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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3844 del
R.G. 2022, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili
del matrimonio,
T R A
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Silvia Conte, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti, ATTORE
E
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Romina Fedele, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti, CONVENUTA
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale, INTERVENUTO
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2022, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Taranto in data 21.05.2012 con , che dalla Controparte_1 loro unione era nata in data [...] la figlia e Per_1 che con provvedimento del 07.11.2019 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
chiedeva, inoltre, l'esclusione dell'assegno di mantenimento già previsto in favore della moglie.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva alla domanda di divorzio, contestando invece l'avversa richiesta di revoca dell'assegno.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, all'udienza del 12.06.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni.
Ciò premesso in fatto, va rilevato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda di divorzio, ossia il provvedimento di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Taranto in data 07.11.2019.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato
2 dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, va rilevata in primo luogo la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla . CP_1
Ed infatti, la incontroversa instaurazione da parte della resistente di una relazione sentimentale con un altro uomo, tale sig. allietata dalla nascita di un Persona_2 figlio, comprova la costituzione da parte della con CP_1 il nuovo partner di un modello di vita analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, escludendo l'obbligo del di versare l'assegno di Pt_1 mantenimento già previsto in sede di separazione e correttamente revocato dal giudice delegato alle funzioni presidenziali in data 15.2.2022 all'esito della udienza del
7.12.22.
Osserva a tal proposito il collegio che la scelta adottata dalla e dal di generare un figlio con la CP_1 Per_2 implicita e reciproca assunzione di responsabilità così gravose, non può non supportare l'idea della esistenza tra di loro di un significativo rapporto affettivo necessariamente connotato, in ragione della comunanza degli interessi connessi alla crescita del figlio, dai caratteri della regolarità e della continuità, ed in alcun modo inficiato, quanto alla sua stabilità equiparabile a quella coniugale, dalla dedotta assenza di coabitazione.
Non a caso, secondo la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte, cui il collegio intende uniformarsi, “la convivenza more uxorio ha da essere intesa quale legame
3 affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione possa assumere il rilievo di un requisito indispensabile all'integrazione del fatto giuridico” (Cass.
n. 14151/2022).
Tale fondamentale scelta di vita, liberamente cercata e voluta dalla dopo la sua separazione, rescinde CP_1 irreversibilmente ogni connessione con il pregresso legame matrimoniale intrattenuto con il , escludendo in Pt_1 radice i presupposti per la riconoscibilità sia dell'assegno di separazione (revocato il 15.12.22) che dell'assegno di divorzio (cfr. in tema Cass. n. 17856/2015).
Secondo la Suprema Corte infatti “qualora, il coniuge
(separato o) divorziato, a seguito di una scelta esistenziale libera e consapevole, nonché talora potenziata dalla nascita di figli, decida di dar vita ad una famiglia di fatto con persona diversa dall'ex coniuge, egli assume certamente un rischio in relazione alle successive vicende della famiglia di fatto, mettendo in conto la possibilità che il rapporto con il convivente abbia a cessare, tanto più che il coniuge da cui ha divorziato (o separato) avrebbe ragione di confidare nell'esonero definitivo da ogni suo obbligo di natura economia, senza che la dissoluzione della famiglia di fatto dell'ex coniuge possa far rivivere l'obbligo, per il coniuge divorziato (o separato), di erogare alcun assegno di divorzio (o di separazione)” (Cass. civ. sez I. 3 aprile
2015 n. 6855).
Ritiene pertanto il Tribunale che la scelta della CP_1 di costituire con uomo diverso dall'ex coniuge un nuovo aggregato familiare, consolidato e rafforzato dalla nascita di un figlio, escluda il suo diritto di percepire l'assegno di mantenimento.
4 Ciò premesso, non può comunque non sottolinearsi, per completezza di motivazione che, ai sensi dell'art.5 c.VI L
1°.12.1970 n.898, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, all'assegno divorzile va attribuita, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativa- compensativa, atteso che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al sacrificio delle aspettative professionali subito per la scelta condivisa che uno solo dei coniugi si dedicasse esclusivamente alla famiglia (Cass.civ. sez.un.
11.07.2018 n.18287; nello stesso senso Cass.civ. sez.I
17.04.2019 n.10782, Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10781).
E' inoltre onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art.5 su citato, primo fra tutti la
5 inadeguatezza (da intendersi nel senso su esposto) dei mezzi economici e l'impossibilità di procurarseli (in tal senso, sull'onere della prova, Cass.civ. sez.VI 22.05.2019 n.13902,
Cass.civ. sez.I 17.04.2019 n.10782, Cass.civ. sez.I
13.07.2017 n. 1682, Cass.civ. sez.I 10.05.2017 n.11504).
Ciò premesso, osserva il collegio che nella fattispecie la non ha dimostrato la mancanza e l'impossibilità di CP_1 procurarsi redditi “adeguati” al contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e al correlativo sacrificio delle proprie aspettative professionali che avrebbe subito per scelta condivisa con il marito.
Nello specifico, la convenuta non ha infatti provato (e neppure chiesto di provare con indicazione di fatti circostanziati e specifici) che la sua attuale condizione lavorativa sia stata determinata da un sacrificio delle sue aspettative professionali frutto di una scelta concordata con il durante il matrimonio, né quale contributo Pt_1 effettivo abbia fornito al menage familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, sacrificio e contributo che sono (si ribadisce) i parametri per determinare il possesso o meno di mezzi “adeguati”.
Va a tal proposito evidenziata la inammissibilità della prova per testi richiesta dalla difesa della atteso che CP_1 la circostanza n. 3 della memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 2, unica finalizzata a provare la sua rinunzia concordata ad espletare attività lavorativa nel corso del matrimonio, appare palesemente generica, priva di ogni riferimento a fatti circostanziati, rimettendo ai testi apprezzamenti e valutazioni del tutto inammissibili in sede di prova orale.
Al contrario, dagli atti di causa sono emersi elementi di valutazione dai quali desumere la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello assegno divorzile, atteso che la
6 convenuta, appena trentatreenne al momento della separazione consensuale, risulta aver regolarmente espletato attività lavorativa sino all'anno 2010 ed aver avuto, nel corso dei circa cinque anni trascorsi dalla separazione, per età, condizioni di salute e comprovata attitudine al lavoro, sufficienti possibilità di reperire un proprio stabile impiego e di rendersi quindi economicamente indipendente.
Va a tal proposito evidenziato che le modeste patologie esposte dalla difesa della convenuta non hanno comportato il riconoscimento a suo carico di alcun tipo di invalidità civile, neppure minima.
L'esclusione dell'assegno di divorzio priva la convenuta di ogni diritto sul TFR percepito dal ricorrente.
Passando alla problematica relativa al regime di affidamento e di collocazione della figlia minore , attenendosi al Per_1 costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene il collegio di dover regolare il suo l'affidamento in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge
8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Confermato il regime di affidamento, è altresì opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza della figlia con la madre, non essendovi comprovate ragioni per procedere alla sua revisione.
7 In ordine al diritto di visita, può prevedersi il diritto del padre di incontrare la figlia il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16 alle ore 20 ed il primo e terzo weekend del mese dalle ore 11 del sabato alle ore 20 della domenica, precisando che nelle settimane in cui è previsto il pernotto del sabato sarà escluso il diritto di visita del venerdì; per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo mediante accordi da raggiungersi entro il mese di giugno, per una settimana durante il periodo natalizio (dal
23.12.al 30.12 ovvero dal 31.12 al 6.1) e, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
La collocazione della figlia presso la madre giustifica l'assegnazione in favore di quest'ultima della casa coniugale sita in Taranto alla via Argentina n. 9.
Osserva a tal proposito il collegio la palese tardività della istanza di revoca dell'assegnazione della casa coniugale formalizzata dalla difesa del ricorrente appena due giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rilevando comunque che la relazione investigativa allegata alla memoria del 27.5.2024 non appare in alcun modo idonea a provare l'abbandono da parte della della casa CP_1 coniugale, avendo essa potuto documentare, in maniera tra l'altro frammentaria e saltuaria, eventi poco significativi accaduti in lassi orari e temporali inevitabilmente brevi, del tutto insufficienti a documentare il definitivo e duraturo trasferimento della convenuta in un'altra abitazione.
Quanto all'assegno di mantenimento per la prole, premesso che il ricorrente percepisce reddito regolare quale operaio dipendente della ex Ilva s.p.a., valutate le attuali esigenze di vita e di relazione della figlia , oggi tredicenne, Per_1 da ritenersi accresciute rispetto all'epoca della separazione, ritiene equo il Tribunale determinare in euro
8 400,00 l'entità della somma mensile che il dovrà Pt_1 versare alla a titolo di assegno di mantenimento. CP_1
L'assegno unico sarà percepito dalle parti come per legge.
L'attore dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse della figlia, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile, così come analiticamente indicate dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Taranto il 21.5.2012 (atto n. 19 Parte
I, anno 2012) da nato a [...] il Parte_1
06.01.1982, e nata a [...] il Controparte_1
29.04.1986;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori Per_1
con collocazione presso la madre alla quale assegna la casa coniugale;
3) riconosce il diritto ed il dovere del di Pt_1
incontrare la figlia il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16 alle ore 20 ed il primo e terzo
9 weekend del mese dalle ore 11 del sabato alle ore 20
della domenica, precisando che nelle settimane in cui
è previsto il pernotto del sabato sarà escluso il diritto di vista del venerdì; per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo mediante accordi da raggiungersi tra le parti entro il mese di giugno,
per una settimana durante il periodo natalizio (dal
23.12.al 30.12 ovvero dal 31.12 al 6.1) e, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ovvero il Lunedì
dell'Angelo;
4) pone a carico del l'obbligo di versare alla Pt_1
la somma mensile di euro 400,00 a titolo di CP_1
assegno di mantenimento per la figlia minore;
Per_1
oltre alla rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie così come specificate in motivazione;
assegno unico come per legge;
5) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
6) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 27.12.24.
Il Presidente estensore
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