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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA SA SC Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. IO UR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 112 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Direttore Regionale per
[...]
la Sardegna in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti come in atti, dall'avvocato Daniela Cabiddu, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, sede dell'Avvocatura dell'Ente;
APPELLANTE
CONTRO
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati CP_2
GI NO, DO OD, IO OD e IO OD, presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
L' , in parziale riforma della sentenza n. 881/2022 impugnata, chiede che la Corte CP_1
d'Appello di Cagliari dichiari
1 - Che il periodo di inabilità temporanea assoluta per l'infortunio occorso a il CP_2
23/09/2029 si estende anche dal 16 ottobre 2019 al 25 ottobre 2019
- Che l'assoggettamento del caso alla disciplina della gestione per conto non dà luogo alla liquidazione dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta
E che condanni l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore CP_1
di in ragione di euro 341,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di CP_2
legge disponendone la distrazione in favore dei difensori del CP_2
Dichiari integralmente compensate le spese del giudizio di appello.
Nell'interesse dell'appellato:
I sottoscritti procuratori, nell'interesse della parte appellata, chiedono che la Corte
d'Appello di Cagliari:
1) dichiari
- che il periodo di inabilità temporanea assoluta per l'infortunio occorso a il CP_2
23/09/2029 si estende anche dal 16 ottobre 2019 al 25 ottobre 2019;
- che l'assoggettamento del caso alla disciplina della gestione per conto non dà luogo alla liquidazione dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta;
2) che condanni l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore CP_1
di in ragione di euro 341,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di CP_2
legge disponendone la distrazione in favore dei difensori del CP_2
3) dichiari integralmente compensate le spese del giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 novembre 2020 ha agito dinanzi al Tribunale di CP_2
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere il riconoscimento, già richiesto infruttuosamente all dell'indennizzo spettante per i postumi residuati da un CP_1
infortunio sul lavoro occorsogli il 23 settembre 2019, responsabile di un danno biologico dell'8
%, da conglobarsi con un pregresso danno di origine extra professionale onde pervenire al riconoscimento di un danno biologico complessivo pari o superiore al 16 %.
Ha altresì domandato il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta, sempre causato dall'infortunio succitato, per l'arco temporale compresa tra il 15 ottobre 2019 ed il 30 giugno 2020, del pari non indennizzato dall'Istituto che lo ha qualificato come malattia
2 comune.
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza dell'avverso ricorso del quale ha domandato il rigetto.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante documenti e c.t.u. medico legale sulla persona del Massa, con sentenza n. 881/2022 del 27 ottobre 2022 ha accolto solo parzialmente il ricorso.
In particolare, accertato che l'infortunio occorso al ricorrente nel settembre 2019, allorchè era impegnato quale operatore scolastico nello svolgimento suo lavoro presso l'Istituto
Comprensivo Allori di Iglesias, gli aveva procurato un Trauma contusivo distorsivo della colonna cervico dorso lombare, contusione fianco e gluteo sinistro per il quale tuttavia non era residuato un danno biologico permanente, aveva ritenuto che il periodo di inabilità temporanea assoluta terminato secondo l'Istituto al 15 ottobre 2019 fosse in realtà da estendere fino al 25 ottobre 2019.
Ha conseguentemente condannato l' al pagamento della relativa indennità CP_1
giornaliera per il periodo ricompreso tra il 16 ottobre 2019 ed il 25 ottobre 2019, maggiorata con gli accessori di legge, ed ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite in ragione di ¾, condannando l'Ente convenuto alla rifusione in favore del della restante parte nella CP_2
misura ivi indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato il 27 aprile 2023 l' ha proposto due motivi di CP_1
gravame.
1.1. Il primo, in particolare, concerne la condanna dell' al pagamento in favore del CP_1
della indennità giornaliera per il periodo di inabilità temporanea assoluta sopra indicato CP_2
pur essendo quest'ultimo, quale dipendente di una amministrazione statale, assoggettato alla gestione per conto dello Stato.
Difatti tale regime assicurativo, regolato dall'art. 127 del D.P.R. n. 1124/1965 e dal successivo D.M. 10 ottobre 1985, esclude per i dipendenti pubblici ricompresi nell'area di applicazione della disciplina anzidetta la corresponsione a carico dell' (che invece CP_1
eroga, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, l'indennizzo in capitale o rendita al pari di quanto avviene per la generalità dei lavoratori) della indennità giornaliera in parola.
3 Costoro in caso di assenza dal lavoro determinata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale cui si riconnette una condizione di inabilità temporanea assoluta continuano a ricevere dall'amministrazione di appartenenza la normale retribuzione.
