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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/06/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1490 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Saverio Vignola con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Bellizzi (SA) alla via Roma
n. 120, giusta procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 18.06.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 618/2022 pubblicata in data
4.10.2022 dal G.O.P. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del verbale di contravvenzione n NumeroDiCarta_1 elevato dalla Sezione Polizia Stradale di , con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 170 CP_1 comma 20 del C.d.S. poiché “… circolava su corsia per sosta di emergenza in ambito autostradale o su strada extraurbana principale …” e comminata la sanzione ammnistrativa pari ad € 573,33, la sanzione accessoria della decurtazione di n. 10 (dieci) punti dalla patente di guida, nonché la sospensione ed il ritiro della stessa.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la resistente.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa, è stata decisa all'esito dell'udienza del 18.6.2025.
***
Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. L'odierna appellante ha impugnato la Sentenza n. 618/2022 pubblicata in data 4.10.2022 dal G.O.P. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino, deducendo la illogicità della motivazione adottata a fondamento del rigetto dell'opposizione proposta in primo grado, reiterandone nella sostanza i motivi.
A sostegno di tale assunto deduceva che il giudice di primo grado aveva erroneamente richiamato l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, del tutto inconferente rispetto alle cesure fatte valere.
Ora, è senz'altro condivisibile il rilievo relativo alla inconferenza del suddetto richiamo, in quanto lo stesso poco ha a che vedere rispetto ai motivi di impugnazione proposti da relativi: a) erronea applicazione Parte_1 dell'aggravante dell'aver commesso il fatto nelle ore notturne;
b) stato di necessità.
Tuttavia, sebbene la decisione del GdP appaia sotto questo motivo censurabile, dalla considerazione dei motivi d'appello concernenti più propriamente il merito, si giunge alla stessa conclusione del Giudice di prossimità, sebbene con motivazione in parte diversa.
Con riguardo al primo motivo di doglianza infatti, è senz'altro vero che la violazione commessa dalla è Pt_1 stata commessa in orario diurno, tuttavia dalla lettura del verbale non v'è traccia dell'applicazione dell'aggravante ex art. 195 CdS. Gli Agenti accertatori richiamano infatti il solo art. 176, comma 20.
L'appellante fonda la sua argomentazione sul presupposto che la sanzione in concreto comminata, pari ad euro
573,33 è la risultante dell'aumento di un terzo previsto dall'art. 195 cds che effettivamente non trova applicazione nel caso di specie. Senonchè, detta teoria si scontra con la semplice constatazione che la forbice edittale della sanzione, già prevista dalla norma sanzionatoria, varia da un minimo di € 430,00 ad un massimo di € 1.731,00.
Con ogni evidenza dunque, nulla vieta all'Autorità di applicare una sanzione di poco superiore al minimo edittale, come appunto accaduto nel caso di specie, senza che ciò implichi l'applicazione di un'aggravante che non potrebbe in alcun modo essere implicita.
Pertanto, il primo motivo di gravame va disatteso, sebbene con motivazione differente da quella del GdP.
Quanto poi al secondo motivo d'appello, va confermata la valutazione compiuta dal Giudice di pace, atteso che
“Ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino” (cfr. Cassazione civile sez. II,
15/03/2023, n.7457).
Di certo, l'esigenza di “recarsi al lavoro” non soddisfa in alcun modo la richiamata nozione.
L'appello va rigettato.
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia della . Controparte_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede : Parte_1
a) Dichiara la contumacia di in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1 b) Rigetta l'appello;
c) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18.06.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1490 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Saverio Vignola con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Bellizzi (SA) alla via Roma
n. 120, giusta procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 18.06.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 618/2022 pubblicata in data
4.10.2022 dal G.O.P. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del verbale di contravvenzione n NumeroDiCarta_1 elevato dalla Sezione Polizia Stradale di , con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 170 CP_1 comma 20 del C.d.S. poiché “… circolava su corsia per sosta di emergenza in ambito autostradale o su strada extraurbana principale …” e comminata la sanzione ammnistrativa pari ad € 573,33, la sanzione accessoria della decurtazione di n. 10 (dieci) punti dalla patente di guida, nonché la sospensione ed il ritiro della stessa.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la resistente.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa, è stata decisa all'esito dell'udienza del 18.6.2025.
***
Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. L'odierna appellante ha impugnato la Sentenza n. 618/2022 pubblicata in data 4.10.2022 dal G.O.P. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino, deducendo la illogicità della motivazione adottata a fondamento del rigetto dell'opposizione proposta in primo grado, reiterandone nella sostanza i motivi.
A sostegno di tale assunto deduceva che il giudice di primo grado aveva erroneamente richiamato l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, del tutto inconferente rispetto alle cesure fatte valere.
Ora, è senz'altro condivisibile il rilievo relativo alla inconferenza del suddetto richiamo, in quanto lo stesso poco ha a che vedere rispetto ai motivi di impugnazione proposti da relativi: a) erronea applicazione Parte_1 dell'aggravante dell'aver commesso il fatto nelle ore notturne;
b) stato di necessità.
Tuttavia, sebbene la decisione del GdP appaia sotto questo motivo censurabile, dalla considerazione dei motivi d'appello concernenti più propriamente il merito, si giunge alla stessa conclusione del Giudice di prossimità, sebbene con motivazione in parte diversa.
Con riguardo al primo motivo di doglianza infatti, è senz'altro vero che la violazione commessa dalla è Pt_1 stata commessa in orario diurno, tuttavia dalla lettura del verbale non v'è traccia dell'applicazione dell'aggravante ex art. 195 CdS. Gli Agenti accertatori richiamano infatti il solo art. 176, comma 20.
L'appellante fonda la sua argomentazione sul presupposto che la sanzione in concreto comminata, pari ad euro
573,33 è la risultante dell'aumento di un terzo previsto dall'art. 195 cds che effettivamente non trova applicazione nel caso di specie. Senonchè, detta teoria si scontra con la semplice constatazione che la forbice edittale della sanzione, già prevista dalla norma sanzionatoria, varia da un minimo di € 430,00 ad un massimo di € 1.731,00.
Con ogni evidenza dunque, nulla vieta all'Autorità di applicare una sanzione di poco superiore al minimo edittale, come appunto accaduto nel caso di specie, senza che ciò implichi l'applicazione di un'aggravante che non potrebbe in alcun modo essere implicita.
Pertanto, il primo motivo di gravame va disatteso, sebbene con motivazione differente da quella del GdP.
Quanto poi al secondo motivo d'appello, va confermata la valutazione compiuta dal Giudice di pace, atteso che
“Ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino” (cfr. Cassazione civile sez. II,
15/03/2023, n.7457).
Di certo, l'esigenza di “recarsi al lavoro” non soddisfa in alcun modo la richiamata nozione.
L'appello va rigettato.
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia della . Controparte_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede : Parte_1
a) Dichiara la contumacia di in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1 b) Rigetta l'appello;
c) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18.06.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo