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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/11/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente relatore
SS Tolettini CE
NI GL DE CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1690/2025
avente ad oggetto: Mutamento di sesso
tra di sesso giuridico femminile, nata in [...] il [...], cod. Parte_1 fisc. , residente in [...], EN (TN), parte C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alexander Schuster del Foro di EN, cod. fisc.
, PEC con studio in CodiceFiscale_2 Email_1
38122 EN, Via Cesare Abba, n. 8, presso il quale ha eletto domicilio, anche telematico, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente
e
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di EN
Interventore necessario posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 12 novembre 2025; CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di nata in [...]
EN il 23 febbraio 1994, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
EN di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 272, Parte I, Serie A, Anno 1994, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome
«NOAH» in luogo di « , provvedendo alle conferenti annotazioni, con estensione Pt_1 di effetti quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di EN; D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2025, ritualmente notificato al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di EN, parte ricorrente ha domandato di pronunciare sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere persona di sesso biologico femminile, ma di essersi sempre riconosciuta nel genere maschile;
- di aver provato disagio sin dall'infanzia rapportandosi ai terzi con il genere assegnatogli alla nascita;
- che, con l'arrivo della pubertà, il sentimento di inadeguatezza è cresciuto a dismisura, ragione per cui, alla fine dell'anno 2021, aveva deciso di fare coming out con un ristretto gruppo di amici fidati e, poco dopo, con la propria famiglia;
Pag. 2 di 11 - che, al contempo, si rivolgeva a dei professionisti con cui iniziava ad elaborare la propria condizione di disforia di genere;
- che, in particolare, svolgeva degli incontri con la psicologa-psicoterapeuta trentina dott.ssa la quale, aiutandola nel percorso di esplorazione e Testimone_1 accettazione personale, in data 14 marzo 2022, rilasciava una relazione in cui attestava:
“Concludo dicendomi dell'idea che l'avvio di una terapia ormonale sia elettiva per questa situazione e che possa influire positivamente sul benessere personale e sociale del paziente, il quale seppur abbia in passato vissuto diversi momenti di difficoltà, dimostra ora consapevolezza delle proprie fragilità personali ed emotive ed un buon equilibrio psicologico. Non riscontro pertanto controindicazioni per l'avvio del percorso di affermazione di genere durante il quale propongo dei colloqui di follow up
a cadenza mensile al fine di monitorarne gli effetti psicologici”;
- che, una volta deciso ad avviare il percorso ormonale con l' Controparte_1
tra l'aprile e l'estate del 2022, si sottoponeva alle visite specialistiche
[...] presso la U.O. Psichiatria;
che il Dirigente medico dell'APSS, Dott. Per_1 confermava l'affermazione di genere in corso e, nella propria certificazione di data
02/08/2022, rilevava che «L'esame obiettivo psichiatrico è risultato negativo in tutti i colloqui: in particolare la ragazza è sempre stata tranquilla, mai in particolare difficolta, il contatto visivo era presente e normale, il tono timico è sempre apparso in asse. (…) In conclusione la valutazione psichiatrica ha dato esito negativo e la signora
è apparsa libera da qualunque disturbo di pertinenza psichiatrica»; Parte_1
- che prendeva così avvio, con il primo piano terapeutico endocrinologico del 20 settembre 2022, seguito dai piani successivi, l'assunzione di testosterone gel transdermico su prescrizione dell'endocrinologo dell'APSS Dott. ; Persona_2
- che, a distanza di quasi due anni, i valori ormonali evidenziavano e confermavano gli effetti della terapia virilizzante (nel referto di analisi ematiche del 08 ottobre 2024, si attestava, in particolare, un valore dell'ormone S-Testosterone pari a 10.30 ng/mL, laddove il range dei valori di riferimento per il corpo femminile indicati nella colonna di verifica sono pari per l'età da 20 a 49 anni a 0.08 - 0.48;
Pag. 3 di 11 - che decideva, dunque, di cominciare la sua vita con il nome di presentandosi Per_3 come tale alle nuove conoscenze e chiedendo alle vecchie – quelle più vicine – di utilizzare il nome d'elezione ed i relativi pronomi maschili. Per la prima volta non provava più alcun disagio quando sentiva chiamare il suo nome;
- che, oggi, in ogni ambito, lo stesso era oramai riconosciuto e rispettato come NOAH, compreso nei principali social network e nella dimensione familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
- che era priva di prole, non era coniugata ed era di cittadinanza italiana;
- che, dunque, alla luce di quanto sopra, al fine di potere porre termine ai disagi di un disallineamento fra genere risultante negli archivi dello stato civile e quello vissuto e percepito, si era determinata a chiedere l'accertamento della realizzazione di modificazioni dei caratteri sessuali in senso maschile (in prevalenza psicologici e comportamentali, ma anche estetico-morfologici) e così la riattribuzione del genere riportato nell'atto di nascita da femminile a maschile e di rettificare il prenome da
«ANNA» a «NOAH», con tutte le annotazioni susseguenti previste per legge.
All'udienza del 12 novembre 2025 è comparsa personalmente parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “Ormai sono più di 5 anni da quando ho capito di sentirmi un ragazzo.
Da lì ho iniziato a reperire informazioni sia per iniziare una terapia ormonale e nel giro di pochi mesi ho contattato un'associazione di EN. Pian piano, c'è stato anche il percorso psicologico, durato più di un anno e successivamente anche psichiatrico.
Dopo, anche nella mia vita quotidiana ho iniziato a parlare di questa cosa con amici e familiari, presentandomi come e come ragazzo nell'aspetto. La stessa cosa è Per_3 avvenuta nell'ambito lavorativo. Poi, ho anche iniziato la terapia ormonale e ora c'è solo questa incongruenza con la documentazione, la quale mi crea disagio e vorrei cambiarla. Sono assolutamente convinto del percorso che sto facendo”.
La parte ricorrente ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
………
Pag. 4 di 11 Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che la domanda di mutamento dei caratteri sessuali sia fondata e che, dunque, vada accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che nel caso di specie il Pubblico
Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (gli è stato notificato l'atto di citazione), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr.
Cass. 12456/1999).
Ciò posto, giova premettere che, ai fini che occupano, i riferimenti normativi utili alla decisione si rinvengono nella L. 164/1982 e nell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011; sul versante giurisprudenziale, invece, vanno richiamate la sentenza della Corte di cassazione n. 15138/2015 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 221/2015
(confermata da Corte Cost., n. 180/2017).
L'art. 1, L. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”; l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede, poi, che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento- medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La legge, quindi, prescrive che il Tribunale proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza ulteriormente specificare se detto mutamento debba interessare i caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) ovvero quelli secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce); l'art. 31, co. 4 d.lgs.
n. 150/2011, inoltre, chiarisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante
Pag. 5 di 11 trattamento medico-chirurgico debba autorizzarsi solo quando necessario (salve, al riguardo, le precisazioni di seguito svolte alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024).
Sul piano giurisprudenziale, va evidenziato che secondo la già citata pronuncia della
Corte di legittimità n. 15138/2015, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso
“deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che [il disposto della l.n.
162/1984] conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione
(totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari”. Tale esito interpretativo risulta coerente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
161/1985, secondo cui la L. 64/1982 si riferisce a una concezione del sesso “come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”; conseguentemente, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche considerando elementi di ordine psicologico e sociale, dando, quindi, rilievo anche all'autopercezione ed al ruolo sociale.
Al contempo, secondo la Suprema Corte, “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari
e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità”. Pertanto, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”.
Pag. 6 di 11 La soluzione interpretativa cui è giunta la Cassazione è stata avvalorata anche da Corte
Cost., n. 221/2015, secondo cui “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con i supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.
In questo senso, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (di analogo tenore risulta la recente pronuncia n°
180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, che “tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”; che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”; che “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere”).
Alla luce di quanto sopra, e passando al caso di specie, ritiene il Collegio che, dall'istruttoria condotta, sia emersa la definitività del percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dalla parte ricorrente, come comprovato non solo dal suo aspetto somatico e dai valori degli esami ematici all'esito del percorso di terapia ormonale intrapreso, ma anche dal riconoscimento sociale di come persona di Pt_1 sesso maschile e dalla sua ripetuta volontà di essere così riconosciuta in ogni contesto
Pag. 7 di 11 sociale (familiare, lavorativo amicale, ecc.) quale appartenente al genere, con il nome di
Per_3
In particolare, quanto all'avvenuta transizione dell'aspetto somatico di da Parte_1 femminile in senso maschile, all'udienza di cui in epigrafe, si è già potuto constatare che la ricorrente presenta sembianze maschili, come anche evincibile dalle foto in atti, cosicché deve ritenersi realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali.
Quanto ai valori degli esami ematici, va osservato che, secondo il referto del 08 ottobre
2024 (doc. 5), i livelli di testosterone nel sangue della parte ricorrente sono pari a 10.30 ng/mL, ossia decisamente al di sopra del range normalmente presente in persone di sesso biologico femminile, con ciò comprovando il fruttuoso esito della terapia ormonale mascolinizzante intrapresa dal ricorrente.
Osserva, inoltre, il Collegio che, dall'istruttoria condotta, è emersa la persistente volontà con cui parte ricorrente ha inteso acquisire e mantenere un'identità maschile (culminata con la sottoposizione a terapia ormonale mascolinizzante), cosicché deve ritenersi che anche sotto il profilo psicologico sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, in assenza di condizioni pscicopatologiche.
In particolare, dal referto a firma della psicologa, dott.ssa di data 14 Testimone_1 marzo 2022, era già emerso che “l'avvio di una terapia ormonale sia elettiva per questa situazione e che possa influire positivamente sul benessere personale e sociale del paziente, il quale seppure abbia in passato vissuto diversi momenti di difficoltà, dimostra ora consapevolezza delle proprie fragilità personali ed emotive ed un buon equilibrio psicologico. Non riscontro pertanto controindicazioni per l'avvio del percorso di affermazione di genere……..”
Allo stesso modo, dal certificato, di data 02.08.2022, rilasciato dall
[...]
era emerso che avesse effettuato un percorso Controparte_1 Parte_1 psicoterapeutico che l'aveva portata ad un graduale miglioramento emotivo, fino ad una condizione di completo benessere. Nel piano terapeutico, rilasciato dall'Azienda
Pag. 8 di 11 Provinciale per i Servizi Sanitari, poi, si dà espressamente atto della sussistenza di una
“disforia di genere”, necessitante l'attuazione di tale piano.
Alla luce di quanto sopra, va, dunque, ordinata la rettificazione dei dati anagrafici di parte ricorrente.
Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome, da a “ . Pt_1 Per_3
Per quanto, poi, attiene al possibile futuro completamento del percorso di transizione, intrapreso da parte ricorrente, anche attraverso l'eventuale intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso gino-androide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, si specifica, solo ai fini di completezza, l'avvenuto superamento della necessità di autorizzazione di tale trattamento da parte dell'autorità giudiziaria.
Al riguardo, va, in particolare, osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 31, co. 4 d.lgs 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che, sebbene la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non possa dirsi “in sé manifestamente irragionevole”, il regime autorizzatorio “è divenuto tuttavia irrazionale nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
Pag. 9 di 11 In ragione di ciò, ossia considerato che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, al fine della rettificazione anagrafica è “necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, discende che “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, osservato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo
2024). 6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”.
Da ciò, dunque, dovendosi fare conseguire che qualora parte ricorrente, ai fini di un maggiore benessere psicofisico, volesse sottoporsi al predetto intervento, quest'ultima potrà accedervi in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria, che, come detto, nel caso di specie, non solo non
Pag. 10 di 11 è più necessaria – in quanto non antecedente, né strumentale, alla pronuncia di rettificazione – ma è anche costituzionalmente illegittima.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
a) dispone la rettificazione del sesso e del nome di e, per l'effetto, Parte_1 ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di EN di rettificare l'atto di nascita della predetta, iscritto al n. 272, Parte I, Serie A, Anno 1994, nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” sia corretta in sesso “maschile” ed il nome sia corretto in “ ; Pt_1 Per_3
b) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003;
d) nulla sulle spese di lite.
Così deciso EN nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Presidenterelatore
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente relatore
SS Tolettini CE
NI GL DE CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1690/2025
avente ad oggetto: Mutamento di sesso
tra di sesso giuridico femminile, nata in [...] il [...], cod. Parte_1 fisc. , residente in [...], EN (TN), parte C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alexander Schuster del Foro di EN, cod. fisc.
, PEC con studio in CodiceFiscale_2 Email_1
38122 EN, Via Cesare Abba, n. 8, presso il quale ha eletto domicilio, anche telematico, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente
e
PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di EN
Interventore necessario posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 12 novembre 2025; CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di nata in [...]
EN il 23 febbraio 1994, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
EN di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 272, Parte I, Serie A, Anno 1994, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome
«NOAH» in luogo di « , provvedendo alle conferenti annotazioni, con estensione Pt_1 di effetti quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di EN; D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2025, ritualmente notificato al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di EN, parte ricorrente ha domandato di pronunciare sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere persona di sesso biologico femminile, ma di essersi sempre riconosciuta nel genere maschile;
- di aver provato disagio sin dall'infanzia rapportandosi ai terzi con il genere assegnatogli alla nascita;
- che, con l'arrivo della pubertà, il sentimento di inadeguatezza è cresciuto a dismisura, ragione per cui, alla fine dell'anno 2021, aveva deciso di fare coming out con un ristretto gruppo di amici fidati e, poco dopo, con la propria famiglia;
Pag. 2 di 11 - che, al contempo, si rivolgeva a dei professionisti con cui iniziava ad elaborare la propria condizione di disforia di genere;
- che, in particolare, svolgeva degli incontri con la psicologa-psicoterapeuta trentina dott.ssa la quale, aiutandola nel percorso di esplorazione e Testimone_1 accettazione personale, in data 14 marzo 2022, rilasciava una relazione in cui attestava:
“Concludo dicendomi dell'idea che l'avvio di una terapia ormonale sia elettiva per questa situazione e che possa influire positivamente sul benessere personale e sociale del paziente, il quale seppur abbia in passato vissuto diversi momenti di difficoltà, dimostra ora consapevolezza delle proprie fragilità personali ed emotive ed un buon equilibrio psicologico. Non riscontro pertanto controindicazioni per l'avvio del percorso di affermazione di genere durante il quale propongo dei colloqui di follow up
a cadenza mensile al fine di monitorarne gli effetti psicologici”;
- che, una volta deciso ad avviare il percorso ormonale con l' Controparte_1
tra l'aprile e l'estate del 2022, si sottoponeva alle visite specialistiche
[...] presso la U.O. Psichiatria;
che il Dirigente medico dell'APSS, Dott. Per_1 confermava l'affermazione di genere in corso e, nella propria certificazione di data
02/08/2022, rilevava che «L'esame obiettivo psichiatrico è risultato negativo in tutti i colloqui: in particolare la ragazza è sempre stata tranquilla, mai in particolare difficolta, il contatto visivo era presente e normale, il tono timico è sempre apparso in asse. (…) In conclusione la valutazione psichiatrica ha dato esito negativo e la signora
è apparsa libera da qualunque disturbo di pertinenza psichiatrica»; Parte_1
- che prendeva così avvio, con il primo piano terapeutico endocrinologico del 20 settembre 2022, seguito dai piani successivi, l'assunzione di testosterone gel transdermico su prescrizione dell'endocrinologo dell'APSS Dott. ; Persona_2
- che, a distanza di quasi due anni, i valori ormonali evidenziavano e confermavano gli effetti della terapia virilizzante (nel referto di analisi ematiche del 08 ottobre 2024, si attestava, in particolare, un valore dell'ormone S-Testosterone pari a 10.30 ng/mL, laddove il range dei valori di riferimento per il corpo femminile indicati nella colonna di verifica sono pari per l'età da 20 a 49 anni a 0.08 - 0.48;
Pag. 3 di 11 - che decideva, dunque, di cominciare la sua vita con il nome di presentandosi Per_3 come tale alle nuove conoscenze e chiedendo alle vecchie – quelle più vicine – di utilizzare il nome d'elezione ed i relativi pronomi maschili. Per la prima volta non provava più alcun disagio quando sentiva chiamare il suo nome;
- che, oggi, in ogni ambito, lo stesso era oramai riconosciuto e rispettato come NOAH, compreso nei principali social network e nella dimensione familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
- che era priva di prole, non era coniugata ed era di cittadinanza italiana;
- che, dunque, alla luce di quanto sopra, al fine di potere porre termine ai disagi di un disallineamento fra genere risultante negli archivi dello stato civile e quello vissuto e percepito, si era determinata a chiedere l'accertamento della realizzazione di modificazioni dei caratteri sessuali in senso maschile (in prevalenza psicologici e comportamentali, ma anche estetico-morfologici) e così la riattribuzione del genere riportato nell'atto di nascita da femminile a maschile e di rettificare il prenome da
«ANNA» a «NOAH», con tutte le annotazioni susseguenti previste per legge.
All'udienza del 12 novembre 2025 è comparsa personalmente parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “Ormai sono più di 5 anni da quando ho capito di sentirmi un ragazzo.
Da lì ho iniziato a reperire informazioni sia per iniziare una terapia ormonale e nel giro di pochi mesi ho contattato un'associazione di EN. Pian piano, c'è stato anche il percorso psicologico, durato più di un anno e successivamente anche psichiatrico.
Dopo, anche nella mia vita quotidiana ho iniziato a parlare di questa cosa con amici e familiari, presentandomi come e come ragazzo nell'aspetto. La stessa cosa è Per_3 avvenuta nell'ambito lavorativo. Poi, ho anche iniziato la terapia ormonale e ora c'è solo questa incongruenza con la documentazione, la quale mi crea disagio e vorrei cambiarla. Sono assolutamente convinto del percorso che sto facendo”.
La parte ricorrente ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
………
Pag. 4 di 11 Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che la domanda di mutamento dei caratteri sessuali sia fondata e che, dunque, vada accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va osservato che, sebbene il Pubblico Ministero non abbia dichiarato di intervenire nel presente giudizio e non abbia formulato alcuna conclusione, il contraddittorio si è regolarmente instaurato, atteso che nel caso di specie il Pubblico
Ministero è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio (gli è stato notificato l'atto di citazione), essendo, pertanto, irrilevante che egli poi non vi abbia effettivamente preso parte (“Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante”, cfr.
Cass. 12456/1999).
Ciò posto, giova premettere che, ai fini che occupano, i riferimenti normativi utili alla decisione si rinvengono nella L. 164/1982 e nell'art. 31, co. 4 d.lgs. 150/2011; sul versante giurisprudenziale, invece, vanno richiamate la sentenza della Corte di cassazione n. 15138/2015 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 221/2015
(confermata da Corte Cost., n. 180/2017).
L'art. 1, L. 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”; l'art. 31, co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede, poi, che “quando risulta necessario” un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento- medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La legge, quindi, prescrive che il Tribunale proceda alla rettificazione dell'attribuzione di sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, senza ulteriormente specificare se detto mutamento debba interessare i caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) ovvero quelli secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce); l'art. 31, co. 4 d.lgs.
n. 150/2011, inoltre, chiarisce che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante
Pag. 5 di 11 trattamento medico-chirurgico debba autorizzarsi solo quando necessario (salve, al riguardo, le precisazioni di seguito svolte alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 143/2024).
Sul piano giurisprudenziale, va evidenziato che secondo la già citata pronuncia della
Corte di legittimità n. 15138/2015, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso
“deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che [il disposto della l.n.
162/1984] conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione
(totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari”. Tale esito interpretativo risulta coerente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
161/1985, secondo cui la L. 64/1982 si riferisce a una concezione del sesso “come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”; conseguentemente, l'identità sessuale non va individuata solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche considerando elementi di ordine psicologico e sociale, dando, quindi, rilievo anche all'autopercezione ed al ruolo sociale.
Al contempo, secondo la Suprema Corte, “il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari
e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità”. Pertanto, “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”.
Pag. 6 di 11 La soluzione interpretativa cui è giunta la Cassazione è stata avvalorata anche da Corte
Cost., n. 221/2015, secondo cui “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con i supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.
In questo senso, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica” (di analogo tenore risulta la recente pronuncia n°
180/17 della Corte Cost., ove si è ribadito che “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, che “tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”; che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”; che “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e diffuso costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere”).
Alla luce di quanto sopra, e passando al caso di specie, ritiene il Collegio che, dall'istruttoria condotta, sia emersa la definitività del percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dalla parte ricorrente, come comprovato non solo dal suo aspetto somatico e dai valori degli esami ematici all'esito del percorso di terapia ormonale intrapreso, ma anche dal riconoscimento sociale di come persona di Pt_1 sesso maschile e dalla sua ripetuta volontà di essere così riconosciuta in ogni contesto
Pag. 7 di 11 sociale (familiare, lavorativo amicale, ecc.) quale appartenente al genere, con il nome di
Per_3
In particolare, quanto all'avvenuta transizione dell'aspetto somatico di da Parte_1 femminile in senso maschile, all'udienza di cui in epigrafe, si è già potuto constatare che la ricorrente presenta sembianze maschili, come anche evincibile dalle foto in atti, cosicché deve ritenersi realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali.
Quanto ai valori degli esami ematici, va osservato che, secondo il referto del 08 ottobre
2024 (doc. 5), i livelli di testosterone nel sangue della parte ricorrente sono pari a 10.30 ng/mL, ossia decisamente al di sopra del range normalmente presente in persone di sesso biologico femminile, con ciò comprovando il fruttuoso esito della terapia ormonale mascolinizzante intrapresa dal ricorrente.
Osserva, inoltre, il Collegio che, dall'istruttoria condotta, è emersa la persistente volontà con cui parte ricorrente ha inteso acquisire e mantenere un'identità maschile (culminata con la sottoposizione a terapia ormonale mascolinizzante), cosicché deve ritenersi che anche sotto il profilo psicologico sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali, in assenza di condizioni pscicopatologiche.
In particolare, dal referto a firma della psicologa, dott.ssa di data 14 Testimone_1 marzo 2022, era già emerso che “l'avvio di una terapia ormonale sia elettiva per questa situazione e che possa influire positivamente sul benessere personale e sociale del paziente, il quale seppure abbia in passato vissuto diversi momenti di difficoltà, dimostra ora consapevolezza delle proprie fragilità personali ed emotive ed un buon equilibrio psicologico. Non riscontro pertanto controindicazioni per l'avvio del percorso di affermazione di genere……..”
Allo stesso modo, dal certificato, di data 02.08.2022, rilasciato dall
[...]
era emerso che avesse effettuato un percorso Controparte_1 Parte_1 psicoterapeutico che l'aveva portata ad un graduale miglioramento emotivo, fino ad una condizione di completo benessere. Nel piano terapeutico, rilasciato dall'Azienda
Pag. 8 di 11 Provinciale per i Servizi Sanitari, poi, si dà espressamente atto della sussistenza di una
“disforia di genere”, necessitante l'attuazione di tale piano.
Alla luce di quanto sopra, va, dunque, ordinata la rettificazione dei dati anagrafici di parte ricorrente.
Inoltre, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, va rettificato anche il prenome, da a “ . Pt_1 Per_3
Per quanto, poi, attiene al possibile futuro completamento del percorso di transizione, intrapreso da parte ricorrente, anche attraverso l'eventuale intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in senso gino-androide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, si specifica, solo ai fini di completezza, l'avvenuto superamento della necessità di autorizzazione di tale trattamento da parte dell'autorità giudiziaria.
Al riguardo, va, in particolare, osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 31, co. 4 d.lgs 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che, sebbene la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali non possa dirsi “in sé manifestamente irragionevole”, il regime autorizzatorio “è divenuto tuttavia irrazionale nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”.
Pag. 9 di 11 In ragione di ciò, ossia considerato che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, al fine della rettificazione anagrafica è “necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, discende che “la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, osservato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo
2024). 6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”.
Da ciò, dunque, dovendosi fare conseguire che qualora parte ricorrente, ai fini di un maggiore benessere psicofisico, volesse sottoporsi al predetto intervento, quest'ultima potrà accedervi in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria, che, come detto, nel caso di specie, non solo non
Pag. 10 di 11 è più necessaria – in quanto non antecedente, né strumentale, alla pronuncia di rettificazione – ma è anche costituzionalmente illegittima.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
a) dispone la rettificazione del sesso e del nome di e, per l'effetto, Parte_1 ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di EN di rettificare l'atto di nascita della predetta, iscritto al n. 272, Parte I, Serie A, Anno 1994, nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” sia corretta in sesso “maschile” ed il nome sia corretto in “ ; Pt_1 Per_3
b) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003;
d) nulla sulle spese di lite.
Così deciso EN nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Presidenterelatore
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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