Dunque il Tribunale avrebbe errato laddove, nonostante tale circostanza fosse stata espressamente esposta nelle note sostitutive depositate il 19 ottobre 2022, ha condannato l al pagamento della indennità giornaliera per l'arco temporale sopra indicato. CP_1
1.2. Con un secondo motivo di censura l'appellante ha criticato la sentenza impugnata posto che il Tribunale nel liquidare le spese di lite in favore del ha utilizzato lo scaglione di CP_2
valore fino a 26.000,00 euro anziché quello parametrato all'effettivo valore della controversia, ossia circa 500,00 euro tale essendo l'importo della indennità giornaliera commisurata a 10 giorni di inabilità assoluta.
Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso proposto dal o, in subordine, rideterminarsi la CP_2
quota parte delle spese di lite da porre a suo carico previo utilizzo del corretto scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014.
2. L'appellato nel costituirsi in giudizio ha così argomentato: Il motivo di appello sul diritto
Con all' è fondato, però l'appellante non ha considerato che il mancato riconoscimento del periodo di inabilità temporanea, qualificato dall'Istituto come malattia comune, in assenza della sua correlazione all'infortunio de quo, non dà diritto al riconoscimento dei contributivi figurativi, che è automatico quando c'è il riconoscimento anche della relativa indennità temporanea. Si precisa, a questo proposito, che il CTU ha esplicitamente riconosciuto che il periodo di assenza in contestazione trova la sua origine e causa nella lesione riportate in occasione dell'infortuno in narrativa, nesso non è contestato dall'appellante e dai suoi consulenti di parte.
Ha pertanto domandato che in parziale riforma della sentenza impugnata venga dichiarato che fino al 25 ottobre 2019 la accertata inabilità temporanea assoluta è da porre in connessione causale con il pregresso infortunio del 23 settembre 2019.
3. Nelle more del giudizio il Collegio, con ordinanza resa il 16 giugno 2025, ha sottoposto alle parti la seguente ipotesi transattiva, predisposta tenendo in debito conto le risultanze di causa e la normativa speciale che regola la fattispecie in disamina:
1) Riconoscimento del periodo di inabilità temporanea assoluta esteso all'intervallo che va
4 dal 16 ottobre 2019 al 25 ottobre 2019, quale conseguenza dell'infortunio occorso al Massa il
23 settembre 2019;
2) Dichiarazione delle parti con la quale si riconosce che per il predetto periodo, stante
l'assoggettamento della posizione assicurativa di alla cd. gestione per conto, CP_2
l non è soggetto ad alcun obbligo quanto alla corresponsione della indennità CP_1
giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
3) Rifusione da parte dell' delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore CP_1
di in ragione di euro 341,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di CP_2
legge (ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche: cause previdenziali, scaglione di valore della causa fino a 1.100,00 euro, applicazione dei minimi tabellari per le 4 fasi ivi previste) e compensazione integrale delle spese di lite per il giudizio di appello.
4. Le parti nelle note sostitutive depositate nel termine a tal fine assegnato hanno condiviso l'indicazione transattiva formulata dalla Corte ed hanno, pertanto, rassegnato conclusioni conformi che ricalcano nella sostanza tutti e 4 i punti dell'accordo come già formalizzati dal
Collegio nella predetta ordinanza.
5. Deve conseguentemente statuirsi in conformità, come da dispositivo che segue, anche per quanto riguarda il regime di regolazione delle spese di questo grado di giudizio avendo le parti concordato sulla loro integrale compensazione.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accoglie l'appello dell' avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari, in funzione CP_1
di giudice del lavoro, n. 881/2022 del 27 ottobre 2022 e, sull'accordo delle parti, in parziale riforma della stessa che per il resto conferma:
1) Accerta e dichiara che il periodo di inabilità temporanea assoluta che va dal 16 ottobre
2019 al 25 ottobre 2019 è causalmente connesso all'infortunio sul lavoro occorso a CP_2
il 23 settembre 2019;
[...]
2) Accerta e dichiara che per il periodo temporale di cui al capo che precede l' non CP_1
è tenuto alla corresponsione in favore di della indennità giornaliera per inabilità CP_2
temporanea assoluta, trattandosi di caso che rientra nella gestione per conto dello Stato,
5 regolata dalle disposizioni di cui in motivazione cui rinvia;
3) Condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite del CP_1 CP_2
giudizio di primo grado liquidandole in euro 341,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge (ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche: cause previdenziali, scaglione di valore della causa fino a 1.100,00 euro, applicazione dei minimi tabellari per le 4 fasi ivi previste), con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite per il giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 17 ottobre 2025.
L'Estensore Il Presidente
IO UR MA SA SC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA SA SC Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. IO UR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 112 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Direttore Regionale per
[...]
la Sardegna in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti come in atti, dall'avvocato Daniela Cabiddu, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, sede dell'Avvocatura dell'Ente;
APPELLANTE
CONTRO
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati CP_2
GI NO, DO OD, IO OD e IO OD, presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
L' , in parziale riforma della sentenza n. 881/2022 impugnata, chiede che la Corte CP_1
d'Appello di Cagliari dichiari
1 - Che il periodo di inabilità temporanea assoluta per l'infortunio occorso a il CP_2
23/09/2029 si estende anche dal 16 ottobre 2019 al 25 ottobre 2019
- Che l'assoggettamento del caso alla disciplina della gestione per conto non dà luogo alla liquidazione dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta
E che condanni l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore CP_1
di in ragione di euro 341,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di CP_2
legge disponendone la distrazione in favore dei difensori del CP_2
Dichiari integralmente compensate le spese del giudizio di appello.
Nell'interesse dell'appellato:
I sottoscritti procuratori, nell'interesse della parte appellata, chiedono che la Corte
d'Appello di Cagliari:
1) dichiari
- che il periodo di inabilità temporanea assoluta per l'infortunio occorso a il CP_2
23/09/2029 si estende anche dal 16 ottobre 2019 al 25 ottobre 2019;
- che l'assoggettamento del caso alla disciplina della gestione per conto non dà luogo alla liquidazione dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta;
2) che condanni l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore CP_1
di in ragione di euro 341,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di CP_2
legge disponendone la distrazione in favore dei difensori del CP_2
3) dichiari integralmente compensate le spese del giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 novembre 2020 ha agito dinanzi al Tribunale di CP_2
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere il riconoscimento, già richiesto infruttuosamente all dell'indennizzo spettante per i postumi residuati da un CP_1
infortunio sul lavoro occorsogli il 23 settembre 2019, responsabile di un danno biologico dell'8
%, da conglobarsi con un pregresso danno di origine extra professionale onde pervenire al riconoscimento di un danno biologico complessivo pari o superiore al 16 %.
Ha altresì domandato il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta, sempre causato dall'infortunio succitato, per l'arco temporale compresa tra il 15 ottobre 2019 ed il 30 giugno 2020, del pari non indennizzato dall'Istituto che lo ha qualificato come malattia
2 comune.
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza dell'avverso ricorso del quale ha domandato il rigetto.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante documenti e c.t.u. medico legale sulla persona del Massa, con sentenza n. 881/2022 del 27 ottobre 2022 ha accolto solo parzialmente il ricorso.
In particolare, accertato che l'infortunio occorso al ricorrente nel settembre 2019, allorchè era impegnato quale operatore scolastico nello svolgimento suo lavoro presso l'Istituto
Comprensivo Allori di Iglesias, gli aveva procurato un Trauma contusivo distorsivo della colonna cervico dorso lombare, contusione fianco e gluteo sinistro per il quale tuttavia non era residuato un danno biologico permanente, aveva ritenuto che il periodo di inabilità temporanea assoluta terminato secondo l'Istituto al 15 ottobre 2019 fosse in realtà da estendere fino al 25 ottobre 2019.
Ha conseguentemente condannato l' al pagamento della relativa indennità CP_1
giornaliera per il periodo ricompreso tra il 16 ottobre 2019 ed il 25 ottobre 2019, maggiorata con gli accessori di legge, ed ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite in ragione di ¾, condannando l'Ente convenuto alla rifusione in favore del della restante parte nella CP_2
misura ivi indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato il 27 aprile 2023 l' ha proposto due motivi di CP_1
gravame.
1.1. Il primo, in particolare, concerne la condanna dell' al pagamento in favore del CP_1
della indennità giornaliera per il periodo di inabilità temporanea assoluta sopra indicato CP_2
pur essendo quest'ultimo, quale dipendente di una amministrazione statale, assoggettato alla gestione per conto dello Stato.
Difatti tale regime assicurativo, regolato dall'art. 127 del D.P.R. n. 1124/1965 e dal successivo D.M. 10 ottobre 1985, esclude per i dipendenti pubblici ricompresi nell'area di applicazione della disciplina anzidetta la corresponsione a carico dell' (che invece CP_1
eroga, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, l'indennizzo in capitale o rendita al pari di quanto avviene per la generalità dei lavoratori) della indennità giornaliera in parola.
3 Costoro in caso di assenza dal lavoro determinata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale cui si riconnette una condizione di inabilità temporanea assoluta continuano a ricevere dall'amministrazione di appartenenza la normale retribuzione.
Dunque il Tribunale avrebbe errato laddove, nonostante tale circostanza fosse stata espressamente esposta nelle note sostitutive depositate il 19 ottobre 2022, ha condannato l al pagamento della indennità giornaliera per l'arco temporale sopra indicato. CP_1
1.2. Con un secondo motivo di censura l'appellante ha criticato la sentenza impugnata posto che il Tribunale nel liquidare le spese di lite in favore del ha utilizzato lo scaglione di CP_2
valore fino a 26.000,00 euro anziché quello parametrato all'effettivo valore della controversia, ossia circa 500,00 euro tale essendo l'importo della indennità giornaliera commisurata a 10 giorni di inabilità assoluta.
Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso proposto dal o, in subordine, rideterminarsi la CP_2
quota parte delle spese di lite da porre a suo carico previo utilizzo del corretto scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014.
2. L'appellato nel costituirsi in giudizio ha così argomentato: Il motivo di appello sul diritto
Con all' è fondato, però l'appellante non ha considerato che il mancato riconoscimento del periodo di inabilità temporanea, qualificato dall'Istituto come malattia comune, in assenza della sua correlazione all'infortunio de quo, non dà diritto al riconoscimento dei contributivi figurativi, che è automatico quando c'è il riconoscimento anche della relativa indennità temporanea. Si precisa, a questo proposito, che il CTU ha esplicitamente riconosciuto che il periodo di assenza in contestazione trova la sua origine e causa nella lesione riportate in occasione dell'infortuno in narrativa, nesso non è contestato dall'appellante e dai suoi consulenti di parte.
Ha pertanto domandato che in parziale riforma della sentenza impugnata venga dichiarato che fino al 25 ottobre 2019 la accertata inabilità temporanea assoluta è da porre in connessione causale con il pregresso infortunio del 23 settembre 2019.
3. Nelle more del giudizio il Collegio, con ordinanza resa il 16 giugno 2025, ha sottoposto alle parti la seguente ipotesi transattiva, predisposta tenendo in debito conto le risultanze di causa e la normativa speciale che regola la fattispecie in disamina:
1) Riconoscimento del periodo di inabilità temporanea assoluta esteso all'intervallo che va
4 dal 16 ottobre 2019 al 25 ottobre 2019, quale conseguenza dell'infortunio occorso al Massa il
23 settembre 2019;
2) Dichiarazione delle parti con la quale si riconosce che per il predetto periodo, stante
l'assoggettamento della posizione assicurativa di alla cd. gestione per conto, CP_2
l non è soggetto ad alcun obbligo quanto alla corresponsione della indennità CP_1
giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
3) Rifusione da parte dell' delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore CP_1
di in ragione di euro 341,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di CP_2
legge (ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche: cause previdenziali, scaglione di valore della causa fino a 1.100,00 euro, applicazione dei minimi tabellari per le 4 fasi ivi previste) e compensazione integrale delle spese di lite per il giudizio di appello.
4. Le parti nelle note sostitutive depositate nel termine a tal fine assegnato hanno condiviso l'indicazione transattiva formulata dalla Corte ed hanno, pertanto, rassegnato conclusioni conformi che ricalcano nella sostanza tutti e 4 i punti dell'accordo come già formalizzati dal
Collegio nella predetta ordinanza.
5. Deve conseguentemente statuirsi in conformità, come da dispositivo che segue, anche per quanto riguarda il regime di regolazione delle spese di questo grado di giudizio avendo le parti concordato sulla loro integrale compensazione.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accoglie l'appello dell' avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari, in funzione CP_1
di giudice del lavoro, n. 881/2022 del 27 ottobre 2022 e, sull'accordo delle parti, in parziale riforma della stessa che per il resto conferma:
1) Accerta e dichiara che il periodo di inabilità temporanea assoluta che va dal 16 ottobre
2019 al 25 ottobre 2019 è causalmente connesso all'infortunio sul lavoro occorso a CP_2
il 23 settembre 2019;
[...]
2) Accerta e dichiara che per il periodo temporale di cui al capo che precede l' non CP_1
è tenuto alla corresponsione in favore di della indennità giornaliera per inabilità CP_2
temporanea assoluta, trattandosi di caso che rientra nella gestione per conto dello Stato,
5 regolata dalle disposizioni di cui in motivazione cui rinvia;
3) Condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite del CP_1 CP_2
giudizio di primo grado liquidandole in euro 341,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge (ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche: cause previdenziali, scaglione di valore della causa fino a 1.100,00 euro, applicazione dei minimi tabellari per le 4 fasi ivi previste), con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite per il giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 17 ottobre 2025.
L'Estensore Il Presidente
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