Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1981, n. 774
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14 gennaio 1982
Art. 1. Articolo unico

Per i fini previsti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531 , i compensi di cui all' articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varieta' vegetali entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le varieta' di specie a semina autunnale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varieta' di specie a semina primaverile.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1982