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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5373/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 5373 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 1219/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
IV Sezione civile, pubblicata il 29.04.2019 e non notificata,
TRA
c.f.: , con sede in Frignano (CE) in Parte_1 P.IVA_1 via Generale Magliulo n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., Arch. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv.
[...]
Fabrizio Perla (c.f.: ). C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t. avv. Controparte_2 P.IVA_2
Gabriele Piatto, rappresentato e difeso, giusta delibera di giunta n. 5 del 13.01.2020 e procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonio DI
CICCO (c.f.: C.F._2
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - pag. 1 Controparte_3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società citava Parte_1 in giudizio il Comune di Frignano, esponendo di essere proprietaria di un terreno sito nel territorio del Comune stesso, identificato in catasto al foglio 7 p.lla ex 5295, di cui l'ente comunale aveva occupato ed utilizzato illegittimamente una porzione, pari complessivamente a mq 1.250, nel corso della realizzazione della strada denominata Via
Incoronata, in violazione del progetto approvato.
Su queste premesse, chiedeva dichiararsi che vi era stata occupazione usurpativa della detta porzione di fondo e condannarsi l'Ente al risarcimento dei danni subiti, pari al valore del terreno e all'occupazione illegittima.
Il , costituitosi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, il difetto di Controparte_2 legittimazione attiva e passiva delle parti, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.; nel merito contestava la domanda.
1.1. Il tribunale, respinta l'eccezione preliminare di rito, nel merito ha evidenziato che:
--il progetto esecutivo per la realizzazione della Via Incoronata è avvenuto con delibera della Giunta Comunale dell'01.10.2004 e che i lavori sono stati completati il
29.06.2006;
--l'acquisto dell'immobile oggetto di asserita occupazione usurpativa è avvenuto il
14.09.2006, dunque in data successiva al compimento dell'occupazione;
--nel titolo di acquisto le parti, dopo avere descritto il bene, dichiarano che il corrispettivo è stato determinato sulla base del valore degli immobili, come determinato a mezzo di perizia giurata dell'ing. di Trentola Ducenta, allegata all'atto di Persona_1 compravendita, in cui il tecnico, dopo avere indicato le superfici catastali delle particelle
– mq 8142 per la p.lla 5308 e mq 5581 per la p.lla 5309 - nel descrivere il bene, afferma che il lotto ha una superficie complessiva di circa mq 12.400 rilevati (inferiore, quindi, alla superficie complessiva castale) ed è interamente recintato da un muretto con rete metallica;
--che nella determinazione della stima del valore del terreno, il tecnico considera appunto la superficie di 12.400 mq;
--che, dunque, oggetto della compravendita in favore di è il lotto di Parte_1 terreno, esteso complessivamente 12.400 mq circa, poiché tale è la misura rilevata sul
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - di Frignano pag. 2 Controparte_3
posto, relativa al terreno recintato, e con riferimento alla quale è stato stimato il prezzo di compravendita.
Su questi dati fattuali e rilevato, altresì, che non possono essere considerate prevalenti e dirimenti le risultanze catastali, che attestano per la somma dell'estensione delle particelle 5308 e 5309 una superficie di 13.700 mq dunque maggiore sia di quella, pari a mq 12.400, oggetto di compravendita, sia dei mq 12.100 rilevati dal CTU in corso di causa, il tribunale ha respinto la domanda;
in motivazione il giudice di prime cure ha specificato che le relative planimetrie non sono state allegate all'atto di compravendita ed inoltre che i certificati catastali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c., ma non costituiscono prova della proprietà di beni immobili;
a queste argomentazioni si è aggiunto il rilievo del dato temporale della vendita successiva alla piena realizzazione dell'opera pubblica.
2. Avverso e per la riforma della sentenza di primo grado spiega gravame la società appellante, formulando un unico articolato motivo, e rassegnando el seguenti conclusioni:
“1) Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1219/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, resa in data 29.04.2019, accogliere la domanda attorea come formulata in primo grado dalla Parte_1
2) per l'effetto:
a) accertare e dichiarare che sul fondo di cui in premessa il ha Controparte_2 eseguito varie opere di urbanizzazione senza alcun titolo espropriativo ed in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse;
e dichiararne pertanto la permanente illiceità ed abusività;
b) condannare conseguentemente il al risarcimento dei danni da Controparte_2 occupazione usurpativa del fondo di cui in premessa, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di nuova CTU, in misura pari al valore venale del fondo, nonché per il mancato utilizzo del terreno da parte della società in considerazione dell'esistente ed ai fini della propria attività; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
Il tutto con vittoria, in ogni caso, delle spese e delle competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
2.1. Instaurato il contraddittorio in appello con la rituale notifica, si è costituito il
, chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato. Controparte_2
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - di Frignano pag. 3 Controparte_3
2.2. Fissata la comparizione per il 27.5.2020, la causa è stata rinviata, dapprima all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.6.2022, poi due volte d'ufficio a motivo del carico del ruolo.
All'udienza del 19.2.2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note delle parti, con ordinanza pubblicata e comunicata il 21.5.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., di giorni 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sono stati depositati dalle parti costituite scritti conclusionali, dall'appellante anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
3.1. La società, nell'unico articolato motivo, deduce in pirmis l'errore consistito nell'aver ritenuto che il fondo oggetto di vendita ha una misura di 12.400 mq mentre dall'esame degli atti di causa si desumerebbe che il fondo misura 13.723 mq, pertanto, includerebbe la striscia di terreno che il ha illegittimamente occupato, CP_2 sostenendo anche che l'equivoco in cui è incorso il giudice è dipeso da un'espressione equivoca del tecnico che ha redatto la perizia di stima allegata all'atto di acquisto.
In parte qua il motivo è inammissibile perché, pur censurando il giudice per non aver visto dagli atti di causa che il terreno oggetto di vendita misura 13.723 mq, pertanto includerebbe la striscia di terreno che il ha illegittimamente occupato, non dice CP_2 quale atto offrirebbe questa prova;
parimenti, nella parte in cui allega che l'errore del giudice è stato indotto da una espressione equivoca del CTP ma non dice quale espressione equivoca avrebbe indotto l'errore, il motivo è inammissibile.
3.2. Sostiene l'appellante, di seguito, che il prezzo pagato di euro 40,00 a mq dovrebbe dare una cifra complessiva di euro 496.000,00 se moltiplicato per mq 12.400, invece il prezzo complessivo corrisposto è di euro 540.000,00, ovvero l'importo corrispondente – secondo il criterio di € 40,00/mq - non ai mq 12.400 utili rilevati ma ai mq 13.723 costituenti l'intera superficie oggetto del contratto, che comprende anche la striscia occupata, il che sarebbe a suo dire desumibile dall'atto stesso di compravendita.
Infine, argomenta che anche la CTU espletata in primo grado sarebbe a suo favore, giacchè essa espone che la consistenza delle particelle 5308 e 5309 è, sulla base di rilievo topografico, pari a mq 12.100, mentre la consistenza catastale è pari a 13723 mq.
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - di Frignano pag. 4 Controparte_3
Il motivo è infondato, per diverse ragioni tutte sufficienti a determinare il rigetto dell'appello.
3.2.1. In primo luogo, la perizia giurata allegata alla compravendita, nella parte in cui descrive il fondo su cui insiste il capannone oggetto di alienazione, effettivamente indica l'estensione di detto suolo in mq 12.400, dunque è la stessa compravendita posta a base della richiesta di indennità da occupazione a smentire l'assunto secondo il quale la avrebbe acquistato anche gli ulteriori 1.250 mq occupati dall'appellato Parte_1 comune.
In secondo luogo, oggetto della compravendita non è affatto, come sembra emergere dalle prospettazioni difensive della soltanto il suolo, ma anche il Parte_1 capannone industriale costruito sulle particelle indicate nell'atto, dunque non è affatto vero che il prezzo di 540.000,00 indica il prezzo di 40 euro a mq e dunque una superficie di mq 13.723; al contrario, la descrizione dei beni venduti nell'atto redatto dal notaio riguarda esclusivamente i manufatti, ovvero il capannone industriale e altro capannone più piccolo adibito a locale caldaia, oltre ad una cabina elettrica ivi allocata
(beni che corrispondono nella definizione del notaio alle particelle 5308/1, 5308/2 e
5309), pur utilizzandosi la quadratura del terreno, nella allegata perizia, per effettuare una stima dei suddetti beni, non altrimenti apprezzabili, attesa la loro scarsa commerciabilità (cf. sul punto, perizia giurata parte integrante dell'atto notarile).
A parte la misura del terreno su cui insistono detti manufatti, indicata nella perizia allegata, commissionata dalla venditrice Fingestim s.r.l., non vi è nessuna ulteriore misura nell'atto che riguardi il suolo, per smentire l'estensione ivi dichiarata di mq
12.400.
Peraltro, la vendita è fatta espressamente “a corpo e non a misura” (cf regime delle pertinenze nell'atto di vendita), con tutte le servitù, diritti attivi e passivi, accessioni e pertinenze “come risulta dai titoli di provenienza che qui si intendono integralmente riportati” (ancora ivi).
Dunque è evidente che il motivo è infondato, perché il prezzo non è stato affatto pagato a misura (men che meno del fondo), come afferma – peraltro per la prima volta – la società nell'atto di impugnazione. Parte_1
Proprio le emergenze dell'atto di compravendita, da cui non risulta affatto l'acquisto dei mq 1.250 in più, abusivamente occupati dal ma risulta, invece, l'acquisto del CP_2 fondo su cui insiste il capannone di 12.400 mq è riprova che la discrasia rilevata anche
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - di Frignano pag. 5 Controparte_3
dal CTU tra la consistenza catastale delle particelle ed il rilievo topografico delle stesse non è addebitabile ad una sottrazione di fondo in danno della che Parte_1 non ha dato affatto prova, mediante il titolo vantato (la compravendita notarile in atti) di aver acquistato oltre ai 12.400 mq anche la parte “usurpata”.
Per le stesse ragioni risulta infondata la critica della sentenza nella parte in cui dà rilievo al dato temporale, sostenendo che avendo essa compratrice acquistato l'intera estensione delle particelle 5308 e 5309 era il comune a dover dare la prova di aver, con atto pubblico, acquisito la striscia su cui insiste la strada, previo frazionamento delle suddette particelle da farsi a cura della venditrice, che nel caso di specie non vi è stato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, era essa attrice a dover dare la prova della proprietà della porzione su cui insiste la strada comunale, prova del tutto mancante.
3.2.2. Deve dunque condividersi pienamente la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi, qui, soltanto aggiungere che l'appellante non ha mai nemmeno esattamente identificato – come era invece suo onere - la particella su cui assume essersi svolta l'occupazione illegittima.
§§§
4. In virtù della soccombenza, parte appellante viene condannata a pagare in favore del vittorioso le spese di lite. Le stesse sono liquidate in dispositivo, secondo i CP_2 parametri di cui al d.m. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione di controversia di valore indeterminato di media complessità, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
Devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
1219/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, pubblicata il 29.04.2019, così provvede:
--Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--Condanna la società appellante alla refusione in favore del delle Controparte_2 spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.250,00 per
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - Frignano pag. 6 Controparte_3
onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
--Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - di Frignano pag. 7 Controparte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello, iscritto al n. 5373 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 1219/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
IV Sezione civile, pubblicata il 29.04.2019 e non notificata,
TRA
c.f.: , con sede in Frignano (CE) in Parte_1 P.IVA_1 via Generale Magliulo n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., Arch. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv.
[...]
Fabrizio Perla (c.f.: ). C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t. avv. Controparte_2 P.IVA_2
Gabriele Piatto, rappresentato e difeso, giusta delibera di giunta n. 5 del 13.01.2020 e procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonio DI
CICCO (c.f.: C.F._2
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - pag. 1 Controparte_3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società citava Parte_1 in giudizio il Comune di Frignano, esponendo di essere proprietaria di un terreno sito nel territorio del Comune stesso, identificato in catasto al foglio 7 p.lla ex 5295, di cui l'ente comunale aveva occupato ed utilizzato illegittimamente una porzione, pari complessivamente a mq 1.250, nel corso della realizzazione della strada denominata Via
Incoronata, in violazione del progetto approvato.
Su queste premesse, chiedeva dichiararsi che vi era stata occupazione usurpativa della detta porzione di fondo e condannarsi l'Ente al risarcimento dei danni subiti, pari al valore del terreno e all'occupazione illegittima.
Il , costituitosi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, il difetto di Controparte_2 legittimazione attiva e passiva delle parti, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.; nel merito contestava la domanda.
1.1. Il tribunale, respinta l'eccezione preliminare di rito, nel merito ha evidenziato che:
--il progetto esecutivo per la realizzazione della Via Incoronata è avvenuto con delibera della Giunta Comunale dell'01.10.2004 e che i lavori sono stati completati il
29.06.2006;
--l'acquisto dell'immobile oggetto di asserita occupazione usurpativa è avvenuto il
14.09.2006, dunque in data successiva al compimento dell'occupazione;
--nel titolo di acquisto le parti, dopo avere descritto il bene, dichiarano che il corrispettivo è stato determinato sulla base del valore degli immobili, come determinato a mezzo di perizia giurata dell'ing. di Trentola Ducenta, allegata all'atto di Persona_1 compravendita, in cui il tecnico, dopo avere indicato le superfici catastali delle particelle
– mq 8142 per la p.lla 5308 e mq 5581 per la p.lla 5309 - nel descrivere il bene, afferma che il lotto ha una superficie complessiva di circa mq 12.400 rilevati (inferiore, quindi, alla superficie complessiva castale) ed è interamente recintato da un muretto con rete metallica;
--che nella determinazione della stima del valore del terreno, il tecnico considera appunto la superficie di 12.400 mq;
--che, dunque, oggetto della compravendita in favore di è il lotto di Parte_1 terreno, esteso complessivamente 12.400 mq circa, poiché tale è la misura rilevata sul
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - di Frignano pag. 2 Controparte_3
posto, relativa al terreno recintato, e con riferimento alla quale è stato stimato il prezzo di compravendita.
