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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 298/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 26/03/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. BASILE Parte_1
ANGELA e dall'avv. Elena GALOFARO
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del l.r.pt. rappresentato e difeso, con Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43320230000777742000, notificato il 4.1.2024,
a mezzo del quale l' aveva richiesto il versamento dei contributi previdenziali relativi CP_2 alla gestione commercianti per il periodo decorrente dal quarto trimestre 2017 al terzo trimestre 2022.
Deduceva di non essere mai stato iscritto nella gestione dei lavoratori autonomi, di non aver mai ricevuto il provvedimento di iscrizione e di non essere in possesso dei relativi requisiti, non avendo conseguito redditi dalla suddetta attività; che pur essendo socio accomandatario della Edilcolor sas di AL AT da maggio 2011 a gennaio 2019 nonchè socio di capitale della dall'8.1.2019 non aveva mai partecipato al lavoro Controparte_3 aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
di essere lavoratore dipendente dall'anno 2019 di e dall'anno 2022- 2023 della D.R.G. s.r.l.; di non aver lavorato nel Parte_2
2020 e 2021, a causa dell'emergenza COVID 2019; eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito vantato dall' CP_2
Tanto premesso, così concludeva “in via cautelare, disporre inaudita altera parte, la sospensione, ricorrendo i gravi motivi di cui sopra, dell'esecutorietà dell'opposto avviso di addebito e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, Voglia, con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, accogliere le seguenti - accogliere l'opposizione e, per l'effetto:
-accertare e dichiarare insussistente l'obbligo di parte ricorrente d'iscrizione alla Gestione Commercianti;
- CP_ ordinare all' l'immediata cancellazione del ricorrente dalla Gestione commercianti -annullare, revocare
e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 433 20230000777742000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
-accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. n. 433 20230000777742000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
-condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
-condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”.
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, rappresentava di aver parzialmente sgravato CP_2
l'avviso di addebito opposto, in relazione ai contributi richiesti per gli anni 2019-2022, avendo cancellato il ricorrente dalla gestione commercianti ( cfr. all.
9-10 fascicolo;
CP_2 nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, così concludendo “Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare il ricorso perché infondato, condannando l'opponente al versamento delle somme di cui all'avviso di addebito opposto, oltre sanzioni ed accessori di legge, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli con provvedimento del 22.5.2024, la causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
è così decisa.
***
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, preso atto dello sgravio parziale delle somme portate dall'avviso di addebito opposto ( cfr. all.
9-10 fascicolo , deve essere dichiarata la cessazione della CP_2 materia del contendere relativamente ai contributi richiesti dall' per gli anni 2019- CP_2
2022. Quanto ai contributi relativi agli anni 2017-2018, si osserva quanto segue.
I fatti per cui è causa scaturiscono dall'accertamento ispettivo avviato in data 8.7.2021 dai funzionari di vigilanza dell' nei confronti dell'azienda di cui la CP_2 Controparte_3 signora era legale rappresentante, con sede legale in Via Spirito Santo n. 20 Persona_1
- 88836 - Cotronei (KR), avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro, oltre a quella di costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
La predetta società nasceva dalla trasformazione, avvenuta in data 08.01.2019, della
[...]
costituita nell'anno 2011 tra i familiari Controparte_4 CP_5
(marito della signora ), socio accomandante al 33,33% e i figli
[...] Persona_1
socio accomandatario e legale rappresentante, e Parte_1 CP_6
, socio accomandante al 33,33%.
[...]
Ebbene, dall'esame dei documenti versati in atti, si evince che l' acquisite sommarie CP_2 informazioni testimoniali, procedeva a disconoscere il rapporto di lavoro subordinato dichiarato tra la ed i signori e , Controparte_3 Parte_3 Parte_4 rispettivamente figlio e marito della signora nulla disponendo in relazione Persona_1 alla posizione dell'odierno ricorrente, sig. , rispetto al quale, pertanto, agli Parte_5 atti, difetta qualsivoglia accertamento (cfr. verbale unico accertamento, fascicolo . CP_2
D'altro canto, dall'esame dei verbali ispettivi in atti- che, come noto, fanno piena prova solo limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza (Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ordinanza, 17/02/2021, n. 4182)- non si evincono elementi idonei a ritenere che il sig. avesse partecipato personalmente al lavoro aziendale con Parte_5 abitualità e prevalenza, sì da consentirne l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, in quanto dalle stesse dichiarazioni rese dalla signora emerge un apporto Persona_1 prevalente e fattivo, all'interno della società, del figlio , nonché sussidiariamente CP_6 del marito, ma giammai del figlio . Pt_5
Come noto, l'art. 1 comma 203 della l. 23.12.1996 n. 662 ha previsto che:
“il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:
«L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Pertanto, sulla scorta della norma richiamata, al fine di ritenere sussistente l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, risulta determinante l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr. in motivazione Cass. 10566/2015).
Né l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti , per gli anni 2017-2018, può essere desunto dalla mera carica di socio accomandatario, che il sig. rivestiva Parte_5 all'interno della , in quanto "nelle società in Controparte_4 accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della I. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art.
29 della I. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della I. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non
è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore." (Cass. Sez. Lav. n. 3835 del 26.2.2016)
In effetti, con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività. Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci 2 di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività".
Quindi, affinchè sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica CP_7 di cui all'art. 2318 c.c. per cui: "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo".
Conseguentemente, come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti, nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. In definitiva, non si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n.
1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.
Né siffatto obbligo può ricavarsi, limitatamente all'anno 2017, dalla dichiarazione dei redditi della società ( cfr. sul punto Cass. 8458/2017).
Da ultimo, vale la pena evidenziare come Codesto Tribunale, con sentenza pacificamente passata in giudicato ( cfr. all fascicolo ricorrente), ha accertato in via definitiva l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione dell'odierno ricorrente alla gestione commercianti per gli anni
2011-2014 (oggetto di accertamento), sicchè, in assenza di ulteriori elementi probatori, Cont Cont atteso che il passaggio dalla alla è stato solo formale, come riferito dalla stessa signora “Di fatto quindi è stato solo un cambiamento formale nel Persona_1
Contr senso che siamo passati dalla ditta individuale alla società . Ma i nostri ruoli e compiti sono rimasti gli stessi”, deve ritenersi che la pretesa contributiva vantata dall' CP_2 anche per gli anni 2017-2018, risulti infondata.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, premesso che gravava sull' il CP_2 relativo onere probatorio ( cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre
2009, n. 23600), deve concludersi che non vi sia prova della partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguentemente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo tenuto conto dei valori min/medi di cui al
DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2922, espunta la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' anche in considerazione che lo CP_2 sgravio è stato disposto solo in data 8.5.2024 per cui parte istante si è vista costretta ad opporre l'avviso di addebito nel breve termine decadenziale normativamente previsto.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 298/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente ai contributi richiesti dall' con l'avviso di addebito opposto, relativi agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022; CP_2
- dichiara non dovuti i contributi richiesti dall' per gli anni 2017 e 2018 e per l'effetto CP_2 annulla l'avviso di addebito opposto n. 433 20230000777742000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro CP_2
2.500,00 oltre CU se versato, spese generali 15%,IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Crotone, 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei