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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 28/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTATORE Parte_1 C.F._1 vv. T
ricorrente e in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
Premesso
Con atto depositato il 31/10/2023 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa A.G. chiedendone condanna pagamento della somma di € 4445,72 a carico del Fondo di Garanzia. Allegava avere lavorato alle dipendenze del soggetto indicato in ricorso, nei confronti del quale aveva conseguito il prescritto titolo esecutivo (sentenza 1487/2020 del Tribunale di Foggia che, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la Villa Torre Quarto s.r.l., aveva condannato quest'ultima al pagamento della somma di € 4445,72 a titolo di differenze retributive ) regolarmente notificato con atto di precetto, il ricorrente aveva invano tentato la esecuzione mobiliare (all. 4)
La domanda di intervento del Fondo di Garanzia era stata rigettata con nota 2 agosto 2022 per ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro regolarizzato.
Vano il ricorso al Comitato Provinciale.
Si costituiva l' resistente invocando l'intervenuta decadenza e in ogni caso chiedendo CP_1 il rigetto della da.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
1 La l. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha istituito presso l' un apposito "Fondo di garanzia", CP_1 con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti.
Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
In particolare l'art. 2 cit al comma 5 dispone che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex CP_1 art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le zie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio
o della sede dell'impresa” (cfr. Cass. 17593/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha in diverse occasioni ribadito che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico CP_1 dello special o di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta alle, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (cfr. in termini Cass. n. 12971/2014, ribadita più di recente da Cass. n. 17643/2020).
Il diritto, quindi, si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge, ossia l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.
In altri termini, il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale ed in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge, ossia: a) l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
b) la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
2 Il ricorrente (cfr. verbale di udienza) ha rinunciato al capo di domanda relativo alle ultime tre mensilità, insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento del TFR.
La rinuncia non è stata oggetto di accettazione dall essendo comunque la pretesa infondata. CP_1
Il D. Lgs. n. 80/1992 all'art. 1 stabilisce che “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempre che, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. Il successivo articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo prevede che il pagamento effettuato dal Fondo sia relativo a crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
Nel caso al vaglio essendo la domanda amministrativa stata proposta il 12-7-2022, laddove il ricorrente ha lavorato sino al 22 maggio 2010 (sic!), con buona pace della sopra richiamata delimitazione temporale.
Quanto al TFR, l ha fatto preventivamente notare che la domanda amministrativa è stata CP_1 formulata per i minori importi di € 414,58 lordi a titolo di TFR (e di € 2617,11 a titolo di ultime tra mensilità).
In questa sede il ricorrente pretende (o pretendeva nella originaria domanda) il versamento dell'intera somma riconosciutagli dal Tribunale di Foggia (all. 3) a titolo di differenze retributive ordinarie, compensi per lavoro straordinario, 13^ mensilità, ferie non godute e TFR per un importo complessivo di € 4.445,72 con riferimento al rapporto intercorso dal 1° gennaio al 22 maggio 2010.
Già tale osservazione è sufficiente a rilevare l'assoluta inconsistenza della domanda qui al vaglio.
Il ricorso ignora, cioè non considera, quanto sopra osservato circa l'autonomia del credito nei confronti del datore di lavoro (nella specie quello accertato, ma solo globalmente, dal Tribunale di Foggia).
Evidente la deviazione dall'ambito di tutela dato dal Fondo di Garanzia.
In ogni caso- non essendo invocato il fallimento dell'ex datore di lavoro e dovendosi a questo punto dimostrare e prima ancora allegare l'insolvenza- il ricorrente risulta avere tentato soltanto un pignoramento mobiliare, senza ulteriori attività che possano dimostrare la insolvenza datoriale anche sotto il profilo della possibilità di aggredire eventuali immobili di pertinenza: sicchè la difesa dell CP_1 relativa alla carente documentazione, con particolare riferimento alle circostanze che il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili o ….che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al loro valore….non pertiene soltanto ad un dato di forma quanto, piuttosto, alla prova- e prima ancora alla allegazione- della insolvenza del datore di lavoro.
La domanda non merito pertanto accoglimento.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
3 - rigetta la domanda e dichiara le spese non ripetibili .
