Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Santo Mariano;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
1. Con ricorso depositato in data 21/02/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, premesso che con avviso di addebito n° 33420240000072921000 si intima il pagamento della complessiva somma di € 6.750,90, per revoca di indennità di disoccupazione agricola per il periodo dall'1/2005 al 12/2008, a seguito di cancellazione giornate di lavoro in agricoltura con elenco di variazione del 15/6/2018, notificato, a mezzo posta l'8/2/2024, chiedeva la
CP_ declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme corrisposte. Eccepiva CP_ la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'
Costituitasi la parte resistente chiedeva il rigetto della opposizione.
2. Si osserva che l'odierna domanda deve essere qualificata come di accertamento negativo del CP_ diritto dell alla ripetizione di somme già corrisposte sul presupposto del carattere indebito del pagamento effettuato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Trova applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione
(da ultimo, si segnala Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022 n. 10970).
CP_ Nel caso in esame, infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa dell'
L'oggetto del ricorso è costituito dall'impugnativa del provvedimento con cui è stata CP_ comunicata dall' a parte ricorrente, a seguito dell'accertamento del venir meno dei requisiti
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12.6.2013, senza provare alcunchè.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Quanto alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione
(sentenza n. 10828/15), secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”. CP_ L' nulla ha provato in ordine all'interruzione dei termini di prescrizione della propria pretesa. Osserva il giudicante che, quindi, non essendovi prova, agli atti del giudizio, di atti interruttivi del termine di prescrizione con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite (le missive in atti riguardano la richiesta di indennità di malattia), il CP_ credito vantato dall' deve ritenersi prescritto.
Di conseguenza, va dichiarato che la ricorrente nulla deve all'ente convenuto in relazione alla richiesta avanzata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
CP_
- accerta e dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con avviso di addebito;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
2 Castrovillari, 10/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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