TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G.n. 640 anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale ex art. 473-bis. 49 - 51 c.p.c.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Boscoreale (NA) il 14/11/1956 elettivamente domiciliati alla Via San EN n. 100, presso lo studio dell'avv. Anna Mancuso, giusta procura in atti
RICORREN
TI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 i ricorrenti chiedevano che chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale, ai patti e condizioni concordate. A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in
San EN IO (SA) il 14.04.1980 e che dall'unione sono nate tre figlie attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nata a [...] il Persona_1
16/03/1982, nata a [...] il [...] e nata a [...] Per_2 Per_3
Inferiore (SA) il 06/12/1989.
All'udienza del 04.02.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 30.04.2024, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
in data 30.04.2024 così provvede: Parte_2
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
EN IO (SA) il 28/07/1958 e nato a [...] il Parte_2
14/11/1956 che contrassero matrimonio in San EN IO (SA) il
14.04.1980 (atto N. 10–SERIE A Parte II ––del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1980);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898,
134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Aurelia Cuomo Dr.ssa Enrica De Sire