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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/06/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente Relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 311/2025 promosso da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BONA CESARE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Voghera, via Plana 101
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
(C.F. ), CP_2 C.F._3
RESISTENTE
(C.F. ), CP_3 C.F._4
RESISTENTE
tutti con il patrocino degli Avv.ti AGUS IRENE ed ELISA CROTTA, elettivamente domiciliati presso lo studio in Pavia (27100 – PV), Piazza Garavaglia n. 5
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“le parti danno atto che nulla è più dovuto quale assegno di mantenimento per i figli da parte del sig. Pt_1
a far data dal deposito del ricorso.
Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, in sede d'udienza, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In Particolare, le parti hanno chiesto, a parziale modifica del decreto con il quale l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra le parti in data 30.06.2009, di revocare l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare l'assegno di mantenimento in favore dei figli, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le spese di lite debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Collegio, a modifica delle condizioni omologate dall'intestato Tribunale con decreto del 30.06.2009:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 28/05/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente Relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 311/2025 promosso da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BONA CESARE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Voghera, via Plana 101
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
(C.F. ), CP_2 C.F._3
RESISTENTE
(C.F. ), CP_3 C.F._4
RESISTENTE
tutti con il patrocino degli Avv.ti AGUS IRENE ed ELISA CROTTA, elettivamente domiciliati presso lo studio in Pavia (27100 – PV), Piazza Garavaglia n. 5
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“le parti danno atto che nulla è più dovuto quale assegno di mantenimento per i figli da parte del sig. Pt_1
a far data dal deposito del ricorso.
Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, in sede d'udienza, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In Particolare, le parti hanno chiesto, a parziale modifica del decreto con il quale l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra le parti in data 30.06.2009, di revocare l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare l'assegno di mantenimento in favore dei figli, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le spese di lite debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Collegio, a modifica delle condizioni omologate dall'intestato Tribunale con decreto del 30.06.2009:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 28/05/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi