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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 794/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in alla Via Olivieri, in persona del l.r.p.t. quale Pt_1 Controparte_1
cessionaria, ex art. 58 D. Lgs. 385/93, del ramo di azienda comprendente le attività e passività di
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede in EM (AV) alla via Roma 14/16, giusta 'atto di cessione per notar di Per_1
Ariano Irpino, rep. n. 46615, racc. n. 16733, registrato in Ariano Irpino il 4.2.2016, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 29 dell'8.3.2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Castelluccio (C.F.:
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO (C.F.: , DI AS (C.F.: Controparte_3 C.F._2
) E (C.F.: ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Giovannelli (C.F.: , dall'Avv. C.F._5
Laura Giovannelli (C.F.: e dall'Avv. Antonio De Lillo (C.F.: C.F._6
) per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._7
(C.F.: ), in Controparte_4 P.IVA_3
persona del curatore p.t.
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1462/2020 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la Parte_3
(di seguito, per brevità, proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza n. Parte_4
1462/2020, non notificata, con cui il Tribunale di Benevento aveva revocato il decreto ingiuntivo n.
1396/2016 emesso nei confronti di , e , Controparte_3 Parte_5 Parte_2
dichiarato inefficaci le fideiussioni prestate personalmente a garanzia del rapporto bancario intercorso tra e compensato le spese di lite e posto quelle di Controparte_4 CP_5
c.t.u. definitivamente a carico delle parti in via solidale.
L'appellante chiedeva, in riforma della suddetta pronuncia, il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna degli appellati al pagamento della somma di € 168.990,50,
oltre interessi al saggio del 6,772% dal 29.4.2016, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
, e , costituendosi, chiedevano che l'appello Controparte_3 Parte_5 Parte_2
fosse dichiarato inammissibile o, comunque, infondato e, in subordine, l'accoglimento delle domande e delle eccezioni proposte in primo grado. Vinte le spese di lite.
La Curatela del fallimento non si costituiva in giudizio. Controparte_4 All'udienza del 21.6.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione,
assegnando alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le memorie di replica.
Con ordinanza depositata il 24.11.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per ricostruire, mediante
CTU, i rapporti di conto corrente ordinario e di conto anticipi dedotti in lite, considerando legittime la capitalizzazione infrannuale degli interessi se concordata ed applicata a condizioni di reciprocità -
con la precisazione che non soddisfa tale requisito l'eventuale previsione di un tasso creditore per il correntista, fissato in misura infinitesimale e/o senza alcuna differenza tra TAN e TEG (Cass. n.
4321/2022) – e la c.m.s. solo ove fossero stati pattiziamente previsti tutti gli elementi (misura, base di calcolo, tempo) atti a renderla oggettivamente determinabile.
Depositata la relazione, all'udienza del 12.6.2024 la causa era nuovamente assunta in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali.
Con ordinanza depositata il 10.10.2024 la causa veniva rimessa nuovamente sul ruolo al fine di ricostruire i rapporti di conto corrente ordinario e conto anticipi dedotti in lite espungendo non solo la c.s.m., ma anche la capitalizzazione infrannuale degli interessi attivi e passivi, atteso che con la relazione depositata il 28.3.2024 il c.t.u. aveva accertato che il TAN e il TAEG erano identici fino al terzo decimale.
Espletato l'incombente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025 nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. al 19.2.2025.
A quest'ultima udienza, pendendo trattative di bonario componimento, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.5.2025, ove nessuno compariva, per cui veniva fissa l'udienza del 4.6.2025 ex
art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
Persistendo a quest'ultima la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Curatela fallimentare, che non si è costituita nel presente giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di appello a mezzo p.e.c. in data 22.2.2021. A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nel 2017, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto tanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - III Sezione civile - nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia della Controparte_4
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 4 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 794/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in alla Via Olivieri, in persona del l.r.p.t. quale Pt_1 Controparte_1
cessionaria, ex art. 58 D. Lgs. 385/93, del ramo di azienda comprendente le attività e passività di
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede in EM (AV) alla via Roma 14/16, giusta 'atto di cessione per notar di Per_1
Ariano Irpino, rep. n. 46615, racc. n. 16733, registrato in Ariano Irpino il 4.2.2016, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 29 dell'8.3.2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Castelluccio (C.F.:
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO (C.F.: , DI AS (C.F.: Controparte_3 C.F._2
) E (C.F.: ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Giovannelli (C.F.: , dall'Avv. C.F._5
Laura Giovannelli (C.F.: e dall'Avv. Antonio De Lillo (C.F.: C.F._6
) per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._7
(C.F.: ), in Controparte_4 P.IVA_3
persona del curatore p.t.
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1462/2020 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la Parte_3
(di seguito, per brevità, proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza n. Parte_4
1462/2020, non notificata, con cui il Tribunale di Benevento aveva revocato il decreto ingiuntivo n.
1396/2016 emesso nei confronti di , e , Controparte_3 Parte_5 Parte_2
dichiarato inefficaci le fideiussioni prestate personalmente a garanzia del rapporto bancario intercorso tra e compensato le spese di lite e posto quelle di Controparte_4 CP_5
c.t.u. definitivamente a carico delle parti in via solidale.
L'appellante chiedeva, in riforma della suddetta pronuncia, il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna degli appellati al pagamento della somma di € 168.990,50,
oltre interessi al saggio del 6,772% dal 29.4.2016, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
, e , costituendosi, chiedevano che l'appello Controparte_3 Parte_5 Parte_2
fosse dichiarato inammissibile o, comunque, infondato e, in subordine, l'accoglimento delle domande e delle eccezioni proposte in primo grado. Vinte le spese di lite.
La Curatela del fallimento non si costituiva in giudizio. Controparte_4 All'udienza del 21.6.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione,
assegnando alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le memorie di replica.
Con ordinanza depositata il 24.11.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per ricostruire, mediante
CTU, i rapporti di conto corrente ordinario e di conto anticipi dedotti in lite, considerando legittime la capitalizzazione infrannuale degli interessi se concordata ed applicata a condizioni di reciprocità -
con la precisazione che non soddisfa tale requisito l'eventuale previsione di un tasso creditore per il correntista, fissato in misura infinitesimale e/o senza alcuna differenza tra TAN e TEG (Cass. n.
4321/2022) – e la c.m.s. solo ove fossero stati pattiziamente previsti tutti gli elementi (misura, base di calcolo, tempo) atti a renderla oggettivamente determinabile.
Depositata la relazione, all'udienza del 12.6.2024 la causa era nuovamente assunta in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali.
Con ordinanza depositata il 10.10.2024 la causa veniva rimessa nuovamente sul ruolo al fine di ricostruire i rapporti di conto corrente ordinario e conto anticipi dedotti in lite espungendo non solo la c.s.m., ma anche la capitalizzazione infrannuale degli interessi attivi e passivi, atteso che con la relazione depositata il 28.3.2024 il c.t.u. aveva accertato che il TAN e il TAEG erano identici fino al terzo decimale.
Espletato l'incombente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025 nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. al 19.2.2025.
A quest'ultima udienza, pendendo trattative di bonario componimento, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.5.2025, ove nessuno compariva, per cui veniva fissa l'udienza del 4.6.2025 ex
art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
Persistendo a quest'ultima la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Curatela fallimentare, che non si è costituita nel presente giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di appello a mezzo p.e.c. in data 22.2.2021. A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nel 2017, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto tanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - III Sezione civile - nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia della Controparte_4
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 4 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi