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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5634 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza dell'8.7.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.5842/2025 R.G.
TRA
nato a [...], il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Ferrari e Nerino Allocati
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Giuseppe Iervolino - resistente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_2
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.3.2025, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della con profilo di Infermiere Parte_2
Professionale presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”, fino al 30.11.2018;
- che a decorrere dall'1.12.2018 è stato posto in quiescenza;
- che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, in virtù della legge della Regione Campania n. 10 del 28.4.1978, con effetto dal 1° agosto 1978 presso il Policlinico Universitario di Napoli;
- che, in virtù dell'art. 2 di tale legge, la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l' Parte_3
[...]
- che, poiché detta convenzione non era stata mai siglata, la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle Pt_4
- che queste ultime, al fine di consentire che il personale continuasse ad operare presso i policlinici, ne sostenevano i relativi oneri economici;
- che a seguito della soppressione delle era transitato alle dipendenze della Pt_4 Pt_2
, anche in questo caso senza interruzione del rapporto di lavoro;
[...]
- di aver percepito l'Indennità di Fine Servizio calcolata senza tenere conto del periodo lavorativo compreso dall'1.8.1978 al 12.6.1985;
- di essere venuto a conoscenza di tale circostanza in data 6.12.2021, “attraverso il prospetto di liquidazione del TFS (recante data protocollo n. 5100.06/12/2021.1051100)”. CP_2
1 Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir accertare il proprio Part diritto alla corresponsione in proprio favore del calcolato sull'intero periodo di lavoro dall'1.8.1978 al 30.11.2018 e, per l'effetto, condannare l' a versare in proprio favore CP_2 Part la quota di risultante dalla differenza tra quanto spettante per il periodo lavorativo dall'1.8.1978 al 31.8.2020 e quanto già corrisposto per lo stesso titolo (calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12.6.1985 al 31.8.2020), pari al complessivo importo di € 11.780,21, oltre interessi legali. In via subordinata, ha chiesto la condanna della , al pagamento Controparte_1 della suindicata quota di TFS a titolo risarcitorio;
il tutto con vittoria dei compensi di lite, con attribuzione.
Cont Si è costituita tempestivamente la convenuta che, eccependo la carenza di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito tempestivamente anche l' , quale successore ex lege dell' che CP_2 CP_3 preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità, per non essere stata presentata domanda amministrativa, nonché la prescrizione quinquennale. Nel merito, contestando la fondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa. In particolare ha dedotto che il servizio prestato nel periodo precedente al 12/6/85 non è stato considerato utile ai fini del calcolo del TFS in quanto controparte non era inquadrabile quale iscritto alla gestione ex Inadel.
*** Preliminarmente non può accogliersi l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa visto che si verte in giudizio che non ha ad oggetto il mancato riconoscimento di una prestazione, ma l'accertamento della sussistenza o meno del diritto a differenze retributive rispetto a quanto già erogato.
Quanto all'eccezione di prescrizione, che, se fondata, determinerebbe il rigetto della domanda in ragione della ragione più liquida, è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
L'art. 3 (Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione), comma 2, del DL 79/1997 conv. in L. 140/1997 dispone: Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi
L'art. 2935 c.c., inoltre, recita:
“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
2 Dal combinato disposto delle suindicate norme si evince che la prescrizione del diritto al trattamento di fine servizio inizia a decorrere decorsi “ventiquattro mesi” o “dodici mesi”, a seconda dei casi, “dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, posto che non è stato dedotto, né risulta dagli atti di causa, il motivo di cessazione del rapporto, anche a voler considerare il termine di dodici mesi dalla cessazione dello stesso, la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere dal 30.11.2019.
La stessa, pertanto, è stata interrotta con la diffida del 16.9.2024 depositata in atti (cfr. produzione attorea).
A ciò si aggiunga che prima della liquidazione della prestazione in esame, avvenuta il 6.12.2021 (cfr. doc. 3 della produzione attorea), la ricorrente, non avendo contezza di quanto CP_ l' le avrebbe erogato, non aveva la possibilità di poter vantare differenze economiche al riguardo.
