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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/12/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2591/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
18.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 18.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA EL PR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa MA EL PR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2591/2025 R.G., avente ad oggetto:opposizione ad
1
ordinanza ingiunzione, vertente tra
(C.F.: ), rapp.ta e difesa dall' Avv. Gianfran- Parte_1 C.F._1 co Contestabile ( ) e con lui elett.te dom.ta in Caserta , CodiceFiscale_2 via Tanucci 97, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
E
Controparte_1
[...]
-Appellati contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 18.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attrice, in primo grado, ha proposto opposizione avverso la ingiun- Parte_1 zione fiscale (identificativo n. 55902200000009), emessa in virtù del verbale n.
232164Z/18V del 17.07.2018.
A sostegno della opposizione la ricorrente ha eccepito la mancata ovvero irrituale notifica del verbale, la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della somma, la nullità ed illegittimità della ingiunzione fiscale per l'inosservanza del termine concesso per la sua emissione.
L'attrice ha sostenuto che non ha mai ricevuto la notifica del verbale di contestazio- ne. Inoltre, ha evidenziato che, in ogni caso, il verbale di contestazione avrebbe do- vuto essere notificato entro il termine di 90 gg, ossia entro e non oltre 17 ottobre
2018, mentre la Polizia Municipale del solo in data 29 novembre Controparte_1
2018, quindi fuori termine predetto, provvedeva a consegnare il verbale al messo
Comunale.
Inoltre, ha evidenziato che l'indirizzo al quale sarebbe stata recapitata la comunica- zione e per il quale è stata dichiarata l'irreperibilità risulta in realtà inesistente. Ha concluso : “che il tribunale voglia accogliere il presente appello e riformare Part l'impugnata sentenza n. 1357/2024 del Giudice di Pace di Caserta, dott. Alfredo
2
[...]
, in R.G. 1212/2023, pubblicata il 29/10/2024 e non notificata, e annulla- CP_2 re l'ingiunzione fiscale, ammontante ad € 315,87, codice identificativo atto n.
55902200000009 emesso in data 13/12/2022 e notificato il 25/01/2023 - Per
l'effetto: condannare gli appellati, con il vin- Controparte_3 Controparte_1 colo della solidarietà, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso for- fettario per spese generali , CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio al sotto- scritto procuratore antistatario. - Condannare il Controparte_4
[...
sempre con il vincolo della solidarietà, al risarcimento danni per responsabilità aggravata nella misura che l'ill.mo Tribunale adito riterrà equa e di giustizia.”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia del e del Controparte_1 CP_5
, che non si sono costituiti in giudizio, sebbene vi sia prova in atti che gli stessi
[...] abbiano avuto conoscenza del presente giudizio con la notifica dell'atto introduttivo.
Deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Infine, la doman- da proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sen- tenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro ri- levanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste al- la ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Sul punto va detto che occorre, sotto quest'ultimo profilo, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
E' infine è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale cono- sciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente ri- proposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'ef- fetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum ap- pellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specifi- camente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio
3
d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effet- to sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
Va evidenziato che l'eccezione promossa dall'appellante di non aver mai ricevuto rituale notifica del verbale di contestazione indicato, in virtù di un errore nell'indicazione della strada corretta, si è rivelata infondata. Ciò si dice in quanto, dall'esame della copia della relata di notifica depositata agli atti è possibile com- prendere come la notifica effettuata presso l'indirizzo corretto è avvenuta in data 11 dicembre 2018, e pertanto, pienamente valida.
Si evidenzia inoltre che nella notifica è indicato via 11 con la Pt_3 Parte_4 conseguenza che la prima notifica datata 11.12.2018, è avvenuta in modo corretto e assolutamente legittimo. A tale notifica, seguiva quella datata 24 novembre 2019, nella quale l'indicazione della strada risulta effettivamente errata. “Via Dorello e non via Dosello”. Tuttavia, essendo questa successiva alla prima, per presunzione si ritiene che si sia trattato di un errore di un refuso nella redazione dell'atto, privo di rilevanza.
Ciò posto, alla luce di tutto quanto prodotto in atti, la reiterata eccezione di intempe- stività della notifica del verbale di contestazione di cui è causa appare fondata e va pertanto accolta.
Secondo il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, il termine di 90 giorni di cui all'art. 201 CdS decorre "dall'accerta- mento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel ca so concreto (Cass.,2.4.2014 n. 7681; Cass.,18.3.2005 n. 5921;
Cass.,23.4.2004 n. 7710).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge l'accertamento sulla dina- mica del sinistro del 17 luglio 2018 si è concluso in data 21 agosto 2018 ed il relati- vo è stato notificato all'effettivo trasgressore solo in data 11 dicembre 2018 e cioè
4
ben oltre il termine di 90 giorni prescritto dall'art. 201 CdS.
A tal fine occorre rilevare che la prima notifica dell'atto è avventa in data 11 dicem- bre 2018, mentre la data di accertamento risale al 21 agosto 2018. Dunque, va con- siderato che dal 21 agosto all'11 dicembre sono trascorsi complessivamente 112 giorni, il termine previsto dall'articolo 201, primo comma codice della strada, e fis- sato in 90 giorni per la notifica, risulta ampiamente superato.
Per tali ragioni, la sentenza gravata va integralmente riformata è va dichiarata la nul- lità della sanzione amministrativa opposta, atteso che il relativo verbale di contesta- zione risulta notificato all'effettivo trasgressore oltre il termine di 90 giorni prescrit- to dall'art. 201 CdS.
Di qui la fondatezza dell'eccezione di estinzione della sanzione amministrativa che assorbe gli altri motivi di opposizione.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse de- ve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controver- sia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di li- te.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del e della società Controparte_1 Controparte_1
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità dell'ingiunzione fiscale oggetto di causa, meglio descritta nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella premessa della presente sentenza;
- condanna gli appellati al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in fa- vore dell'appellante, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli appellati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che liquida in € 65,00 per spese e in € 232,00 per compensi,
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oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge.
Santa MA Capua Vetere, 21.12.25
Il Giudice
MA EL PR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
18.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 18.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA EL PR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa MA EL PR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2591/2025 R.G., avente ad oggetto:opposizione ad
1
ordinanza ingiunzione, vertente tra
(C.F.: ), rapp.ta e difesa dall' Avv. Gianfran- Parte_1 C.F._1 co Contestabile ( ) e con lui elett.te dom.ta in Caserta , CodiceFiscale_2 via Tanucci 97, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
E
Controparte_1
[...]
-Appellati contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 18.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attrice, in primo grado, ha proposto opposizione avverso la ingiun- Parte_1 zione fiscale (identificativo n. 55902200000009), emessa in virtù del verbale n.
232164Z/18V del 17.07.2018.
A sostegno della opposizione la ricorrente ha eccepito la mancata ovvero irrituale notifica del verbale, la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della somma, la nullità ed illegittimità della ingiunzione fiscale per l'inosservanza del termine concesso per la sua emissione.
L'attrice ha sostenuto che non ha mai ricevuto la notifica del verbale di contestazio- ne. Inoltre, ha evidenziato che, in ogni caso, il verbale di contestazione avrebbe do- vuto essere notificato entro il termine di 90 gg, ossia entro e non oltre 17 ottobre
2018, mentre la Polizia Municipale del solo in data 29 novembre Controparte_1
2018, quindi fuori termine predetto, provvedeva a consegnare il verbale al messo
Comunale.
Inoltre, ha evidenziato che l'indirizzo al quale sarebbe stata recapitata la comunica- zione e per il quale è stata dichiarata l'irreperibilità risulta in realtà inesistente. Ha concluso : “che il tribunale voglia accogliere il presente appello e riformare Part l'impugnata sentenza n. 1357/2024 del Giudice di Pace di Caserta, dott. Alfredo
2
[...]
, in R.G. 1212/2023, pubblicata il 29/10/2024 e non notificata, e annulla- CP_2 re l'ingiunzione fiscale, ammontante ad € 315,87, codice identificativo atto n.
55902200000009 emesso in data 13/12/2022 e notificato il 25/01/2023 - Per
l'effetto: condannare gli appellati, con il vin- Controparte_3 Controparte_1 colo della solidarietà, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimborso for- fettario per spese generali , CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio al sotto- scritto procuratore antistatario. - Condannare il Controparte_4
[...
sempre con il vincolo della solidarietà, al risarcimento danni per responsabilità aggravata nella misura che l'ill.mo Tribunale adito riterrà equa e di giustizia.”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia del e del Controparte_1 CP_5
, che non si sono costituiti in giudizio, sebbene vi sia prova in atti che gli stessi
[...] abbiano avuto conoscenza del presente giudizio con la notifica dell'atto introduttivo.
Deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Infine, la doman- da proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sen- tenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro ri- levanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste al- la ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Sul punto va detto che occorre, sotto quest'ultimo profilo, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
E' infine è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale cono- sciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente ri- proposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'ef- fetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum ap- pellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specifi- camente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio
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d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effet- to sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
Va evidenziato che l'eccezione promossa dall'appellante di non aver mai ricevuto rituale notifica del verbale di contestazione indicato, in virtù di un errore nell'indicazione della strada corretta, si è rivelata infondata. Ciò si dice in quanto, dall'esame della copia della relata di notifica depositata agli atti è possibile com- prendere come la notifica effettuata presso l'indirizzo corretto è avvenuta in data 11 dicembre 2018, e pertanto, pienamente valida.
Si evidenzia inoltre che nella notifica è indicato via 11 con la Pt_3 Parte_4 conseguenza che la prima notifica datata 11.12.2018, è avvenuta in modo corretto e assolutamente legittimo. A tale notifica, seguiva quella datata 24 novembre 2019, nella quale l'indicazione della strada risulta effettivamente errata. “Via Dorello e non via Dosello”. Tuttavia, essendo questa successiva alla prima, per presunzione si ritiene che si sia trattato di un errore di un refuso nella redazione dell'atto, privo di rilevanza.
Ciò posto, alla luce di tutto quanto prodotto in atti, la reiterata eccezione di intempe- stività della notifica del verbale di contestazione di cui è causa appare fondata e va pertanto accolta.
Secondo il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, il termine di 90 giorni di cui all'art. 201 CdS decorre "dall'accerta- mento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel ca so concreto (Cass.,2.4.2014 n. 7681; Cass.,18.3.2005 n. 5921;
Cass.,23.4.2004 n. 7710).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge l'accertamento sulla dina- mica del sinistro del 17 luglio 2018 si è concluso in data 21 agosto 2018 ed il relati- vo è stato notificato all'effettivo trasgressore solo in data 11 dicembre 2018 e cioè
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ben oltre il termine di 90 giorni prescritto dall'art. 201 CdS.
A tal fine occorre rilevare che la prima notifica dell'atto è avventa in data 11 dicem- bre 2018, mentre la data di accertamento risale al 21 agosto 2018. Dunque, va con- siderato che dal 21 agosto all'11 dicembre sono trascorsi complessivamente 112 giorni, il termine previsto dall'articolo 201, primo comma codice della strada, e fis- sato in 90 giorni per la notifica, risulta ampiamente superato.
Per tali ragioni, la sentenza gravata va integralmente riformata è va dichiarata la nul- lità della sanzione amministrativa opposta, atteso che il relativo verbale di contesta- zione risulta notificato all'effettivo trasgressore oltre il termine di 90 giorni prescrit- to dall'art. 201 CdS.
Di qui la fondatezza dell'eccezione di estinzione della sanzione amministrativa che assorbe gli altri motivi di opposizione.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse de- ve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controver- sia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di li- te.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del e della società Controparte_1 Controparte_1
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità dell'ingiunzione fiscale oggetto di causa, meglio descritta nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella premessa della presente sentenza;
- condanna gli appellati al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in fa- vore dell'appellante, che liquida in € 173,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli appellati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che liquida in € 65,00 per spese e in € 232,00 per compensi,
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oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge.
Santa MA Capua Vetere, 21.12.25
Il Giudice
MA EL PR
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