto.
In conclusione va affermato che la mancata esecuzione della prestazione pattuita attraverso la presa in gestione del servizio costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., in ragione della rilevantissima incidenza sul sinallagma contrattuale, tenuto conto del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e dei compiti istituzionali degli enti convenuti nell'assicurare l'igiene e la sanità pubblica e la conseguente necessità di ricorrere a ordinanze contingibili ed urgenti per la prosecuzione del servizio da parte del precedente gestore.
Nella valutazione della gravità dell'inadempimento il tempo trascorso tra la data di richiesta di avvio del servizio anche in via di urgenza (31.10.2020, 29.11.2020 ) e la data della disposta risoluzione (2.2.2021), deve poi tenersi conto che il contratto era destinato alla gestione del servizio meramente interinale per un anno in vista dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio per more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della gestione del servizio per un periodo di sette anni. Ne consegue che tenuto conto del tempo per il quale il servizio avrebbe dovuto essere espletato, il ritardo così registrato risulta certamente di rilevante gravità.
Parte ricorrente ha, in via subordinata, domandato l'accertamento della nullità del contratto normativo e dei contratti attuavi per contrasto con l'art. 1322 c.c. laddove interpretati nel senso di considerare l'appaltatore gravato dell'obbligo di assunzione di tutto il personale in forze al precedente gestore del servizio.
Al riguardo risulta sufficiente al rigetto della domanda così proposta richiamare quanto in precedenza esposto in ordine all'esatta operatività della clausola sociale. Ed invero esclusa la configurabilità dell'obbligazione di assunzione di tutto il personale impiegato dal precedente operatore, ne discende il venir meno della premessa logica su cui la domanda spiegata si fonda.
Le medesime considerazioni valgono in relazione alla domanda subordinata di annullamento del contratto per vizio del consenso, in quanto parimenti fondata sull'assunto della sussistenza dell'obbligo assunzionale sopra dedotto.
Parte attrice ha infine allegato la illegittimità della disposta risoluzione del contratto normativo in ragion della non imputabilità a sé della mancata conclusione del contratto attuativo col Comune di CP_7
16 Occorre osservare come la risoluzione disposta ex art. 1456 c.c. e art. 18 del contratto normativo è stata operata sul duplice presupposto: 1) del mancato avvio del servizio di gestione dei rifiuti a seguito della conclusione dei contratti attuativi con i Parte_3
, , e sia in via anticipata ed urgente ancor
[...] CP_3 CP_6 CP_4 CP_5
prima di detta conclusione;
2) della mancata conclusione del contratto attuativo col
NTroparte_7
Deve quindi verificarsi in che modo le due contestazioni incidano sulle sorti del contratto normativo.
Dall'esame di detto contratto deve ritenersi che la regola negoziale si struttura in identica disciplina negoziale, riferibile tuttavia, in via autonoma, a ciascuno dei lotti indicati in relazione al servizio da rendere e al relativo costo, di modo che le vicende relative ai diversi rapporti contrattuali con i singoli Comuni, nell'ambito del medesimo lotto, devono unitariamente essere considerate, mentre vanno intesi come autonomi rapporti quelli riferibili ai distinti lotti.
Il contratto normativo è allora idoneo a dare vita ad autonomi negozi giuridici in relazione ai due diversi lotti (quello n. 4 riferito ai Comuni di , , CP_3 CP_2 CP_6
e e quello n. 2 riferito al Comune di e quindi la clausola CP_4 CP_5 CP_7
contrattuale, laddove stabilisce che la mancata conclusione anche di un solo contratto attuativo è idonea a determinare la risoluzione del contratto normativo (art. 18 lett. b del contratto), va riferita ai contratti attuativi del medesimo lotto, con conseguente risoluzione di quello normativo limitatamente al lotto al quale si riferisce il contratto attuativo.
Così ricostruita la unicità/pluralità del contratto normativo, va rilevato che parte convenuta ha disposto la risoluzione per entrambi i lotti adducendo motivi di risoluzione, che pur se unitariamente allegati, si riferiscono ad entrambi i rapporti e, per quel che qui interessa, anche al lotto n. 2 riferito al Comune di in relazione al CP_7
quale è contestato sia il mancato avvio del servizio sia la mancata conclusione del contratto attuativo.
La prima causa di risoluzione dedotta, che riguarda anche la posizione del CP_7
vale da sola a fondare la disposta risoluzione, con conseguente assorbimento
[...] dell'ulteriore profilo che attiene alla mancata conclusione del contratto attuativo: a prescindere dalla mancata conclusione del contratto attuativo è infatti indiscusso che la società attrice, pur ripetutamente invitata all'esito della conclusione del contratto
17 normativo del 7.7.2020, non ha mai avviato la gestione del servizio neanche in via anticipata ed urgente ex art. 32 co. 8 d.lgs. 50/2016.
Il Comune di con note del 24.7.2020 e del 28.7.2020, ha invero fissato le date CP_7
del 27.7.2020 e del successivo 29.7.2020 per la consegna anticipata del cantiere alla ha poi inviato un ulteriore invito in data 18.8.2020 al quale sono pure CP_1
NT seguiti gli inviti di del 31.10.2020 e 29.11.2020. Anche quindi in data successiva al venir meno dell'efficacia del provvedimento del Prefetto di Palermo del 7.8.2020
(sospeso dal Tar), è dunque perdurato l'inadempimento all'invito all'assunzione del servizio.
La protratta inerzia all'avvio urgente del servizio costituisce quindi, richiamando le argomentazioni sopra esposte, valida e fondata ragione di risoluzione del contratto, con conseguente rigetto della domanda attoree anche in relazione al rapporto riferibile al di CP_2 CP_7
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al dm.
55/2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della controversia (€ 680.271,78), per il giudizio di merito in € 29.193,00 in favore della Società per la Regolamentazione del
Servizio di Gestione dei Rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta Provincia Sud, ed in € 37.950,00 in favore, congiuntamente considerati ed applicata la maggiorazione ex art. 4 dm
55/2014, dei Comuni di , e in € Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
15.297,00 per la fase cautelare (ivi compreso il reclamo) in favore della Società per la
Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta Provincia
Sud, ed in € € 22.457,00 in favore, congiuntamente considerati in ragione dell'unica difesa, dei Comuni di , e Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
pqm
• Rigetta le domande avanzate dalla Curatela della liquidazione giudiziale di
CP_1
• condanna la Curatela della liquidazione giudiziale di a pagare le CP_1 spese di lite delle convenute che si liquidano in € 29.193,00 in favore della
Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti ATO n. 4
Caltanissetta Provincia Sud, ed in € 37.950,00 in favore, congiuntamente considerati ed applicata la maggiorazione ex art. 4 dm 55/2014, dei Comuni di
, e in 15.297,00 per la fase Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
cautelare (ivi compreso il reclamo) in favore della Società per la
Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta
18 Provincia Sud, ed in € € 22.457,00 in favore, congiuntamente considerati in ragione dell'unica difesa, dei Comuni di , Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5
e CP_6 CP_7
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa in data 22.4.2025
La Giudice La Presidente
Claudia Spiga Daniela Galazzi
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