Articolo 96 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 95Articolo 97
Versione
15 luglio 1964
Art. 96.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello -Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 .
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato, per il medesimo periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del -Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265 .
Entrata in vigore il 15 luglio 1964