Per tale motivo, che assorbe ogni altra questione, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Venendo al merito, in primo luogo è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva Cont dell' atteso che l'unico soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l' . CP_2
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Ai fini della risoluzione della controversia è necessario verificare la sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 1.8.1978 al 12.6.1985, che l' ha ritenuto CP_4 di escludere in quanto afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo” per il quale non sussiste alcuna iscrizione all'INADEL (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione).
Le determinazioni che hanno indotto l' a liquidare il TFS sulla base del Controparte_5 servizio reso dal 12.06.1985 non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo”, né la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il Policlinico di alle dipendenze della Regione CP_1 Campania, prima, e della (quale subentrante alle ex USL), poi, per l'intero Parte_2 periodo di cui è causa.
Cont Tale circostanza emerge inconfutabilmente dal riconoscimento da parte della della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12.06.1985 (id est dall'1.8.1978) in ragione delle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alle buste paga dalla stessa redatte (doc. 4 di parte ricorrente).
3 Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al CP_2 12.06.1985, essendo, al contrario, emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
Deve, inoltre, rilevarsi che è irrilevante, ai fini della questione in esame, la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all'INADEL, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (Corte Cost., 24.7.1986 n. 208; 26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Si osserva, peraltro, che la possibilità di un computo del servizio pre-ruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce per i dipendenti la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa.
Per tali motivi, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato da quest'ultima dall'1.8.1978 al 12.6.1985.
CP_ In merito al quantum, può farsi riferimento al conteggio attoreo non contestato dall'
Concludendo, tale ente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma € 11.780,21, oltre interessi legali.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In ragione della complessità delle questioni trattate, le stesse vengono integralmente Cont compensate tra il ricorrente e la convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato da quest'ultimo dall'1.8.1978 al 12.6.1985 e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 pagamento in favore dello stesso della somma € 11.780,21, oltre interessi legali;
b) rigetta la domanda nei confronti della;
Controparte_1 c) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_2
4 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
Cont d) compensa le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta.
In Napoli, l'8.7.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
5
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza dell'8.7.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.5842/2025 R.G.
TRA
nato a [...], il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Ferrari e Nerino Allocati
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Giuseppe Iervolino - resistente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_2
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.3.2025, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della con profilo di Infermiere Parte_2
Professionale presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”, fino al 30.11.2018;
- che a decorrere dall'1.12.2018 è stato posto in quiescenza;
- che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, in virtù della legge della Regione Campania n. 10 del 28.4.1978, con effetto dal 1° agosto 1978 presso il Policlinico Universitario di Napoli;
- che, in virtù dell'art. 2 di tale legge, la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l' Parte_3
[...]
- che, poiché detta convenzione non era stata mai siglata, la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle Pt_4
- che queste ultime, al fine di consentire che il personale continuasse ad operare presso i policlinici, ne sostenevano i relativi oneri economici;
- che a seguito della soppressione delle era transitato alle dipendenze della Pt_4 Pt_2
, anche in questo caso senza interruzione del rapporto di lavoro;
[...]
- di aver percepito l'Indennità di Fine Servizio calcolata senza tenere conto del periodo lavorativo compreso dall'1.8.1978 al 12.6.1985;
- di essere venuto a conoscenza di tale circostanza in data 6.12.2021, “attraverso il prospetto di liquidazione del TFS (recante data protocollo n. 5100.06/12/2021.1051100)”. CP_2
1 Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir accertare il proprio Part diritto alla corresponsione in proprio favore del calcolato sull'intero periodo di lavoro dall'1.8.1978 al 30.11.2018 e, per l'effetto, condannare l' a versare in proprio favore CP_2 Part la quota di risultante dalla differenza tra quanto spettante per il periodo lavorativo dall'1.8.1978 al 31.8.2020 e quanto già corrisposto per lo stesso titolo (calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12.6.1985 al 31.8.2020), pari al complessivo importo di € 11.780,21, oltre interessi legali. In via subordinata, ha chiesto la condanna della , al pagamento Controparte_1 della suindicata quota di TFS a titolo risarcitorio;
il tutto con vittoria dei compensi di lite, con attribuzione.
