Art. 27.
Nella prima attuazione della presente legge, i posti previsti per ciascuna delle qualifiche dei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII sono conferiti a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della, presente legge, con i criteri e alle condizioni di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , agli impiegati dei ruoli della carriera speciale delle Ragionerie provinciali dello Stato rivestenti la qualifica corrispondente ovvero inferiore, ma in possesso dell'anzianita' richiesta per l'avanzamento alla qualifica da conferire, e tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui ineriscono gli stessi quadri IV e VIII.
Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili nei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII, dopo gli inquadramenti di cui alla stessa presente legge, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio d'amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato che siano provvisti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma, dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
La graduatoria di cui al comma precedente e' formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultanti dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonche' dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza.
La Commissione esaminatrice e' composta:
di un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad Ispettore generale o equiparata.
presidente;
di quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe disimpegna le funzioni di segretario.
Per ottenere l'inquadramento previsto dal precedente secondo comma gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dal la data medesima.
L'inquadramento nei ruoli di cui al predetto secondo comma non e' consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita, nella, carriera di provenienza.
Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del precedente secondo comma conserva, per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.
Salve le piu' favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nel primo comma del presente articolo, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato al quale appartiene la carriera di concetto in cui conseguono l'inquadramento.
Nella prima attuazione della presente legge, i posti previsti per ciascuna delle qualifiche dei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII sono conferiti a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della, presente legge, con i criteri e alle condizioni di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , agli impiegati dei ruoli della carriera speciale delle Ragionerie provinciali dello Stato rivestenti la qualifica corrispondente ovvero inferiore, ma in possesso dell'anzianita' richiesta per l'avanzamento alla qualifica da conferire, e tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui ineriscono gli stessi quadri IV e VIII.
Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili nei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII, dopo gli inquadramenti di cui alla stessa presente legge, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio d'amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato che siano provvisti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma, dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
La graduatoria di cui al comma precedente e' formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultanti dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonche' dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza.
La Commissione esaminatrice e' composta:
di un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad Ispettore generale o equiparata.
presidente;
di quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe disimpegna le funzioni di segretario.
Per ottenere l'inquadramento previsto dal precedente secondo comma gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dal la data medesima.
L'inquadramento nei ruoli di cui al predetto secondo comma non e' consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita, nella, carriera di provenienza.
Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del precedente secondo comma conserva, per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.
Salve le piu' favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nel primo comma del presente articolo, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato al quale appartiene la carriera di concetto in cui conseguono l'inquadramento.