TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/11/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 183/2025 R.G. promossa da: già Parte_1 Pt_1 [...] con sede legale in Rovereto (TN), via Giovannini n° 3, in Parte_2 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Depasquale
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
, con sede legale in Trento (TN), via
[...]
Don EO SE n° 54, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ceola
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia Codesto Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis, così giudicare:
…3. NEL MERITO, accertare, riconoscere e dichiarare l'infondatezza del diritto della parte opposta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 al pagamento della somma come ingiunta oltre interessi, nonché oltre penale, spese e compensi professionali, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa del presente atto;
4. per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 7
5. Accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le ragioni Controparte_2 di cui in narrativa e condannarla al pagamento della somma da determinarsi secondo giustizia in via equitativa;
6. In ogni caso, condannare la parte opposta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre iva, cap e 15% forfett. come per legge, anche in applicazione dell'art. 96 I e III comma c.p.c., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte opposta così conclude:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Trento, ritenuta la propria competenza, ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
In via principale, nel merito: respingere in quanto infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate da parte opponente;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte opponente al pagamento di quanto alla medesima ingiunto con il decreto ingiuntivo stesso;
condannare parte opponente per temerarietà del proprio agire ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege;
con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre IVA, CAP e 15% per spese generali.
In via istruttoria:
Si chiede inoltre di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del presente atto, debitamente capitolate, premesso
“vero che” epurate da eventuali giudizi, il tutto nei termini che il Tribunale vorrà concedere, e nei termini previsti dalla legge.
Si chiede, infine, di essere abilitati a prova contraria.
Testi riservati.
Con la più ampia riserva di dedurre, argomentare e produrre ulteriormente nei termini previsti dalla legge per la presente procedura.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies, 645 c.p.c. la società Parte_1
(già , con sede legale in
[...] Parte_3
Rovereto (TN), via Giovannini n° 3, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 832/2024, emesso il 9.12.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla Controparte_3
(d'ora innanzi, per brevità, soltanto la
[...] CP_2
pagina 2 di 7 somma di € 13.187,00, oltre alla penale prevista dall'art. 9 bis dello Statuto sociale, “pari a 3 punti in più dell'EURIBOR in vigore al momento”.
Premesso, fra l'altro, che tra le parti pendeva altro giudizio nel corso del quale la società ingiungente aveva sostenuto di vantare il credito poi azionato ex artt. 633 e ss c.p.c. a fronte dell'azione di accertamento negativo di tale credito esercitata da Pt_1 con atto di citazione notificato nel maggio 2024, a sostegno dell'opposizione in
[...] ricorso si esponeva, in estrema sintesi, che: le fatture allegate al ricorso per ingiunzione si riferivano a importi non dovuti da
[...]
non avendone, del resto, l'ingiungente neppure mai precisato la causale;
Parte_1
i contributi menzionati da controparte non erano stati oggetto di discussione, neppure in sede di approvazione del bilancio;
non aveva mai ricevuto le delibere allegate in atti;
Parte_1 non erano state dimostrate le spese asseritamente sostenute negli anni 2018-2023, né risultava l'oggetto a cui si riferivano;
parimenti non erano stati dimostrati i dedotti costi di funzionamento del;
CP_4 la controparte aveva posto a fondamento dell'azionata pretesa creditoria i soli verbali di approvazione dei bilanci, senza depositare le scritture contabili. concludeva chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare Parte_1
