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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/11/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6948/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA SA LO all'udienza del 04/11/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6948/2025 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. FALCETTA DAVIDE, Parte_1 ricorrente
E
avv. Controparte_1
VE IO, resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 29.08.2025 e notificato il 13.09.2025 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità CP_1 di accompagnamento, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da decreto di omologa del Tribunale di Trani del 30.03.2025, notificato il
03.04.2025 con invio del modello AP70 il 16.04.2025.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'intervenuta cessazione della materia CP_1 del contendere per essere stata liquidata la prestazione il 23.09.2025 con accredito della prestazione il 07.10.2025 e degli arretrati il 20.11.2025.
Acquisita la documentazione, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) In via preliminare va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
1 3) E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto risulta documentato ed incontestato tra le
2 parti che la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta a seguito di introduzione del giudizio (dopo il deposito del ricorso).
4) Residuano, dunque, le sole spese processuali.
In caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, però, non occorre esaminare il merito della questione in quanto è la stessa parte resistente ad aver ritenuto fondate le pretese della parte ricorrente ammettendo la propria soccombenza.
Rimane da valutare, dunque, la sola causalità del giudizio ed il contegno delle parti nell'instaurazione e nella definizione del giudizio.
A tal proposito si consideri che l'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Al riguardo, però, è stato chiarito che il termine dei 120 giorni decorre, ai fini dello spatium deliberandi concesso all' per la verifica dei requisiti socio CP_1 economici della prestazione, dall'invio del relativo modello (AP70) secondo un principio di leale collaborazione tra le parti (cfr. Cass. 22089/2021).
Nel caso di specie la parte ricorrente provvedeva a notificare il decreto di omologa il 03.04.2025 ed a comunicare l'AP70 il 16.04.2025.
Allo scadere dei 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'AP70 non interveniva nessun rigetto espresso della prestazione da parte dell' nè una CP_1 contestazione del diritto azionato, ma la prestazione non veniva erogata.
Tale contegno dell' ha indotto correttamente la parte ricorrente ad CP_1 introdurre il presente giudizio al fine di vedere tutelato il proprio diritto ad ottenere la prestazione per la quale ricorrevano tutti i presupposti di legge.
La parte ricorrente provvedeva, dunque, al deposito del ricorso in data
29.08.2025 dopo oltre quattro mesi dall'invio dell'AP70.
3 Nel caso di specie, poi, la liquidazione interveniva il 23.09.2025 successivamente non solo al deposito del ricorso, ma anche alla notifica dello stesso.
In relazione alla notifica si consideri, però che:
• la data di notifica nel rito del lavoro non è nella piena disponibilità della parte ricorrente, ma dipende dal decreto di fissazione disposto dal giudice;
• una volta depositato il ricorso (che determina la pendenza del giudizio) le spese processuali per lo studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio sono già state sostenute e l'unico modo per recuperarle è procedere con il giudizio tramite notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione.
In relazione, invece, alla fase decisoria si consideri quanto segue. L' ha CP_1 provveduto a liquidare la prestazione riconoscendo in pieno quanto esposto dalla parte ricorrente senza alcuna contestazione nel merito consentendo alla parte ricorrente di evitare la lunghezza di un giudizio di accertamento di tutti i presupposti della prestazione e relativa durata del processo.
All'udienza di discussione e decisione si è, infatti, proceduto a rilevare la cessazione della materia del contendere ed a richiedere le spese processuali sostenute integrando, dunque, una fase decisoria minima e limitata alle sole spese e non al merito del giudizio.
A tal proposito sussistono, dunque, ragioni gravi per procedere alla compensazione parziale della fase perché non risulta effettuata alcuna discussione del merito del giudizio né risultano depositate note conclusionali non necessarie alla luce dell'esecuzione spontanea dell' . CP_1
Da tali considerazioni discende chiaramente la necessità di ristorare la parte ricorrente delle spese processuali sostenute a causa del contegno dell' il CP_1 quale, comunque, non ha provveduto ad erogare la prestazione nel termine previsto dalla legge, ma lo ha fatto spontaneamente sebbene in ritardo.
Alla luce di ciò, pertanto, in base al principio di c.d. soccombenza virtuale e per il principio di causalità delle spese, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, con CP_1
4 i valori minimi dello scaglione di riferimento attesa l'effettiva attività svolta e limitatamente alla fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio con una riduzione al 50% della fase decisoria per i gravi motivi di compensazione parziale già illustrati, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da CP_1 distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida nella misura parzialmente compensata di € 1.360,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%).
