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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 4671/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4671/2024 R.G. promossa
da
Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. RAVETTA Parte_1 C.F._1
MARCELLO, con domicilio in CORSO CAVOUR,8 27100 PAVIA
e
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. GAVONI SILVIA, Parte_2 C.F._2 con domicilio in VIA GASPARE CAVALLINI N. 5 PAVIA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 02/09/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A n.
86, dell'anno 2007;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1.autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2.affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale sulle medesime, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
affidamento da intendersi in misura paritaria stante la vicinanza delle abitazioni dei due ricorrenti con possibilità di ciascuna figlia di frequentare liberamente e senza restrizioni entrambi i genitori che, conseguentemente, si faranno carico degli oneri di mantenimento quotidiano ed ordinario nel tempo che le figlie trascorreranno presso di loro;
3. le spese straordinarie (c.d. extra assegno) per il mantenimento delle figlie saranno a carico nella misura del 50% di ciascun genitore e disciplinate secondo le regole di cui al Protocollo di intesa vigente e attualmente in adozione presso l'intestato Tribunale;
4. la signora con le figlie si trasferiranno presso l'immobile sito in San Martino Parte_1
Siccomario, via Lombardia n. 21, di proprietà dei genitori del signor , lasciando Parte_2
a quest'ultimo l'esclusiva disponibilità della ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà;
5. la signora occuperà il predetto immobile in forza di comodato gratuito della Parte_1 durata di anni 5 assumendo esclusivamente l'onere del pagamento delle spese condominiali e delle utenze a servizio del bene stesso;
a tal fine le parti si impegnano sin d'ora a formalizzare, con l'intervento dei proprietari dell'immobile di via Lombardia n. 21, il rapporto contrattuale di comodato;
6. dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico riguardante i figli sarà percepito interamente dal padre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai medesimi saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
7. il signor obbliga a versare la complessiva somma di € 30.000,00 Controparte_1
(trentamila,00) alla signora a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla Parte_1 beneficiaria per l'acquisto dei beni mobili di arredamento della ex casa coniugale, che rimarranno a corredo del medesimo immobile, nonché per il concorso che la stessa signora ha sostenuto nel pagamento di lavori ed opere di sistemazione del predetto immobile di Pt_1 esclusiva proprietà del marito;
la somma di € 30.000,00 (trentamila,00) verrà corrisposta con importi annuali identici nell'arco temporale di anni 6 con decorrenza 31.03.2025e così per ogni successivo anno sino alla totale estinzione dell'obbligo;
8. dare atto che le parti dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
9. dare atto che le parti prestano sin d' ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti anche relativamente ai figli minori;
10. spese della procedura compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e depositato dichiarazioni integrative delle parti sulle rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio oltre oneri a carico.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 02/09/2007, in Pavia ( Parte II, Serie A n.
[...]
86, dell'anno 2007);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 09/01/2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 4671/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4671/2024 R.G. promossa
da
Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. RAVETTA Parte_1 C.F._1
MARCELLO, con domicilio in CORSO CAVOUR,8 27100 PAVIA
e
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. GAVONI SILVIA, Parte_2 C.F._2 con domicilio in VIA GASPARE CAVALLINI N. 5 PAVIA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 02/09/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A n.
86, dell'anno 2007;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1.autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2.affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale sulle medesime, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
affidamento da intendersi in misura paritaria stante la vicinanza delle abitazioni dei due ricorrenti con possibilità di ciascuna figlia di frequentare liberamente e senza restrizioni entrambi i genitori che, conseguentemente, si faranno carico degli oneri di mantenimento quotidiano ed ordinario nel tempo che le figlie trascorreranno presso di loro;
3. le spese straordinarie (c.d. extra assegno) per il mantenimento delle figlie saranno a carico nella misura del 50% di ciascun genitore e disciplinate secondo le regole di cui al Protocollo di intesa vigente e attualmente in adozione presso l'intestato Tribunale;
4. la signora con le figlie si trasferiranno presso l'immobile sito in San Martino Parte_1
Siccomario, via Lombardia n. 21, di proprietà dei genitori del signor , lasciando Parte_2
a quest'ultimo l'esclusiva disponibilità della ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà;
5. la signora occuperà il predetto immobile in forza di comodato gratuito della Parte_1 durata di anni 5 assumendo esclusivamente l'onere del pagamento delle spese condominiali e delle utenze a servizio del bene stesso;
a tal fine le parti si impegnano sin d'ora a formalizzare, con l'intervento dei proprietari dell'immobile di via Lombardia n. 21, il rapporto contrattuale di comodato;
6. dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico riguardante i figli sarà percepito interamente dal padre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai medesimi saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
7. il signor obbliga a versare la complessiva somma di € 30.000,00 Controparte_1
(trentamila,00) alla signora a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla Parte_1 beneficiaria per l'acquisto dei beni mobili di arredamento della ex casa coniugale, che rimarranno a corredo del medesimo immobile, nonché per il concorso che la stessa signora ha sostenuto nel pagamento di lavori ed opere di sistemazione del predetto immobile di Pt_1 esclusiva proprietà del marito;
la somma di € 30.000,00 (trentamila,00) verrà corrisposta con importi annuali identici nell'arco temporale di anni 6 con decorrenza 31.03.2025e così per ogni successivo anno sino alla totale estinzione dell'obbligo;
8. dare atto che le parti dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
9. dare atto che le parti prestano sin d' ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti anche relativamente ai figli minori;
10. spese della procedura compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e depositato dichiarazioni integrative delle parti sulle rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio oltre oneri a carico.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 02/09/2007, in Pavia ( Parte II, Serie A n.
[...]
86, dell'anno 2007);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 09/01/2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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