Sentenza 6 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2020, n. 13697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13697 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA UD NR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2019 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. UD NR ZA impugna la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di calunnia, commesso il 16 maggio 2013 quando aveva denunciato lo smarrimento di un assegno bancario che, invece, aveva consegnato a VI LO.e 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del dolo del reato di calunnia del quale può, se non altro, dubitarsi. La sentenza impugnata, infatti, non ha motivato, se non in termini assertivi e, comunque, illogici la ricorrenza del'elemento soggettivo omettendo di confrontarsi con le argonnentazioni difensive, enunciate ma non esaminate criticamente. Illogica la motivazione, in particolare, nella parte in cui pur valorizzando la consapevolezza del ZA della colpevolezza per il prenditore del titolo della commissione del reato di estorsione non ha esaminato il problema della incidenza sull'elemento psicologico del reato di tale circostanza, e vieppiù contraddittoria nella parte in cui, pur dandoidella proposizione di una seconda querela del ZA contro il LO, presentata dopo pochi giorni, non ne ha esaminato la incidenza sul piano della colpevolezza e della insussistenza dell'imprescindibile requisito di offensività della condotta. CONSIDEFtATO IN
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
2. E' incontroversa la falsità della denuncia di smarrimento dell'assegno che l'odierno ricorrente aveva, invece, consegnato a VI LO, sostenendo, nel corso del dibattimento, di essersi trovato sotto ricatto, circostanza, questa,ritenuta dalla Corte distrettuale irrilevante ai fini di ritenere scriminata la condotta ovvero provata la buona fede l'odierno ricorrente.
3. Le deduzioni difensive, con riguardo alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato, rieditano argomentazioni, sul timore in cui versava il ricorrente al momento della denuncia di smarrimento dell'assegno, pacificamente consegnato a VI LO, che i giudici di merito hanno esaminato pervenendo alla conclusione della coscienza e volontà, da parte dell'imputato, di una falsa accusa nei confronti del prenditore del titolo.
4. Le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale sono corrette alla stregua dei principi di diritto, in materia di accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, enunciati da questa Corte, secondo i quali la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza della persona accusata può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205, del 06/11/2009, Demattè, Rv. 245541; Sez. 6, n. 27846, del 10/06/2009, Giglio, Rv. 244421). La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente tracciato una linea di discrimine, stabilendo che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l'omissione di tale verifica o rappresentazione viene a connotare effettivamente in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori. Di contro, solo quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, in sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. Ne discende che l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto del quale non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato.
5. A fronte di un quadro fattuale quale quello evidenziato dalla Corte di merito e, cioè, l'avere strumentalmente denunciato lo smarrimento del titolo, viceversa consegnato al LO, e prospettando le sue convinzioni come vere, correttamente è stato escluso che l'erroneo convincimento dell'imputato riguardi profili valutativi della condotta oggetto di accusa e che l'attribuzione dell'illiceità potesse ritenersi dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia essendo rimasto del tutto indimostrata l'allegazione difensiva di avere agito sotto ricatto del LO e che avrebbe dovuto essere comprovata da fatti successivi, come la proposizione di ulteriore denuncia nei confronti del LO in epoca successiva, e, pertanto inidonei dal punto di vista probatorio a rifluire sulla valutazione dell'elemento psicologico della precedente condotta di denuncia di un fatto ex se falso (lo smarrimento del titolo) in realtà mai verificatosi.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed, essendogli imputabile la colpa nella proposizione di siffatto ricorso, la versamento della somma indicata in dispositivo a in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000.00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 f