Trani, 04/11/2025 Il Giudice del Lavoro
MA SA LO
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA SA LO all'udienza del 04/11/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6948/2025 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. FALCETTA DAVIDE, Parte_1 ricorrente
E
avv. Controparte_1
VE IO, resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 29.08.2025 e notificato il 13.09.2025 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità CP_1 di accompagnamento, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da decreto di omologa del Tribunale di Trani del 30.03.2025, notificato il
03.04.2025 con invio del modello AP70 il 16.04.2025.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'intervenuta cessazione della materia CP_1 del contendere per essere stata liquidata la prestazione il 23.09.2025 con accredito della prestazione il 07.10.2025 e degli arretrati il 20.11.2025.
Acquisita la documentazione, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) In via preliminare va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
1 3) E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto risulta documentato ed incontestato tra le
2 parti che la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta a seguito di introduzione del giudizio (dopo il deposito del ricorso).
4) Residuano, dunque, le sole spese processuali.
In caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, però, non occorre esaminare il merito della questione in quanto è la stessa parte resistente ad aver ritenuto fondate le pretese della parte ricorrente ammettendo la propria soccombenza.
Rimane da valutare, dunque, la sola causalità del giudizio ed il contegno delle parti nell'instaurazione e nella definizione del giudizio.
A tal proposito si consideri che l'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Al riguardo, però, è stato chiarito che il termine dei 120 giorni decorre, ai fini dello spatium deliberandi concesso all' per la verifica dei requisiti socio CP_1 economici della prestazione, dall'invio del relativo modello (AP70) secondo un principio di leale collaborazione tra le parti (cfr. Cass. 22089/2021).
Nel caso di specie la parte ricorrente provvedeva a notificare il decreto di omologa il 03.04.2025 ed a comunicare l'AP70 il 16.04.2025.
Allo scadere dei 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'AP70 non interveniva nessun rigetto espresso della prestazione da parte dell' nè una CP_1 contestazione del diritto azionato, ma la prestazione non veniva erogata.
Tale contegno dell' ha indotto correttamente la parte ricorrente ad CP_1 introdurre il presente giudizio al fine di vedere tutelato il proprio diritto ad ottenere la prestazione per la quale ricorrevano tutti i presupposti di legge.
La parte ricorrente provvedeva, dunque, al deposito del ricorso in data
29.08.2025 dopo oltre quattro mesi dall'invio dell'AP70.
3 Nel caso di specie, poi, la liquidazione interveniva il 23.09.2025 successivamente non solo al deposito del ricorso, ma anche alla notifica dello stesso.
In relazione alla notifica si consideri, però che:
• la data di notifica nel rito del lavoro non è nella piena disponibilità della parte ricorrente, ma dipende dal decreto di fissazione disposto dal giudice;
• una volta depositato il ricorso (che determina la pendenza del giudizio) le spese processuali per lo studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio sono già state sostenute e l'unico modo per recuperarle è procedere con il giudizio tramite notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione.
In relazione, invece, alla fase decisoria si consideri quanto segue. L' ha CP_1 provveduto a liquidare la prestazione riconoscendo in pieno quanto esposto dalla parte ricorrente senza alcuna contestazione nel merito consentendo alla parte ricorrente di evitare la lunghezza di un giudizio di accertamento di tutti i presupposti della prestazione e relativa durata del processo.
All'udienza di discussione e decisione si è, infatti, proceduto a rilevare la cessazione della materia del contendere ed a richiedere le spese processuali sostenute integrando, dunque, una fase decisoria minima e limitata alle sole spese e non al merito del giudizio.
A tal proposito sussistono, dunque, ragioni gravi per procedere alla compensazione parziale della fase perché non risulta effettuata alcuna discussione del merito del giudizio né risultano depositate note conclusionali non necessarie alla luce dell'esecuzione spontanea dell' . CP_1
Da tali considerazioni discende chiaramente la necessità di ristorare la parte ricorrente delle spese processuali sostenute a causa del contegno dell' il CP_1 quale, comunque, non ha provveduto ad erogare la prestazione nel termine previsto dalla legge, ma lo ha fatto spontaneamente sebbene in ritardo.
Alla luce di ciò, pertanto, in base al principio di c.d. soccombenza virtuale e per il principio di causalità delle spese, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, con CP_1
4 i valori minimi dello scaglione di riferimento attesa l'effettiva attività svolta e limitatamente alla fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio con una riduzione al 50% della fase decisoria per i gravi motivi di compensazione parziale già illustrati, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da CP_1 distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida nella misura parzialmente compensata di € 1.360,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%).
Trani, 04/11/2025 Il Giudice del Lavoro
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