l'infondatezza della pretesa vantata da e, per l'effetto, di revocare il decreto CP_2 ingiuntivo opposto, nonché di condannare la controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la CP_2 contestava l'opposizione, chiedendone il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In comparsa di costituzione si rappresentava, per quanto qui rileva, che: svolgeva l'attività di “operatore di rete per trasmissioni radiofoniche terrestri CP_2 in tecnica digitale in ambito locale, regionale e interregionale”; alla sua costituzione aveva partecipato anche la società Pt_1 Parte_1 per effetto dell'art. 9 ter dello Statuto Sociale i soci della società ingiungente erano tenuti a versare i contributi previsti dalla successiva disposizione statutaria e, pertanto, erano obbligati a concorrere alle spese di funzionamento nei modi e tempi previsti dall'organo amministrativo;
non aveva provveduto a versare i dovuti contributi sociali nella Parte_1 complessiva misura di € 13.187,00, a cui doveva essere aggiunta la penale prevista dall'art. 9 bis dello Statuto Sociale;
pagina 3 di 7 con delibera dd. 5.6.2024, poi non impugnata, l'assemblea dei soci aveva deciso l'esclusione della Parte_1
i contributi richiesti a erano stati approvati in sede di bilancio con delibera Parte_1 mai impugnata dalla società opponente;
l'opponente aveva, di fatto, accettato le fatture allegate al ricorso monitorio;
i contributi funzionali alla copertura delle spese di funzionamento del venivano CP_4 chiesti ai soci a saldo, ovvero l'anno successivo a quello in cui le spese erano state sostenute.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Come esposto nello stesso atto introduttivo, con citazione notificata il 28.5.2024 conveniva in giudizio l'odierna ingiungente per chiedere, fra l'altro, di: Parte_1
“accertare, riconoscere e dichiarare l'assenza di insoluti” da parte sua nei confronti di
“tenendo conto della ex adverso lamentata penale come stabilita dall'art. 9 CP_2 bis dello Statuto sociale”, “nonché delle fatture di seguito specificate:…
- fatture n. 5 del 1 luglio 2020, n. 5 del 16 agosto 2021, n. 5 del 14 giugno 2022, n. 5 del 10 maggio 2023; n. 6 del 22.5.2024”;
“condannare Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire
[...] tutti i danni, patiti e patiendi da Parte_4
entrambe in persona del proprie legale
[...] rappresentante pro tempore, da quantificarsi in corso di causa e comunque nella misura non inferiore ad euro 25.000,00 ciascuno o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo un criterio equitativo - previo accertamento negativo del debito scaturito dalla fatture elencate nel precedente punto sub 2) delle presenti conclusioni, oltre che della penale ex art. 9 dello Statuto - o – in estremo subordine – previa compensazione totale o parziale delle somme maturate e maturande a titolo di risarcimento danni con le fatture stesse e/o con la penale di cui innanzi, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa”.
Nel motivare il rigetto della “domanda attorea diretta ad ottenere un accertamento negativo del credito preteso da controparte”, che è esattamente corrispondente a quello azionato da con il decreto ingiuntivo qui opposto, il CP_2 giudice procedente rilevava, nell'allegata sentenza dd. 25.3.2025 (v. doc. n° 22 di parte opposta), che:
l'art. 9 ter del Statuto Sociale della società rubricato “Obblighi e Divieti dei CP_2
Soci”, stabiliva che i soci erano obbligati “a versare puntualmente i contributi previsti dall'art. 9 bis”” tale articolo prevedeva che “Ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma c.c., i soci saranno chiamati a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della pagina 4 di 7 “Società” secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti dall'Organo amministrativo. I soci in ritardo sui versamenti, oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, incorreranno in una penale pari a 3 punti in più dell'Euribor in vigore al momento. Se il ritardo si protrae oltre 120 (centoventi) giorni dalla richiesta, il consorziato moroso potrà essere estromesso dalla “Società” con la perdita della quota di capitale sociale, con obbligo, in ogni caso, di adempiere pro-quota agli obblighi assunti dalla “Società””;
i crediti oggetto di causa dovevano necessariamente essere stati inseriti nei bilanci (tutti approvati regolarmente con il voto unanime dei soci presenti, ivi compresa l'attrice), “in quanto tale inserimento rispondeva a normali criteri di corretta amministrazione…”.
La sentenza de qua non risulta impugnata e, quindi, stante l'integrale decorrenza del termine di mesi sei di cui all'art. 327, 1° co., c.p.c., deve intendersi irrevocabile.
