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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6323 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4739 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2019, avente ad oggetto “contratti ed obbligazioni varie – contratto d'opera”, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1849/2019, pubblicata l'11/09/2019, causa posta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.9.2025, e pendente:
TRA
(c.f. n. ), in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale TECNO COSTRUZIONI GENERALI DI FI AL
(p. iva n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pignatiello (C.F. n. P.IVA_1
, giusta procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata C.F._2 in Pomigliano d'Arco (Na), alla Via Marconi 34, presso lo studio del predetto difensore, avente indirizzo P.E.C. e n. fax 081666262; Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Controparte_1 C.F._3
IS ( ), in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado, C.F._4 ed elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla Via Giordano 21 c/o lo studio del predetto difensore la quale chiede di ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo P.E.C. o n. fax 081471006; Email_2
1 APPELLATA
NONCHE'
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.7.2010, citava dinanzi al Tribunale di Nola, la ditta Controparte_1
Tecno Costruzioni di LF QU, nonché il progettista e direttore dei lavori, ing. , Controparte_2
chiedendo di: “in via principale, accertare i vizi e le difformità indicati in premessa, circa le opere di riqualificazione ed ampliamento in verticale dell'immobile sito in Pomigliano D'Arco, via Nazionale delle
Puglie 64, eseguite dalla ditta Tecno Costruzioni di LF QU, con sede in via Marconi 34,
Pomigliano D'Arco, in persona dell'omonima titolare LF QU, condannare quest'ultima in via solidale con il progettista e direttore dei lavori, ing. , residente in [...] in Controparte_2
Giugliano in Campania, dal momento che le difformità ed i vizi dell'opera possono considerarsi conseguenza dei loro concorrenti inadempimenti, ancorchè relativi a contratti differenti, al pagamento della complessiva somma di € 24.257,50 oltre interessi e successive, quale importo occorso alla parte attrice per l'eliminazione dei difetti riscontrati e per il ripristino delle opere e/o in via gradata ciascuno dei convenuti in via personale nella misura dell'inadempimento dei rispettivi obblighi, nella misura che sarà precisata e determinata in corso di causa anche a seguito di CTU, che fin d'ora chiede disporsi;
condannare altresì i convenuti al pagamento in via equitativa per il mancato utilizzo dell'immobile, nella misura ritenuta opportuna secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo giudice adito”, con vittoria di spese.
Rappresentava che:
- con contratto di appalto del 1.9.2008, commissionava alla impresa Tecno Controparte_1
Costruzioni Generali di LF QU i lavori di riqualificazione e ampliamento di un immobile ubicato a Pomigliano d'Arco (Na), da svolgersi tra il 10.9.2008 ed il 30.6.2008, per un importo di €120.000,00 e con contratto del 5.5.2008 incaricava della progettazione e direzione dei lavori l'ingegnere Controparte_2
- i lavori procedevano a rilento, aggravati anche da varanti necessarie per incongruenze progettuali, producendo danni alle proprietà limitrofe, in particolare quella di CP_3
, danni che la ditta si dichiarava disponibile a ripristinare, senza poi, effettivamente
[...] occuparsene;
2 - le opere erano imperfette e presentavano vizi e difformità, oltre che eseguite in grade ritardo;
- la committente si determinava a richiedere la risoluzione contrattuale, e si addiveniva ad una risoluzione consensuale con contratto del 30.7.2009, con la quale l'impresa accettava lo scioglimento del vincolo contrattuale, si impegnava alla eliminazione dei vizi e difformità, espressamente elencate nell'atto, in contraddittorio con la DL (elenco indicato in citazione),
e la committente si impegnava a versare in due tranche di € 8.000,00 e € 7.000,00 il saldo dovuto, per arrivare al compenso complessivo, incluse le rate già versate, di € 84.744,00;
- successivamente alla risoluzione consensuale emergevano ulteriori vizi: la mancata modifica della destinazione d'uso del deposito al piano terra in tavernetta, accertata dall'UTC di
Pomigliano D'arco, con le conseguenze civili e penali, ed inoltre, a causa di forti piogge, si manifestavano abbondanti infiltrazioni;
- nell'ottobre 2009, quindi, la incaricava un perito di parte, ing. di valutare CP_1 Per_1 lo stato dell'immobile (questi riscontrava la non corretta esecuzione delle opere, con necessità di ulteriori opere per eliminare i vizi, per € 24.257,50 a cui si dava seguito) e commissionava ad altra ditta anche le opere di impermeabilizzazione, non potendo usufruire dell'immobile ed essendo ospitata dai figli;
- in data 28.10.2009, il D.L. ing. rassegnava le dimissioni;
CP_2
- con raccomandate del 29 e 30 gennaio 2010 la committente contestava anche gli ulteriori inadempimenti, mentre la ditta respingeva gli addebiti.
Alla luce dei fatti esposti, venivano proposte le domande indicate.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda giudiziale.
La Tecno Costruzioni asseriva che le cause dei vizi riscontrati dalla committente, e oggetto del presente giudizio, fossero da imputare ai lavori eseguiti successivamente alla risoluzione convenzionale, da parte di altre imprese e artigiani successivamente incaricati, e comunque dovute a varianti ed incongruenze progettuali non imputabili alla ditta originaria, la quale aveva effettuato tutte le lavorazioni indicate nell'atto risolutivo volte al completamento ed eliminazione dei vizi ivi indicati, ricevendone, infatti, il corrispettivo a saldo.
Proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di parte attrice volta ad ottenere i danni derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto, e dunque all'organizzazione di uomini e mezzi rimasti inutilizzate per i lavori non compiuti, nonché per la rinuncia ad altri concomitanti incarchi, quantificati equitativamente in €
25.000,00 o nella diversa somma stimata dal giudice.
3 L'ingegner eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non avendo alcuna responsabilità CP_2
nella produzione dei danni lamentati da parte attrice.
Nel corso del giudizio veniva espletata attività istruttoria, con esame dei testi di parte attrice
[...]
e , che avevano lavorato nel cantiere dopo l'impresa LF (cfr. udienza Tes_1 Testimone_2
31.5.2012) e un teste per la ditta convenuta, , marito della LF e direttore tecnico della Tes_3
ditta (udienza 8.7.2014). Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1894/2019 pubblicata in data 11.9.2019 il Tribunale di Nola così si pronunciava: “Accoglie la domanda per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna la ditta Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento di € 24.257,50, all'attualità, oltre interessi al
[...] tasso legale, inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici Istat 31.8.2009, e quindi anno per anno e a partire dal 31.8.2009 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di € 24.257,50, dal momento della presente decisione al saldo;
Rigetta la domanda di ristoro dei danni derivante dal mancato godimento del bene immobile;
Rigetta la domanda riconvenzionale;
Condanna
i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 195,00 per spese ed €
4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge”.
4 Il Tribunale di Nola riteneva provata l'esistenza dei vizi e delle difformità nelle opere edili eseguite dall'impresa convenuta, la Tecno Costruzioni Generali, in virtù delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio che confermavano in modo preciso e circostanziato la presenza dei difetti lamentati. Emergeva, infatti, dalle dichiarazioni dei testi che i problemi, come le infiltrazioni d'acqua, erano già presenti nel settembre/ottobre 2009 e dunque nell'immediatezza della risoluzione del contratto di appalto con la ditta originaria qui convenuta, e che l'intervento delle altre ditte successive era stato proprio finalizzato alla eliminazione dei predetti vizi.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, trovavano conferma nella consulenza tecnica di parte, redatta dall'architetto e nella documentazione fotografica allegata;
e, per la quantificazione Testimone_4 del danno, il giudice condivideva le risultanze della predetta perizia, sul punto non specificamente contestata dalle controparti.
Il Tribunale di Nola accertava e dichiarava, altresì, la responsabilità del direttore dei lavori, avendo quest'ultimo omesso di vigilare adeguatamente, di impartire le opportune disposizioni e di segnalare le problematiche, rendendosi quest'ultimo inadempiente al suo incarico professionale.
Ritenuta la concorrente responsabiltà dei convenuti, questi venivano condannati in solido tra loro per l'intero danno, quantificato come detto in € 24.257,50, dal momento che le azioni o le omissioni di ciascuno avevano contribuito a causare l'evento dannoso.
Il Giudice rigettava inoltre la domanda di danni ulteriori, proposta da parte attrice, con rifermento alla non utilizzabilità dell'immobile, nonché la domanda riconvenzionale della ditta, relativa al danno subito in conseguenza della predisposizione di uomini e mezzi per l'intero lavoro, in parte non sfruttati per la cessazione anticipata dell'appalto, nonché la rinuncia ad altri incarichi fruttuosi, in quanto entrambe sfornite di prova specifica del verificarsi del danno;
peraltro con particolare riferimento alla riconvenzionale, con la scrittura del luglio 2009, la ditta aveva risolto convenzionalmente il rapporto, risultando dunque di non potersi dolere delle conseguenze di tale cessazione.
Con atto di citazione innanzi a questa Corte, ritualmente notificato alle controparti in data
23.10.2019, LF QU, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Tecno
Costruzioni Generali di LF QU, proponeva appello avverso la anzidetta sentenza, chiedendo: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) Rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata, pretestuosa e temeraria;
C)
Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare al Controparte_1 pagamento in favore della Tecno Costruzioni Generali di LF QU, in persona dell'omonimo titolare, della somma di €uro 25.000,00 ovvero della diversa somma, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero a seguito di espletamenti di CTU tecnica, ove
5 ritenuta necessaria ex art. 345 c.p.c., a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'anticipata risoluzione del contratti di appalto stipulato in data 01/09/2008; Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
In sostanza, parte appellante propone i seguenti motivi di appello: con il primo lamenta l'aver accertato l'esistenza dei vizi senza un compendio probatorio adeguato, in particolare senza lo svolgimento di una CTU imparziale e senza tenere in conto l'intervento di altri artigiani dopo la risoluzione convenzionale, con imputabiltà ai predetti dei vizi medesimi.
Con il secondo motivo, si doleva del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento, quantificata equitativamente in € 25.000,00, relativa all'organizzazione di uomini e mezzi, rimasta poi inutilizzata, nonché alla rinuncia ad altri incarichi, visti gli impegni assunti con la
CP_1
Con comparsa depositata il 28.1.2020 si costituiva la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'avverso gravame, contestandone, altresì, l'infondatezza in fatto ed in diritto, insistendo per il rigetto dell'istanza di sospensione nonché della proposta domanda riconvenzionale.
non si costituiva nel presente grado di giudizio, benchè ritualmente evocato e va Controparte_2 dichiarato contumace.
Inizialmente assegnata alla Ottava sezione civile della presente Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ancora integralmente cartaceo, all'esito dell'udienza di comparizione e trattazione, il collegio accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, ravvisando nel caso di specie sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora.
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, successivamente differite, e, a seguito di scardinamento, perveniva alla presente sezione e assegnata alla relatrice Dott.ssa
Celentano.
In data 30.9.2025, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 30 per le comparse conclusionali (depositate solo dalla parte appellata) e successivi 20 giorni per le repliche, depositate solo dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di il quale, nonostante la regolare notifica Controparte_2
dell'atto di appello, in data 23.10.2019, all'indirizzo P.E.C. del procuratore costituito nel primo grado, avv.
DO AR, non si costituiva nel presente grado di giudizio.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 6 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Nel merito, i due motivi sono infondati.
