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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5570 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26225/2022 R.G., riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 11.03.2025, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti dall'Avv. Paolo Minucci (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Napoli al Viale Gramsci n. 19, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: Email_1
PARTE ATTRICE
Contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore con sede legale in Roma alla Via Castel Romano n. CP_2
200, P. Iva n. rappresentata e difesa, come da procura in atti, P.IVA_1
dall' Avv. Claudia Noviello (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio di Napoli, Piazza Medaglie d'Oro n. 15, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: Email_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051 c.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 11.03.2025, per parte attrice, l'Avv. Gennaro De Fazio, per delega dell'Avv. Minucci, si riportava integralmente ai propri scritti difensivi nonché alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio chiedendo l'integrale accoglimento della domanda come proposta nell'atto di citazione e nelle successive difese, impugnando le avverse conclusioni e chiedendo che la causa venga spedita a sentenza con i termini dell'art. 190
c.p.c. con vittoria di spese ed onorari;
anche l'Avv. Daniela Marone, per delega dell'Avv. Claudia Noviello per si riportava ai Controparte_3
propri scritti difensivi.
Il Giudice riservava, dunque, la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi a questo Tribunale, in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante pro tempore, per ivi sentirvi dichiarare la responsabilità di predetta società nella produzione dell'evento dedotto in lite e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno.
Precisamente, deduceva l'attrice che:
1. il giorno 7 agosto 2022, alle ore 13 circa, l'istante, che si trovava per motivi di svago in Roma all'interno del parco divertimenti denominato Cinecittà
World, nell'usufruire di un'attrazione messa al servizio degli utenti, denominata “ ”, riportava lesioni personali;
Parte_2
2 2. che, segnatamente, detto gioco consisteva nel salire una scala posta al servizio di un gonfiabile, per poi lanciarsi su quest'ultimo;
3. la una volta eseguito ciò, a causa di un'insufficiente insufflazione Pt_1
del gonfiabile, batteva con il piede sinistro sul pavimento sottostante e riportava la frattura del malleolo;
4. pertanto, doveva far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Pomezia, ove veniva immediatamente trasportata, i quali riscontravano la suddetta lesione con una prognosi di trenta giorni;
5. l'odierna istante è poi rimasta lungamente degente ed inabile ad attendere alle proprie occupazioni ed è, in seguito, guarita con postumi permanenti, incidenti, oltre che sul piano meramente biologico, anche su molteplici interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica;
6. inoltre, la ha sostenuto spese per cure mediche e riabilitative Pt_1
nonché per medicinali e per trasporti;
7. infine, l'intero nucleo familiare della è stato costretto a rinunciare Pt_1
forzatamente alle tanto attese vacanze estive;
8. la responsabilità nella produzione del narrato evento è da ascrivere a
Cinecittà World per evidente violazione dell'art. 1218 c.c. nonché dell'art. 2051 c.c..
10. L'attrice, tanto brevemente premesso, citava in giudizio la convenuta società al fine di sentir affermare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di essa dichiarata e, per l'effetto, Controparte_4
sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali da liquidare con la relativa condanna, nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge, con vittoria di spese, competenze ed onorario con attribuzione al procuratore dichiaratosi
3 anticipatario.
11. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 26225/2022, in data 09.03.2023, si costituiva in giudizio la a mezzo Controparte_3
di comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo, poiché infondato in fatto e diritto.
In particolare, la difesa della convenuta società eccepiva che alcuna responsabilità poteva essere attribuita alla struttura in ordine all'infortunio occorso alla operando una diversa ricostruzione del fatto Parte_1
storico, atteso che parte attrice, nell'apprestarsi ad utilizzare l'attrazione, lo faceva in modo del tutto difforme e non coerente non solo con la spiegazione fornita dal responsabile dell'attrazione , ma anche con il Persona_1
regolamento ivi affisso per il suo utilizzo.
Ancora, la difesa della in merito al corretto Controparte_3 funzionamento dell'attrazione “ ”, evidenziava come le attrazioni Parte_2
presenti nel parco sono manutenute regolarmente e collaudate secondo rigidi protocolli di sicurezza, pertanto, al momento del verificarsi dell'evento, il
“ ” era perfettamente funzionante come risulta dalla copiosa Parte_2
documentazione in atti.
Per tali ragioni, dunque, la convenuta società negava ogni addebito di responsabilità, deducendo che la stessa potesse essere piuttosto ascritta ad una condotta della la quale, lanciandosi dall'attrazione “ Parte_1 Pt_2
”, avrebbe dovuto prestare la necessaria attenzione, così come indicato
[...] nei cartelli posizionati in prossimità dell'attrazione e, pertanto, l'imprudenza dell'attrice, nella ricostruzione difensiva della società convenuta, era idonea a recidere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Infine, la convenuta rilevava che la pretesa economica Controparte_3
4 vantata dall'attrice risultava eccessiva rispetto alla effettiva entità del danno lamentato e ne domandava, in via gradata, la riformulazione.
12. Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 vi comma c.p.c, veniva ammessa la prova testimoniale e disposta CTU medico legale.
All'udienza del 11.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex. art. 190 c.p.c.
13. In punto di diritto, deve osservarsi che parte attrice ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. di parte convenuta. È, quindi, utile richiamare brevemente i principi applicabili al caso in esame, per poi esaminare le risultanze istruttorie alla luce di tali principi. Parte convenuta, in quanto custode, in ossequio all'art. 2051 c.c., è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito. È, quindi, prevista una presunzione di responsabilità in relazione ai sinistri causati. Tale responsabilità, tuttavia, è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe o che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
Il 2051 c.c. è certamente una fattispecie di responsabilità c.d. oggettiva ma giammai potrebbe configurare una responsabilità presunta iuris et de iure, di tal che, la circostanza che sussista un rapporto di custodia tra la res ed il preteso danneggiante non solleva l'attore dalla puntuale dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Ancora, la più recente giurisprudenza, in relazione al nesso di causalità, si è
5 così espressa: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass.
Ord. 20943/2022).
Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni oggetto dell'altrui custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 5910 del
11.03.2011; Cass. n. 7125 del 21.03.2023; Cass. 2075 del 13/02/2002).
La presunzione è, infatti, collegata al rapporto di custodia ed è limitata ai danni prodotti dalla cosa nell'estrinsecazione del dinamismo di cui è dotata o per l'interazione di altri fattori causali, che la forniscono del dinamismo di cui manca.
Il criterio di imputazione è costituito dal rapporto oggettivo di custodia, sul quale la giurisprudenza costruisce il dovere di vigilare e tenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danno a terzi (Cass. 14.6.1999 n. 5885).
Il meccanismo della presunzione postula la prova - che fa carico al
6 danneggiato- del nesso causale fra la cosa custodita ed il danno: il contenuto della prova deve essere relazionato alla presunzione, per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare che l'evento lesivo si pone nella normale linea evolutiva del dinamismo originario o acquisito della cosa custodita (Cass.
6.8.1997 n. 7276).
Il limite della responsabilità è costituito dal caso fortuito esteso fino a comprendere il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (Cass. 11.6.1998 n. 5796) ed il relativo onere probatorio fa carico al custode.
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del
11.05.2017).
In particolare, è stato affermato che, pur in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a
7 quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del 18.07.2023).
In sintesi, in ordine al riparto dell'onere della prova, occorre affermare che: da un lato, il danneggiato deve provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass.
n. 25243/2006, n. 9754/2005, n. 6767/2001 e n. 2331/2001), ovvero, che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. civ. n. 858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve, quindi presentarsi come "causa" dell'incidente e non come mera "occasione" dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 584/2001 e n. 7276/1997).
Dall'altro lato,il presunto danneggiante, per sottrarsi da responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, che coincide con "l'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
28811/2008 e n. 11227/2008)".
In tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in ordine al caso fortuito, che esso può essere costituito anche dal fatto del danneggiato, che è idoneo a interrompere il nesso di derivazione causale e a porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso anche quando non sia né eccezionale né imprevedibile, tenendo conto del ragionevole obbligo di cautela e attenzione esigibile dalla vittima in applicazione del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost (ex plurimis cfr.
8 Cass. n.
8777/2019; Cass. n. 9640/2018).
Occorre, quindi, valutare se, alla luce dei principi sopra esposti e degli esiti dell'istruttoria, nel caso concreto, possa ritenersi provato che il sinistro occorso alla sia stato determinato dalle cattive condizioni di Parte_1 manutenzione dell'attrazione “ ” della convenuta o da altra causa Parte_2
non imputabile alla stessa.
In particolare, parte attrice ha attribuito la responsabilità dell'evento alla convenuta società a causa di una insufficiente insufflazione del cuscino, per cui, una volta atterrata su quest'ultimo, batteva con il piede sinistro sul sottostante selciato e riportava la frattura del malleolo sinistro.
Si è rammentato, innanzi, come anche la più accorsata giurisprudenza riconosca che il bene oggetto di custodia debba manifestare, per le sue qualità anche contingenti, una lesività, ossia un'attitudine a ledere beni giuridici rilevanti di chi può con questo venire in contatto.
Orbene, tale caratteristica non sembra riscontrarsi nella fattispecie in esame, posto che dalle stesse dichiarazioni rese dal testimone di parte attrice e dai fotogrammi del video che il teste escusso, marito dell'istante, ha mostrato Testimone_1
durante la prova testimoniale al G.I (i fotogrammi sono stati acquisiti, costituendo gli stessi “mera esplicazione dei fatti riferiti dal testimone”) si evince che ha utilizzato l'attrazione “ ” in modo Parte_1 Parte_2
inappropriato, non osservando le dovute cautele e la dovuta prudenza nella modalità del salto che doveva avvenire con le braccia conserte al petto ed alzando le gambe al momento della discesa, tuffandosi da seduta, e, dunque con le gambe alzate.
Le immagini tratte dal video e che sono state acquisite nel giudizio sono
9 dirimenti e rilevanti, invero, dalle stesse, emerge che la si è Parte_1
tuffata, lanciandosi dall'attrazione, in totale spregio alle regole contenute nel regolamento dell'attrazione, con le braccia lungo il corpo (e non conserte al petto) ed in piedi (dunque non da seduta come da regolamento ed indicazioni); regolamento che è stato accettato automaticamente dalla all'atto Pt_1 dell'acquisto del biglietto, come emerge da documentazione in atti.
Giova, ricordare che nel regolamento, si legge espressamente: “fermo restando le limitazioni di altezza previste, trattandosi di un'attrazione a caduta libera, gli ospiti che decidono di utilizzarla dichiarano di saltare a propria e totale responsabilità, manlevando da ogni Controparte_3
responsabilità di qualsiasi genere in merito all'utilizzo dell'attrazione stessa” (Regolamento di allegato alla comparsa di Controparte_3
costituzione della società del 09.03.2023).
Né può sottacersi, peraltro, che qualsiasi soggetto dotato di media avvedutezza, mentre effettua un salto in un'attrazione denominata “ Pt_2
”, per di più, al fine di incoraggiare la figlia ad utilizzare la giostra e
[...]
mostrarle la modalità corretta del salto, come riferito espressamente dal teste escusso, marito dell'istante, avrebbe dovuto attenersi alle regole indicate dal responsabile dell'attrazione e trascritte nei cartelli posti in prossimità dell'attrazione stessa.
Anche gli esiti dell'istruttoria confermano tale ricostruzione.
Ed invero, l'unico teste di parte attrice escusso all'udienza del 02.07.2024, è stato il marito dell'attrice, , il quale così dichiarava: “io e mia Testimone_1
moglie siamo in regime di separazione dei beni, conosco i fatti di causa perché, quando si è verificato l'incidente il 7 agosto 2022 intorno all'ora di pranzo io ero insieme a mia moglie e ai bambini. L'incidente si è verificato presso il parco divertimenti di Cinecittà World, mia moglie insieme a mia
10 figlia decise di provare il gioco denominato salto pazzo, che Per_2
consisteva nel saltare su un gonfiabile come fanno i vigili del fuoco durante le loro esercitazioni. Andò prima mia figlia, la quale però ebbe paura e non si lanciò, mia moglie invece per dare coraggio alla bambina volle provare il lancio e lo fece ad altezza intermedia (vi erano infatti 3 diversi livelli e mia moglie si lanciò da quello di mezzo) mia moglie si lanciò e sprofondò nel gonfiabile che a mio parere non era gonfiato adeguatamente. Non vi erano altre persone e questa fu una delle ragioni che ci indusse a scegliere quel gioco, mia moglie nel saltare sprofondò nel gonfiabile. Io ripresi la scena con il mio telefonino e sono in possesso del relativo video, confermo che le immagini riprodotte nel presente verbale, acquisite dal video in mio possesso, riproducono esattamente ciò che è accaduto quel giorno e raffigurano mia moglie che salta sul gonfiabile e che sprofonda in esso. L'ultima foto raffigura il momento in cui mia moglie dopo essere caduta è rimbalzata sul gonfiabile, risalendo, confermo che mia moglie è rimbalzata sul gonfiabile.
A mio parere ha toccato terra, cioè, è andata a sbattere contro la superficie solida del suolo e poi è risalita. Ovviamente è una mia valutazione (quella che mia moglie ha sbattuto a terra con il piede) che ho fatto guardandola saltare sul gonfiabile, sono stato io poi ad aiutare mia moglie ad uscire dal gonfiabile perché non riusciva a muoversi. Io non sono salito sul gonfiabile, ma l'ho tirata fuori. Successivamente è intervenuta l'autoambulanza che ho chiamato io a causa delle lesioni subite da mia moglie”.
Il marito dell'attrice nulla ha riferito circa le modalità del salto dell'attrice sul gonfiabile, ma ha solamente precisato che, a suo parere, non era adeguatamente gonfio.
Tuttavia, tali dichiarazioni risultano sconfessate dal teste di parte convenuta, escusso alla medesima udienza veniva escusso anche il teste di parte
11 convenuta , di professione studente, il quale così dichiarava: Tes_2
“ero dipendente di Cinecittà World all'epoca dei fatti, io ero addetto all'attrazione, cioè, avevo il compito di fa salire le persone in un determinato modo sull'attrazione e quindi di dare le necessarie istruzioni per eseguire il gioco, io oltre ai compiti di cui ho detto prima avevo anche l'ulteriore compito di accendere il gioco e di alzare un pulsante che permetteva il gonfiaggio del materasso sul quale poi si lanciavano i giocatori.
Il gonfiaggio era automatico io dovevo solo azionare il pulsante, c'è un determinato modo di lanciarsi dal trampolino per atterrare sul gonfiabile. Io facevo vedere visivamente alle persone come lanciarsi. Non è possibile lanciarsi a testa in giù. Non ci si può saltare a candela. Occorre saltare in una maniera prestabilita. In particolare, è necessario che le braccia siano incrociate sul petto e che la persona che salta nel cadere sul gonfiabile deve alzare le gambe e cadere da seduta, io ero presente quando si Parte_1
infortunò utilizzando il gioco, non ricordo se la signora fosse da sola Pt_1
o insieme ad un altro gruppo di persone. Io di solito facevo entrare le persone in gruppo e spiegavo le modalità secondo cui lanciarsi. Io spiego sempre come lanciarsi. Non ricordo però la signora fisicamente, se non sbaglio, la donna che si vede nelle foto a verbale è la signora e posso dire che Pt_1
quello è un modo sbagliato di lanciarsi perché nella foto che si vede, la nr. 1, si lancia, come si dice “a candela”, le istruzioni per il gioco le fornivo io oralmente, ma ci sono anche le istruzioni scritte all'ingresso dell'attrazione”.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e degli esiti dell'istruttoria svolta, deve ritenersi integrato, nel caso di specie, il caso fortuito, correlato alla condotta della danneggiata, tale da recidere il nesso di causalità.
Ed invero, il teste di parte convenuta, , ha evidenziato che: Persona_1
- l'attrazione “ ” non presentava anomalie o difetti in grado di Parte_2
12 determinare pericoli;
“il gonfiaggio era automatico (-riferiva, infatti, il teste:
“io dovevo solo azionare il pulsante”);
- che, nonostante le espresse indicazioni fornite, l'odierna istante Pt_1
si era lanciata nel modo sbagliato. Al riguardo, il teste ha specificato
[...]
che “c'è un determinato modo di lanciarsi dal trampolino per atterrare sul gonfiabile. Io facevo vedere visivamente alle persone come lanciarsi. Non è possibile lanciarsi a testa in giù. Non ci si può saltare a candela, occorre saltare in una maniera prestabilita. In particolare, è necessario che le braccia siano incrociate sul petto e che la persona che salta nel cadere sul gonfiabile deve alzare le gambe e cadere da seduta”.
Nulla di tutto ciò è stato effettuato dall'odierna istante, la quale in violazione delle più elementari norme di prudenza, nell'utilizzare l'attrazione messa a disposizione dalla convenuta società, eseguiva il salto in modo errato e/o comunque in una modalità non consona alle indicazioni ricevute.
Ancora, allegata alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta società del 09.03.2023, vi è il collaudo ed il corretto montaggio dell'attrazione
Free Fall codice identificativo 058091-077/2020, datata 02.08.2022 (pochi giorni prima del sinistro per cui è causa verificatosi il 07.08.2022); risulta, dunque, provato che il gonfiabile era stato sottoposto a verifica e collaudo, dai quali, non è emerso alcun elemento che possa far ricondurre la caduta ad una situazione di evidente pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno. Ancora, risulta agli atti la dichiarazione di conformità della base gonfiabile dell'attrazione per cui è causa, dichiarazione sottoscritta dal l.r.p.t. della il Controparte_5
quale dichiara sotto la propria responsabilità che la “base gonfiabile” dell'attrazione viaggiante denominata Free Fall (caduta libera) tipo Montagna
d'aria, è conforme alle seguenti norme:
13 - UNI EN 14960:2019 "Attrezzature da gioco gonfiabili. Requisiti di sicurezza e metodi di prova ".
- EN 13814:2005 “Macchine e strutture per fiere e parchi divertimento
– Sicurezza”.
Va osservato che, da ultimo, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
18/11/2024, n. 29639) ha ribadito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani) caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.
(basta la colpa del leso, non occorrendo la abnormità, eccezionalità, imprevedibilità o eccezionalità del suo comportamento: così Cass.
20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento dannoso (Cass. 09/07/2023 n. 26142)”.
Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la
14 responsabilità del custode (C. 30394/2023; C., ord., 6554/2021; C.
4279/2008).
Come ha significativamente ribadito la più recente giurisprudenza, infatti: “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n.
20986).
Neppure si ritiene possibile – ed in effetti le stesse parti del presente giudizio non vi fanno riferimento alcuno – sussumere la fattispecie sotto l'ipotesi di responsabilità da attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., posto che quest'ultima disposizione riguarda tutte quelle attività che sono destinate a provocare danni con un grado di probabilità molto alto, ma che sono considerate lecite a causa della loro utilità sociale.
Non è possibile attribuire tale caratteristica all'attività svolta dalla convenuta ma, ancora, giammai potrebbe ritenersi attività pericolosa l'atto produttivo dell'evento dannoso che ci occupa, lo stesso sostanziandosi nel salto in un'attrazione all'interno di un parco giochi.
Tanto affermato in ordine alla fattispecie così come inquadrata nell'alveo normativo della responsabilità da cose in custodia, non può che valere, a maggior ragione, per il regime di responsabilità aquiliana ai sensi degli artt.
2043 c.c. e 2059 c.c.
E invero, è pacifico in giurisprudenza – oltre che dal tenore letterale delle norme – come la prova di tali forme di responsabilità ricada tra gli sforzi che deve compiere il creditore danneggiato, il quale è onerato della dimostrazione
15 di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, incluso l'elemento psicologico del dolo o della colpa che manca, invece, nelle forme di responsabilità obiettiva, tra le quali rientra l'art. 2051 c.c. Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata. Non rileva, tra l'altro, l'avvenuto espletamento della ctu in corso di causa, atteso che nulla, il ctu, ha potuto verificare circa la ricostruzione del nesso di causalità della caduta.
14. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, della obiettiva controvertibilità dei fatti, della circostanza che la statuizione è stata resa possibile solo dall'esito degli approfondimenti tecnici effettuati, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, ivi comprese le spese di ctu medico-legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro in persona Parte_1 Controparte_3
del l.r.p.t., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Compensa le spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di ctu.
Napoli, così deciso il 04/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26225/2022 R.G., riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 11.03.2025, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti dall'Avv. Paolo Minucci (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Napoli al Viale Gramsci n. 19, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: Email_1
PARTE ATTRICE
Contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore con sede legale in Roma alla Via Castel Romano n. CP_2
200, P. Iva n. rappresentata e difesa, come da procura in atti, P.IVA_1
dall' Avv. Claudia Noviello (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio di Napoli, Piazza Medaglie d'Oro n. 15, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: Email_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051 c.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 11.03.2025, per parte attrice, l'Avv. Gennaro De Fazio, per delega dell'Avv. Minucci, si riportava integralmente ai propri scritti difensivi nonché alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio chiedendo l'integrale accoglimento della domanda come proposta nell'atto di citazione e nelle successive difese, impugnando le avverse conclusioni e chiedendo che la causa venga spedita a sentenza con i termini dell'art. 190
c.p.c. con vittoria di spese ed onorari;
anche l'Avv. Daniela Marone, per delega dell'Avv. Claudia Noviello per si riportava ai Controparte_3
propri scritti difensivi.
Il Giudice riservava, dunque, la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi a questo Tribunale, in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante pro tempore, per ivi sentirvi dichiarare la responsabilità di predetta società nella produzione dell'evento dedotto in lite e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno.
Precisamente, deduceva l'attrice che:
1. il giorno 7 agosto 2022, alle ore 13 circa, l'istante, che si trovava per motivi di svago in Roma all'interno del parco divertimenti denominato Cinecittà
World, nell'usufruire di un'attrazione messa al servizio degli utenti, denominata “ ”, riportava lesioni personali;
Parte_2
2 2. che, segnatamente, detto gioco consisteva nel salire una scala posta al servizio di un gonfiabile, per poi lanciarsi su quest'ultimo;
3. la una volta eseguito ciò, a causa di un'insufficiente insufflazione Pt_1
del gonfiabile, batteva con il piede sinistro sul pavimento sottostante e riportava la frattura del malleolo;
4. pertanto, doveva far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Pomezia, ove veniva immediatamente trasportata, i quali riscontravano la suddetta lesione con una prognosi di trenta giorni;
5. l'odierna istante è poi rimasta lungamente degente ed inabile ad attendere alle proprie occupazioni ed è, in seguito, guarita con postumi permanenti, incidenti, oltre che sul piano meramente biologico, anche su molteplici interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica;
6. inoltre, la ha sostenuto spese per cure mediche e riabilitative Pt_1
nonché per medicinali e per trasporti;
7. infine, l'intero nucleo familiare della è stato costretto a rinunciare Pt_1
forzatamente alle tanto attese vacanze estive;
8. la responsabilità nella produzione del narrato evento è da ascrivere a
Cinecittà World per evidente violazione dell'art. 1218 c.c. nonché dell'art. 2051 c.c..
10. L'attrice, tanto brevemente premesso, citava in giudizio la convenuta società al fine di sentir affermare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di essa dichiarata e, per l'effetto, Controparte_4
sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali da liquidare con la relativa condanna, nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge, con vittoria di spese, competenze ed onorario con attribuzione al procuratore dichiaratosi
3 anticipatario.
11. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 26225/2022, in data 09.03.2023, si costituiva in giudizio la a mezzo Controparte_3
di comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo, poiché infondato in fatto e diritto.
In particolare, la difesa della convenuta società eccepiva che alcuna responsabilità poteva essere attribuita alla struttura in ordine all'infortunio occorso alla operando una diversa ricostruzione del fatto Parte_1
storico, atteso che parte attrice, nell'apprestarsi ad utilizzare l'attrazione, lo faceva in modo del tutto difforme e non coerente non solo con la spiegazione fornita dal responsabile dell'attrazione , ma anche con il Persona_1
regolamento ivi affisso per il suo utilizzo.
Ancora, la difesa della in merito al corretto Controparte_3 funzionamento dell'attrazione “ ”, evidenziava come le attrazioni Parte_2
presenti nel parco sono manutenute regolarmente e collaudate secondo rigidi protocolli di sicurezza, pertanto, al momento del verificarsi dell'evento, il
“ ” era perfettamente funzionante come risulta dalla copiosa Parte_2
documentazione in atti.
Per tali ragioni, dunque, la convenuta società negava ogni addebito di responsabilità, deducendo che la stessa potesse essere piuttosto ascritta ad una condotta della la quale, lanciandosi dall'attrazione “ Parte_1 Pt_2
”, avrebbe dovuto prestare la necessaria attenzione, così come indicato
[...] nei cartelli posizionati in prossimità dell'attrazione e, pertanto, l'imprudenza dell'attrice, nella ricostruzione difensiva della società convenuta, era idonea a recidere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Infine, la convenuta rilevava che la pretesa economica Controparte_3
4 vantata dall'attrice risultava eccessiva rispetto alla effettiva entità del danno lamentato e ne domandava, in via gradata, la riformulazione.
12. Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 vi comma c.p.c, veniva ammessa la prova testimoniale e disposta CTU medico legale.
All'udienza del 11.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex. art. 190 c.p.c.
13. In punto di diritto, deve osservarsi che parte attrice ha invocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. di parte convenuta. È, quindi, utile richiamare brevemente i principi applicabili al caso in esame, per poi esaminare le risultanze istruttorie alla luce di tali principi. Parte convenuta, in quanto custode, in ossequio all'art. 2051 c.c., è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito. È, quindi, prevista una presunzione di responsabilità in relazione ai sinistri causati. Tale responsabilità, tuttavia, è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe o che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
Il 2051 c.c. è certamente una fattispecie di responsabilità c.d. oggettiva ma giammai potrebbe configurare una responsabilità presunta iuris et de iure, di tal che, la circostanza che sussista un rapporto di custodia tra la res ed il preteso danneggiante non solleva l'attore dalla puntuale dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Ancora, la più recente giurisprudenza, in relazione al nesso di causalità, si è
5 così espressa: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass.
Ord. 20943/2022).
Affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni oggetto dell'altrui custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 5910 del
11.03.2011; Cass. n. 7125 del 21.03.2023; Cass. 2075 del 13/02/2002).
La presunzione è, infatti, collegata al rapporto di custodia ed è limitata ai danni prodotti dalla cosa nell'estrinsecazione del dinamismo di cui è dotata o per l'interazione di altri fattori causali, che la forniscono del dinamismo di cui manca.
Il criterio di imputazione è costituito dal rapporto oggettivo di custodia, sul quale la giurisprudenza costruisce il dovere di vigilare e tenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danno a terzi (Cass. 14.6.1999 n. 5885).
Il meccanismo della presunzione postula la prova - che fa carico al
6 danneggiato- del nesso causale fra la cosa custodita ed il danno: il contenuto della prova deve essere relazionato alla presunzione, per cui il danneggiato è tenuto a dimostrare che l'evento lesivo si pone nella normale linea evolutiva del dinamismo originario o acquisito della cosa custodita (Cass.
6.8.1997 n. 7276).
Il limite della responsabilità è costituito dal caso fortuito esteso fino a comprendere il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (Cass. 11.6.1998 n. 5796) ed il relativo onere probatorio fa carico al custode.
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (Cass. civ. ord. n. 11526 del
11.05.2017).
In particolare, è stato affermato che, pur in presenza di un accertato stato pericoloso del bene in custodia, nel caso in cui sia mancata la prova certa dell'eziologia dell'incidente, il quale potrebbe essere stato causato anche da cause diverse rispetto a
7 quelle prospettate dalla parte danneggiata, la domanda deve essere rigettata, non risultando integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa ed il danno (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del 18.07.2023).
In sintesi, in ordine al riparto dell'onere della prova, occorre affermare che: da un lato, il danneggiato deve provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass.
n. 25243/2006, n. 9754/2005, n. 6767/2001 e n. 2331/2001), ovvero, che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. civ. n. 858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve, quindi presentarsi come "causa" dell'incidente e non come mera "occasione" dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 584/2001 e n. 7276/1997).
Dall'altro lato,il presunto danneggiante, per sottrarsi da responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, che coincide con "l'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
28811/2008 e n. 11227/2008)".
In tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in ordine al caso fortuito, che esso può essere costituito anche dal fatto del danneggiato, che è idoneo a interrompere il nesso di derivazione causale e a porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso anche quando non sia né eccezionale né imprevedibile, tenendo conto del ragionevole obbligo di cautela e attenzione esigibile dalla vittima in applicazione del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost (ex plurimis cfr.
8 Cass. n.
8777/2019; Cass. n. 9640/2018).
Occorre, quindi, valutare se, alla luce dei principi sopra esposti e degli esiti dell'istruttoria, nel caso concreto, possa ritenersi provato che il sinistro occorso alla sia stato determinato dalle cattive condizioni di Parte_1 manutenzione dell'attrazione “ ” della convenuta o da altra causa Parte_2
non imputabile alla stessa.
In particolare, parte attrice ha attribuito la responsabilità dell'evento alla convenuta società a causa di una insufficiente insufflazione del cuscino, per cui, una volta atterrata su quest'ultimo, batteva con il piede sinistro sul sottostante selciato e riportava la frattura del malleolo sinistro.
Si è rammentato, innanzi, come anche la più accorsata giurisprudenza riconosca che il bene oggetto di custodia debba manifestare, per le sue qualità anche contingenti, una lesività, ossia un'attitudine a ledere beni giuridici rilevanti di chi può con questo venire in contatto.
Orbene, tale caratteristica non sembra riscontrarsi nella fattispecie in esame, posto che dalle stesse dichiarazioni rese dal testimone di parte attrice e dai fotogrammi del video che il teste escusso, marito dell'istante, ha mostrato Testimone_1
durante la prova testimoniale al G.I (i fotogrammi sono stati acquisiti, costituendo gli stessi “mera esplicazione dei fatti riferiti dal testimone”) si evince che ha utilizzato l'attrazione “ ” in modo Parte_1 Parte_2
inappropriato, non osservando le dovute cautele e la dovuta prudenza nella modalità del salto che doveva avvenire con le braccia conserte al petto ed alzando le gambe al momento della discesa, tuffandosi da seduta, e, dunque con le gambe alzate.
Le immagini tratte dal video e che sono state acquisite nel giudizio sono
9 dirimenti e rilevanti, invero, dalle stesse, emerge che la si è Parte_1
tuffata, lanciandosi dall'attrazione, in totale spregio alle regole contenute nel regolamento dell'attrazione, con le braccia lungo il corpo (e non conserte al petto) ed in piedi (dunque non da seduta come da regolamento ed indicazioni); regolamento che è stato accettato automaticamente dalla all'atto Pt_1 dell'acquisto del biglietto, come emerge da documentazione in atti.
Giova, ricordare che nel regolamento, si legge espressamente: “fermo restando le limitazioni di altezza previste, trattandosi di un'attrazione a caduta libera, gli ospiti che decidono di utilizzarla dichiarano di saltare a propria e totale responsabilità, manlevando da ogni Controparte_3
responsabilità di qualsiasi genere in merito all'utilizzo dell'attrazione stessa” (Regolamento di allegato alla comparsa di Controparte_3
costituzione della società del 09.03.2023).
Né può sottacersi, peraltro, che qualsiasi soggetto dotato di media avvedutezza, mentre effettua un salto in un'attrazione denominata “ Pt_2
”, per di più, al fine di incoraggiare la figlia ad utilizzare la giostra e
[...]
mostrarle la modalità corretta del salto, come riferito espressamente dal teste escusso, marito dell'istante, avrebbe dovuto attenersi alle regole indicate dal responsabile dell'attrazione e trascritte nei cartelli posti in prossimità dell'attrazione stessa.
Anche gli esiti dell'istruttoria confermano tale ricostruzione.
Ed invero, l'unico teste di parte attrice escusso all'udienza del 02.07.2024, è stato il marito dell'attrice, , il quale così dichiarava: “io e mia Testimone_1
moglie siamo in regime di separazione dei beni, conosco i fatti di causa perché, quando si è verificato l'incidente il 7 agosto 2022 intorno all'ora di pranzo io ero insieme a mia moglie e ai bambini. L'incidente si è verificato presso il parco divertimenti di Cinecittà World, mia moglie insieme a mia
10 figlia decise di provare il gioco denominato salto pazzo, che Per_2
consisteva nel saltare su un gonfiabile come fanno i vigili del fuoco durante le loro esercitazioni. Andò prima mia figlia, la quale però ebbe paura e non si lanciò, mia moglie invece per dare coraggio alla bambina volle provare il lancio e lo fece ad altezza intermedia (vi erano infatti 3 diversi livelli e mia moglie si lanciò da quello di mezzo) mia moglie si lanciò e sprofondò nel gonfiabile che a mio parere non era gonfiato adeguatamente. Non vi erano altre persone e questa fu una delle ragioni che ci indusse a scegliere quel gioco, mia moglie nel saltare sprofondò nel gonfiabile. Io ripresi la scena con il mio telefonino e sono in possesso del relativo video, confermo che le immagini riprodotte nel presente verbale, acquisite dal video in mio possesso, riproducono esattamente ciò che è accaduto quel giorno e raffigurano mia moglie che salta sul gonfiabile e che sprofonda in esso. L'ultima foto raffigura il momento in cui mia moglie dopo essere caduta è rimbalzata sul gonfiabile, risalendo, confermo che mia moglie è rimbalzata sul gonfiabile.
A mio parere ha toccato terra, cioè, è andata a sbattere contro la superficie solida del suolo e poi è risalita. Ovviamente è una mia valutazione (quella che mia moglie ha sbattuto a terra con il piede) che ho fatto guardandola saltare sul gonfiabile, sono stato io poi ad aiutare mia moglie ad uscire dal gonfiabile perché non riusciva a muoversi. Io non sono salito sul gonfiabile, ma l'ho tirata fuori. Successivamente è intervenuta l'autoambulanza che ho chiamato io a causa delle lesioni subite da mia moglie”.
Il marito dell'attrice nulla ha riferito circa le modalità del salto dell'attrice sul gonfiabile, ma ha solamente precisato che, a suo parere, non era adeguatamente gonfio.
Tuttavia, tali dichiarazioni risultano sconfessate dal teste di parte convenuta, escusso alla medesima udienza veniva escusso anche il teste di parte
11 convenuta , di professione studente, il quale così dichiarava: Tes_2
“ero dipendente di Cinecittà World all'epoca dei fatti, io ero addetto all'attrazione, cioè, avevo il compito di fa salire le persone in un determinato modo sull'attrazione e quindi di dare le necessarie istruzioni per eseguire il gioco, io oltre ai compiti di cui ho detto prima avevo anche l'ulteriore compito di accendere il gioco e di alzare un pulsante che permetteva il gonfiaggio del materasso sul quale poi si lanciavano i giocatori.
Il gonfiaggio era automatico io dovevo solo azionare il pulsante, c'è un determinato modo di lanciarsi dal trampolino per atterrare sul gonfiabile. Io facevo vedere visivamente alle persone come lanciarsi. Non è possibile lanciarsi a testa in giù. Non ci si può saltare a candela. Occorre saltare in una maniera prestabilita. In particolare, è necessario che le braccia siano incrociate sul petto e che la persona che salta nel cadere sul gonfiabile deve alzare le gambe e cadere da seduta, io ero presente quando si Parte_1
infortunò utilizzando il gioco, non ricordo se la signora fosse da sola Pt_1
o insieme ad un altro gruppo di persone. Io di solito facevo entrare le persone in gruppo e spiegavo le modalità secondo cui lanciarsi. Io spiego sempre come lanciarsi. Non ricordo però la signora fisicamente, se non sbaglio, la donna che si vede nelle foto a verbale è la signora e posso dire che Pt_1
quello è un modo sbagliato di lanciarsi perché nella foto che si vede, la nr. 1, si lancia, come si dice “a candela”, le istruzioni per il gioco le fornivo io oralmente, ma ci sono anche le istruzioni scritte all'ingresso dell'attrazione”.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e degli esiti dell'istruttoria svolta, deve ritenersi integrato, nel caso di specie, il caso fortuito, correlato alla condotta della danneggiata, tale da recidere il nesso di causalità.
Ed invero, il teste di parte convenuta, , ha evidenziato che: Persona_1
- l'attrazione “ ” non presentava anomalie o difetti in grado di Parte_2
12 determinare pericoli;
“il gonfiaggio era automatico (-riferiva, infatti, il teste:
“io dovevo solo azionare il pulsante”);
- che, nonostante le espresse indicazioni fornite, l'odierna istante Pt_1
si era lanciata nel modo sbagliato. Al riguardo, il teste ha specificato
[...]
che “c'è un determinato modo di lanciarsi dal trampolino per atterrare sul gonfiabile. Io facevo vedere visivamente alle persone come lanciarsi. Non è possibile lanciarsi a testa in giù. Non ci si può saltare a candela, occorre saltare in una maniera prestabilita. In particolare, è necessario che le braccia siano incrociate sul petto e che la persona che salta nel cadere sul gonfiabile deve alzare le gambe e cadere da seduta”.
Nulla di tutto ciò è stato effettuato dall'odierna istante, la quale in violazione delle più elementari norme di prudenza, nell'utilizzare l'attrazione messa a disposizione dalla convenuta società, eseguiva il salto in modo errato e/o comunque in una modalità non consona alle indicazioni ricevute.
Ancora, allegata alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta società del 09.03.2023, vi è il collaudo ed il corretto montaggio dell'attrazione
Free Fall codice identificativo 058091-077/2020, datata 02.08.2022 (pochi giorni prima del sinistro per cui è causa verificatosi il 07.08.2022); risulta, dunque, provato che il gonfiabile era stato sottoposto a verifica e collaudo, dai quali, non è emerso alcun elemento che possa far ricondurre la caduta ad una situazione di evidente pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno. Ancora, risulta agli atti la dichiarazione di conformità della base gonfiabile dell'attrazione per cui è causa, dichiarazione sottoscritta dal l.r.p.t. della il Controparte_5
quale dichiara sotto la propria responsabilità che la “base gonfiabile” dell'attrazione viaggiante denominata Free Fall (caduta libera) tipo Montagna
d'aria, è conforme alle seguenti norme:
13 - UNI EN 14960:2019 "Attrezzature da gioco gonfiabili. Requisiti di sicurezza e metodi di prova ".
- EN 13814:2005 “Macchine e strutture per fiere e parchi divertimento
– Sicurezza”.
Va osservato che, da ultimo, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
18/11/2024, n. 29639) ha ribadito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani) caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.
(basta la colpa del leso, non occorrendo la abnormità, eccezionalità, imprevedibilità o eccezionalità del suo comportamento: così Cass.
20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento dannoso (Cass. 09/07/2023 n. 26142)”.
Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la
14 responsabilità del custode (C. 30394/2023; C., ord., 6554/2021; C.
4279/2008).
Come ha significativamente ribadito la più recente giurisprudenza, infatti: “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n.
20986).
Neppure si ritiene possibile – ed in effetti le stesse parti del presente giudizio non vi fanno riferimento alcuno – sussumere la fattispecie sotto l'ipotesi di responsabilità da attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., posto che quest'ultima disposizione riguarda tutte quelle attività che sono destinate a provocare danni con un grado di probabilità molto alto, ma che sono considerate lecite a causa della loro utilità sociale.
Non è possibile attribuire tale caratteristica all'attività svolta dalla convenuta ma, ancora, giammai potrebbe ritenersi attività pericolosa l'atto produttivo dell'evento dannoso che ci occupa, lo stesso sostanziandosi nel salto in un'attrazione all'interno di un parco giochi.
Tanto affermato in ordine alla fattispecie così come inquadrata nell'alveo normativo della responsabilità da cose in custodia, non può che valere, a maggior ragione, per il regime di responsabilità aquiliana ai sensi degli artt.
2043 c.c. e 2059 c.c.
E invero, è pacifico in giurisprudenza – oltre che dal tenore letterale delle norme – come la prova di tali forme di responsabilità ricada tra gli sforzi che deve compiere il creditore danneggiato, il quale è onerato della dimostrazione
15 di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, incluso l'elemento psicologico del dolo o della colpa che manca, invece, nelle forme di responsabilità obiettiva, tra le quali rientra l'art. 2051 c.c. Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata. Non rileva, tra l'altro, l'avvenuto espletamento della ctu in corso di causa, atteso che nulla, il ctu, ha potuto verificare circa la ricostruzione del nesso di causalità della caduta.
14. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, della obiettiva controvertibilità dei fatti, della circostanza che la statuizione è stata resa possibile solo dall'esito degli approfondimenti tecnici effettuati, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, ivi comprese le spese di ctu medico-legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro in persona Parte_1 Controparte_3
del l.r.p.t., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Compensa le spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di ctu.
Napoli, così deciso il 04/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
16