Ciò premesso, giova rammentare, da un lato, che la Suprema Corte “ha adottato un concetto di continenza piuttosto ampio, affermando che la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività (c.d. continenza per specularità: v., in motivazione, Cass. Sez. U. 15/05/2015, n. 9935; v. anche, ex aliis, Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass. Sez. U. 10/10/2007, n. 20599; Cass. Sez. U. 23/07/2001, n. 10011; 10/01/2001, n. 281, in motivazione;
Cass. 30/03/2000, n. 3924; 10/03/1999, n. 2077)” (così, in motivazione, Cass., n° 18808/2021); e, dall'altro, che “con riguardo al rapporto tra un'azione di accertamento negativo e una di accertamento positivo sul medesimo oggetto, vada riconosciuta prevalenza all'ipotesi della continenza, atteso che le due cause hanno identità di elementi soggettivi ma coincidenza solo parziale degli elementi obiettivi, nel senso che il petitum di uno di esso è più esteso, sì da comprendere la pretesa formante oggetto dell'altra o delle altre cause;
e poiché in riferimento alla necessità di evitare la formazione di giudicati contrastanti, acquistano rilevanza i possibili effetti giuridici dei provvedimenti da emanare, risulta chiaro che la suddetta coincidenza parziale di elementi obiettivi dev'essere valutata in riferimento all'intrinseco contenuto delle varie domande, nel senso che esse (indipendentemente dall'elemento quantitativo) tendano ambedue a conseguire l'attuazione della legge in ordine allo stesso bene, mentre risultano irrilevanti gli elementi differenziali concernenti la formulazione delle domande stesse (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 641 del 09/03/1971, cit.)” (così, in motivazione, Cass., n° 22830/2022).
In considerazione di ciò, si è, quindi, affermato che “una volta costruita la relazione fra accertamento negativo e positivo in termini di continenza (come supra rilevato, in ragione della diversità del petitum mediato), alla proposizione di una domanda di accertamento positivo di un diritto riguardo al quale (in accoglimento di una domanda di accertamento negativo) si è già accertata l'inesistenza, deve necessariamente metter capo una decisione di rigetto, come logica conseguenza della
pagina 5 di 7 formazione di un giudicato sull'accertamento negativo” (così la citata Cass., n° 22830/2022).
In adesione a tale impostazione interpretativa, non ravvisandosi alcuna valida ragione per discostarsene, devesi, quindi, ritenere parimenti che, quando, come nel caso di specie, si è formato il giudicato sulla declaratoria di rigetto della domanda di accertamento negativo di un credito, con ciò affermandosi implicitamente l'effettiva sussistenza di tale credito, si impone l'accoglimento della contrapposta domanda diretta a conseguire la condanna al pagamento della somma di denaro che costituisce l'oggetto del credito.
In sostanza, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda di accertamento negativo del credito di relativo alle fatture nn. 5/2020, 5/2021, CP_2
5/2022, 5/2023 e 6/2024, aventi a oggetto contributi consortili per spese di funzionamento della detta società per gli anni dal 2019 al 2023, e alla penale di cui all'art. 9 bis dello Statuto Sociale, comporta, come logica conseguenza, l'accoglimento delle domande di accertamento positivo dello stesso credito relativo alle identiche causali di contributi e penale e di relativa condanna al pagamento di tali importi proposte con il ricorso per ingiunzione.
Pertanto, stante la ritenuta fondatezza della domanda monitoria, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non appare neppure fondata la doglianza con cui parte opponente ha contestato
“la parcellizzazione delle pretese e delle domande”, in quanto nella fattispecie in esame non vengono in rilievo più azioni dirette all'accertamento positivo della sussistenza di un credito unitario e già interamente sorto al momento della prima domanda, oggetto di frazionamento esclusivamente per una scelta soggettiva del suo titolare;
del resto, nel disciplinare la continenza, l'art. 39 c.p.c. non prevede che la domanda successivamente proposta, per il solo fatto che avrebbe potuto essere svolta nel giudizio già pendente, non debba essere esaminata nel merito, il che induce a ritenere che la condotta della ingiungente non sia stata espressione di atteggiamento contrario a correttezza e buona fede e di abuso del processo.
Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta, non ravvisandosi nell'iniziativa giudiziaria dell'opponente gli elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata ivi disciplinata, né peraltro consta che l'opposizione abbia cagionato specifici danni patrimoniali all'ingiungente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi sino alla metà stante la non particolare complessità della causa), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da già Parte_1 Parte_1
pagina 6 di 7 con sede legale in Rovereto (TN), via Giovannini n° 3, in Parte_2 persona del legale rappresentante, nei confronti di
[...]
, con sede legale in Trento (TN), via Controparte_3
Don EO SE n° 54, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n° 832/2024, emesso il 9.12.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida in € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 25.11.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 183/2025 R.G. promossa da: già Parte_1 Pt_1 [...] con sede legale in Rovereto (TN), via Giovannini n° 3, in Parte_2 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Depasquale
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
, con sede legale in Trento (TN), via
[...]
Don EO SE n° 54, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ceola
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia Codesto Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis, così giudicare:
…3. NEL MERITO, accertare, riconoscere e dichiarare l'infondatezza del diritto della parte opposta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 al pagamento della somma come ingiunta oltre interessi, nonché oltre penale, spese e compensi professionali, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa del presente atto;
4. per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 7
5. Accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le ragioni Controparte_2 di cui in narrativa e condannarla al pagamento della somma da determinarsi secondo giustizia in via equitativa;
6. In ogni caso, condannare la parte opposta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre iva, cap e 15% forfett. come per legge, anche in applicazione dell'art. 96 I e III comma c.p.c., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte opposta così conclude:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Trento, ritenuta la propria competenza, ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
In via principale, nel merito: respingere in quanto infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate da parte opponente;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte opponente al pagamento di quanto alla medesima ingiunto con il decreto ingiuntivo stesso;
condannare parte opponente per temerarietà del proprio agire ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege;
con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre IVA, CAP e 15% per spese generali.
In via istruttoria:
Si chiede inoltre di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del presente atto, debitamente capitolate, premesso
“vero che” epurate da eventuali giudizi, il tutto nei termini che il Tribunale vorrà concedere, e nei termini previsti dalla legge.
Si chiede, infine, di essere abilitati a prova contraria.
Testi riservati.
Con la più ampia riserva di dedurre, argomentare e produrre ulteriormente nei termini previsti dalla legge per la presente procedura.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies, 645 c.p.c. la società Parte_1
(già , con sede legale in
[...] Parte_3
Rovereto (TN), via Giovannini n° 3, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 832/2024, emesso il 9.12.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare alla Controparte_3
(d'ora innanzi, per brevità, soltanto la
[...] CP_2
pagina 2 di 7 somma di € 13.187,00, oltre alla penale prevista dall'art. 9 bis dello Statuto sociale, “pari a 3 punti in più dell'EURIBOR in vigore al momento”.
Premesso, fra l'altro, che tra le parti pendeva altro giudizio nel corso del quale la società ingiungente aveva sostenuto di vantare il credito poi azionato ex artt. 633 e ss c.p.c. a fronte dell'azione di accertamento negativo di tale credito esercitata da Pt_1 con atto di citazione notificato nel maggio 2024, a sostegno dell'opposizione in
[...] ricorso si esponeva, in estrema sintesi, che: le fatture allegate al ricorso per ingiunzione si riferivano a importi non dovuti da
[...]
non avendone, del resto, l'ingiungente neppure mai precisato la causale;
Parte_1
i contributi menzionati da controparte non erano stati oggetto di discussione, neppure in sede di approvazione del bilancio;
non aveva mai ricevuto le delibere allegate in atti;
Parte_1 non erano state dimostrate le spese asseritamente sostenute negli anni 2018-2023, né risultava l'oggetto a cui si riferivano;
parimenti non erano stati dimostrati i dedotti costi di funzionamento del;
CP_4 la controparte aveva posto a fondamento dell'azionata pretesa creditoria i soli verbali di approvazione dei bilanci, senza depositare le scritture contabili. concludeva chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare Parte_1