Cont Si è costituita tempestivamente la convenuta che, eccependo la carenza di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito tempestivamente anche l' , quale successore ex lege dell' che CP_2 CP_3 preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità, per non essere stata presentata domanda amministrativa, nonché la prescrizione quinquennale. Nel merito, contestando la fondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa. In particolare ha dedotto che il servizio prestato nel periodo precedente al 12/6/85 non è stato considerato utile ai fini del calcolo del TFS in quanto controparte non era inquadrabile quale iscritto alla gestione ex Inadel.
*** Preliminarmente non può accogliersi l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa visto che si verte in giudizio che non ha ad oggetto il mancato riconoscimento di una prestazione, ma l'accertamento della sussistenza o meno del diritto a differenze retributive rispetto a quanto già erogato.
Quanto all'eccezione di prescrizione, che, se fondata, determinerebbe il rigetto della domanda in ragione della ragione più liquida, è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
L'art. 3 (Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione), comma 2, del DL 79/1997 conv. in L. 140/1997 dispone: Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi
L'art. 2935 c.c., inoltre, recita:
“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
2 Dal combinato disposto delle suindicate norme si evince che la prescrizione del diritto al trattamento di fine servizio inizia a decorrere decorsi “ventiquattro mesi” o “dodici mesi”, a seconda dei casi, “dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, posto che non è stato dedotto, né risulta dagli atti di causa, il motivo di cessazione del rapporto, anche a voler considerare il termine di dodici mesi dalla cessazione dello stesso, la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere dal 30.11.2019.
La stessa, pertanto, è stata interrotta con la diffida del 16.9.2024 depositata in atti (cfr. produzione attorea).
A ciò si aggiunga che prima della liquidazione della prestazione in esame, avvenuta il 6.12.2021 (cfr. doc. 3 della produzione attorea), la ricorrente, non avendo contezza di quanto CP_ l' le avrebbe erogato, non aveva la possibilità di poter vantare differenze economiche al riguardo.
Per tale motivo, che assorbe ogni altra questione, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Venendo al merito, in primo luogo è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva Cont dell' atteso che l'unico soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l' . CP_2
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Ai fini della risoluzione della controversia è necessario verificare la sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 1.8.1978 al 12.6.1985, che l' ha ritenuto CP_4 di escludere in quanto afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo” per il quale non sussiste alcuna iscrizione all'INADEL (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione).
Le determinazioni che hanno indotto l' a liquidare il TFS sulla base del Controparte_5 servizio reso dal 12.06.1985 non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo”, né la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il Policlinico di alle dipendenze della Regione CP_1 Campania, prima, e della (quale subentrante alle ex USL), poi, per l'intero Parte_2 periodo di cui è causa.
Cont Tale circostanza emerge inconfutabilmente dal riconoscimento da parte della della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12.06.1985 (id est dall'1.8.1978) in ragione delle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alle buste paga dalla stessa redatte (doc. 4 di parte ricorrente).
3 Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al CP_2 12.06.1985, essendo, al contrario, emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
Deve, inoltre, rilevarsi che è irrilevante, ai fini della questione in esame, la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all'INADEL, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (Corte Cost., 24.7.1986 n. 208; 26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Si osserva, peraltro, che la possibilità di un computo del servizio pre-ruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce per i dipendenti la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa.
Per tali motivi, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato da quest'ultima dall'1.8.1978 al 12.6.1985.
CP_ In merito al quantum, può farsi riferimento al conteggio attoreo non contestato dall'
Concludendo, tale ente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma € 11.780,21, oltre interessi legali.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In ragione della complessità delle questioni trattate, le stesse vengono integralmente Cont compensate tra il ricorrente e la convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato da quest'ultimo dall'1.8.1978 al 12.6.1985 e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 pagamento in favore dello stesso della somma € 11.780,21, oltre interessi legali;
b) rigetta la domanda nei confronti della;
Controparte_1 c) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_2
4 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
Cont d) compensa le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta.
In Napoli, l'8.7.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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