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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7382/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCARI Parte_1 C.F._1 LB e dell'avv. BATTISTEL VANESSA ( VIA TORTONA, 72 20144 C.F._2 MILANO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCARI Parte_2 C.F._3
LB e dell'avv. BATTISTEL VANESSA ( VIA TORTONA, 72 20144 C.F._2 MILANO;
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVINI Controparte_1 P.IVA_1 ELEONORA e dell'avv. BISCEGLIA MARCO ( ) CORSO MAGENTA, 63 C.F._4 20123 MILANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
(per brevità: ) otteneva decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1 di per l'importo di euro 73.575,67, oltre interessi, dovuto in relazione alla Parte_1 transazione stipulata tra loro, con la quale la riconosceva il debito dedotto in giudizio e si Parte_1 impegnava a pagarlo ratealmente.
Il medesimo decreto ingiuntivo intima il pagamento del medesimo importo a Parte_2
che, nello stesso contratto, si è costituito fideiussore della e quindi obbligato in
[...] Parte_1 solido al pagamento.
e si oppongono eccependo, in rito, l'incompetenza per materia di questo Parte_1 Parte_2 Tribunale per essere competente il medesimo ufficio giudiziario in funzione di giudice del lavoro, in Contr quanto si tratterebbe del rapporto di agenzia intercorso tra la e , di competenza del Parte_1 giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che, nel caso di specie, in cui la competenza dell'ufficio giudiziario adito non venga contestata, trattandosi sempre del Tribunale di Milano, non ricorre una questione di competenza, ma semplicemente di attribuzione della controversia alla sezione lavoro di questo Tribunale, la cui ipotizzata inosservanza non determina alcuna nullità.
L'eccezione di incompetenza è, quindi, inammissibile in quanto tale.
Essa è infondata, in ogni caso, anche come semplice eccezione di attribuzione alla sezione lavoro e di applicazione del relativo rito, in quanto è dedotto in giudizio, non il precedente rapporto di agenzia, peraltro svolto dalla in forma, non parasubordinata, ma imprenditoriale e quindi non Parte_1 rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 409 c.p.c., ma l'accordo con causa transattiva e di accertamento su di esso.
In ogni caso, e conclusivamente, pur essendo ognuno dei precedenti argomenti sufficiente a sostenere l'inammissibilità e/o il rigetto dell'eccezione in esame, si osserva che l'applicazione del rito in ipotesi sbagliato, non dà luogo a nullità, e non potrebbe essere censurata in sede d'appello, se non abbia implicato pregiudizi sul piano pratico processuale, come da consolidato orientamento della Cassazione.
Nel merito, gli opponenti lamentano che l'accordo dedotto in giudizio (loro doc. 4 e doc. 2 del fascicolo monitorio) presenterebbe errori nella quantificazione delle poste attive e passive nella definizione dei rapporti di dare e avere fra le parti e chiede quindi che venga ordinata l'esibizione dei documenti sulla base dei quali tali poste sono state determinate. Contr
replica evidenziando la genericità delle allegazioni avversarie, inidonee così a sostenere l'esplorativa istanza di esibizione documentale. In ogni caso, la opposta riporta i criteri e i conteggi operati per determinare le varie poste attive e passive, tra le quali, la maggiore di euro 140.860,69, riguarda premi assicurativi che la ha incassato e ha omesso illegittimamente di versare a Parte_1 Contr
.
Il Tribunale osserva che gli opponenti non hanno dedotto in giudizio nessuna ragione di invalidità Contr dell'accordo stipulato con , nessun vizio del volere, né ragione di nullità o di rescindibilità, essendosi limitati a porre genericamente in dubbio l'esattezza delle poste in esso previste, ciò che potrebbe far pensare alla fattispecie dell'errore come causa di annullamento, ma che non la integra, in quanto non vengono neanche allegati gli elementi costitutivi di essa. Contr Se, dunque, l'accordo sulla base del quale vanta il suo credito è valido e non risolto, il credito portato dal decreto ingiuntivo sussiste e l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, infine, ritenuto che gli opponenti abbiano resistito in questo giudizio con la colpa grave dell'evidente infondatezza delle loro eccezioni, li condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a pagare alla opposta la somma, equitativamente determinata, pari a un terzo delle spese di lite senza accessori, e, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., al pagamento del medesimo importo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, quindi, conferma il decreto ingiuntivo n. 297/24, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 7.500 per onorari, oltre Controparte_1 i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, a pagare a l'importo di euro 2.500; Controparte_1 condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, a pagare alla cassa delle ammende l'importo di euro 2.500.
Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7382/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCARI Parte_1 C.F._1 LB e dell'avv. BATTISTEL VANESSA ( VIA TORTONA, 72 20144 C.F._2 MILANO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRACCARI Parte_2 C.F._3
LB e dell'avv. BATTISTEL VANESSA ( VIA TORTONA, 72 20144 C.F._2 MILANO;
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVINI Controparte_1 P.IVA_1 ELEONORA e dell'avv. BISCEGLIA MARCO ( ) CORSO MAGENTA, 63 C.F._4 20123 MILANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
(per brevità: ) otteneva decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1 di per l'importo di euro 73.575,67, oltre interessi, dovuto in relazione alla Parte_1 transazione stipulata tra loro, con la quale la riconosceva il debito dedotto in giudizio e si Parte_1 impegnava a pagarlo ratealmente.
Il medesimo decreto ingiuntivo intima il pagamento del medesimo importo a Parte_2
che, nello stesso contratto, si è costituito fideiussore della e quindi obbligato in
[...] Parte_1 solido al pagamento.
e si oppongono eccependo, in rito, l'incompetenza per materia di questo Parte_1 Parte_2 Tribunale per essere competente il medesimo ufficio giudiziario in funzione di giudice del lavoro, in Contr quanto si tratterebbe del rapporto di agenzia intercorso tra la e , di competenza del Parte_1 giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che, nel caso di specie, in cui la competenza dell'ufficio giudiziario adito non venga contestata, trattandosi sempre del Tribunale di Milano, non ricorre una questione di competenza, ma semplicemente di attribuzione della controversia alla sezione lavoro di questo Tribunale, la cui ipotizzata inosservanza non determina alcuna nullità.
L'eccezione di incompetenza è, quindi, inammissibile in quanto tale.
Essa è infondata, in ogni caso, anche come semplice eccezione di attribuzione alla sezione lavoro e di applicazione del relativo rito, in quanto è dedotto in giudizio, non il precedente rapporto di agenzia, peraltro svolto dalla in forma, non parasubordinata, ma imprenditoriale e quindi non Parte_1 rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 409 c.p.c., ma l'accordo con causa transattiva e di accertamento su di esso.
In ogni caso, e conclusivamente, pur essendo ognuno dei precedenti argomenti sufficiente a sostenere l'inammissibilità e/o il rigetto dell'eccezione in esame, si osserva che l'applicazione del rito in ipotesi sbagliato, non dà luogo a nullità, e non potrebbe essere censurata in sede d'appello, se non abbia implicato pregiudizi sul piano pratico processuale, come da consolidato orientamento della Cassazione.
Nel merito, gli opponenti lamentano che l'accordo dedotto in giudizio (loro doc. 4 e doc. 2 del fascicolo monitorio) presenterebbe errori nella quantificazione delle poste attive e passive nella definizione dei rapporti di dare e avere fra le parti e chiede quindi che venga ordinata l'esibizione dei documenti sulla base dei quali tali poste sono state determinate. Contr
replica evidenziando la genericità delle allegazioni avversarie, inidonee così a sostenere l'esplorativa istanza di esibizione documentale. In ogni caso, la opposta riporta i criteri e i conteggi operati per determinare le varie poste attive e passive, tra le quali, la maggiore di euro 140.860,69, riguarda premi assicurativi che la ha incassato e ha omesso illegittimamente di versare a Parte_1 Contr
.
Il Tribunale osserva che gli opponenti non hanno dedotto in giudizio nessuna ragione di invalidità Contr dell'accordo stipulato con , nessun vizio del volere, né ragione di nullità o di rescindibilità, essendosi limitati a porre genericamente in dubbio l'esattezza delle poste in esso previste, ciò che potrebbe far pensare alla fattispecie dell'errore come causa di annullamento, ma che non la integra, in quanto non vengono neanche allegati gli elementi costitutivi di essa. Contr Se, dunque, l'accordo sulla base del quale vanta il suo credito è valido e non risolto, il credito portato dal decreto ingiuntivo sussiste e l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, infine, ritenuto che gli opponenti abbiano resistito in questo giudizio con la colpa grave dell'evidente infondatezza delle loro eccezioni, li condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a pagare alla opposta la somma, equitativamente determinata, pari a un terzo delle spese di lite senza accessori, e, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., al pagamento del medesimo importo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, quindi, conferma il decreto ingiuntivo n. 297/24, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 7.500 per onorari, oltre Controparte_1 i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, a pagare a l'importo di euro 2.500; Controparte_1 condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, a pagare alla cassa delle ammende l'importo di euro 2.500.
Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3