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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4548/2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 82/2022 in materia di risarcimento danni, vertente
TRA
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
appello, dall'avv. Filippo Iannucci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Artena alla via Serangeli n. 13
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sergio Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via di Ripetta n. 22
E
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa Controparte_2 di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Bilancia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via Ferrucci n. 11
APPELLATI
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato Parte_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Latina, dott. Antonio Canaletti n.
82/2022, del 14.2.2022, al fine di ottenerne l'integrale riforma.
A tal fine deduceva che, erroneamente, il giudice di prime cure aveva riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 50% nel sinistro in oggetto, dovendosi la responsabilità attribuire al conducente della vettura Fiat Punto, odierno appellato, trattandosi di tamponamento laterale. Si doleva altresì del mancato riconoscimento del c. danno da fermo tecnico.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello. Nel merito chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 26.9.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
La ratio della succitata norma è quella di obbligare l'appellante ad indicare le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, così da consentire al giudice dell'appello una immediata percezione delle parti di sentenza censurata.
Nel caso di specie, dall'analisi dei motivi di censura è possibile ritenere che l'appello sia stato redatto secondo i criteri previsti dalla norma in commento, atteso che dall'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto,
- 2 - invocate a sostegno dell'appello, si ricavano, con chiarezza ed evidenza, le critiche specificamente sollevate avverso l'iter logico-motivazionale seguito dal giudice a quo, in riferimento alle statuizioni adottate, nonché il risultato cui tende l'impugnazione.
Nel merito l'appello è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
La sentenza n. 82/2022 del Giudice di Pace di Latina ha rigettato la domanda dell'odierno appellante, sul presupposto della sussistenza di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.p.c.
Orbene correttamente il giudice di prime cure ha riconosciuto la pari responsabilità nella causazione del sinistro.
Ed infatti in materia di circolazione stradale, in ipotesi, come quella in oggetto, relativa a scontro tra veicoli senza guida di rotaie, opera la presunzione di corresponsabilità cui all'art. 2054 co. 2 c.c., qualora non sia provata una diversa ripartizione della responsabilità.
In particolare non può trovare accoglimento la ricostruzione di parte appellante che la dinamica del sinistro sia consistita in un tamponamento (che definisce laterale).
Invero si verte in tema di tamponamento quando un veicolo, che segue nella marcia, collide con la propria parte anteriore la parte posteriore del veicolo che precede.
Nel caso di specie la dinamica così come ricostruita dai testi escussi in primo grado, invece è consistita in un impatto laterale.
Il teste ha riferito che l'urto avveniva tra “la parte anteriore Tes_1 della Fiat Punto e il lato fianco sinistro del furgone del . Parte_1
Del medesimo tenore è la ricostruzione della dinamica offerta dal teste che confermava che l'urto avveniva tra la parte anteriore della Testimone_2
Punto con la fiancata anteriore sinistra del furgone.
Tanto era confermato dalla constatazione dei punti d'urto effettuata dai verbalizzanti nell'immediatezza, i quali riscontravano danni alla parte anteriore
- 3 - spigolare destra della vettura e alla parte laterale sinistra, portiera anteriore e posteriore dell'autocarro.
Deve pertanto escludersi che si sia trattato di un tamponamento.
Orbene dall'analisi delle dichiarazioni testimoniali e dalle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza del sinistro ai verbalizzanti, che assurgono a confessione a pubblico ufficiale, è possibile ricostruire la seguente dinamica del sinistro.
L'autocarro condotto dal ffettuava una svolta a sinistra per CP_3
portarsi sulla banchina erbosa sinistra, come dichiarato ai verbalizzanti nell'immediatezza del fatto. Nelle more della manovra era impattato dalla Fiat
Punto che seguendolo nella marcia e vedendolo intraprendere la manovra di svolta repentinamente non riusciva ad evitare l'impatto, pur tentando una sterzata a sinistra.
La Suprema Corte in caso di incidente stradale da cui derivino lesioni personali, ha precisato che in generale, nelle manovre riguardanti la circolazione, ogni conducente è tenuto a rispettare il canone generale della massima prudenza allo scopo di evitare incidenti (Cass. Sez. III civ. 3696/2918 del 15.02.2018, Cass. Pen. Sent. n. 7669/18 del 16.02.2018).
Orbene appare indubbio che il conducente dell'autocarro si sia reso autore di una condotta di guida imprudente e negligente, avendo intrapreso una repentina manovra di svolta. Il conducente, infatti, intento ad effettuare una manovra di svolta verso sinistra, avrebbe dovuto dare la precedenza al veicolo condotto dall'attore che sopraggiungeva dalle retrovie. All'uopo giova ricordare che il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza, prima, ai veicoli provenienti da destra (ossia quelli dal lato opposto della strada) ed ha altresì l'obbligo, che deriva dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, quand'anche si trovassero in una illegittima fase di sorpasso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 13380 del 27.7.2012).
- 4 - Tuttavia, anche la condotta di guida tenuta dal conducente della Fiat
Punto non va esente da censure.
Secondo le norme di comune prudenza in tema di circolazione stradale, infatti, “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.” (art. 141 c.d.s.), per cui il conducente della Punto avrebbe dovuto tenere una condotta di guida che gli consentisse di arrestare la marcia in condizioni di sicurezza.
Deve pertanto ritenersi che correttamente il giudice di prime cure abbia riconosciuto il concorso di colpa in pari misura nella causazione del sinistro.
Nessuna doglianza era sollevata in ordine alla congruità della somma liquidata dalla compagnia, che, pertanto, deve ritenersi satisfattiva.
Va altresì rigettato il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del fermo tecnico.
Il danno da c.d. fermo tecnico per costante giurisprudenza si sostanzia in quel danno “che deriva dall'indisponibilità del autoveicolo durante il tempo necessario affinchè venga riparato, deve essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento, indipendentemente dal fatto che sia sotto forma di danno emergente o di lucro cessante.” (Cass., III sezione civile, sentenza n.
13718/2017).
Un orientamento più risalente riteneva il danno in parola liquidabile in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. Ciò in quanto l'autoveicolo sarebbe, infatti, anche durante la sosta forzata una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), e
- 5 - altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Di diverso avviso un indirizzo più recente e prevalente, secondo cui il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso. (Corte di
Cassazione, sentenza n. 7258 del 14 marzo 2023, Corte di Cassazione, III sezione civile, sentenza n. 13718/2017, Cassazione civile, sez. III, sentenza
14/10/2015 n° 20620), circostanze non provate dall'attore sui cui incombeva il relativo onere.
Accertata la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro,
l'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) sussistono i presupposti perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 1.101,00
- 6 - e 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Francesco Bilancia, dichiaratosi antistatario.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 82/2022 Giudice di Pace di Latina;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore degli appellati Controparte_1
e che si liquidano, per ciascuna
[...] Controparte_2
parte, in complessivi euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Bilancia, dichiaratosi antistatario;
c) sussistono i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228
(entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Latina il 13.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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