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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO UT, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10085 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Russo
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Chiara Contursi
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2024, – premesso di essere titolare del Parte_1 trattamento pensionistico cat. SR n. e di aver ricevuto, il 16.7.2024, una PartitaIVA_2
CP_ missiva con cui l' gli aveva contestato la formazione di un debito derivante da una
“rideterminazione pensionistica” effettuata dal medesimo sulla scorta dei redditi CP_2 prodotti nell'anno 2021 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, secondo quanto asserito nell'anzidetta missiva, “a decorrere dal 01.01.1998 (decreto legislativo 314/97) per la misura delle trattenute fiscali e dal 01 gennaio 1999, per la perequazione automatica (legge 448/98)” avrebbero dovuto essere presi in considerazione gli importi di tutte le pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'AGO, ivi comprese la pensione gestione privata cat. VR 1 n. 30045791 e la rendita n. 09323013, quali risultanti dal Casellario Centrale delle CP_3 pensioni;
che, in virtù di quanto sopra affermato, l'Ente aveva inteso addebitargli l'importo netto di euro 6.773,16; che a nulla era valso il ricorso amministrativo del 19.9.2024.
Tanto premesso in fatto, denunciava il ricorrente l'illegittimità della pretesa restitutoria CP_ avanzata dall' stante il ragionevole affidamento riposto nella percezione dei ratei della prestazione e l'assenza di qualsivoglia comportamento doloso da parte di esso istante.
Richiamava, altresì, il dettato dell'art. 13 L. n. 412/1991, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito comunicato dall' con CP_1 missiva del 16.07.2024 e del recupero contestato al ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità assoluta delle somme chieste dall' e condannare l'Istituto alla CP_1 restituzione delle somme già illegittimamente trattenute oltre interessi e rivalutazione come per Cont legge;
b) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra, al pagamento delle competenze di legge gravati di rimborso forfettario, oltre l'aumento dovuto per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, IVA e CPA come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, deducendo che l'indebito era CP_2 scaturito da una “ricostituzione per elaborazioni centrali del 16 luglio 2024”, con la quale, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, era stato rideterminato a debito il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo concesso in sede di prima liquidazione della pensione di reversibilità cat SR n. 32042953, liquidata con decorrenza 1.3.2021.
Aggiungeva che, all'esito della verifica dei redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2021, era emerso che il pensionato disponeva non soltanto di un reddito da terreni e fabbricati pari ad euro 1.775,00 (quale indicato nella domanda di prima liquidazione della pensione di reversibilità), ma anche di un reddito di impresa pari ad euro 2.985,00, non dichiarato al momento della domanda stessa.
Evidenziava che detto reddito, diverso da quello dichiarato dal ricorrente con domanda di prima liquidazione, aveva inciso negativamente sulla pensione corrisposta nel 2021 (anno di prima liquidazione), nonché sul trattamento corrisposto nell'anno successivo.
Quanto, poi, alla violazione dell'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991, pure denunciata da Pt_1
l'Ente rimarcava che l'azione di recupero era stata avviata entro il termine del 31.12.2024, quale stabilito dall'art. 2 del D.L. n. 145/2023.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
2 Riassegnata al sottoscritto magistrato ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del
10.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che – come si evince dalla nota d'indebito datata 16.7.2024 CP_ (doc. 1, fascicolo di parte ricorrente) e come, peraltro, esplicitato dall' nella propria memoria di costituzione – l'importo netto di euro 6.773,16, quale preteso in restituzione dall'Ente, trae origine dalla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo corrisposto, per il periodo “da marzo 2021 a luglio 2024”, sulla pensione cat. SR n.
017/310032042953, di cui l'odierno istante è titolare a decorrere dall'1.3.2021.
Risulta, dunque, che la maggiorazione sia stata corrisposta sulla pensione ai superstiti, ovverosia su una prestazione avente pacificamente natura previdenziale, rientrando nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.
Contrariamente a quanto prospettato in ricorso, l'indebito in questione ha, pertanto, natura previdenziale (e non assistenziale), in quanto la maggiorazione partecipa della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale – cui accede (Cass. Sez. Lav. n. 847/2024).
La Suprema Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale
(Cass.13918/2021), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/2021).
2.2. Trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art. 13, comma 2, L. n. 412/91, secondo cui CP_ l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/2019, Cass. 13915/2021) ha CP_ precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass. 13915/2021).
Occorre pure richiamare – in linea con la difesa svolta sul punto dall'Ente – la deroga introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023,
3 n. 191 (recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali,
a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), a mente del quale: “
1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Tornando, pertanto, alla fattispecie concreta, l'indebito dell'anno 2021, conosciuto solo nel
2022 (a seguito della trasmissione della dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate) e richiesto in restituzione nel corso del 2024, è dunque ripetibile, tenuto conto della deroga di cui si è appena detto.
2.3. Quanto, infine, all'assenza di un coefficiente soggettivo doloso in capo alla parte ricorrente, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale l'indebito previdenziale è irripetibile al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. n. 10337/2023 e altre pronunce ivi richiamate, v. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984/2022, 10627/2021, 14517/2020). CP_ Nel caso in esame è pacifico, poichè non contestato, che l' sia venuto a conoscenza del reddito d'impresa prodotto da nell'anno d'imposta 2021 (e non indicato nella Pt_1 domanda di pensione) solo attraverso il modello reddituale presentato dal contribuente nell'anno successivo (precisamente, il 29.11.2022, come si legge nella copia versata in atti dall'Istituto).
Alla stregua di quanto precede, deve escludersi l'irripetibilità della prestazione erogata, avente
– come detto – natura previdenziale (e non assistenziale), mancando le condizioni dell'errore imputabile all'ente erogatore e della insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata, come innanzi precisato, l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della prestazione, che non siano già conosciuti o conoscibili dall'ente competente).
Opera, quindi, la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (in argomento cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. Lav. n. 27358/2025), col che s'impone, in via conclusiva, il rigetto del ricorso.
4 3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10085/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/12/2025
Il Giudice
NO UT
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