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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 19.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2935 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Salzano e Parte_1
Giuseppe Lambiase presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Montecorvino Rovella alla via G. D'Aiutolo n. 1;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale quali è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.5.2025 rappresentava di aver Parte_1
lavorato quale bracciante agricola negli anni 2018, 2019 e 2020 alle dipendenze dell'azienda agricola di Manzo Magnantonio ma che ciononostante l' aveva cancellato il suo nominativo dagli elenchi dei braccianti agricoli CP_1
per tutti i predetti anni. Chiedeva, quindi, che - accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola di Manzo Magnantonio per gli anni, appunto, dal 2018 al
2020 - fosse ordinata la sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del
Comune di residenza per le suddette annualità.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l il CP_1
quale eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
Chiedeva, quindi, che il ricorso fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a illustrare.
È opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore
nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando
una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne
consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere
previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n.
7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28
giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente,
e in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento,
dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, la non ha assolto a tale onere probatorio su di esso gravante. Pt_1
Occorre rammentare che, secondo l'oramai costante orientamento seguito sul punto dalla Corte di Cassazione (cfr., una per tutte, Cass. 23845/17), è
possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale.
Ai medesimi fini possono altresì costituire 'indici sintomatici' del medesimo requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze - tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è
sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo - tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Va peraltro puntualizzato che, seppur i richiamati requisiti siano evidentemente destinati ad atteggiarsi in maniera differente a seconda della singola tipologia di prestazione da rendere, nonché del ruolo e della qualifica attribuiti al prestatore, si tratta comunque di presupposti imprescindibili al fine del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, atteso che è principio parimenti consolidato da parte della
Suprema Corte quello secondo cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere resa sia con le modalità tipiche della subordinazione, sia in forma autonoma, con i connessi relativi precipitati in punti di disciplina e tutele applicabili.
Resta fermo che i sopra richiamati 'indici sintomatici', se da una parte possono essere senza dubbio utilizzati dal Giudice per rafforzare il giudizio di soggezione del lavoratore al potere datoriale, sotto altro punto di vista,
autonomamente considerati, non posso ritenersi da soli sufficienti ad accertare la sussistenza di un rapporto ex art. 2094 c.c. Con la conseguenza che, anche ove fossero ravvisabili diversi criteri sussidiari,
la natura subordinata del rapporto professionale dovrebbe comunque essere esclusa qualora non vi fosse riscontro dell'elemento fondamentale, ossia l'eterodirezione dell'attività del lavoratore.
Si rileva infatti che, secondo un condivisibile approdo ermeneutico, 'L'elemento
che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di
lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua
autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi,
quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un
orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e
non decisiva' (cfr., ex multis, Cass. 1717/09, 7024/15, 28525/08).
Ne deriva che il proprium del rapporto di lavoro subordinato va essenzialmente ravvisato nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo di parte datoriale, con quest'ultimo dovendosi intendere la facoltà del datore di potersi ingerire nella prestazione lavorativa, determinandone le modalità di esecuzione;
detto in altri termini, per aversi subordinazione, il datore di lavoro deve normalmente determinare, non solo la prestazione del dipendente, ma, ancor più, il modo di svolgimento della stessa.
Sennonchè già dalla lettura del ricorso e, quindi, in punto di allegazione in sede di ricorso, difettano quegli elementi che avrebbero consentito di concludere per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto in relazione alla vicenda di specie.
Con riferimento, infatti, al prioritario criterio alla luce del quale dovrebbe potersi ricavare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato - ossia l'eterodirezione e il controllo datoriale rispetto alla prestazione resa dal lavoratore in riferimento al periodo dato - nulla è stato puntualmente allegato in ricorso dalla per quanto concerne l'attività resa, non avendo, Pt_1
neppure sommariamente indicato quale direzione e controllo avrebbe concretamente operato l'asserito datore di lavoro in merito alla prestazione effettuata, chi e in che modo l'avrebbe diretta.
Parimenti generico è il ricorso sia in merito all'orario osservato (c'è un rinvio ai giorni indicati in busta paga ma non viene indicato in quali giorni della settimana anche soltanto di regola si sarebbe recata in maniera costante e fissa sui campi dell'azienda agricola di Manzo Magnantonio) sia in merito alla retribuzione percepita limitandosi a richiamare una paga giornaliera lorda come anche qui indicata in busta paga senza specificare però con quali modalità, con quale cadenza temporale e da chi sarebbe stata poi in concreto pagata.
La precisione s'imponeva, oltretutto, in considerazione del fatto che l non CP_1
ha contestato il rilascio da parte della stessa azienda agricola di Manzo
Magnantonio di buste paga ma soltanto l'autenticità del contenuto delle stesse.
Quindi il mero rinvio al dato riportato in dette buste paga appare del tutto insufficiente a provare un effettivo rapporto di lavoro e - ed è bene sottolineare tale punto - soprattutto e in ogni caso i connotati di detto rapporto nel senso della subordinazione.
In buona sostanza, la natura subordinata del rapporto di lavoro appare, tenuto conto dell'assoluta genericità delle deduzioni attoree, una prospettazione apoditticamente formulata.
Tale assoluta genericità di allegazione è circostanza di per sé sufficiente al fine di determinare il rigetto delle domande attoree, non essendo stato fornito, già
sul piano meramente astratto delle prospettazioni del ricorso, alcun elemento fattuale in virtù del quale poter desumere l'eventuale carattere subordinato della prestazione fornita dal ricorrente.
Il difetto di allegazione relativamente ai fondamentali indici della subordinazione si estende, per evidente processo osmotico, anche ai capitoli di prova articolati in ricorso che risultano parimenti privi di qualsivoglia specificazione in merito all'effettiva natura dipendente dell'attività resa nel corso del tempo, con conseguente inammissibilità e irrilevanza dei medesimi capitoli.
Tanto ha reso superfluo la prova testimoniale pur chiesta.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato per l'assorbente e preminente rilievo del difetto di allegazione e prova circa il vincolo della subordinazione. In ordine alle spese di lite, al di là del difetto di allegazione di parte ricorrente,
questo Giudicante tiene ben in conto l'obiettiva difficoltà in generale di accertare il vincolo della subordinazione oltretutto in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall'essere l'attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi soggetti nel corso dell'anno. Ritiene, pertanto, che sussistano quelle altre e gravi ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del Giudice delle Leggi (Corte Costituzionale, sent. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2935 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 19.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 19.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2935 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Salzano e Parte_1
Giuseppe Lambiase presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Montecorvino Rovella alla via G. D'Aiutolo n. 1;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale quali è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.5.2025 rappresentava di aver Parte_1
lavorato quale bracciante agricola negli anni 2018, 2019 e 2020 alle dipendenze dell'azienda agricola di Manzo Magnantonio ma che ciononostante l' aveva cancellato il suo nominativo dagli elenchi dei braccianti agricoli CP_1
per tutti i predetti anni. Chiedeva, quindi, che - accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola di Manzo Magnantonio per gli anni, appunto, dal 2018 al
2020 - fosse ordinata la sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del
Comune di residenza per le suddette annualità.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l il CP_1
quale eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
Chiedeva, quindi, che il ricorso fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a illustrare.
È opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore
nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando
una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne
consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere
previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n.
7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28
giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente,
e in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento,
dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, la non ha assolto a tale onere probatorio su di esso gravante. Pt_1
Occorre rammentare che, secondo l'oramai costante orientamento seguito sul punto dalla Corte di Cassazione (cfr., una per tutte, Cass. 23845/17), è
possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale.
Ai medesimi fini possono altresì costituire 'indici sintomatici' del medesimo requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze - tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è
sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo - tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Va peraltro puntualizzato che, seppur i richiamati requisiti siano evidentemente destinati ad atteggiarsi in maniera differente a seconda della singola tipologia di prestazione da rendere, nonché del ruolo e della qualifica attribuiti al prestatore, si tratta comunque di presupposti imprescindibili al fine del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, atteso che è principio parimenti consolidato da parte della
Suprema Corte quello secondo cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere resa sia con le modalità tipiche della subordinazione, sia in forma autonoma, con i connessi relativi precipitati in punti di disciplina e tutele applicabili.
Resta fermo che i sopra richiamati 'indici sintomatici', se da una parte possono essere senza dubbio utilizzati dal Giudice per rafforzare il giudizio di soggezione del lavoratore al potere datoriale, sotto altro punto di vista,
autonomamente considerati, non posso ritenersi da soli sufficienti ad accertare la sussistenza di un rapporto ex art. 2094 c.c. Con la conseguenza che, anche ove fossero ravvisabili diversi criteri sussidiari,
la natura subordinata del rapporto professionale dovrebbe comunque essere esclusa qualora non vi fosse riscontro dell'elemento fondamentale, ossia l'eterodirezione dell'attività del lavoratore.
Si rileva infatti che, secondo un condivisibile approdo ermeneutico, 'L'elemento
che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di
lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua
autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi,
quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un
orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e
non decisiva' (cfr., ex multis, Cass. 1717/09, 7024/15, 28525/08).
Ne deriva che il proprium del rapporto di lavoro subordinato va essenzialmente ravvisato nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo di parte datoriale, con quest'ultimo dovendosi intendere la facoltà del datore di potersi ingerire nella prestazione lavorativa, determinandone le modalità di esecuzione;
detto in altri termini, per aversi subordinazione, il datore di lavoro deve normalmente determinare, non solo la prestazione del dipendente, ma, ancor più, il modo di svolgimento della stessa.
Sennonchè già dalla lettura del ricorso e, quindi, in punto di allegazione in sede di ricorso, difettano quegli elementi che avrebbero consentito di concludere per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto in relazione alla vicenda di specie.
Con riferimento, infatti, al prioritario criterio alla luce del quale dovrebbe potersi ricavare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato - ossia l'eterodirezione e il controllo datoriale rispetto alla prestazione resa dal lavoratore in riferimento al periodo dato - nulla è stato puntualmente allegato in ricorso dalla per quanto concerne l'attività resa, non avendo, Pt_1
neppure sommariamente indicato quale direzione e controllo avrebbe concretamente operato l'asserito datore di lavoro in merito alla prestazione effettuata, chi e in che modo l'avrebbe diretta.
Parimenti generico è il ricorso sia in merito all'orario osservato (c'è un rinvio ai giorni indicati in busta paga ma non viene indicato in quali giorni della settimana anche soltanto di regola si sarebbe recata in maniera costante e fissa sui campi dell'azienda agricola di Manzo Magnantonio) sia in merito alla retribuzione percepita limitandosi a richiamare una paga giornaliera lorda come anche qui indicata in busta paga senza specificare però con quali modalità, con quale cadenza temporale e da chi sarebbe stata poi in concreto pagata.
La precisione s'imponeva, oltretutto, in considerazione del fatto che l non CP_1
ha contestato il rilascio da parte della stessa azienda agricola di Manzo
Magnantonio di buste paga ma soltanto l'autenticità del contenuto delle stesse.
Quindi il mero rinvio al dato riportato in dette buste paga appare del tutto insufficiente a provare un effettivo rapporto di lavoro e - ed è bene sottolineare tale punto - soprattutto e in ogni caso i connotati di detto rapporto nel senso della subordinazione.
In buona sostanza, la natura subordinata del rapporto di lavoro appare, tenuto conto dell'assoluta genericità delle deduzioni attoree, una prospettazione apoditticamente formulata.
Tale assoluta genericità di allegazione è circostanza di per sé sufficiente al fine di determinare il rigetto delle domande attoree, non essendo stato fornito, già
sul piano meramente astratto delle prospettazioni del ricorso, alcun elemento fattuale in virtù del quale poter desumere l'eventuale carattere subordinato della prestazione fornita dal ricorrente.
Il difetto di allegazione relativamente ai fondamentali indici della subordinazione si estende, per evidente processo osmotico, anche ai capitoli di prova articolati in ricorso che risultano parimenti privi di qualsivoglia specificazione in merito all'effettiva natura dipendente dell'attività resa nel corso del tempo, con conseguente inammissibilità e irrilevanza dei medesimi capitoli.
Tanto ha reso superfluo la prova testimoniale pur chiesta.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato per l'assorbente e preminente rilievo del difetto di allegazione e prova circa il vincolo della subordinazione. In ordine alle spese di lite, al di là del difetto di allegazione di parte ricorrente,
questo Giudicante tiene ben in conto l'obiettiva difficoltà in generale di accertare il vincolo della subordinazione oltretutto in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall'essere l'attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi soggetti nel corso dell'anno. Ritiene, pertanto, che sussistano quelle altre e gravi ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del Giudice delle Leggi (Corte Costituzionale, sent. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2935 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 19.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro