Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 678
Articolo 2
Versione
22 settembre 1950
Art. 1.
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, di cui all' art. 9 della legge 31 ottobre 1949, n. 785 , e' aumentato di lire 351.123.000 per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza disposti dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 29 aprile 1949, n. 221 .
Entrata in vigore il 22 settembre 1950