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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1297/2024
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to INSALATA GIULIO Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ROTUNNO DIANA ANNA CP_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 15/03/2024 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, a convenuto la davanti Parte_1 CP_1
al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le conclusioni rassegnate in atti.
Si costituiva l'ente convenuto contestando gli avversi assunti.
Nelle more del giudizio l'istituto all'esito della visita collegiale riconosceva la percentuale del 6%, pertanto l'istante chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite.
L' si associava alla richiesta di c.m.c. chiedendo la compensazione parziale delle CP_1
spese di lite.
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.,
Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass.
Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del
7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto è stata offerta prova della sussistenza dell'invalidità denunciata e della natura professionale della patologia;
il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, tenuto conto del riconoscimento della malattia nel corso del giudizio vista l' esigua attività processuale svolta e la condotta dell'ente, ritiene che le spese di lite possano esser liquidate come in dispositivo e che vadano poste a carico dell'ente virtualmente soccombente,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante ricorrente le spese CP_2
di lite che si liquidano in EURO 1860,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge;
Brindisi, 23/09/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1297/2024
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to INSALATA GIULIO Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ROTUNNO DIANA ANNA CP_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 15/03/2024 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, a convenuto la davanti Parte_1 CP_1
al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le conclusioni rassegnate in atti.
Si costituiva l'ente convenuto contestando gli avversi assunti.
Nelle more del giudizio l'istituto all'esito della visita collegiale riconosceva la percentuale del 6%, pertanto l'istante chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite.
L' si associava alla richiesta di c.m.c. chiedendo la compensazione parziale delle CP_1
spese di lite.
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.,
Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass.
Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del
7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto è stata offerta prova della sussistenza dell'invalidità denunciata e della natura professionale della patologia;
il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, tenuto conto del riconoscimento della malattia nel corso del giudizio vista l' esigua attività processuale svolta e la condotta dell'ente, ritiene che le spese di lite possano esser liquidate come in dispositivo e che vadano poste a carico dell'ente virtualmente soccombente,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante ricorrente le spese CP_2
di lite che si liquidano in EURO 1860,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge;
Brindisi, 23/09/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio