Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1958, n. 49
Articolo 2
Versione
12 marzo 1958
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione a favore del Consorzio autonomo del porto di Brindisi di un contributo annuo nelle spese che l'Ente medesimo sostiene, dall'anno 1955, per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto.
Il contributo di cui al comma precedente e' determinato in lire 3 milioni per l'anno 1955.
Per gli anni successivi, il detto contributo, che non potra', comunque, superare i 3 milioni di lire, verra' stabilito di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.
Le somme necessarie per la concessione del detto contributo saranno annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
Entrata in vigore il 12 marzo 1958