Su questi dati fattuali e rilevato, altresì, che non possono essere considerate prevalenti e dirimenti le risultanze catastali, che attestano per la somma dell'estensione delle particelle 5308 e 5309 una superficie di 13.700 mq dunque maggiore sia di quella, pari a mq 12.400, oggetto di compravendita, sia dei mq 12.100 rilevati dal CTU in corso di causa, il tribunale ha respinto la domanda;
in motivazione il giudice di prime cure ha specificato che le relative planimetrie non sono state allegate all'atto di compravendita ed inoltre che i certificati catastali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c., ma non costituiscono prova della proprietà di beni immobili;
a queste argomentazioni si è aggiunto il rilievo del dato temporale della vendita successiva alla piena realizzazione dell'opera pubblica.
2. Avverso e per la riforma della sentenza di primo grado spiega gravame la società appellante, formulando un unico articolato motivo, e rassegnando el seguenti conclusioni:
“1) Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1219/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, resa in data 29.04.2019, accogliere la domanda attorea come formulata in primo grado dalla Parte_1
2) per l'effetto:
a) accertare e dichiarare che sul fondo di cui in premessa il ha Controparte_2 eseguito varie opere di urbanizzazione senza alcun titolo espropriativo ed in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse;
e dichiararne pertanto la permanente illiceità ed abusività;
b) condannare conseguentemente il al risarcimento dei danni da Controparte_2 occupazione usurpativa del fondo di cui in premessa, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di nuova CTU, in misura pari al valore venale del fondo, nonché per il mancato utilizzo del terreno da parte della società in considerazione dell'esistente ed ai fini della propria attività; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
Il tutto con vittoria, in ogni caso, delle spese e delle competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
2.1. Instaurato il contraddittorio in appello con la rituale notifica, si è costituito il
, chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato. Controparte_2
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - di Frignano pag. 3 Controparte_3
2.2. Fissata la comparizione per il 27.5.2020, la causa è stata rinviata, dapprima all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.6.2022, poi due volte d'ufficio a motivo del carico del ruolo.
All'udienza del 19.2.2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note delle parti, con ordinanza pubblicata e comunicata il 21.5.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., di giorni 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sono stati depositati dalle parti costituite scritti conclusionali, dall'appellante anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
3.1. La società, nell'unico articolato motivo, deduce in pirmis l'errore consistito nell'aver ritenuto che il fondo oggetto di vendita ha una misura di 12.400 mq mentre dall'esame degli atti di causa si desumerebbe che il fondo misura 13.723 mq, pertanto, includerebbe la striscia di terreno che il ha illegittimamente occupato, CP_2 sostenendo anche che l'equivoco in cui è incorso il giudice è dipeso da un'espressione equivoca del tecnico che ha redatto la perizia di stima allegata all'atto di acquisto.
In parte qua il motivo è inammissibile perché, pur censurando il giudice per non aver visto dagli atti di causa che il terreno oggetto di vendita misura 13.723 mq, pertanto includerebbe la striscia di terreno che il ha illegittimamente occupato, non dice CP_2 quale atto offrirebbe questa prova;
parimenti, nella parte in cui allega che l'errore del giudice è stato indotto da una espressione equivoca del CTP ma non dice quale espressione equivoca avrebbe indotto l'errore, il motivo è inammissibile.
3.2. Sostiene l'appellante, di seguito, che il prezzo pagato di euro 40,00 a mq dovrebbe dare una cifra complessiva di euro 496.000,00 se moltiplicato per mq 12.400, invece il prezzo complessivo corrisposto è di euro 540.000,00, ovvero l'importo corrispondente – secondo il criterio di € 40,00/mq - non ai mq 12.400 utili rilevati ma ai mq 13.723 costituenti l'intera superficie oggetto del contratto, che comprende anche la striscia occupata, il che sarebbe a suo dire desumibile dall'atto stesso di compravendita.
Infine, argomenta che anche la CTU espletata in primo grado sarebbe a suo favore, giacchè essa espone che la consistenza delle particelle 5308 e 5309 è, sulla base di rilievo topografico, pari a mq 12.100, mentre la consistenza catastale è pari a 13723 mq.
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - di Frignano pag. 4 Controparte_3
Il motivo è infondato, per diverse ragioni tutte sufficienti a determinare il rigetto dell'appello.
3.2.1. In primo luogo, la perizia giurata allegata alla compravendita, nella parte in cui descrive il fondo su cui insiste il capannone oggetto di alienazione, effettivamente indica l'estensione di detto suolo in mq 12.400, dunque è la stessa compravendita posta a base della richiesta di indennità da occupazione a smentire l'assunto secondo il quale la avrebbe acquistato anche gli ulteriori 1.250 mq occupati dall'appellato Parte_1 comune.
In secondo luogo, oggetto della compravendita non è affatto, come sembra emergere dalle prospettazioni difensive della soltanto il suolo, ma anche il Parte_1 capannone industriale costruito sulle particelle indicate nell'atto, dunque non è affatto vero che il prezzo di 540.000,00 indica il prezzo di 40 euro a mq e dunque una superficie di mq 13.723; al contrario, la descrizione dei beni venduti nell'atto redatto dal notaio riguarda esclusivamente i manufatti, ovvero il capannone industriale e altro capannone più piccolo adibito a locale caldaia, oltre ad una cabina elettrica ivi allocata
(beni che corrispondono nella definizione del notaio alle particelle 5308/1, 5308/2 e
5309), pur utilizzandosi la quadratura del terreno, nella allegata perizia, per effettuare una stima dei suddetti beni, non altrimenti apprezzabili, attesa la loro scarsa commerciabilità (cf. sul punto, perizia giurata parte integrante dell'atto notarile).
A parte la misura del terreno su cui insistono detti manufatti, indicata nella perizia allegata, commissionata dalla venditrice Fingestim s.r.l., non vi è nessuna ulteriore misura nell'atto che riguardi il suolo, per smentire l'estensione ivi dichiarata di mq
12.400.
Peraltro, la vendita è fatta espressamente “a corpo e non a misura” (cf regime delle pertinenze nell'atto di vendita), con tutte le servitù, diritti attivi e passivi, accessioni e pertinenze “come risulta dai titoli di provenienza che qui si intendono integralmente riportati” (ancora ivi).
Dunque è evidente che il motivo è infondato, perché il prezzo non è stato affatto pagato a misura (men che meno del fondo), come afferma – peraltro per la prima volta – la società nell'atto di impugnazione. Parte_1
Proprio le emergenze dell'atto di compravendita, da cui non risulta affatto l'acquisto dei mq 1.250 in più, abusivamente occupati dal ma risulta, invece, l'acquisto del CP_2 fondo su cui insiste il capannone di 12.400 mq è riprova che la discrasia rilevata anche
R.G. n. 5373/2019 - Sentenza - di Frignano pag. 5 Controparte_3
dal CTU tra la consistenza catastale delle particelle ed il rilievo topografico delle stesse non è addebitabile ad una sottrazione di fondo in danno della che Parte_1 non ha dato affatto prova, mediante il titolo vantato (la compravendita notarile in atti) di aver acquistato oltre ai 12.400 mq anche la parte “usurpata”.
Per le stesse ragioni risulta infondata la critica della sentenza nella parte in cui dà rilievo al dato temporale, sostenendo che avendo essa compratrice acquistato l'intera estensione delle particelle 5308 e 5309 era il comune a dover dare la prova di aver, con atto pubblico, acquisito la striscia su cui insiste la strada, previo frazionamento delle suddette particelle da farsi a cura della venditrice, che nel caso di specie non vi è stato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, era essa attrice a dover dare la prova della proprietà della porzione su cui insiste la strada comunale, prova del tutto mancante.
3.2.2. Deve dunque condividersi pienamente la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi, qui, soltanto aggiungere che l'appellante non ha mai nemmeno esattamente identificato – come era invece suo onere - la particella su cui assume essersi svolta l'occupazione illegittima.
§§§
4. In virtù della soccombenza, parte appellante viene condannata a pagare in favore del vittorioso le spese di lite. Le stesse sono liquidate in dispositivo, secondo i CP_2 parametri di cui al d.m. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione di controversia di valore indeterminato di media complessità, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
Devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
1219/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, pubblicata il 29.04.2019, così provvede:
--Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--Condanna la società appellante alla refusione in favore del delle Controparte_2 spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.250,00 per
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onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
--Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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