Col primo motivo di appello parte appellante contesta la decisione del Tribunale di Nola di accogliere la domanda di risarcimento per vizi costruttivi, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di parte attrice e dei testimoni da essa intimati, nonostante non venisse predisposta alcuna consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'effettiva esistenza dei vizi lamentati da parte committente ed il loro valore economico.
Secondo parte appellante, , dopo aver risolto anticipatamente il contratto, affidava il Controparte_1
completamento dei lavori ad altre ditte, alterando irrimediabilmente lo stato dei luoghi e rendendo impossibile una verifica oggettiva delle presunte mancanze, le quali ben potevano essere imputabili alle successive maestranze subentrate nei lavori, così come non era stata vagliate la imputabilità dei vizi contestati alle incongruenze progettuali e dunque alla D.L..
A sostegno di ciò rilevava come al momento della risoluzione consensuale del contratto avvenuta in data
30.07.2009, la committente aveva saldato tutti i lavori eseguiti fino a quel momento, senza sollevare contestazioni sui vizi, in contraddizione con la successiva richiesta di risarcimento danni.
Ulteriore contestazione riguardava la quantificazione del danno riconosciuta dal Tribunale il quale si basava esclusivamente sulla perizia di parte dell'architetto senza considerare che tale valutazione era stata Per_1 contestata dalla Tecno Costruzioni Generali.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Il mancato espletamento della CTU nel corso del primo grado, è risultata una scelta necessitata dal fatto che le opere venivano completate e modificate per eliminare i vizi prima dell'inizio del giudizio (e che neanche veniva espletato un ATP), ma ciò non esclude la adeguatezza delle prove fornite, anche alla luce del contenuto delle contestazioni avversarie.
7 Va premesso che questa Corte recepisce l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui la perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, assume un mero valore di elemento indiziario, soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice e le cui conclusioni non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione (Cass. 5362/2025, Cass. 5667/2025, Cass.
34450/2022, Cass. 33503/2018).
Nella specie, tuttavia, il Tribunale ha valorizzato le testimonianze assunte da e Testimone_1
, come probanti i fatti riportati anche nella perizia di parte dell'ing. depositata sin Testimone_2 Per_1
dalla costituzione, giurata, e completa di allegato fotografico, in ordine ai vizi, ed ha valutato sulla scorta di tali elementi, fornita la prova dell'esistenza di concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, le cui azioni ed omissioni concorrevano alla produzione del danno.
La motivazione può essere condivisa.
È documentalmente provato e mai contestato che il contratto di appalto con la ditta Tecno Costruzioni veniva stipulato il 1.9.2008 (cfr. contratto in forma scritta ed allegato computo metrico, all. 2 e 3 della produzione della committenza) e parimenti vi era la comunicazione al Comune di Pomigliano D'Arco della nomina del progettista e DL, mai contestata dall'ing. , costituito nel primo grado. CP_2
Il contratto non veniva completamente eseguito in quanto era consensualmente risolto il 31.7.2009, lasciando in parte incomplete le opere, tanto che il compenso veniva correlativamente ridotto da €
120.000,00 preventivato, a poco più di € 80.000,00, e nell'atto risolutivo, la committente si impegnava al versamento del saldo. Nel medesimo atto, l'appaltatore si impegnava alla eliminazione di alcune difformità espressamente elencate, ed al rilascio del cantiere il 8.8.2009.
Ad ottobre 2009, dunque dopo neanche due mesi dallo scioglimento del precedente contratto, subentravano nel cantiere, per la prosecuzione delle opere assentite, altre ditte, tra cui quelle aventi come legali rappresentanti i testi e , i quali, incaricati della Testimone_1 Testimone_2 impermeabilizzazione del terrazzo di copertura (cfr. comunicazone del 23.10.2009 al Comune di
Pomigliano), venivano altresì incaricati della eliminazione di ulteriori vizi rilevati alle parziali opere realizzate dalla ditta della LF ed al loro completamento, insieme ad altre maestranze. Ciò è avvalorato dalla comunicazione al Comune di Pomigliano D'Arco del subentro delle altre ditte e dalle dichiarazioni testimoniali.
Detti soggetti, sentiti come testi, confermavano l'esistenza dei vizi espressamente rilevati, nell'ottobre
2009, come anche descritti dal tecnico di parte, ing. il quale, per quanto risulta non era legato alle Per_1 ditte successivamente incaricate.
8 In particolare, sin dalla citazione, la evidenziava i vizi emarginati dal consulente di parte: per CP_1
l'impianto idraulico: l'errato posizionamento delle tubazioni nel solaio, sotto il massetto, in quanto la loro posizione rendeva il massetto più alto delle soglie dei balconi e dei controtelai delle porte, l'errato posizionamento del pozzetto di ispezione del bagno del piano interrato al di sotto del piatto doccia, la mancata collocazione sottotraccia della colonna fecale, la quale impediva la collocazione della vasca da bagno come da progetto, la mancata collocazione della chiave di arresto generale;
l'errato diametro della canna fumaria, da sostituire;
l'inesatta realizzazione degli intonaci interni ed esterni fuori piombo;
l'errato posizionamento degli scuri di ferro.
Ciò detto, dalla testimonianza di emergeva che la sua ditta aveva eseguito, nel Testimone_1 settembre - ottobre 2009 (nel verbale è indicato 2010, ma è evidente errore materiale, posta la comunicazione sopra indicata all'Ente Locale e le dichiarazioni dell'altro teste, nonché l'elaborato tecnico di parte), interventi di demolizione di pareti e solai e il ripristino di intonaci esterni ed interni, che il teste ricorda di aver dovuto “riprendere” per circa il 60 – 70 % delle superfici lavorate.
Il riferiva di aver spostato il piatto doccia e le tubazioni e di aver riposizionato i sanitari del bagno, Per_2
come da progetto, essendo stati posti in modo diverso, ed installato la chiave di arresto mancante.
Lo stesso ricordava di aver visto altri operai, non appartenenti alla sua ditta, sostituire la canna fumaria e lavorare agli infissi per regolare la corretta apertura degli stessi, nonché ripristinare massetti, pareti ed intonaci.
Nella perizia giurata dell'ing. il quale dichiara di essersi recato ad effettuare il sopralluogo Per_1
nell'immobile in data 20.10.2009, sebbene proceda al giuramento della perizia completa solo in data
27.4.2010, il tecnico descrive i danni così come sopra elencati, e rispettivamente e specificamente confermati dalle ditte edili subentrate successivamente alla ditta convenuta. Risultano, inoltre, allegate 6 fotografie, mai contestate in ordine al riferimento a luoghi ed alla datazione, le quali mostrano un'opera generalmente ancora incompiuta, “al rustico”, e in particolare la seconda foto, mostra la problematica del pozzetto concomitante con il piatto doccia, e la sesta, mostra il problema delle tubazioni idriche sottoposte al massetto ma da adeguare (la foto infatti mostra il massetto parzialmente demolito nelle fasce contenenti il passaggio dei tubi e il riposizionamento delle tubature in corso).
A fronte di questo dettagliato quadro istruttorio, la ditta convenuta sin dalla costituzione, si limitava ad eccepire genericamente le incongruenze progettuali, e a paventare la possibilità che in esito alla risoluzione convenzionale del contratto di appalto nel luglio 2009, siano stati incaricati per il completamento delle opere e del lavoro svariati artigiani a cui siano attribuibili i difetti, nonché a stigmatizzare che con la risoluzione anticipata, la ichiedeva solo la eliminazione dei vizi ivi espressamente elencati. CP_1
9 Le difese non appaiono convincenti e dunque la motivazione del primo giudice va confermata.
L'atto di risoluzione consensuale anticipata, non solo non contiene alcuna espressa accettazione delle opere, ma solo la rendicontazione dei lavori eseguiti, fino alla data dello scioglimento, sia, per altro verso contiene una parziale indicazione di alcuni vizi, che la ditta si impegnava a risolvere dopo la sua sottoscrizione ed entro il giorno 8.8.2009, in cui si impegnava a rilasciare il cantiere.
Peraltro, va evidenziato come la non completezza dei lavori, sicuramente non consentiva di apprezzarne compiutamente la realizzazione a norma, anche per la mancata vigilanza da parte del DL qui convenuto, sia per il suo contributo causale negli errori di progettazione, sia per l'omessa vigilanza.
Dunque non può essere dedotto da tale atto, un'accettazione esplicita né implicita delle opere parzialmente eseguite. Né per altro verso, sono state sollevate censure sulla tempestività del rilievo dei vizi,
i quali, come detto, proprio per la parziale esecuzione non erano ancora verosimilmente rilevabili.
D'altro canto appare corretto desumere dalle dichiarazioni testimoniali molto dettagliate e precise, rese dalle ditte che riscontrati i vizi, indicati dal tecnico di parte, si occupavano della rimozione degli stessi,
l'esistenza dell'inadempimento e dunque il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno prodotto ai sensi dell'art. 1668 comma 1 c.c..
Deve, inoltre, ritenersi che per lo stato incompleto delle opere così come rammostrate nelle fotografie, risalenti all'ottobre 2009, e per il breve lasso temporale tra la risoluzione convenzionale (30.7.2009) ed il rilievo dei vizi (ottobre 2009, secondo testimonianze ed accesso consulente), non appare verosimile l'attribuibilità ad una terza ditta, anche tenuto conto della circostanza che non vi è prova certa della data successiva alla risoluzione in cui la ditta della LF rilasciava il cantiere dopo l'eliminazione dei vizi ivi elencati (ipotizzata per il giorno 8.8.2009 nell'atto risolutivo).
Anche in merito al quantum, peraltro i convenuti, di cui qui, la ditta appaltatrice è appellante, a fronte di un computo metrico quantificativo dei costi per il ripristino, contenente voci dettagliate, non ne contesta né
l'an, e dunque la non necessarietà delle opere di ripristino – poiché a ben vedere, la ditta convenuta non ha mai negato l'esistenza di tali vizi, ma solo messo in dubbio la loro attribuibilità - né la quantificazione specifica, sia nelle misure che negli importi unitari.
Ritiene, quindi, la Corte che sia possibile condividere la valutazione del compendio istruttorio eseguita dal
Tribunale e confermare pienamente la sentenza appellata.
Così come parimenti appare corretto il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla ditta di LF QU, in quanto sin dal piano deduttivo la domanda volta a risarcire il danno indicato come “organizzare uomini e mezzi e materiali, poi inutilizzati” nonché “rinunciare ad altri
10 incarichi lavorativi”, appare del tutto generica e non circostanziata, limitandosi ad elencare le opere previste nell'originario contratto e non eseguite (senza evidenziare eventuali costi sopportati in anticipo in relazione a queste lavorazioni) e il teste, coniuge della LF QU, ha risposto ai capi di domanda con una semplice conferma. Ma soprattutto, condividendo l'inciso del Tribunale, avendo proceduto alla risoluzione consensuale tra le parti del contratto di appalto, non vi è il presupposto della condotta illecita produttiva dei danni, indicati genericamente.
Per le ragioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Nola merita di essere integralmente confermata, in quanto basata su una corretta e logica valutazione delle risultanze processuali.
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza, dunque, va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, negli importi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
LF QU, in proprio e n.q. di titolare della ditta individuale Tecno Costruzioni Generali di LF
QU, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1849/2019, pubblicata l'11/09/2019, nei confronti di e , ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi;
3) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Celentano dott. Eugenio Forgillo
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4739 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2019, avente ad oggetto “contratti ed obbligazioni varie – contratto d'opera”, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1849/2019, pubblicata l'11/09/2019, causa posta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.9.2025, e pendente:
TRA
(c.f. n. ), in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale TECNO COSTRUZIONI GENERALI DI FI AL
(p. iva n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pignatiello (C.F. n. P.IVA_1
, giusta procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata C.F._2 in Pomigliano d'Arco (Na), alla Via Marconi 34, presso lo studio del predetto difensore, avente indirizzo P.E.C. e n. fax 081666262; Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Controparte_1 C.F._3
IS ( ), in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado, C.F._4 ed elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla Via Giordano 21 c/o lo studio del predetto difensore la quale chiede di ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo P.E.C. o n. fax 081471006; Email_2
1 APPELLATA
NONCHE'
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.7.2010, citava dinanzi al Tribunale di Nola, la ditta Controparte_1
Tecno Costruzioni di LF QU, nonché il progettista e direttore dei lavori, ing. , Controparte_2
chiedendo di: “in via principale, accertare i vizi e le difformità indicati in premessa, circa le opere di riqualificazione ed ampliamento in verticale dell'immobile sito in Pomigliano D'Arco, via Nazionale delle
Puglie 64, eseguite dalla ditta Tecno Costruzioni di LF QU, con sede in via Marconi 34,
Pomigliano D'Arco, in persona dell'omonima titolare LF QU, condannare quest'ultima in via solidale con il progettista e direttore dei lavori, ing. , residente in [...] in Controparte_2
Giugliano in Campania, dal momento che le difformità ed i vizi dell'opera possono considerarsi conseguenza dei loro concorrenti inadempimenti, ancorchè relativi a contratti differenti, al pagamento della complessiva somma di € 24.257,50 oltre interessi e successive, quale importo occorso alla parte attrice per l'eliminazione dei difetti riscontrati e per il ripristino delle opere e/o in via gradata ciascuno dei convenuti in via personale nella misura dell'inadempimento dei rispettivi obblighi, nella misura che sarà precisata e determinata in corso di causa anche a seguito di CTU, che fin d'ora chiede disporsi;
condannare altresì i convenuti al pagamento in via equitativa per il mancato utilizzo dell'immobile, nella misura ritenuta opportuna secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo giudice adito”, con vittoria di spese.
Rappresentava che:
- con contratto di appalto del 1.9.2008, commissionava alla impresa Tecno Controparte_1
Costruzioni Generali di LF QU i lavori di riqualificazione e ampliamento di un immobile ubicato a Pomigliano d'Arco (Na), da svolgersi tra il 10.9.2008 ed il 30.6.2008, per un importo di €120.000,00 e con contratto del 5.5.2008 incaricava della progettazione e direzione dei lavori l'ingegnere Controparte_2
- i lavori procedevano a rilento, aggravati anche da varanti necessarie per incongruenze progettuali, producendo danni alle proprietà limitrofe, in particolare quella di CP_3
, danni che la ditta si dichiarava disponibile a ripristinare, senza poi, effettivamente
[...] occuparsene;
2 - le opere erano imperfette e presentavano vizi e difformità, oltre che eseguite in grade ritardo;
- la committente si determinava a richiedere la risoluzione contrattuale, e si addiveniva ad una risoluzione consensuale con contratto del 30.7.2009, con la quale l'impresa accettava lo scioglimento del vincolo contrattuale, si impegnava alla eliminazione dei vizi e difformità, espressamente elencate nell'atto, in contraddittorio con la DL (elenco indicato in citazione),
e la committente si impegnava a versare in due tranche di € 8.000,00 e € 7.000,00 il saldo dovuto, per arrivare al compenso complessivo, incluse le rate già versate, di € 84.744,00;
- successivamente alla risoluzione consensuale emergevano ulteriori vizi: la mancata modifica della destinazione d'uso del deposito al piano terra in tavernetta, accertata dall'UTC di
Pomigliano D'arco, con le conseguenze civili e penali, ed inoltre, a causa di forti piogge, si manifestavano abbondanti infiltrazioni;
- nell'ottobre 2009, quindi, la incaricava un perito di parte, ing. di valutare CP_1 Per_1 lo stato dell'immobile (questi riscontrava la non corretta esecuzione delle opere, con necessità di ulteriori opere per eliminare i vizi, per € 24.257,50 a cui si dava seguito) e commissionava ad altra ditta anche le opere di impermeabilizzazione, non potendo usufruire dell'immobile ed essendo ospitata dai figli;
- in data 28.10.2009, il D.L. ing. rassegnava le dimissioni;
CP_2
- con raccomandate del 29 e 30 gennaio 2010 la committente contestava anche gli ulteriori inadempimenti, mentre la ditta respingeva gli addebiti.
Alla luce dei fatti esposti, venivano proposte le domande indicate.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda giudiziale.
La Tecno Costruzioni asseriva che le cause dei vizi riscontrati dalla committente, e oggetto del presente giudizio, fossero da imputare ai lavori eseguiti successivamente alla risoluzione convenzionale, da parte di altre imprese e artigiani successivamente incaricati, e comunque dovute a varianti ed incongruenze progettuali non imputabili alla ditta originaria, la quale aveva effettuato tutte le lavorazioni indicate nell'atto risolutivo volte al completamento ed eliminazione dei vizi ivi indicati, ricevendone, infatti, il corrispettivo a saldo.
Proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di parte attrice volta ad ottenere i danni derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto, e dunque all'organizzazione di uomini e mezzi rimasti inutilizzate per i lavori non compiuti, nonché per la rinuncia ad altri concomitanti incarchi, quantificati equitativamente in €
25.000,00 o nella diversa somma stimata dal giudice.
3 L'ingegner eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non avendo alcuna responsabilità CP_2
nella produzione dei danni lamentati da parte attrice.
Nel corso del giudizio veniva espletata attività istruttoria, con esame dei testi di parte attrice
[...]
e , che avevano lavorato nel cantiere dopo l'impresa LF (cfr. udienza Tes_1 Testimone_2
31.5.2012) e un teste per la ditta convenuta, , marito della LF e direttore tecnico della Tes_3
ditta (udienza 8.7.2014). Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1894/2019 pubblicata in data 11.9.2019 il Tribunale di Nola così si pronunciava: “Accoglie la domanda per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna la ditta Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento di € 24.257,50, all'attualità, oltre interessi al
[...] tasso legale, inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici Istat 31.8.2009, e quindi anno per anno e a partire dal 31.8.2009 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di € 24.257,50, dal momento della presente decisione al saldo;
Rigetta la domanda di ristoro dei danni derivante dal mancato godimento del bene immobile;
Rigetta la domanda riconvenzionale;
Condanna
i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 195,00 per spese ed €
4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge”.
4 Il Tribunale di Nola riteneva provata l'esistenza dei vizi e delle difformità nelle opere edili eseguite dall'impresa convenuta, la Tecno Costruzioni Generali, in virtù delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio che confermavano in modo preciso e circostanziato la presenza dei difetti lamentati. Emergeva, infatti, dalle dichiarazioni dei testi che i problemi, come le infiltrazioni d'acqua, erano già presenti nel settembre/ottobre 2009 e dunque nell'immediatezza della risoluzione del contratto di appalto con la ditta originaria qui convenuta, e che l'intervento delle altre ditte successive era stato proprio finalizzato alla eliminazione dei predetti vizi.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, trovavano conferma nella consulenza tecnica di parte, redatta dall'architetto e nella documentazione fotografica allegata;
e, per la quantificazione Testimone_4 del danno, il giudice condivideva le risultanze della predetta perizia, sul punto non specificamente contestata dalle controparti.
Il Tribunale di Nola accertava e dichiarava, altresì, la responsabilità del direttore dei lavori, avendo quest'ultimo omesso di vigilare adeguatamente, di impartire le opportune disposizioni e di segnalare le problematiche, rendendosi quest'ultimo inadempiente al suo incarico professionale.
Ritenuta la concorrente responsabiltà dei convenuti, questi venivano condannati in solido tra loro per l'intero danno, quantificato come detto in € 24.257,50, dal momento che le azioni o le omissioni di ciascuno avevano contribuito a causare l'evento dannoso.
Il Giudice rigettava inoltre la domanda di danni ulteriori, proposta da parte attrice, con rifermento alla non utilizzabilità dell'immobile, nonché la domanda riconvenzionale della ditta, relativa al danno subito in conseguenza della predisposizione di uomini e mezzi per l'intero lavoro, in parte non sfruttati per la cessazione anticipata dell'appalto, nonché la rinuncia ad altri incarichi fruttuosi, in quanto entrambe sfornite di prova specifica del verificarsi del danno;
peraltro con particolare riferimento alla riconvenzionale, con la scrittura del luglio 2009, la ditta aveva risolto convenzionalmente il rapporto, risultando dunque di non potersi dolere delle conseguenze di tale cessazione.
Con atto di citazione innanzi a questa Corte, ritualmente notificato alle controparti in data
23.10.2019, LF QU, in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Tecno
Costruzioni Generali di LF QU, proponeva appello avverso la anzidetta sentenza, chiedendo: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata;
B) Rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata, pretestuosa e temeraria;
C)
Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare al Controparte_1 pagamento in favore della Tecno Costruzioni Generali di LF QU, in persona dell'omonimo titolare, della somma di €uro 25.000,00 ovvero della diversa somma, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero a seguito di espletamenti di CTU tecnica, ove
5 ritenuta necessaria ex art. 345 c.p.c., a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'anticipata risoluzione del contratti di appalto stipulato in data 01/09/2008; Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
In sostanza, parte appellante propone i seguenti motivi di appello: con il primo lamenta l'aver accertato l'esistenza dei vizi senza un compendio probatorio adeguato, in particolare senza lo svolgimento di una CTU imparziale e senza tenere in conto l'intervento di altri artigiani dopo la risoluzione convenzionale, con imputabiltà ai predetti dei vizi medesimi.
Con il secondo motivo, si doleva del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento, quantificata equitativamente in € 25.000,00, relativa all'organizzazione di uomini e mezzi, rimasta poi inutilizzata, nonché alla rinuncia ad altri incarichi, visti gli impegni assunti con la
CP_1
Con comparsa depositata il 28.1.2020 si costituiva la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'avverso gravame, contestandone, altresì, l'infondatezza in fatto ed in diritto, insistendo per il rigetto dell'istanza di sospensione nonché della proposta domanda riconvenzionale.
non si costituiva nel presente grado di giudizio, benchè ritualmente evocato e va Controparte_2 dichiarato contumace.
Inizialmente assegnata alla Ottava sezione civile della presente Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ancora integralmente cartaceo, all'esito dell'udienza di comparizione e trattazione, il collegio accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, ravvisando nel caso di specie sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora.
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, successivamente differite, e, a seguito di scardinamento, perveniva alla presente sezione e assegnata alla relatrice Dott.ssa
Celentano.
In data 30.9.2025, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 30 per le comparse conclusionali (depositate solo dalla parte appellata) e successivi 20 giorni per le repliche, depositate solo dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di il quale, nonostante la regolare notifica Controparte_2
dell'atto di appello, in data 23.10.2019, all'indirizzo P.E.C. del procuratore costituito nel primo grado, avv.
DO AR, non si costituiva nel presente grado di giudizio.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 6 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Nel merito, i due motivi sono infondati.
Col primo motivo di appello parte appellante contesta la decisione del Tribunale di Nola di accogliere la domanda di risarcimento per vizi costruttivi, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di parte attrice e dei testimoni da essa intimati, nonostante non venisse predisposta alcuna consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'effettiva esistenza dei vizi lamentati da parte committente ed il loro valore economico.
Secondo parte appellante, , dopo aver risolto anticipatamente il contratto, affidava il Controparte_1
completamento dei lavori ad altre ditte, alterando irrimediabilmente lo stato dei luoghi e rendendo impossibile una verifica oggettiva delle presunte mancanze, le quali ben potevano essere imputabili alle successive maestranze subentrate nei lavori, così come non era stata vagliate la imputabilità dei vizi contestati alle incongruenze progettuali e dunque alla D.L..
A sostegno di ciò rilevava come al momento della risoluzione consensuale del contratto avvenuta in data
30.07.2009, la committente aveva saldato tutti i lavori eseguiti fino a quel momento, senza sollevare contestazioni sui vizi, in contraddizione con la successiva richiesta di risarcimento danni.
Ulteriore contestazione riguardava la quantificazione del danno riconosciuta dal Tribunale il quale si basava esclusivamente sulla perizia di parte dell'architetto senza considerare che tale valutazione era stata Per_1 contestata dalla Tecno Costruzioni Generali.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Il mancato espletamento della CTU nel corso del primo grado, è risultata una scelta necessitata dal fatto che le opere venivano completate e modificate per eliminare i vizi prima dell'inizio del giudizio (e che neanche veniva espletato un ATP), ma ciò non esclude la adeguatezza delle prove fornite, anche alla luce del contenuto delle contestazioni avversarie.
7 Va premesso che questa Corte recepisce l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui la perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, assume un mero valore di elemento indiziario, soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice e le cui conclusioni non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione (Cass. 5362/2025, Cass. 5667/2025, Cass.
34450/2022, Cass. 33503/2018).
Nella specie, tuttavia, il Tribunale ha valorizzato le testimonianze assunte da e Testimone_1
, come probanti i fatti riportati anche nella perizia di parte dell'ing. depositata sin Testimone_2 Per_1
dalla costituzione, giurata, e completa di allegato fotografico, in ordine ai vizi, ed ha valutato sulla scorta di tali elementi, fornita la prova dell'esistenza di concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, le cui azioni ed omissioni concorrevano alla produzione del danno.
La motivazione può essere condivisa.
È documentalmente provato e mai contestato che il contratto di appalto con la ditta Tecno Costruzioni veniva stipulato il 1.9.2008 (cfr. contratto in forma scritta ed allegato computo metrico, all. 2 e 3 della produzione della committenza) e parimenti vi era la comunicazione al Comune di Pomigliano D'Arco della nomina del progettista e DL, mai contestata dall'ing. , costituito nel primo grado. CP_2
Il contratto non veniva completamente eseguito in quanto era consensualmente risolto il 31.7.2009, lasciando in parte incomplete le opere, tanto che il compenso veniva correlativamente ridotto da €
120.000,00 preventivato, a poco più di € 80.000,00, e nell'atto risolutivo, la committente si impegnava al versamento del saldo. Nel medesimo atto, l'appaltatore si impegnava alla eliminazione di alcune difformità espressamente elencate, ed al rilascio del cantiere il 8.8.2009.
Ad ottobre 2009, dunque dopo neanche due mesi dallo scioglimento del precedente contratto, subentravano nel cantiere, per la prosecuzione delle opere assentite, altre ditte, tra cui quelle aventi come legali rappresentanti i testi e , i quali, incaricati della Testimone_1 Testimone_2 impermeabilizzazione del terrazzo di copertura (cfr. comunicazone del 23.10.2009 al Comune di
Pomigliano), venivano altresì incaricati della eliminazione di ulteriori vizi rilevati alle parziali opere realizzate dalla ditta della LF ed al loro completamento, insieme ad altre maestranze. Ciò è avvalorato dalla comunicazione al Comune di Pomigliano D'Arco del subentro delle altre ditte e dalle dichiarazioni testimoniali.
Detti soggetti, sentiti come testi, confermavano l'esistenza dei vizi espressamente rilevati, nell'ottobre
2009, come anche descritti dal tecnico di parte, ing. il quale, per quanto risulta non era legato alle Per_1 ditte successivamente incaricate.
8 In particolare, sin dalla citazione, la evidenziava i vizi emarginati dal consulente di parte: per CP_1
l'impianto idraulico: l'errato posizionamento delle tubazioni nel solaio, sotto il massetto, in quanto la loro posizione rendeva il massetto più alto delle soglie dei balconi e dei controtelai delle porte, l'errato posizionamento del pozzetto di ispezione del bagno del piano interrato al di sotto del piatto doccia, la mancata collocazione sottotraccia della colonna fecale, la quale impediva la collocazione della vasca da bagno come da progetto, la mancata collocazione della chiave di arresto generale;
l'errato diametro della canna fumaria, da sostituire;
l'inesatta realizzazione degli intonaci interni ed esterni fuori piombo;
l'errato posizionamento degli scuri di ferro.
Ciò detto, dalla testimonianza di emergeva che la sua ditta aveva eseguito, nel Testimone_1 settembre - ottobre 2009 (nel verbale è indicato 2010, ma è evidente errore materiale, posta la comunicazione sopra indicata all'Ente Locale e le dichiarazioni dell'altro teste, nonché l'elaborato tecnico di parte), interventi di demolizione di pareti e solai e il ripristino di intonaci esterni ed interni, che il teste ricorda di aver dovuto “riprendere” per circa il 60 – 70 % delle superfici lavorate.
Il riferiva di aver spostato il piatto doccia e le tubazioni e di aver riposizionato i sanitari del bagno, Per_2
come da progetto, essendo stati posti in modo diverso, ed installato la chiave di arresto mancante.
Lo stesso ricordava di aver visto altri operai, non appartenenti alla sua ditta, sostituire la canna fumaria e lavorare agli infissi per regolare la corretta apertura degli stessi, nonché ripristinare massetti, pareti ed intonaci.
Nella perizia giurata dell'ing. il quale dichiara di essersi recato ad effettuare il sopralluogo Per_1
nell'immobile in data 20.10.2009, sebbene proceda al giuramento della perizia completa solo in data
27.4.2010, il tecnico descrive i danni così come sopra elencati, e rispettivamente e specificamente confermati dalle ditte edili subentrate successivamente alla ditta convenuta. Risultano, inoltre, allegate 6 fotografie, mai contestate in ordine al riferimento a luoghi ed alla datazione, le quali mostrano un'opera generalmente ancora incompiuta, “al rustico”, e in particolare la seconda foto, mostra la problematica del pozzetto concomitante con il piatto doccia, e la sesta, mostra il problema delle tubazioni idriche sottoposte al massetto ma da adeguare (la foto infatti mostra il massetto parzialmente demolito nelle fasce contenenti il passaggio dei tubi e il riposizionamento delle tubature in corso).
A fronte di questo dettagliato quadro istruttorio, la ditta convenuta sin dalla costituzione, si limitava ad eccepire genericamente le incongruenze progettuali, e a paventare la possibilità che in esito alla risoluzione convenzionale del contratto di appalto nel luglio 2009, siano stati incaricati per il completamento delle opere e del lavoro svariati artigiani a cui siano attribuibili i difetti, nonché a stigmatizzare che con la risoluzione anticipata, la ichiedeva solo la eliminazione dei vizi ivi espressamente elencati. CP_1
9 Le difese non appaiono convincenti e dunque la motivazione del primo giudice va confermata.
L'atto di risoluzione consensuale anticipata, non solo non contiene alcuna espressa accettazione delle opere, ma solo la rendicontazione dei lavori eseguiti, fino alla data dello scioglimento, sia, per altro verso contiene una parziale indicazione di alcuni vizi, che la ditta si impegnava a risolvere dopo la sua sottoscrizione ed entro il giorno 8.8.2009, in cui si impegnava a rilasciare il cantiere.
Peraltro, va evidenziato come la non completezza dei lavori, sicuramente non consentiva di apprezzarne compiutamente la realizzazione a norma, anche per la mancata vigilanza da parte del DL qui convenuto, sia per il suo contributo causale negli errori di progettazione, sia per l'omessa vigilanza.
Dunque non può essere dedotto da tale atto, un'accettazione esplicita né implicita delle opere parzialmente eseguite. Né per altro verso, sono state sollevate censure sulla tempestività del rilievo dei vizi,
i quali, come detto, proprio per la parziale esecuzione non erano ancora verosimilmente rilevabili.
D'altro canto appare corretto desumere dalle dichiarazioni testimoniali molto dettagliate e precise, rese dalle ditte che riscontrati i vizi, indicati dal tecnico di parte, si occupavano della rimozione degli stessi,
l'esistenza dell'inadempimento e dunque il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno prodotto ai sensi dell'art. 1668 comma 1 c.c..
Deve, inoltre, ritenersi che per lo stato incompleto delle opere così come rammostrate nelle fotografie, risalenti all'ottobre 2009, e per il breve lasso temporale tra la risoluzione convenzionale (30.7.2009) ed il rilievo dei vizi (ottobre 2009, secondo testimonianze ed accesso consulente), non appare verosimile l'attribuibilità ad una terza ditta, anche tenuto conto della circostanza che non vi è prova certa della data successiva alla risoluzione in cui la ditta della LF rilasciava il cantiere dopo l'eliminazione dei vizi ivi elencati (ipotizzata per il giorno 8.8.2009 nell'atto risolutivo).
Anche in merito al quantum, peraltro i convenuti, di cui qui, la ditta appaltatrice è appellante, a fronte di un computo metrico quantificativo dei costi per il ripristino, contenente voci dettagliate, non ne contesta né
l'an, e dunque la non necessarietà delle opere di ripristino – poiché a ben vedere, la ditta convenuta non ha mai negato l'esistenza di tali vizi, ma solo messo in dubbio la loro attribuibilità - né la quantificazione specifica, sia nelle misure che negli importi unitari.
Ritiene, quindi, la Corte che sia possibile condividere la valutazione del compendio istruttorio eseguita dal
Tribunale e confermare pienamente la sentenza appellata.
Così come parimenti appare corretto il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla ditta di LF QU, in quanto sin dal piano deduttivo la domanda volta a risarcire il danno indicato come “organizzare uomini e mezzi e materiali, poi inutilizzati” nonché “rinunciare ad altri
10 incarichi lavorativi”, appare del tutto generica e non circostanziata, limitandosi ad elencare le opere previste nell'originario contratto e non eseguite (senza evidenziare eventuali costi sopportati in anticipo in relazione a queste lavorazioni) e il teste, coniuge della LF QU, ha risposto ai capi di domanda con una semplice conferma. Ma soprattutto, condividendo l'inciso del Tribunale, avendo proceduto alla risoluzione consensuale tra le parti del contratto di appalto, non vi è il presupposto della condotta illecita produttiva dei danni, indicati genericamente.
Per le ragioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Nola merita di essere integralmente confermata, in quanto basata su una corretta e logica valutazione delle risultanze processuali.
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza, dunque, va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, negli importi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
LF QU, in proprio e n.q. di titolare della ditta individuale Tecno Costruzioni Generali di LF
QU, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1849/2019, pubblicata l'11/09/2019, nei confronti di e , ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi;
3) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Celentano dott. Eugenio Forgillo
11 12