Foggia, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 28/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTATORE Parte_1 C.F._1 vv. T
ricorrente e in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
Premesso
Con atto depositato il 31/10/2023 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa A.G. chiedendone condanna pagamento della somma di € 4445,72 a carico del Fondo di Garanzia. Allegava avere lavorato alle dipendenze del soggetto indicato in ricorso, nei confronti del quale aveva conseguito il prescritto titolo esecutivo (sentenza 1487/2020 del Tribunale di Foggia che, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la Villa Torre Quarto s.r.l., aveva condannato quest'ultima al pagamento della somma di € 4445,72 a titolo di differenze retributive ) regolarmente notificato con atto di precetto, il ricorrente aveva invano tentato la esecuzione mobiliare (all. 4)
La domanda di intervento del Fondo di Garanzia era stata rigettata con nota 2 agosto 2022 per ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro regolarizzato.
Vano il ricorso al Comitato Provinciale.
Si costituiva l' resistente invocando l'intervenuta decadenza e in ogni caso chiedendo CP_1 il rigetto della da.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
1 La l. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha istituito presso l' un apposito "Fondo di garanzia", CP_1 con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti.
Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
In particolare l'art. 2 cit al comma 5 dispone che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex CP_1 art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le zie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio
o della sede dell'impresa” (cfr. Cass. 17593/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha in diverse occasioni ribadito che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico CP_1 dello special o di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta alle, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (cfr. in termini Cass. n. 12971/2014, ribadita più di recente da Cass. n. 17643/2020).
Il diritto, quindi, si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge, ossia l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.
In altri termini, il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale ed in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge, ossia: a) l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
b) la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
2 Il ricorrente (cfr. verbale di udienza) ha rinunciato al capo di domanda relativo alle ultime tre mensilità, insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento del TFR.
La rinuncia non è stata oggetto di accettazione dall essendo comunque la pretesa infondata. CP_1
Il D. Lgs. n. 80/1992 all'art. 1 stabilisce che “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempre che, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. Il successivo articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo prevede che il pagamento effettuato dal Fondo sia relativo a crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
Nel caso al vaglio essendo la domanda amministrativa stata proposta il 12-7-2022, laddove il ricorrente ha lavorato sino al 22 maggio 2010 (sic!), con buona pace della sopra richiamata delimitazione temporale.
Quanto al TFR, l ha fatto preventivamente notare che la domanda amministrativa è stata CP_1 formulata per i minori importi di € 414,58 lordi a titolo di TFR (e di € 2617,11 a titolo di ultime tra mensilità).
In questa sede il ricorrente pretende (o pretendeva nella originaria domanda) il versamento dell'intera somma riconosciutagli dal Tribunale di Foggia (all. 3) a titolo di differenze retributive ordinarie, compensi per lavoro straordinario, 13^ mensilità, ferie non godute e TFR per un importo complessivo di € 4.445,72 con riferimento al rapporto intercorso dal 1° gennaio al 22 maggio 2010.
Già tale osservazione è sufficiente a rilevare l'assoluta inconsistenza della domanda qui al vaglio.
Il ricorso ignora, cioè non considera, quanto sopra osservato circa l'autonomia del credito nei confronti del datore di lavoro (nella specie quello accertato, ma solo globalmente, dal Tribunale di Foggia).
Evidente la deviazione dall'ambito di tutela dato dal Fondo di Garanzia.
In ogni caso- non essendo invocato il fallimento dell'ex datore di lavoro e dovendosi a questo punto dimostrare e prima ancora allegare l'insolvenza- il ricorrente risulta avere tentato soltanto un pignoramento mobiliare, senza ulteriori attività che possano dimostrare la insolvenza datoriale anche sotto il profilo della possibilità di aggredire eventuali immobili di pertinenza: sicchè la difesa dell CP_1 relativa alla carente documentazione, con particolare riferimento alle circostanze che il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili o ….che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al loro valore….non pertiene soltanto ad un dato di forma quanto, piuttosto, alla prova- e prima ancora alla allegazione- della insolvenza del datore di lavoro.
La domanda non merito pertanto accoglimento.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
3 - rigetta la domanda e dichiara le spese non ripetibili .
Foggia, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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