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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/10/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 530/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Anna Apolito, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Pasut, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc, nn° 80974/21569; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 01/04/2020 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
2415/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accogliere il presente ricorso
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la ricorrente , Parte_2
invalida con una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi degli articolo 2 e 13 della legge 118/71, e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto;
”; 2) “Conseguentemente, condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliato per la carica nella Sede dell' in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento in CP_2
favore della ricorrente dell' assegno mensile, compresi i ratei scaduti di tali benefici, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori come per legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
28/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Diabete mellito tipo 2 in terapia combinata, in fase di scompenso metabolico e complicato da retinopatia proliferante con maculopatia essudativa e da neuropatia sensitivo-motoria distale. Cardiopatia ipertensiva. Aterosclerosi carotidea. Nevrosi ansioso-depressiva reattiva. Dislipidemia. Artrosi vertebrale
Pag. 2 di 5 con sofferenze discali multiple e spondilolistesi di 3° grado L5-S1. Gonartrosi bilaterale. Obesità di II classe. Anemia sideropenica.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una riduzione della sua capacità di lavoro in misura superiore al 74% (settantaquattro per cento), retrodata al giugno 2023.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle conclusioni rese dal dott. , che in questa sede si recepiscono in Per_2
quanto traggono origine da una ponderata e sistematica valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale
(anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile d'assistenza ai sensi dell'art 13 della legge 118/71 ).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Invero, quanto alla natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante, trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile.
Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei CP_1
insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Pag. 3 di 5 Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad
ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti assegno mensile d'assistenza.
Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
ATPO in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della
Pag. 4 di 5 previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
, [nata a [...] il [...]] si trova, a decorrere dal Parte_1
GIUGNO 2023, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza ai sensi dell'art. 13 della legge 118/71
(invalidità riconosciuta nella misura del 74%);
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) nulla per le spese di CTU in fase di accertamento tecnico preventivo;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 14/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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