l'infondatezza della pretesa vantata da e, per l'effetto, di revocare il decreto CP_2 ingiuntivo opposto, nonché di condannare la controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la CP_2 contestava l'opposizione, chiedendone il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In comparsa di costituzione si rappresentava, per quanto qui rileva, che: svolgeva l'attività di “operatore di rete per trasmissioni radiofoniche terrestri CP_2 in tecnica digitale in ambito locale, regionale e interregionale”; alla sua costituzione aveva partecipato anche la società Pt_1 Parte_1 per effetto dell'art. 9 ter dello Statuto Sociale i soci della società ingiungente erano tenuti a versare i contributi previsti dalla successiva disposizione statutaria e, pertanto, erano obbligati a concorrere alle spese di funzionamento nei modi e tempi previsti dall'organo amministrativo;
non aveva provveduto a versare i dovuti contributi sociali nella Parte_1 complessiva misura di € 13.187,00, a cui doveva essere aggiunta la penale prevista dall'art. 9 bis dello Statuto Sociale;
pagina 3 di 7 con delibera dd. 5.6.2024, poi non impugnata, l'assemblea dei soci aveva deciso l'esclusione della Parte_1
i contributi richiesti a erano stati approvati in sede di bilancio con delibera Parte_1 mai impugnata dalla società opponente;
l'opponente aveva, di fatto, accettato le fatture allegate al ricorso monitorio;
i contributi funzionali alla copertura delle spese di funzionamento del venivano CP_4 chiesti ai soci a saldo, ovvero l'anno successivo a quello in cui le spese erano state sostenute.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Come esposto nello stesso atto introduttivo, con citazione notificata il 28.5.2024 conveniva in giudizio l'odierna ingiungente per chiedere, fra l'altro, di: Parte_1
“accertare, riconoscere e dichiarare l'assenza di insoluti” da parte sua nei confronti di
“tenendo conto della ex adverso lamentata penale come stabilita dall'art. 9 CP_2 bis dello Statuto sociale”, “nonché delle fatture di seguito specificate:…
- fatture n. 5 del 1 luglio 2020, n. 5 del 16 agosto 2021, n. 5 del 14 giugno 2022, n. 5 del 10 maggio 2023; n. 6 del 22.5.2024”;
“condannare Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire
[...] tutti i danni, patiti e patiendi da Parte_4
entrambe in persona del proprie legale
[...] rappresentante pro tempore, da quantificarsi in corso di causa e comunque nella misura non inferiore ad euro 25.000,00 ciascuno o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo un criterio equitativo - previo accertamento negativo del debito scaturito dalla fatture elencate nel precedente punto sub 2) delle presenti conclusioni, oltre che della penale ex art. 9 dello Statuto - o – in estremo subordine – previa compensazione totale o parziale delle somme maturate e maturande a titolo di risarcimento danni con le fatture stesse e/o con la penale di cui innanzi, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa”.
Nel motivare il rigetto della “domanda attorea diretta ad ottenere un accertamento negativo del credito preteso da controparte”, che è esattamente corrispondente a quello azionato da con il decreto ingiuntivo qui opposto, il CP_2 giudice procedente rilevava, nell'allegata sentenza dd. 25.3.2025 (v. doc. n° 22 di parte opposta), che:
l'art. 9 ter del Statuto Sociale della società rubricato “Obblighi e Divieti dei CP_2
Soci”, stabiliva che i soci erano obbligati “a versare puntualmente i contributi previsti dall'art. 9 bis”” tale articolo prevedeva che “Ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma c.c., i soci saranno chiamati a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della pagina 4 di 7 “Società” secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti dall'Organo amministrativo. I soci in ritardo sui versamenti, oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, incorreranno in una penale pari a 3 punti in più dell'Euribor in vigore al momento. Se il ritardo si protrae oltre 120 (centoventi) giorni dalla richiesta, il consorziato moroso potrà essere estromesso dalla “Società” con la perdita della quota di capitale sociale, con obbligo, in ogni caso, di adempiere pro-quota agli obblighi assunti dalla “Società””;
i crediti oggetto di causa dovevano necessariamente essere stati inseriti nei bilanci (tutti approvati regolarmente con il voto unanime dei soci presenti, ivi compresa l'attrice), “in quanto tale inserimento rispondeva a normali criteri di corretta amministrazione…”.
La sentenza de qua non risulta impugnata e, quindi, stante l'integrale decorrenza del termine di mesi sei di cui all'art. 327, 1° co., c.p.c., deve intendersi irrevocabile.
Ciò premesso, giova rammentare, da un lato, che la Suprema Corte “ha adottato un concetto di continenza piuttosto ampio, affermando che la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività (c.d. continenza per specularità: v., in motivazione, Cass. Sez. U. 15/05/2015, n. 9935; v. anche, ex aliis, Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass. Sez. U. 10/10/2007, n. 20599; Cass. Sez. U. 23/07/2001, n. 10011; 10/01/2001, n. 281, in motivazione;
Cass. 30/03/2000, n. 3924; 10/03/1999, n. 2077)” (così, in motivazione, Cass., n° 18808/2021); e, dall'altro, che “con riguardo al rapporto tra un'azione di accertamento negativo e una di accertamento positivo sul medesimo oggetto, vada riconosciuta prevalenza all'ipotesi della continenza, atteso che le due cause hanno identità di elementi soggettivi ma coincidenza solo parziale degli elementi obiettivi, nel senso che il petitum di uno di esso è più esteso, sì da comprendere la pretesa formante oggetto dell'altra o delle altre cause;
e poiché in riferimento alla necessità di evitare la formazione di giudicati contrastanti, acquistano rilevanza i possibili effetti giuridici dei provvedimenti da emanare, risulta chiaro che la suddetta coincidenza parziale di elementi obiettivi dev'essere valutata in riferimento all'intrinseco contenuto delle varie domande, nel senso che esse (indipendentemente dall'elemento quantitativo) tendano ambedue a conseguire l'attuazione della legge in ordine allo stesso bene, mentre risultano irrilevanti gli elementi differenziali concernenti la formulazione delle domande stesse (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 641 del 09/03/1971, cit.)” (così, in motivazione, Cass., n° 22830/2022).
In considerazione di ciò, si è, quindi, affermato che “una volta costruita la relazione fra accertamento negativo e positivo in termini di continenza (come supra rilevato, in ragione della diversità del petitum mediato), alla proposizione di una domanda di accertamento positivo di un diritto riguardo al quale (in accoglimento di una domanda di accertamento negativo) si è già accertata l'inesistenza, deve necessariamente metter capo una decisione di rigetto, come logica conseguenza della
pagina 5 di 7 formazione di un giudicato sull'accertamento negativo” (così la citata Cass., n° 22830/2022).
In adesione a tale impostazione interpretativa, non ravvisandosi alcuna valida ragione per discostarsene, devesi, quindi, ritenere parimenti che, quando, come nel caso di specie, si è formato il giudicato sulla declaratoria di rigetto della domanda di accertamento negativo di un credito, con ciò affermandosi implicitamente l'effettiva sussistenza di tale credito, si impone l'accoglimento della contrapposta domanda diretta a conseguire la condanna al pagamento della somma di denaro che costituisce l'oggetto del credito.
In sostanza, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda di accertamento negativo del credito di relativo alle fatture nn. 5/2020, 5/2021, CP_2
5/2022, 5/2023 e 6/2024, aventi a oggetto contributi consortili per spese di funzionamento della detta società per gli anni dal 2019 al 2023, e alla penale di cui all'art. 9 bis dello Statuto Sociale, comporta, come logica conseguenza, l'accoglimento delle domande di accertamento positivo dello stesso credito relativo alle identiche causali di contributi e penale e di relativa condanna al pagamento di tali importi proposte con il ricorso per ingiunzione.
Pertanto, stante la ritenuta fondatezza della domanda monitoria, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non appare neppure fondata la doglianza con cui parte opponente ha contestato
“la parcellizzazione delle pretese e delle domande”, in quanto nella fattispecie in esame non vengono in rilievo più azioni dirette all'accertamento positivo della sussistenza di un credito unitario e già interamente sorto al momento della prima domanda, oggetto di frazionamento esclusivamente per una scelta soggettiva del suo titolare;
del resto, nel disciplinare la continenza, l'art. 39 c.p.c. non prevede che la domanda successivamente proposta, per il solo fatto che avrebbe potuto essere svolta nel giudizio già pendente, non debba essere esaminata nel merito, il che induce a ritenere che la condotta della ingiungente non sia stata espressione di atteggiamento contrario a correttezza e buona fede e di abuso del processo.
Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta, non ravvisandosi nell'iniziativa giudiziaria dell'opponente gli elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata ivi disciplinata, né peraltro consta che l'opposizione abbia cagionato specifici danni patrimoniali all'ingiungente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi sino alla metà stante la non particolare complessità della causa), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da già Parte_1 Parte_1
pagina 6 di 7 con sede legale in Rovereto (TN), via Giovannini n° 3, in Parte_2 persona del legale rappresentante, nei confronti di
[...]
, con sede legale in Trento (TN), via Controparte_3
Don EO SE n° 54, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n° 832/2024, emesso il 9.12.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida in € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 25.11.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 7 di 7